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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 luglio 2022

Cassazione n. 36833/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Genova del 5 maggio 2021 che, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Genova, in data 20 ottobre 2020, ha confermato la condanna in relazione al reato di cui all'art. 628 cod. pen.

Il ricorso è inammissibile.

1. L'unico motivo di ricorso, che lamenta una violazione di legge, nonché un vizio di motivazione, con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto contestato all'imputata in termini di rapina impropria e che insiste per la derubricazione in furto aggravato, risulta manifestamente infondato, oltre che riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, sul punto, pagina 2 della sentenza impugnata).

Il giudice di merito, infatti, si è conformato alla pacifica giurisprudenza di legittimità e ha così correttamente qualificato l'episodio ai sensi dell'art. 628, co. 2 cod. pen., stante il rapporto di continuità tra la sottrazione e la violenza esercitata dalla prevenuta, evidenziando l'unitarietà dell'azione ed il fine di procurarsi l'impunità per quanto in precedenza commesso.

2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 4 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA]»j estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Genova del 5 maggio 2021 che, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Genova, in data 20 ottobre 2020, ha confermato la condanna in relazione al reato di cui all'art. 628 cod. pen. Il ricorso è inammissibile. 1. L'unico motivo di ricorso, che lamenta una violazione di legge, nonché un vizio di motivazione, con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto contestato all'imputata in termini di rapina impropria e che insiste per la derubricazione in furto aggravato, risulta manifestamente infondato, oltre che riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, sul punto, pagina 2 della sentenza impugnata). Il giudice di merito, infatti, si è conformato alla pacifica giurisprudenza di legittimità e ha così correttamente qualificato l'episodio ai sensi dell'art. 628, co. 2 cod. pen., stante il rapporto di continuità tra la sottrazione e la violenza esercitata dalla prevenuta, evidenziando l'unitarietà dell'azione ed il fine di procurarsi l'impunità per quanto in precedenza commesso. 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 4 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA]»j estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 36833/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris