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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 1 giugno 2026

Cassazione n. 17198/2026

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rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv.[OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege come da indirizzo pec indicato, perprocura su foglio separato allegato al ricorso,- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Antonietta, rappresentate e difesedall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliate ex lege come da indirizzo pecindicato, per procura su foglio separato allegato al controricorso,- controricorrenti -per la cassazione della sentenza n. 4439/2024 della CORTE d'APPELLO diNapoli pubblicata il 28.11.2024;udita la relazione svolta nella Camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PROCESSOPag. 1 di 9Numero registro generale 12788/2025Numero sezionale 1247/2026Numero di raccolta generale 17198/2026Data pubblicazione 01/06/20261.

Antonietta e [OSCURATO:PERSONA] con intimazione di sfratto per morosità econtestuale citazione per la convalida, notificata il 24.2.2015 nei confrontidi [OSCURATO:SOCIETA]., chiedevano la convalida dello sfratto e il rilasciodell’immobile sito in Napoli, via [OSCURATO:PERSONA] n. 308,rappresentando il mancato pagamento dei canoni per i mesi di novembree dicembre 2014 per un importo complessivo di euro 8.480,00.Si costituiva [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e si opponeva allaconvalida eccependo di avere versato somme eccedenti rispetto al canoneindicato nel contratto registrato, in ragione di un secondo contratto nonregistrato prevedente un canone maggiore.

La conduttrice proponeva, trale altre, domanda riconvenzionale per la ripetizione dell’indebito di euro404.000,00, somma asseritamente corrisposta in eccedenza da maggio2006 a ottobre 2014, previa declaratoria di nullità del contratto nonregistrato.Il Tribunale di Napoli, rigettata la richiesta di rilascio dell’immobile,disponeva per la prosecuzione del giudizio, previo mutamento del rito.Nelle more del giudizio le locatrici promuovevano un secondo giudizio perfar accertare la morosità nel pagamento dei canoni per i mesi di giugno eluglio 2015, nel quale la conduttrice si costituiva e spiegava le stessedomande riconvenzionali articolate nel primo procedimento.Il Tribunale di Napoli, con sentenza pubblicata il 3.2.2020,dichiarava la cessazione della materia del contendere quanto alledomande di risoluzione del contratto per grave inadempimento dellaconduttrice e di rilascio; accertava un credito in favore delle locatriciAntonietta e [OSCURATO:PERSONA] per canoni non corrisposti o parzialmentecorrisposti sino al rilascio, pari ad euro 26.760,00, e accoglieva ladomanda riconvenzionale di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione di ripetizione diindebito, con conseguente condanna solidale delle locatrici al pagamentoin favore della società della somma di euro 377.240,00, oltre agli interessilegali dal 30.3.2015 al saldo, previa compensazione impropria tra i creditiPag. 2 di 9Numero registro generale 12788/2025Numero sezionale 1247/2026Numero di raccolta generale 17198/2026Data pubblicazione 01/06/2026contrapposti; rigettava le ulteriori domande riconvenzionali e compensavale spese di lite.2.

La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza pubblicata il 28.11.2024,accoglieva parzialmente l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e PatriziaBarbato, e, in parziale riforma della sentenza gravata, rigettava ladomanda riconvenzionale di ripetizione di indebito proposta da [OSCURATO:PERSONA].r.l. in liquidazione, confermando nel resto la sentenza di primo grado;disponeva altresì lo svincolo della cauzione fideiussoria e condannaval’appellata alle spese del doppio grado.Per quanto ancora di rilievo ai fini del presente giudizio, la Corted’appello affermava che la conduttrice non aveva provato il pagamentodella maggiorazione del canone rispetto al contratto registrato del16.5.2006: da un lato, non emergeva per tabulas alcuna prova deipagamenti; dall’altro, la deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA] nonera idonea, sia per la mancata produzione di documentazione bancaria ingrado di supportare prelievi regolari, sia per il contrasto con la deposizionedel teste [OSCURATO:PERSONA], ritenuto più attendibile, il quale aveva riferitodi aver assistito alla consegna di assegni di euro 2.000,00 e non apagamenti per contanti.3.

