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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 marzo 2022

Cassazione n. 09370/2022

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o la seguente CC ORDINANZA sul ricorso 25867-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] N.7 [OSCURATO:PERSONA], in 2022 persona del legale rappresentante pro tempore, 121 elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N.32, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' SCHITTONE, F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 25867/2016 che lo rappresenta e difende unitamente Numero sezionale 121/2022 Numero di raccolta generale 9370/2022 all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] - controricorrente - avverso la sentenza n. 528/2016 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 24/05/2016 R.G.N. 576/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 25867/2016 Numero sezionale 121/2022 Numero di raccolta generale 9370/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 24 maggio 2016, la Corte d’Appello di Catania confermava la sentenza del Tribunale di Caltagirone nella parte in cui aveva dichiarato illegittimo il contratto a tempo determinato concluso tra [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA] nr. 7 di CALTAGIRONE (in prosieguo: il CONSORZIO) in data 20 aprile 2006 nonché i contratti a termine successivi; in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda di conversione del rapporto a tempo indeterminato e riduceva il danno a dodici mensilità di retribuzione, misura massima prevista dall’articolo 32,comma cinque, L. nr. 183/2010.

2. La Corte territoriale premetteva che, secondo il principio enunciato dalle sezioni Unite della Corte di Cassazione nell’arresto nr. 4685/2015, per gli enti pubblici economici della REGIONE SICILIA vigeva la regola dell’obbligo di assunzione per concorso, obbligo venuto meno nel solo arco temporale intercorrente tra data di entrata in vigore della L.R.

SICILIA nr. 18/1999 e la entrata in vigore della L.R.

SICILIA nr. 15/2004; soltanto per i contratti a termine stipulati nel suddetto intervallo temporale poteva dunque operare, in caso di illegittimità del termine, la conversione del rapporto a tempo indeterminato.

3. Osservava che il Tribunale aveva dichiarato la illegittimità del termine apposto al contratto del 20.4.2006 ( a pagina 5 della sentenza, per errore materiale, 20.4.2014), ricadente nel periodo in cui non poteva essere disposta la conversione del rapporto a tempo indeterminato.

4. Il giudice dell’appello confermava, invece, la statuizione di illegittimità del termine, per violazione dell’articolo 1 D.Lgs. nr. 368/2001.

5. Quanto alla pretesa risarcitoria, riteneva di dover applicare i principi enunciati dalla Corte di cassazione, a sezioni Unite, nella sentenza nr. 5072/2016, estensibili, per identità di ratio, alla fattispecie di causa, seppur non disciplinata dall’articolo 36 D.Lgs. nr. 165/2001. 6.L’indennità veniva liquidata dalla Corte di merito nella misura massima di cui all’articolo 32, comma cinque, L. nr. 183/2010, in considerazione del numero dei contratti a termine e delle rilevanti dimensioni aziendali del Consorzio.F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 25867/2016 Numero sezionale 121/2022 Numero di raccolta generale 9370/2022 7.Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA], Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] articolato in tre ragioni di censura, cui il CONSORZIO ha resistito con controricorso.

8. Le parti hanno depositato memoria [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto ― ai sensi dell’articolo 360 nr. 3 cod. proc. civ.― la violazione della clausola 5 nr. 1 dell’ accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, assumendo la contrarietà della legislazione regionale della REGIONE SICILIA alla medesima direttiva in quanto essa legittimerebbe il CONSORZIO a ricorrere a plurimi contratti a tempo determinato senza prevedere alcuna delle misure di prevenzione dell’abuso individuate ai punti da 1 a 3 della clausola 5.

2. Il ricorrente ha esposto di essere stato assunto con plurimi contratti a tempo determinato, per svolgere le attività ordinarie del CONSORZIO ed ha assunto di avere diritto alla trasformazione del rapporto a tempo indeterminato, in quanto unica sanzione afflittiva, proporzionata ed adeguata.

3. Il motivo è infondato.

4. Giova sul punto premettere che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (sentenza 9 gennaio 2019, n. 274, alla quale hanno dato continuità, tra le tante, Cass. nr. 22981/2020 e Cass. nr. 38657/2021) per i Consorzi di Bonifica della Regione Sicilia il divieto di conversione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato deriva dall’assoluto divieto di assunzione stabilito per tali consorzi dalla L.R.

