CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 aprile 2022
Cassazione n. 22146/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2021 del TRIBUNALE di MARSALAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 24 novembre 2021, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Marsala ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni due e mesi quattro di reclusione ed euro 1.000,00 di multa, in ordine a una serie (quattro) di furti aggravati. 2. Avverso la sentenza del Tribunale di Marsala, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore di fiducia. La parte, con un unico motivo di ricorso, deduce la violazione degli artt. 444 e 129 cod. proc. pen., sostenendo che la sentenza impugnata sarebbe viziata per omessa valutazione delle cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà del prevenuto, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. L'inammissibilità, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., deve essere pronunciata de plano. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro 4.000,00, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12/04/2022. [OSCURATO:PERSONA] r)37estensore [OSCURATO:PERSONA] 16 Citi-[OSCURATO:PERSONA] • 9 CORTE DI CASSAZIONE V [OSCURATO:PERSONA]-7 G I