CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2022
Cassazione n. 35045/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO 1.Rilevato che con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Bari ha dichiarato eseguibile la misura della libertà vigilata, ordinata con la sentenza del 9 novembre 2011 della Corte d'appello di Bari, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato per la sentenza indicata, alla pena di anni sei di reclusione, per reati di associazione per delinquere di stampo mafioso, estorsione tentata e consumata, aggravate dal metodo mafioso, tentata violenza e minaccia, violazione della normativa in materia di armi, commessi nel biennio 2012-2013. 1.1. Considerato che il Tribunale ha ritenuto sussistente la pericolosità del condannato all'attualità, per la violazione alla misura di prevenzione, in data 26 maggio 2013, accertata dal certificato dei carichi pendenti, nonché per l'applicazione nei suoi confronti della misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con tre decreti, da ultimo del 7 febbraio 2020, in uno all'assenza di ogni sperimentazione in esternato, onde poter apprezzare l'esistenza di prova del suo reinserimento nel tessuto sociale, per la lunghissima detenzione sofferta. 1.2. Rilevato che i motivi dedotti con il ricorso proposto, per il tramite del difensore, avv. G. Matera, sono manifestamente infondati, posto che denunciano (con il secondo motivo) asserito vizio di motivazione smentito dalla mera lettura del provvedimento censurato, che è coerente e logico e sottolinea la presenza di elementi di fatto, espressione della pericolosità sociale all'attualità, tali da rendere necessario verificare, in un congruo arco temporale, l'effettivo mutamente esistenziale del condannato, non ancora dimostrato. 1.3. Considerato che anche il primo motivo di ricorso (erronea applicazione degli artt. 203 e 228 cod. pen.) è affetto da inammissibilità per manifesta infondatezza, posto che la censura è basata su assunti relativi alla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta non rivisitabile nel giudizio di legittimità (decisione assunta su pregressi precedenti, risalenti a otto anni prima, osservanza, nella lunga esperienza intramuraria, delle prescrizioni, beneficio di trecento giorni di liberazione anticipata, esercizio di attività lavorativa con percezione di paga mensile da parte del Ministero della giustizia). 2.Ritenuto che deriva, da quanto sin qui esposto, l'inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in considerazione del motivo dedotto. P.Q.M. t Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 luglio 2022 Il Consigliere estens