Sicilia n. 45 del 1995, art. 32, divieto rimasto in vigore nonostante la possibilità di operare assunzioni a termine, prevista dalla successiva L.R. 30 ottobre 1995 n. 76, agli articoli 3 e

4. Deve essere in tal senso corretta la motivazione della sentenza impugnata.

5. Quanto alle misure sanzionatorie, è noto che― secondo la costante giurisprudenza della Corte di Giustizia, a partire dalla sentenza 4 luglio 2006 in causa C- 212/04, Adeneler ed altri ― l' accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE non enuncia un obbligo generale degli Stati membri di prevedere, nel caso in cui vengano accertati abusi, la trasformazione dei contratti di lavoro F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 25867/2016 Numero sezionale 121/2022 Numero di raccolta generale 9370/2022 a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato; infatti, la clausola Data pubblicazione 22/03/2022 5, punto 2, lettera b) dell'accordo quadro lascia, in linea di principio, agli Stati membri il compito di determinare a quali condizioni i contratti o i rapporti di lavoro a tempo determinato vadano considerati come conclusi a tempo indeterminato.

6. Spetta, dunque, alle autorità nazionali adottare misure adeguate per far fronte ad una siffatta situazione, misure che devono rivestire un carattere non soltanto proporzionato, ma anche sufficientemente effettivo e dissuasivo, per garantire la piena efficacia delle norme adottate in attuazione dell'accordo quadro.

7. La Corte di Giustizia richiama al riguardo il principio di «autonomia procedurale degli Stati membri» (consistente nella scelta da parte del diritto interno dei mezzi finalizzati a garantire l'effettività del diritto comunitario sostanziale), autonomia soggetta ad una duplice test di conformità comunitaria: le tutele accordate non devono essere meno favorevoli di quelle che riguardano situazioni analoghe di natura meramente interna (principio di equivalenza); Né devono rendere, nei fatti, impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione (principio di effettività).

8. Questa Corte, a Sezioni Unite, si è adeguata ai criteri comunitari con l’arresto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 5072 (negli stessi termini Cass.

S.U. nr. 19165/2017), relativo alla norma contenuta nel T.U. n. 165 del 2001, art. 36.

Si è ivi affermato che nell'ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a termine alle dipendenze di una pubblica amministrazione l'efficacia dissuasiva richiesta dalla clausola 5 dell'Accordo quadro recepito nella direttiva 1999/70/CE postula una disciplina agevolatrice e di favore, che consenta al lavoratore che abbia patito la reiterazione di contratti a termine di avvalersi di una presunzione di legge circa l'ammontare del danno; rilevato che il pregiudizio è normalmente correlato alla perdita di chance di altre occasioni di lavoro stabile― ( e non alla mancata conversione del rapporto, esclusa per legge, con previsione conforme ai parametri costituzionali e comunitari)― le Sezioni Unite hanno rinvenuto nella L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, una disposizione idonea allo scopo, nella F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 25867/2016 Numero sezionale 121/2022 Numero di raccolta generale 9370/2022 misura in cui, prevedendo un risarcimento predeterminato tra un minimo ed un Data pubblicazione 22/03/2022 massimo, esonera il lavoratore dall'onere della prova, fermo restando il suo diritto di provare di aver subito danni ulteriori.

9. Il diritto interno, così interpretato, è stata ritenuto conforme al diritto dell’Unione (sentenza della Corte di Giustizia 7 marzo 2018, C-494/16, Santoro) tanto sotto il profilo del principio di equivalenza ― ( sul rilievo che le misure adottate per sanzionare l’utilizzo abusivo del contratto a termine nel settore pubblico e nel settore privato non possono essere comparate tra loro, perché entrambe attuano il diritto dell’Unione) ― che in relazione al principio di effettività (sentenza citata, punti 47-50).

10. I principi enunciati dalle Sezioni Unite, relativi a fattispecie regolate dall’articolo 36 D.Lgs. nr. 165/2001, devono trovare applicazione ogniqualvolta la conversione non possa operare in presenza di una norma di legge speciale che la impedisca, direttamente o indirettamente, anche a prescindere dall'applicabilità della disciplina dettata dal D.Lgs. n. 165 del 2001, come già chiarito da questa Corte (Cass. nr. 25625/2020; Cass. nr. 12876/2020; Cass.nn. 5229 e 6413 del 2017; Cass. n. 23945/2018).

11. In particolare, negli arresti del 09/01/2019, nr.274 e del 22/01/2019, n.1630 si è affermato che l'attività lavorativa prestata alle dipendenze dei Consorzi di Bonifica della Regione Sicilia con inosservanza dei limiti posti dalla L.R. n. 76 del 1995, artt. 3 e 4, per il ricorso al contratto a termine determina, in caso di abusivo ricorso a tale fattispecie contrattuale, l'applicazione della regola generale della responsabilità contrattuale posta dagli artt. 1218 e ss. cod.civ., interpretata secondo i principi affermati nella sentenza di Cass. Sez.

U.nr. 5072/2016.

12. In sostanza, l’interpretazione adeguatrice ― che assicura l’effetto utile della clausola 5 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE ― si applica ― ove non operi la conversione del rapporto a tempo indeterminato e fuori dai casi disciplinati dall’articolo 36 D.Lgs nr 165/2001― in riferimento alle norme codicistiche sul danno da inadempimento (articolo 1218 ed articoli 1223 e seguenti cod. civ.), nel senso di consentire al lavoratore di avvalersi della F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 25867/2016 Numero sezionale 121/2022 Numero di raccolta generale 9370/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 presunzione di danno cui all’articolo 32 L. nr. 183/2010, ferma restando la sua possibilità di provare di avere sofferto danni ulteriori.

13. La sentenza impugnata appare conforme ai principi sin qui esposti; dando atto della inapplicabilità dell’articolo 36 D.L.gs. nr. 165/2001 ai Consorzi di Bonifica siciliani, enti pubblici economici, la Corte territoriale ha applicato la presunzione di danno di cui all’articolo 32 L. nr. 183/2010, facendo riferimento alla sentenza delle Sezioni Unite nr. 5072/2016 per identità di ratio. 14.Con la seconda censura si denuncia ― ai sensi dell’articolo 360 nr. 3 cod. proc. civ.― la violazione: - Dello Statuto della Regione Sicilia approvato con L. Cost. nr. 2/1948, articolo 14; - Della L.R.

SICILIA nr. 15/2004, art. 49, comma tre - Della L.R.

SICILIA nr. 76/1995, articolo 3 - Della L.R.

SICILIA nr. 4/2003, art. 106 - «Dell’ ulteriore normativa regionale riportata alle pagine 8 e ss. del presente ricorso» ( così alla pagina 20 dell’atto di ricorso) 15.Si censura la sentenza impugnata sul rilievo la Regione Sicilia, nell’esercitare la potestà legislativa autonoma in materia di Consorzi di Bonifica riconosciutale dall’articolo 14 dello [OSCURATO:PERSONA], avrebbe istituzionalizzato l’utilizzo dei contratti a termine a-causali (L.R.

SICILIA nr. 15/2004, art. 49, comma tre) per sopperire alle esigenze ordinarie dei consorzi.

16. Il motivo è inammissibile, in quanto non conferente alla ratio decidendi della sentenza impugnata.

17. Il giudice dell’appello non ha affatto affermato che la legislazione della Regione SICILIA avrebbe autorizzato i Consorzi di bonifica a fare ricorso generalizzato a contratti a termine a-causali; anzi, nella fattispecie di causa la illegittimità del termine è stata dichiarata ai sensi dell’articolo 1 D.L.gs nr. 368/2001, per genericità della causale. 18.La statuizione censurata, dunque, non si rinviene nella sentenza impugnata.

19. Il terzo motivo, con il quale si torna a denunciare ― ai sensi dell’articolo F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 25867/2016 Numero sezionale 121/2022 Numero di raccolta generale 9370/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 360 nr. 3 cod. proc. civ.― la violazione della clausola 5 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nonché dell’articolo 3 Cost., è stato rinunciato dal ricorrente con la memoria depositata sicché deve dichiararsi il non luogo a provvedere sulla censura.

20. Il ricorso deve essere conclusivamente respinto.

21. Le spese di causa si compensano tra le parti, in quanto i principi qui ribaditi si sono consolidati in epoca successiva alla notifica del ricorso in cassazione.

22. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto- ai sensi dell’art.1 co 17 L. 228/2012 (che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 DPR 115/2002) - della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Cass.

SU 20 febbraio 2020 n. 4315).

PQM La Corte rigetta il ricorso.