Per la cassazione della sentenza della Corte ricorre [OSCURATO:SOCIETA]. inliquidazione, sulla base di unico motivo.

Resistono con controricorsoAntonietta e [OSCURATO:PERSONA].In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] è stata comunicata al difensore della ricorrenteproposta di definizione accelerata, ex art. 380-bis cod. proc. civ. in cui siprospetta la possibile improcedibilità del ricorso.In data 24.10.2025 è stata depositata rituale e tempestiva istanzaper la decisione del ricorso.La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, aisensi dell'art. 380-bis.1. cod. proc. civ.Il Pubblico Ministero presso la Corte non ha presentato conclusioniscritte.Pag. 3 di 9Numero registro generale 12788/2025Numero sezionale 1247/2026Numero di raccolta generale 17198/2026Data pubblicazione 01/06/2026La ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

In via preliminare deve essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso(il cui unico motivo sarebbe comunque inammissibile), oggetto di verificad’ufficio da parte della Corte in ordine alla tempestività dell’impugnazione(v.

Cass., sez. 6-I, 7 giugno 2021, n. 15832), in assenza della produzionedi copia autentica della sentenza impugnata e della relata di notificazionedella medesima (adempimento prescritto dall'art. 369, comma secondo, n.2, cod. proc. civ.).Infatti, nel ricorso si afferma che la sentenza impugnata è statanotificata a mezzo pec in data 22.4.2025, ma dall’esame degli atti alladata dell’adunanza risulta depositata soltanto copia informatica conformedella sentenza senza la relata dell’indicata notificazione (ovvero deimessaggi di spedizione e di ricezione, neppure prodotti dalla partecontroricorrente, v.

Cass., Sez.

Un., 6 luglio 2022, n. 21349; Cass., sez.III, 29 ottobre 2024, n. 27883; Cass., sez.

III, 29 aprile 2025, n. 11319).Solo al momento del deposito dell’istanza di decisione la ricorrente hadepositato copia informatica conforme della sentenza con la relata dellanotificazione.Secondo un consolidato orientamento di questa Corte, ladichiarazione, contenuta nel ricorso per cassazione, di avvenutanotificazione della sentenza impugnata attesta un fatto processuale - lanotificazione della sentenza, appunto - idoneo a far decorrere il terminebreve di impugnazione ex art. 325 cod. proc. civ. e, quale manifestazionedi autoresponsabilità della parte, impegna quest’ultima a subire leconseguenze di quanto dichiarato, gravandola dell’onere di depositare, neltermine stabilito dall’art. 369 cod. proc. civ., copia della sentenza munitadella relata di notifica - ovvero delle copie cartacee dei messaggi dispedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC - senza chesia possibile superare la relativa omissione mediante la successiva, eormai tardiva, produzione ai sensi dell’art. 372 c.p.c. (v., ex plurimis,Pag. 4 di 9Numero registro generale 12788/2025Numero sezionale 1247/2026Numero di raccolta generale 17198/2026Data pubblicazione 01/06/2026Cass., 15832/2021, cit.; Cass., Sez.

Un., 21349/2022, cit.; Cass., Sez.Un. 6 luglio 2022 n. 21349; Cass., sez.

III, 27 agosto 2025, n. 24035;Cass., sez.

III, 17 marzo 2026, n. 5966).Tale dichiarazione «quale atto processuale formale, indipendentedall'intenzione del dichiarante e produttivo degli effetti cui è destinatodalla legge nella serie procedimentale, non può essere successivamentecorretta dal ricorrente con la memoria ex art. 380 bis o 378 c.p.c., atteso,per un verso, che l'ordinamento processuale non prevede un istituto checonsenta la correzione degli atti processuali di parte (i quali sononormalmente ripetibili, salvo lo spirare dei termini stabiliti a pena didecadenza e il maturare delle preclusioni) e considerato, per altro verso,che la dichiarazione medesima, in quanto espressionedell'"autoresponsabilità" della parte, deve ritenersi inemendabile,rimettendosi altrimenti nella disponibilità della parte stessa l'applicabilitàdella sanzione dell'improcedibilità del ricorso.» (v.

Cass. 15832/2021,cit.).Più specificamente, in caso di impugnazione di legittimità diuna sentenza notificata a mezzo di posta elettronica certificata, ai fini dellaprocedibilità del ricorso il ricorrente è tenuto a depositare, unitamente allostesso, la relata di notifica, mediante inserimento nella busta telematica,con la quale l’atto è depositato, del messaggio di posta elettronicacertificata in formato .eml o .msg (così Cass., sez.

V, 27 maggio 2024 n.14790; Cass., sez. 6-II, 22 luglio 2019 n. 19695).Il deposito della mera copia autentica della sentenza impugnatapriva della relazione di notificazione importa dunque - salvo che dettadocumentazione risulti prodotta dal controricorrente nel termine di cuiall’art. 370, terzo comma, cod. proc. civ. oppure acquisita dal giudicemediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio - il difetto diprocedibilità del ricorso, vizio rilevabile di ufficio e non sanato dallamancata contestazione della controricorrente, l’improcedibilità trovando lasua ragion d’essere nel presidiare, con efficacia sanzionatoria, unPag. 5 di 9Numero registro generale 12788/2025Numero sezionale 1247/2026Numero di raccolta generale 17198/2026Data pubblicazione 01/06/2026comportamento omissivo che ostacola la stessa sequenza di avvio delprocesso per cassazione (v. anche Cass., sez. lav., 12 febbraio 2020 n.3466; Cass., sez.

II, 20 giugno 2024 n. 17014).La sanzione dell’improcedibilità irrogata dall’art. 369, secondocomma, n. 2, c.p.c. non contrasta poi con gli artt. 24 e 111 Cost. e 6CEDU, vertendo su un adempimento preliminare, tutt’altro che oneroso ecomplesso, che non mette in discussione il diritto alla difesa ed al giustoprocesso, essendo finalizzato a verificare, nell’interesse pubblico, ilpassaggio in giudicato della decisione di merito ed a selezionare laprocedura più adeguata alla definizione della controversia (v., Cass., sez.I, 15 luglio 2024, n. 19475).Non è pertinente il richiamo fatto dalla ricorrente a Cass. 29 aprile2025, n. 11319, perché in essa si conferma, per l’appunto, ai fini dellaprocedibilità del ricorso ex art. 369, comma primo, cod. proc. civ., che “ilricorrente ha l'onere di depositare, ai sensi del n. 2 del comma 2 del cit.art. 369, unitamente alla copia autentica del provvedimento impugnato, larelazione di notificazione solo ove egli stesso alleghi, espressamente oimplicitamente, che questo è stato notificato ai fini del decorso del terminedi impugnazione”.

Con il che resta confermato che avendo la ricorrentedichiarato espressamente l’avvenuta notifica della sentenza a mezzo pec,ne deriva che da quel momento è iniziato a decorrere il termine breve exart. 325 cod. proc. civ.Il deposito tardivo con l'istanza di decisione non ha effetto sanantesecondo l'orientamento consolidato di questa Corte (v., ex plurimis, Cass.15832/2021; Cass., Sez.

Un., 21349/2022, cit.; Cass., 27883/2024, cit.;Cass., 24035/2025, cit.; Cass., 24200/2025, cit.; Cass., 5966/2026, cit.),né è conferente il richiamo di Cass., sez.

III, 16 ottobre 2023, n. 28647,perché resa in tema di ammissibilità della proposizione di un secondoappello prima che intervenga una pronuncia sulla precedenteimpugnazione, la cui notificazione rileva ai fini del decorso del terminePag. 6 di 9Numero registro generale 12788/2025Numero sezionale 1247/2026Numero di raccolta generale 17198/2026Data pubblicazione 01/06/2026breve, sì che l'osservanza di quest’ultimo decorrente dalla prima notificanon ha un effetto di proroga del termine lungo ex art. 327 cod. proc. civ.A impedire la declaratoria di improcedibilità non può invocarsineppure il principio di diritto, più volte enunciato da questa Corte (explurimis, Cass., sez. 6-III, 30 aprile 2019 n. 11386, sulla scia di Cass.,sez. 6-III, 10 luglio 2013 n. 17066), in forza del quale pur in difetto dellaproduzione di copia autentica della sentenza impugnata e della relata dinotificazione della medesima, prescritta dall’art. 369, secondo comma, n.2 cod. proc. civ. il ricorso per cassazione deve egualmente ritenersiprocedibile ove risulti che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato delricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza.Invero, la prova di resistenza (v.

Cass., 17066/2013, cit.) conriferimento alla data di pubblicazione della sentenza, avvenuta il28.11.2024, non consente di considerare tempestivo il ricorso calcolando ildecorso del termine breve da essa, atteso che il ricorso è stato notificatoin data 28.5.2025, mentre il termine scadeva il 27.1.2025.2.

Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, con conseguenteregolazione delle spese del giudizio di cassazione in favore dellecontroricorrenti, secondo il principio della soccombenza.Attesa la definizione del giudizio in termini conformi alla proposta exart. 380-bis cod. proc. civ., la ricorrente va altresì condannata alpagamento di quanto previsto dal terzo e dal quarto comma dell’art. 96cod. proc. civ., ricorrendo i relativi presupposti di legge.Come chiarito dalle Sezioni Unite con la sentenza 27 dicembre 2023,n. 36069, “richiamando, per i casi di conformità tra proposta e decisionefinale, l’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., l’art. 380-bis cod.proc. civ. codifica, attraverso una valutazione legale tipica compiuta dallegislatore delegato, una ipotesi di abuso del processo, già immanente nelsistema processuale, giacché non attenersi alla delibazione del Presidenteche trovi poi conferma nella decisione finale, lascia presumere unaresponsabilità aggravata sanzionabile con la condanna al pagamento diPag. 7 di 9Numero registro generale 12788/2025Numero sezionale 1247/2026Numero di raccolta generale 17198/2026Data pubblicazione 01/06/2026una somma equitativamente determinata a favore della controparte (art.96, terzo comma, cod. proc. civ.) e di una ulteriore somma di denaro noninferiore ad euro 500,00 e non superiore a euro 5.000,00 (art. 96 quartocomma, cod. proc. civ., ove, appunto il legislatore usa la locuzione‹‹altresì››)” (v., altresì, Cass., Sez.

Un., 22 settembre 2023, n. 27195;Cass., sez.

III, 4 ottobre 2023, n. 27497; Cass., Sez.

Un., 23 aprile 2024,n. 10955).Anche se deve essere esclusa una interpretazione della norma checonduca ad automatismi non in linea con una lettura costituzionalmentecompatibile del nuovo istituto (v.

Cass., Sez.

Un., 36069/2023),nell’ipotesi in esame non si rinvengono ragioni per discostarsi dallaprevisione legale, stante la “tenuta” dell’opinamento espresso dalla PDAsiccome emergente dalle notazioni innanzi svolte.

P.Q.MLa Corte dichiara improcedibile il ricorso.

Condanna la ricorrente alpagamento, in favore delle controricorrenti, delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in complessivi euro 8.200,00, di cui euro 8.000,00per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, nonché alpagamento, in favore delle controricorrenti, di euro 8.000,00 ex art. 96,3° co., cod. proc. civ.

Condanna la ricorrente al pagamento della sommadi euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art.96, 4° co., cod. proc. civ.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrentedell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per ilricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza sezione civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 8 aprile 2026.Pag. 8 di 9Numero registro generale 12788/2025Numero sezionale 1247/2026Numero di raccolta generale 17198/2026Data pubblicazione 01/06/2026Il PresidenteDott.ssa Lina RubinoPag. 9 di 9

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv.[OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege come da indirizzo pec indicato, perprocura su foglio separato allegato al ricorso,- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Antonietta, rappresentate e difesedall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliate ex lege come da indirizzo pecindicato, per procura su foglio separato allegato al controricorso,- controricorrenti -per la cassazione della sentenza n. 4439/2024 della CORTE d'APPELLO diNapoli pubblicata il 28.11.2024;udita la relazione svolta nella Camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PROCESSOPag. 1 di 9Numero registro generale 12788/2025Numero sezionale 1247/2026Numero di raccolta generale 17198/2026Data pubblicazione 01/06/20261. Antonietta e [OSCURATO:PERSONA] con intimazione di sfratto per morosità econtestuale citazione per la convalida, notificata il 24.2.2015 nei confrontidi [OSCURATO:SOCIETA]., chiedevano la convalida dello sfratto e il rilasciodell’immobile sito in Napoli, via [OSCURATO:PERSONA] n. 308,rappresentando il mancato pagamento dei canoni per i mesi di novembree dicembre 2014 per un importo complessivo di euro 8.480,00.Si costituiva [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e si opponeva allaconvalida eccependo di avere versato somme eccedenti rispetto al canoneindicato nel contratto registrato, in ragione di un secondo contratto nonregistrato prevedente un canone maggiore. La conduttrice proponeva, trale altre, domanda riconvenzionale per la ripetizione dell’indebito di euro404.000,00, somma asseritamente corrisposta in eccedenza da maggio2006 a ottobre 2014, previa declaratoria di nullità del contratto nonregistrato.Il Tribunale di Napoli, rigettata la richiesta di rilascio dell’immobile,disponeva per la prosecuzione del giudizio, previo mutamento del rito.Nelle more del giudizio le locatrici promuovevano un secondo giudizio perfar accertare la morosità nel pagamento dei canoni per i mesi di giugno eluglio 2015, nel quale la conduttrice si costituiva e spiegava le stessedomande riconvenzionali articolate nel primo procedimento.Il Tribunale di Napoli, con sentenza pubblicata il 3.2.2020,dichiarava la cessazione della materia del contendere quanto alledomande di risoluzione del contratto per grave inadempimento dellaconduttrice e di rilascio; accertava un credito in favore delle locatriciAntonietta e [OSCURATO:PERSONA] per canoni non corrisposti o parzialmentecorrisposti sino al rilascio, pari ad euro 26.760,00, e accoglieva ladomanda riconvenzionale di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione di ripetizione diindebito, con conseguente condanna solidale delle locatrici al pagamentoin favore della società della somma di euro 377.240,00, oltre agli interessilegali dal 30.3.2015 al saldo, previa compensazione impropria tra i creditiPag. 2 di 9Numero registro generale 12788/2025Numero sezionale 1247/2026Numero di raccolta generale 17198/2026Data pubblicazione 01/06/2026contrapposti; rigettava le ulteriori domande riconvenzionali e compensavale spese di lite.2. La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza pubblicata il 28.11.2024,accoglieva parzialmente l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e PatriziaBarbato, e, in parziale riforma della sentenza gravata, rigettava ladomanda riconvenzionale di ripetizione di indebito proposta da [OSCURATO:PERSONA].r.l. in liquidazione, confermando nel resto la sentenza di primo grado;disponeva altresì lo svincolo della cauzione fideiussoria e condannaval’appellata alle spese del doppio grado.Per quanto ancora di rilievo ai fini del presente giudizio, la Corted’appello affermava che la conduttrice non aveva provato il pagamentodella maggiorazione del canone rispetto al contratto registrato del16.5.2006: da un lato, non emergeva per tabulas alcuna prova deipagamenti; dall’altro, la deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA] nonera idonea, sia per la mancata produzione di documentazione bancaria ingrado di supportare prelievi regolari, sia per il contrasto con la deposizionedel teste [OSCURATO:PERSONA], ritenuto più attendibile, il quale aveva riferitodi aver assistito alla consegna di assegni di euro 2.000,00 e non apagamenti per contanti.3. Per la cassazione della sentenza della Corte ricorre [OSCURATO:SOCIETA]. inliquidazione, sulla base di unico motivo. Resistono con controricorsoAntonietta e [OSCURATO:PERSONA].In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] è stata comunicata al difensore della ricorrenteproposta di definizione accelerata, ex art. 380-bis cod. proc. civ. in cui siprospetta la possibile improcedibilità del ricorso.In data 24.10.2025 è stata depositata rituale e tempestiva istanzaper la decisione del ricorso.La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, aisensi dell'art. 380-bis.1. cod. proc. civ.Il Pubblico Ministero presso la Corte non ha presentato conclusioniscritte.Pag. 3 di 9Numero registro generale 12788/2025Numero sezionale 1247/2026Numero di raccolta generale 17198/2026Data pubblicazione 01/06/2026La ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. In via preliminare deve essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso(il cui unico motivo sarebbe comunque inammissibile), oggetto di verificad’ufficio da parte della Corte in ordine alla tempestività dell’impugnazione(v. Cass., sez. 6-I, 7 giugno 2021, n. 15832), in assenza della produzionedi copia autentica della sentenza impugnata e della relata di notificazionedella medesima (adempimento prescritto dall'art. 369, comma secondo, n.2, cod. proc. civ.).Infatti, nel ricorso si afferma che la sentenza impugnata è statanotificata a mezzo pec in data 22.4.2025, ma dall’esame degli atti alladata dell’adunanza risulta depositata soltanto copia informatica conformedella sentenza senza la relata dell’indicata notificazione (ovvero deimessaggi di spedizione e di ricezione, neppure prodotti dalla partecontroricorrente, v. Cass., Sez. Un., 6 luglio 2022, n. 21349; Cass., sez.III, 29 ottobre 2024, n. 27883; Cass., sez. III, 29 aprile 2025, n. 11319).Solo al momento del deposito dell’istanza di decisione la ricorrente hadepositato copia informatica conforme della sentenza con la relata dellanotificazione.Secondo un consolidato orientamento di questa Corte, ladichiarazione, contenuta nel ricorso per cassazione, di avvenutanotificazione della sentenza impugnata attesta un fatto processuale - lanotificazione della sentenza, appunto - idoneo a far decorrere il terminebreve di impugnazione ex art. 325 cod. proc. civ. e, quale manifestazionedi autoresponsabilità della parte, impegna quest’ultima a subire leconseguenze di quanto dichiarato, gravandola dell’onere di depositare, neltermine stabilito dall’art. 369 cod. proc. civ., copia della sentenza munitadella relata di notifica - ovvero delle copie cartacee dei messaggi dispedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC - senza chesia possibile superare la relativa omissione mediante la successiva, eormai tardiva, produzione ai sensi dell’art. 372 c.p.c. (v., ex plurimis,Pag. 4 di 9Numero registro generale 12788/2025Numero sezionale 1247/2026Numero di raccolta generale 17198/2026Data pubblicazione 01/06/2026Cass., 15832/2021, cit.; Cass., Sez. Un., 21349/2022, cit.; Cass., Sez.Un. 6 luglio 2022 n. 21349; Cass., sez. III, 27 agosto 2025, n. 24035;Cass., sez. III, 17 marzo 2026, n. 5966).Tale dichiarazione «quale atto processuale formale, indipendentedall'intenzione del dichiarante e produttivo degli effetti cui è destinatodalla legge nella serie procedimentale, non può essere successivamentecorretta dal ricorrente con la memoria ex art. 380 bis o 378 c.p.c., atteso,per un verso, che l'ordinamento processuale non prevede un istituto checonsenta la correzione degli atti processuali di parte (i quali sononormalmente ripetibili, salvo lo spirare dei termini stabiliti a pena didecadenza e il maturare delle preclusioni) e considerato, per altro verso,che la dichiarazione medesima, in quanto espressionedell'"autoresponsabilità" della parte, deve ritenersi inemendabile,rimettendosi altrimenti nella disponibilità della parte stessa l'applicabilitàdella sanzione dell'improcedibilità del ricorso.» (v. Cass. 15832/2021,cit.).Più specificamente, in caso di impugnazione di legittimità diuna sentenza notificata a mezzo di posta elettronica certificata, ai fini dellaprocedibilità del ricorso il ricorrente è tenuto a depositare, unitamente allostesso, la relata di notifica, mediante inserimento nella busta telematica,con la quale l’atto è depositato, del messaggio di posta elettronicacertificata in formato .eml o .msg (così Cass., sez. V, 27 maggio 2024 n.14790; Cass., sez. 6-II, 22 luglio 2019 n. 19695).Il deposito della mera copia autentica della sentenza impugnatapriva della relazione di notificazione importa dunque - salvo che dettadocumentazione risulti prodotta dal controricorrente nel termine di cuiall’art. 370, terzo comma, cod. proc. civ. oppure acquisita dal giudicemediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio - il difetto diprocedibilità del ricorso, vizio rilevabile di ufficio e non sanato dallamancata contestazione della controricorrente, l’improcedibilità trovando lasua ragion d’essere nel presidiare, con efficacia sanzionatoria, unPag. 5 di 9Numero registro generale 12788/2025Numero sezionale 1247/2026Numero di raccolta generale 17198/2026Data pubblicazione 01/06/2026comportamento omissivo che ostacola la stessa sequenza di avvio delprocesso per cassazione (v. anche Cass., sez. lav., 12 febbraio 2020 n.3466; Cass., sez. II, 20 giugno 2024 n. 17014).La sanzione dell’improcedibilità irrogata dall’art. 369, secondocomma, n. 2, c.p.c. non contrasta poi con gli artt. 24 e 111 Cost. e 6CEDU, vertendo su un adempimento preliminare, tutt’altro che oneroso ecomplesso, che non mette in discussione il diritto alla difesa ed al giustoprocesso, essendo finalizzato a verificare, nell’interesse pubblico, ilpassaggio in giudicato della decisione di merito ed a selezionare laprocedura più adeguata alla definizione della controversia (v., Cass., sez.I, 15 luglio 2024, n. 19475).Non è pertinente il richiamo fatto dalla ricorrente a Cass. 29 aprile2025, n. 11319, perché in essa si conferma, per l’appunto, ai fini dellaprocedibilità del ricorso ex art. 369, comma primo, cod. proc. civ., che “ilricorrente ha l'onere di depositare, ai sensi del n. 2 del comma 2 del cit.art. 369, unitamente alla copia autentica del provvedimento impugnato, larelazione di notificazione solo ove egli stesso alleghi, espressamente oimplicitamente, che questo è stato notificato ai fini del decorso del terminedi impugnazione”. Con il che resta confermato che avendo la ricorrentedichiarato espressamente l’avvenuta notifica della sentenza a mezzo pec,ne deriva che da quel momento è iniziato a decorrere il termine breve exart. 325 cod. proc. civ.Il deposito tardivo con l'istanza di decisione non ha effetto sanantesecondo l'orientamento consolidato di questa Corte (v., ex plurimis, Cass.15832/2021; Cass., Sez. Un., 21349/2022, cit.; Cass., 27883/2024, cit.;Cass., 24035/2025, cit.; Cass., 24200/2025, cit.; Cass., 5966/2026, cit.),né è conferente il richiamo di Cass., sez. III, 16 ottobre 2023, n. 28647,perché resa in tema di ammissibilità della proposizione di un secondoappello prima che intervenga una pronuncia sulla precedenteimpugnazione, la cui notificazione rileva ai fini del decorso del terminePag. 6 di 9Numero registro generale 12788/2025Numero sezionale 1247/2026Numero di raccolta generale 17198/2026Data pubblicazione 01/06/2026breve, sì che l'osservanza di quest’ultimo decorrente dalla prima notificanon ha un effetto di proroga del termine lungo ex art. 327 cod. proc. civ.A impedire la declaratoria di improcedibilità non può invocarsineppure il principio di diritto, più volte enunciato da questa Corte (explurimis, Cass., sez. 6-III, 30 aprile 2019 n. 11386, sulla scia di Cass.,sez. 6-III, 10 luglio 2013 n. 17066), in forza del quale pur in difetto dellaproduzione di copia autentica della sentenza impugnata e della relata dinotificazione della medesima, prescritta dall’art. 369, secondo comma, n.2 cod. proc. civ. il ricorso per cassazione deve egualmente ritenersiprocedibile ove risulti che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato delricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza.Invero, la prova di resistenza (v. Cass., 17066/2013, cit.) conriferimento alla data di pubblicazione della sentenza, avvenuta il28.11.2024, non consente di considerare tempestivo il ricorso calcolando ildecorso del termine breve da essa, atteso che il ricorso è stato notificatoin data 28.5.2025, mentre il termine scadeva il 27.1.2025.2. Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, con conseguenteregolazione delle spese del giudizio di cassazione in favore dellecontroricorrenti, secondo il principio della soccombenza.Attesa la definizione del giudizio in termini conformi alla proposta exart. 380-bis cod. proc. civ., la ricorrente va altresì condannata alpagamento di quanto previsto dal terzo e dal quarto comma dell’art. 96cod. proc. civ., ricorrendo i relativi presupposti di legge.Come chiarito dalle Sezioni Unite con la sentenza 27 dicembre 2023,n. 36069, “richiamando, per i casi di conformità tra proposta e decisionefinale, l’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., l’art. 380-bis cod.proc. civ. codifica, attraverso una valutazione legale tipica compiuta dallegislatore delegato, una ipotesi di abuso del processo, già immanente nelsistema processuale, giacché non attenersi alla delibazione del Presidenteche trovi poi conferma nella decisione finale, lascia presumere unaresponsabilità aggravata sanzionabile con la condanna al pagamento diPag. 7 di 9Numero registro generale 12788/2025Numero sezionale 1247/2026Numero di raccolta generale 17198/2026Data pubblicazione 01/06/2026una somma equitativamente determinata a favore della controparte (art.96, terzo comma, cod. proc. civ.) e di una ulteriore somma di denaro noninferiore ad euro 500,00 e non superiore a euro 5.000,00 (art. 96 quartocomma, cod. proc. civ., ove, appunto il legislatore usa la locuzione‹‹altresì››)” (v., altresì, Cass., Sez. Un., 22 settembre 2023, n. 27195;Cass., sez. III, 4 ottobre 2023, n. 27497; Cass., Sez. Un., 23 aprile 2024,n. 10955).Anche se deve essere esclusa una interpretazione della norma checonduca ad automatismi non in linea con una lettura costituzionalmentecompatibile del nuovo istituto (v. Cass., Sez. Un., 36069/2023),nell’ipotesi in esame non si rinvengono ragioni per discostarsi dallaprevisione legale, stante la “tenuta” dell’opinamento espresso dalla PDAsiccome emergente dalle notazioni innanzi svolte. P.Q.MLa Corte dichiara improcedibile il ricorso. Condanna la ricorrente alpagamento, in favore delle controricorrenti, delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in complessivi euro 8.200,00, di cui euro 8.000,00per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, nonché alpagamento, in favore delle controricorrenti, di euro 8.000,00 ex art. 96,3° co., cod. proc. civ. Condanna la ricorrente al pagamento della sommadi euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art.96, 4° co., cod. proc. civ.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrentedell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per ilricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza sezione civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 8 aprile 2026.Pag. 8 di 9Numero registro generale 12788/2025Numero sezionale 1247/2026Numero di raccolta generale 17198/2026Data pubblicazione 01/06/2026Il PresidenteDott.ssa Lina RubinoPag. 9 di 9
Sentenza Cassazione n. 17198/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris