CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 07488/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 35669/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] del Sarto, elettivamente domiciliata in Roma C.so d'Italia 97 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro c51- Ministero dell'Economia e delle Finanze e Agenzia del Demanio, domiciliati ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 presso l'Avvocatura Generale dello Stato da cui sono rappresentati e difesi; - controricorrenti e ricorrenti incidentali - avverso la sentenza n. 2378/2018 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 17 ottobre 2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 febbraio 2023 dal . Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: Rilevato che: Con atto di citazione notificato il 2 marzo 1998 il Ministero dell'Economia e delle Finanze conveniva davanti al Tribunale di Firenze la Società di [OSCURATO:PERSONA] del Sarto per ottenerne la condanna alla restituzione di un immobile di proprietà attorea sito in Firenze nonché la condanna al pagamento di lire 2.772.244.054 per occupazione senza titolo dal 1974 al 1997. La SMS si costituiva, chiedendo in via riconvenzionale l'accertamento dell'intervenuta usucapione e la conseguente dichiarazione della sua qualità di proprietaria del bene; in subordine chiedeva la determinazione della somma dovuta a titolo di locazione secondo il regime delle locazioni di immobili di proprietà statale a favore di istituzioni culturali e la condanna di controparte al rimborso delle spese sostenute dal 1974 fino ad allora per la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione e l'ammodernamento dell'immobile, con compensazione con il credito eventualmente accertato di parte attrice. Disposta consulenza tecnica d'ufficio, il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 1182/2013, condannava la convenuta al rilascio dell'immobile, rigettando la sua domanda di usucapione; determinava l'indennità di occupazione nella misura di euro 1.425.662,31 oltre interessi e l'esborso della SMS per ristrutturare l'immobile nella misura di euro 2.572.471,94; effettuata la compensazione, condannava l'attrice a corrispondere alla convenuta la somma di euro 1.157.763,73, compensando le spese di lite.Proponeva appello il Ministero; resisteva la controparte. La Corte d'appello di Firenze, con sentenza del 17 ottobre 2018, parzialmente accogliendolo, escludeva la debenza dell'appellante per esborsi di ristrutturazione e comunque di manutenzione dell'immobile di controparte, per cui condannava quest'ultima, tolta la compensazione, a versare all'appellante quale indennità di occupazione appunto la somma di euro 1.425.662,31 oltre interessi. La SMS ha presentato ricorso, articolato in tre motivi; il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia del Demanio - costituitisi unitariamente - si sono difesi con controricorso presentando pure ricorso incidentale basato su un unico motivo, da cui controparte si è difesa con controricorso. Considerato che: 1. Deve esaminarsi anzitutto il ricorso principale. 1.1.1 Con il primo motivo si denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., "violazione di norme di diritto", "valore ricognitivo e valutativo della relazione di CTU", "onere della prova" e "art. 2697 c.c.". La sentenza avrebbe errato rispetto all'onere della prova di cui all'articolo 2697 c.c. ritenendo non dimostrati i lavori di costruzione e di manutenzione che avrebbe svolto la ricorrente e che sarebbero "un fatto inconfutabile e non contestato", di cui la consulenza tecnica d'ufficio si sarebbe "limitata a valutare nella misura e nel valore". Si invoca poi documentazione dalla quale emergerebbe che controparte avrebbe interamente riconosciuto le opere proponendo proprio la compensazione tra il loro valore e il proprio credito per l'indennità di occupazione: queste dichiarazioni sarebbero tutte anteriori alla consulenza tecnica d'ufficio, che pertanto dovrebbe ritenersi non esplorativa. Il giudice d'appello avrebbe errato anche nel qualificare "spropositata valutazione" la determinazione del valore degli interventi effettuati dalla ricorrente, essendo invece la valutazione del consulente tecnico d'ufficio "dettagliata e verificabile". Il consulente avrebbe individuato e descritto le spese sostenute dall'associazione ricorrente, come da documentazione che sarebbe stata depositata di cui si offre un breve elenco articolato in tre punti (ricorso, pagine 4-5). Si argomenta sul contenuto della relazione del consulente e poi si critica l'avere il giudice d'appello definito prive di rilievo anziché ricognitive del debito le dichiarazioni dell'Amministrazione, che, a differenza di quanto afferma la corte territoriale, non sarebbero atti transattivi . bensì confessori. Si presenta a questo punto un altro breve elenco di elementi che sarebbero stati dimostrati o comunque non contestati (ricorso, pagina 6) per concludere nel senso che la consulenza non aveva avuto natura esplorativa, bensì avrebbe potuto supportare la pronuncia, anche in relazione a giurisprudenza invocata in ordine alla consulenza tecnica d'ufficio. 1.1.2 II motivo si innesta in un contesto in cui la premessa del ricorso non offre autosufficienza, in quanto la vicenda processuale è palesemente rappresentata in modo inadeguato e quindi non correttamente informativo. Già per questo sussisterebbe inammissibilità della doglianza. Tuttavia, anche a prescindere ciò, il motivo stesso, è palesemente inammissibile, in quanto, nel suo contenuto effettivo, mira proprio a censurare direttamente la ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice d'appello, perseguendo quindi un terzo grado di merito, come dimostra altresì il continuo richiamo di elementi documentali e la presenza di valutazioni appunto di merito, come quella per cui certe dichiarazioni di controparte avrebbero raggiunto il valore confessorio - questo in espresso contrasto con la valutazione compiuta dalla corte territoriale -. • 1.2.1 Con il secondo motivo si denuncia "violazione e falsa applicazione di . legge-art. 360 n.3 c.p.c. - preclusioni - art. 167 e 183 c.p.c.". Si ribadisce che non vi sarebbe stata alcuna contestazione da controparte in ordine alle "numerose ed importanti opere di addizione, completamento e manutenzione straordinaria" che l'attuale ricorrente avrebbe effettuato dall'agosto del 1944 in poi all'immobile de quo. Si richiama ancora una lettera già citata nel precedente motivo e si afferma che, pur non essendo applicabile ratione temporis l'articolo 115 c.p.c. come attualmente vigente, valendo comunque il principio della non contestazione le critiche del Ministero alla sentenza di primo grado e alla consulenza tecnica d'ufficio sarebbero tardive, per cui sarebbero "inammissibili i relativi motivi di appello". 1.2.2 Questo motivo, a ben guardare, è una protrazione di quello precedente, in quanto ripropone - tentando qui di schermare con il principio della non contestazione la censura diretta che effettivamente presenta - l'asserto fattuale che il Ministero avesse riconosciuto la debenza di somme per lavori edilizi compiuti da controparte sull'immobile. Patisce dunque la medesima inammissibilità. 1.3.1 Il terzo motivo denuncia, in relazione dell'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 91 c.p.c., e 11, commi secondo e sesto, d.m. 20 luglio 2012 n. 140 per difetto di attività difensiva in una fase. All'articolo 11, secondo comma, d.m. 140/2012, si statuisce che il compenso va liquidato per fasi, e al sesto comma dello stesso articolo sulla fase decisoria si precisa: "sono compresi, a titolo di esempio: le precisazione delle conclusioni e l'esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale..." Controparte, che aveva proposto appello, si sarebbe "limitata a comparire all'udienza dell'8 maggio 2018 per la precisazione delle conclusioni", senza però presentare conclusionali e replica, "come risulta dal fascicolo d'ufficio". Erronea sarebbe dunque la quantificazione delle spese compiuta dalla corte territoriale, essendo stata liquidata una somma di euro 5.873 per la fase decisoria, benché in questa non vi sia stata "nessuna attività" da parte dell'appellante. Quindi non sarebbe sostenibile che "tale statuizione" rientri nella discrezionalità del giudice, sussistendo invece "un errore di applicazione di un criterio di valutazione senza che ciò sia neppure motivato".1.3.2 Nella sentenza impugnata, per il secondo grado la corte territoriale quantifica le spese che l'attuale ricorrente viene condannato a pagare "in complessivi C 11.459,00 (C 3.532,00 per fase di studio, C 2.054,00 per la fase introduttiva, C 5.873,00 per la fase decisoria) sulla base del compenso degli avvocati in ambito civile come stabilito dal D.M. 55/2014, come integrato dal D.M. 37/2018, considerati il valore della controversia effettivo, pari ad C 1.425.662,31 e ricompreso nello scaglione superiore da 1.000.000,00 sino a 2.000.000,00 e l'impegno difensivo (medio) prestato..." (sentenza, pagina 8). La determinazione dell'importo di ogni fase rientra nella discrezionalità del giudice, sempre che non si esca immotivatamente dai parametri della tabella A, cosa non lamentata affatto dal ricorrente (v., tra gli arresti massimati, Cass. sez. L, ord. 10 maggio 2019 n. 12537: "In tema di liquidazione delle spese giudiziali ai sensi del d.m. n. 140 del 2012, la disciplina secondo cui i parametri specifici per la determinazione del compenso sono, "di regola", quelli di cui alla allegata tabella A, la quale contiene tre importi pari, rispettivamente, ai valori minimi, medi e massimi liquidabili, con possibilità per il giudice di diminuire o aumentare "ulteriormente" il compenso in considerazione delle circostanze concrete, va intesa nel senso che l'esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili sia le ragioni dello scostamento dalla "forcella" di tariffa, sia le ragioni che ne giustifichino la misura.") Quel che il ricorrente sostiene è che il giudice avrebbe violato la normativa liquidando anche per la fase decisoria, in quanto non essendo state depositate difese scritte finali non vi sarebbe stata nessuna attività di controparte. Questo asserto è palesemente infondato, in quanto, appunto, lo stesso ricorrente ha richiamato l'articolo 11, sesto comma, d.m. 140/2012 che indica quali attività difensive include detta fase: ed essa, ictu ocull, non consiste affatto soltanto nel deposito di conclusionale e di replica, ma comprende pure la precisazione delle conclusioni, che il ricorrente ammette essere stata effettuata da controparte, comparsa appositamente in udienza. 1.4 D ricorso principale, dunque, risulta meritevole di rigetto. 2. Il ricorso incidentale con il suo unico motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 345 c.p.c. in relazione all'articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c. 2.1 Si lamenta che la corte territoriale ha dichiarato inammissibile il primo motivo dell'appello proposto dall'attuale ricorrente, considerandolo una domanda nuova; al contrario nella citazione di primo grado si sarebbe denunciata l'occupazione senza titolo, affermando che "nelle ipotesi di occupazione senza titolo di immobili si applicano in quanto compatibili le disposizioni della legge n. 392 del 1978 che disciplinano rapporto giuridico corrispondente a quello di fatto posto in essere dalle parti. Ciò vale in particolare per la determinazione dei corrispettivi..."(così a pagina 5 del controricorso includente ricorso incidentale). Il primo giudice, all'esito della disposta consulenza tecnica d'ufficio, avrebbe "ritenuto di condividere i criteri di calcolo prospettati dalla società convenuta (e più precisamente, quelli di cui alle leggi 392/78 e 724/94)". Di qui la proposizione di appello per sostenere che i criteri di cui alle leggi 392/78 e 724/1994 "si riferivano a situazioni in cui era in corso un rapporto locatizio", mentre nel caso de quo, essendo scaduto il contratto di locazione fin dal 1955 senza alcun rinnovo, vi era "occupazione sine titulo a tutti gli effetti, a cui era applicabile (a partire dal 1990) la disciplina di cui al D.M. 2/3/1998 n. 258, art.8" (si inserisce qui anche fotocopia del primo motivo d'appello). Nessuna domanda nuova sarebbe stata proposta, dato che fin dalla citazione di primo grado l'attuale parte ricorrente aveva chiaramente individuato i presupposti fattuali in una occupazione senza titolo pluridecennale essendo scaduto il rapporto locatizio nel 1955, chiedendo quindi la restituzione e la corresponsione dell'indennità di occupazione abusiva, "perimetrando in modo univoco petitum e causa petendi della domanda". E d'altronde si sarebbe dinanzi ad un'applicazione del principio jura novit curia, non comportante alcuna modifica della domanda originaria. 2.2 Lo stesso ricorso incidentale, come emerge dal riassunto del suo motivo, conferma quanto rilevato dal giudice d'appello. Nella impugnata sentenza, infatti, si osserva che "la domanda introduttiva del giudizio ... dava atto della presenza di un contratto di locazione, scaduto nel 1955, e del versamento di indennità di occupazione fino all'anno 1974. La stessa amministrazione dunque non solo non ha contestato la natura di tali somme, ma, nel primo grado, ha esplicitamente chiesto che i calcoli dell'indennità venissero espletati sulla base delle norme di cui alla L. 392/1978, contraddicendo così il motivo d'appello...". E il ricorrente, appunto, ha riportato i passi già sopra trascritti da cui risulta che, come attore, aveva addotto la precedente sussistenza di un contratto locatizio, pur cessato, e soprattutto aveva affermato l'applicabilità "in quanto compatibili" delle "disposizioni della legge n. 392 del 1978 ... in particolare per la determinazione dei corrispettivi". Si noti che l'atto di citazione fu notificato il 2 marzo 1998, la medesima data in cui fu emesso il d.m. 2 marzo 1998 n. 258, Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato, onde l'attuale ricorrente, se riteneva che nella causa questo dovesse modificare quanto originariamente espressamente chiesto - cioè la liquidazione dell'indennità applicando "in quanto compatibili le disposizioni della legge n. 392 del 1978 che disciplina il rapporto giuridico corrispondente a quello di fatto posto in essere dalle parti" -, logicamente l'avrebbe addotto fin dalla prima udienza, almeno per prospettarne l'applicabilità dal periodo in cui sarebbe entrato in vigore. Per quel che emerge dalla stessa sintesi offerta dal ricorrente dell'atto d'appello, non risulta invece che ciò sia stato fatto, bensì che solo nell'atto d'appello, appunto, sia stato invocato costituendo una vera e propria modifica della pretesa originaria, pur esistendo allora da circa 15 anni e vigendo da poco meno (dal 18 agosto 1998) il suddetto Regolamento.È evidente, dunque, che non si tratta di un caso di jura novit curia, bensì della modifica di una scelta consapevole in ordine al contenuto della domanda originaria, considerato anche l'argomento, introdotto nella citazione, della applicabilità in quanto compatibile della I. 392/1978 - pur trattandosi di un immobile il cui contratto locatizio era scaduto, precisamente, secondo quanto risulta proprio dalla citazione, dal remoto 31 dicembre 1954 - e la qualifica, sempre in citazione, della precedente locazione come "rapporto giuridico corrispondente a quello di fatto posto in essere dalle parti" - prospettata ragione, questa, dell'applicazione in quanto compatibile della legge suddetta richiesta allora espressamente, appunto, dall'attuale ricorrente -. Il motivo, pertanto, merita rigetto. 3. In conclusione, entrambi i ricorsi meritano rigetto, con conseguente compensazione delle spese processuali. Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Il Ministero quale ricorrente incidentale non è tenuto al pagamento del raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002, perché gode dell'esenzione prevista per le amministrazioni dello Stato (cfr. Cass. sez. L, ord. 29 settembre 2020 n. 20682). P.Q.M. Rigetta entrambi i ricorsi compensando le spese processuali. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrent