CassazionedecretoSezione 2Decisione del 17 marzo 2022
Cassazione n. 17042/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di COSENZA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.L. n. 137 del 2020 il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Tribunale per le misure cautelari reali di Cosenza respingeva l'istanza di riesame del decreto di sequestro probatorio che aveva attinto una serie di monili d'oro detenuti presso le attività commerciali "compro oro" nella disponibilità del ricorrente. Il Tribunale rilevava che il decreto di convalida del sequestro operato dalla polizia giudiziaria era stato tempestivamente depositato in cancelleria il 29 maggio 2021, mentre il provvedimento successivo del 1 giugno 2021 costituiva una «mera correzione del primigenio decreto» funzionale ed espungere dal corpo del testo della convalida il sequestro di un orologio Rolex. 2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge: si allegava che l'unico decreto di convalida notificato al difensore era quello del 1 giugno 2021, mentre il decreto precedente, emesso il 29 maggio non era stato notificato né all'indagato, né al difensore; il che porrebbe in dubbio il rispetto della regolarità dei tempi di validazione dell'atto della polizia giudiziaria previsti l'articolo 355 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. Il collegio riafferma che la consegna di copia del verbale di sequestro e la notifica del decreto di convalida alla persona alla quale le cose sono state sequestrate, sono prescritte per consentire alla medesima di chiedere il riesame del provvedimento di convalida; pertanto una volta che il sequestrato sia stato posto in condizione di farlo, l'omesso od inesatto adempimento di tali formalità non incide sulla legittimità del sequestro (Sez. 2 - , Sentenza n. 47165 del 19/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277803; Sez. 3, Sentenza n. 1821 del 12/05/1999, Petix, Rv. 214217 - 01). Nel caso in esame il decreto di convalida risultava regolarmente depositato in cancelleria, nulla rilevando ai fini della validità dello stesso l'omessa notifica. Quanto alla regolarità del deposito ed al rispetto dei tempi dello stesso: non vi sono in atti, né sono stati dedotti elementi per ritenere che lo stesso non sia avvenuto nei tempi certificati dal cancelliere. 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in € 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 17 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]