Compensa le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma nella adunanza camerale del 18 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA] i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente CC ORDINANZA sul ricorso 25867-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] N.7 [OSCURATO:PERSONA], in 2022 persona del legale rappresentante pro tempore, 121 elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N.32, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' SCHITTONE, F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 25867/2016 che lo rappresenta e difende unitamente Numero sezionale 121/2022 Numero di raccolta generale 9370/2022 all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] - controricorrente - avverso la sentenza n. 528/2016 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 24/05/2016 R.G.N. 576/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 25867/2016 Numero sezionale 121/2022 Numero di raccolta generale 9370/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 24 maggio 2016, la Corte d’Appello di Catania confermava la sentenza del Tribunale di Caltagirone nella parte in cui aveva dichiarato illegittimo il contratto a tempo determinato concluso tra [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA] nr. 7 di CALTAGIRONE (in prosieguo: il CONSORZIO) in data 20 aprile 2006 nonché i contratti a termine successivi; in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda di conversione del rapporto a tempo indeterminato e riduceva il danno a dodici mensilità di retribuzione, misura massima prevista dall’articolo 32,comma cinque, L. nr. 183/2010. 2. La Corte territoriale premetteva che, secondo il principio enunciato dalle sezioni Unite della Corte di Cassazione nell’arresto nr. 4685/2015, per gli enti pubblici economici della REGIONE SICILIA vigeva la regola dell’obbligo di assunzione per concorso, obbligo venuto meno nel solo arco temporale intercorrente tra data di entrata in vigore della L.R. SICILIA nr. 18/1999 e la entrata in vigore della L.R. SICILIA nr. 15/2004; soltanto per i contratti a termine stipulati nel suddetto intervallo temporale poteva dunque operare, in caso di illegittimità del termine, la conversione del rapporto a tempo indeterminato. 3. Osservava che il Tribunale aveva dichiarato la illegittimità del termine apposto al contratto del 20.4.2006 ( a pagina 5 della sentenza, per errore materiale, 20.4.2014), ricadente nel periodo in cui non poteva essere disposta la conversione del rapporto a tempo indeterminato. 4. Il giudice dell’appello confermava, invece, la statuizione di illegittimità del termine, per violazione dell’articolo 1 D.Lgs. nr. 368/2001. 5. Quanto alla pretesa risarcitoria, riteneva di dover applicare i principi enunciati dalla Corte di cassazione, a sezioni Unite, nella sentenza nr. 5072/2016, estensibili, per identità di ratio, alla fattispecie di causa, seppur non disciplinata dall’articolo 36 D.Lgs. nr. 165/2001. 6.L’indennità veniva liquidata dalla Corte di merito nella misura massima di cui all’articolo 32, comma cinque, L. nr. 183/2010, in considerazione del numero dei contratti a termine e delle rilevanti dimensioni aziendali del Consorzio.F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 25867/2016 Numero sezionale 121/2022 Numero di raccolta generale 9370/2022 7.Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA], Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] articolato in tre ragioni di censura, cui il CONSORZIO ha resistito con controricorso. 8. Le parti hanno depositato memoria [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto ― ai sensi dell’articolo 360 nr. 3 cod. proc. civ.― la violazione della clausola 5 nr. 1 dell’ accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, assumendo la contrarietà della legislazione regionale della REGIONE SICILIA alla medesima direttiva in quanto essa legittimerebbe il CONSORZIO a ricorrere a plurimi contratti a tempo determinato senza prevedere alcuna delle misure di prevenzione dell’abuso individuate ai punti da 1 a 3 della clausola 5. 2. Il ricorrente ha esposto di essere stato assunto con plurimi contratti a tempo determinato, per svolgere le attività ordinarie del CONSORZIO ed ha assunto di avere diritto alla trasformazione del rapporto a tempo indeterminato, in quanto unica sanzione afflittiva, proporzionata ed adeguata. 3. Il motivo è infondato. 4. Giova sul punto premettere che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (sentenza 9 gennaio 2019, n. 274, alla quale hanno dato continuità, tra le tante, Cass. nr. 22981/2020 e Cass. nr. 38657/2021) per i Consorzi di Bonifica della Regione Sicilia il divieto di conversione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato deriva dall’assoluto divieto di assunzione stabilito per tali consorzi dalla L.R. Sicilia n. 45 del 1995, art. 32, divieto rimasto in vigore nonostante la possibilità di operare assunzioni a termine, prevista dalla successiva L.R. 30 ottobre 1995 n. 76, agli articoli 3 e 4. Deve essere in tal senso corretta la motivazione della sentenza impugnata. 5. Quanto alle misure sanzionatorie, è noto che― secondo la costante giurisprudenza della Corte di Giustizia, a partire dalla sentenza 4 luglio 2006 in causa C- 212/04, Adeneler ed altri ― l' accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE non enuncia un obbligo generale degli Stati membri di prevedere, nel caso in cui vengano accertati abusi, la trasformazione dei contratti di lavoro F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 25867/2016 Numero sezionale 121/2022 Numero di raccolta generale 9370/2022 a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato; infatti, la clausola Data pubblicazione 22/03/2022 5, punto 2, lettera b) dell'accordo quadro lascia, in linea di principio, agli Stati membri il compito di determinare a quali condizioni i contratti o i rapporti di lavoro a tempo determinato vadano considerati come conclusi a tempo indeterminato. 6. Spetta, dunque, alle autorità nazionali adottare misure adeguate per far fronte ad una siffatta situazione, misure che devono rivestire un carattere non soltanto proporzionato, ma anche sufficientemente effettivo e dissuasivo, per garantire la piena efficacia delle norme adottate in attuazione dell'accordo quadro. 7. La Corte di Giustizia richiama al riguardo il principio di «autonomia procedurale degli Stati membri» (consistente nella scelta da parte del diritto interno dei mezzi finalizzati a garantire l'effettività del diritto comunitario sostanziale), autonomia soggetta ad una duplice test di conformità comunitaria: le tutele accordate non devono essere meno favorevoli di quelle che riguardano situazioni analoghe di natura meramente interna (principio di equivalenza); Né devono rendere, nei fatti, impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione (principio di effettività). 8. Questa Corte, a Sezioni Unite, si è adeguata ai criteri comunitari con l’arresto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 5072 (negli stessi termini Cass. S.U. nr. 19165/2017), relativo alla norma contenuta nel T.U. n. 165 del 2001, art. 36. Si è ivi affermato che nell'ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a termine alle dipendenze di una pubblica amministrazione l'efficacia dissuasiva richiesta dalla clausola 5 dell'Accordo quadro recepito nella direttiva 1999/70/CE postula una disciplina agevolatrice e di favore, che consenta al lavoratore che abbia patito la reiterazione di contratti a termine di avvalersi di una presunzione di legge circa l'ammontare del danno; rilevato che il pregiudizio è normalmente correlato alla perdita di chance di altre occasioni di lavoro stabile― ( e non alla mancata conversione del rapporto, esclusa per legge, con previsione conforme ai parametri costituzionali e comunitari)― le Sezioni Unite hanno rinvenuto nella L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, una disposizione idonea allo scopo, nella F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 25867/2016 Numero sezionale 121/2022 Numero di raccolta generale 9370/2022 misura in cui, prevedendo un risarcimento predeterminato tra un minimo ed un Data pubblicazione 22/03/2022 massimo, esonera il lavoratore dall'onere della prova, fermo restando il suo diritto di provare di aver subito danni ulteriori. 9. Il diritto interno, così interpretato, è stata ritenuto conforme al diritto dell’Unione (sentenza della Corte di Giustizia 7 marzo 2018, C-494/16, Santoro) tanto sotto il profilo del principio di equivalenza ― ( sul rilievo che le misure adottate per sanzionare l’utilizzo abusivo del contratto a termine nel settore pubblico e nel settore privato non possono essere comparate tra loro, perché entrambe attuano il diritto dell’Unione) ― che in relazione al principio di effettività (sentenza citata, punti 47-50). 10. I principi enunciati dalle Sezioni Unite, relativi a fattispecie regolate dall’articolo 36 D.Lgs. nr. 165/2001, devono trovare applicazione ogniqualvolta la conversione non possa operare in presenza di una norma di legge speciale che la impedisca, direttamente o indirettamente, anche a prescindere dall'applicabilità della disciplina dettata dal D.Lgs. n. 165 del 2001, come già chiarito da questa Corte (Cass. nr. 25625/2020; Cass. nr. 12876/2020; Cass.nn. 5229 e 6413 del 2017; Cass. n. 23945/2018). 11. In particolare, negli arresti del 09/01/2019, nr.274 e del 22/01/2019, n.1630 si è affermato che l'attività lavorativa prestata alle dipendenze dei Consorzi di Bonifica della Regione Sicilia con inosservanza dei limiti posti dalla L.R. n. 76 del 1995, artt. 3 e 4, per il ricorso al contratto a termine determina, in caso di abusivo ricorso a tale fattispecie contrattuale, l'applicazione della regola generale della responsabilità contrattuale posta dagli artt. 1218 e ss. cod.civ., interpretata secondo i principi affermati nella sentenza di Cass. Sez. U.nr. 5072/2016. 12. In sostanza, l’interpretazione adeguatrice ― che assicura l’effetto utile della clausola 5 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE ― si applica ― ove non operi la conversione del rapporto a tempo indeterminato e fuori dai casi disciplinati dall’articolo 36 D.Lgs nr 165/2001― in riferimento alle norme codicistiche sul danno da inadempimento (articolo 1218 ed articoli 1223 e seguenti cod. civ.), nel senso di consentire al lavoratore di avvalersi della F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 25867/2016 Numero sezionale 121/2022 Numero di raccolta generale 9370/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 presunzione di danno cui all’articolo 32 L. nr. 183/2010, ferma restando la sua possibilità di provare di avere sofferto danni ulteriori. 13. La sentenza impugnata appare conforme ai principi sin qui esposti; dando atto della inapplicabilità dell’articolo 36 D.L.gs. nr. 165/2001 ai Consorzi di Bonifica siciliani, enti pubblici economici, la Corte territoriale ha applicato la presunzione di danno di cui all’articolo 32 L. nr. 183/2010, facendo riferimento alla sentenza delle Sezioni Unite nr. 5072/2016 per identità di ratio. 14.Con la seconda censura si denuncia ― ai sensi dell’articolo 360 nr. 3 cod. proc. civ.― la violazione: - Dello Statuto della Regione Sicilia approvato con L. Cost. nr. 2/1948, articolo 14; - Della L.R. SICILIA nr. 15/2004, art. 49, comma tre - Della L.R. SICILIA nr. 76/1995, articolo 3 - Della L.R. SICILIA nr. 4/2003, art. 106 - «Dell’ ulteriore normativa regionale riportata alle pagine 8 e ss. del presente ricorso» ( così alla pagina 20 dell’atto di ricorso) 15.Si censura la sentenza impugnata sul rilievo la Regione Sicilia, nell’esercitare la potestà legislativa autonoma in materia di Consorzi di Bonifica riconosciutale dall’articolo 14 dello [OSCURATO:PERSONA], avrebbe istituzionalizzato l’utilizzo dei contratti a termine a-causali (L.R. SICILIA nr. 15/2004, art. 49, comma tre) per sopperire alle esigenze ordinarie dei consorzi. 16. Il motivo è inammissibile, in quanto non conferente alla ratio decidendi della sentenza impugnata. 17. Il giudice dell’appello non ha affatto affermato che la legislazione della Regione SICILIA avrebbe autorizzato i Consorzi di bonifica a fare ricorso generalizzato a contratti a termine a-causali; anzi, nella fattispecie di causa la illegittimità del termine è stata dichiarata ai sensi dell’articolo 1 D.L.gs nr. 368/2001, per genericità della causale. 18.La statuizione censurata, dunque, non si rinviene nella sentenza impugnata. 19. Il terzo motivo, con il quale si torna a denunciare ― ai sensi dell’articolo F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 25867/2016 Numero sezionale 121/2022 Numero di raccolta generale 9370/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 360 nr. 3 cod. proc. civ.― la violazione della clausola 5 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nonché dell’articolo 3 Cost., è stato rinunciato dal ricorrente con la memoria depositata sicché deve dichiararsi il non luogo a provvedere sulla censura. 20. Il ricorso deve essere conclusivamente respinto. 21. Le spese di causa si compensano tra le parti, in quanto i principi qui ribaditi si sono consolidati in epoca successiva alla notifica del ricorso in cassazione. 22. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto- ai sensi dell’art.1 co 17 L. 228/2012 (che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 DPR 115/2002) - della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Cass. SU 20 febbraio 2020 n. 4315). PQM La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma nella adunanza camerale del 18 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA] i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4
Sentenza Cassazione n. 09370/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris