CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 aprile 2026
Cassazione n. 11752/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
avincenzo-ricorrente-controAgenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dalla [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaCampania n. 4773/2017 depositata il 26/05/2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. L’Agenzia delle entrate di Napoli notificava alla sig.ra [OSCURATO:SOCIETA] l'avviso di accertamento n. TF501AN03952/2012, con il qualedeterminava sinteticamente, per l'anno d'imposta 2008, un reddito di euro53.747,00 a fronte del reddito dichiarato di euro 7.263,00.2. L'Ufficio emetteva l'atto impositivo ai sensi dell'art. 38, commi 4 e5, del d.P.R. n. 600/1973, fondando la pretesa: i) sul possesso ed ilmantenimento di un immobile (cat. A2, classe 1, di 11 vani e mq. 392),ubicato in [OSCURATO:PERSONA] (NA); ii) sull'acquisto di quote dellaNumero registro generale 1931/2018Numero sezionale 3404/2026Numero di raccolta generale 11752/2026Data pubblicazione 29/04/2026società “[OSCURATO:PERSONA], dei dottori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA].”, avvenuto in data 9.07.2009, per l'importo complessivodi euro 100.000,00; iii) sull'acquisto di un'auto del valore di euro25.350,00 immatricolata il 25.09.2007.Successivamente, in sede di autotutela, il reddito imponibile venivaridotto ad euro 44.433,00. L’Ufficio, infatti, riconosceva che la superficiedell'immobile sito in [OSCURATO:PERSONA] non era di mq 392, bensì dimq 176, confermando nel resto l'avviso di accertamento originario.3. La contribuente proponeva ricorso chiedendo l'annullamentodell'atto impositivo, e segnatamente deducendo: i) che il versamento dieuro 100.000,00 per l'acquisto di quote avvenuto nel luglio 2009 e per ilquale l'Ufficio recuperava, per l'anno 2008, la quota di un quinto, non eramai avvenuto poiché l'atto registrato dal notaio [OSCURATO:PERSONA], con cui venivacostituita la succitata società, era in realtà un atto simulato con cui ilpadre della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] decideva di coinvolgere la stessanell'azienda di famiglia; ii) le spese relative al mantenimento dell'auto edell'immobile erano state sostenute con il concorso dei genitori.4. La CTP di Napoli, con la sentenza n. 3123/18/15, accoglieva ilricorso e annullava l'atto. l giudici di prime cure ritenevano sufficiente ladocumentazione prodotta dalla contribuente e, in particolare, ritenevanosufficientemente provato il concorso del padre al sostenimento delle spesedegli investimenti effettuati.5. Quindi, la [OSCURATO:PERSONA] della Campania, con lasentenza indicata in epigrafe, accoglieva parzialmente l'appello dell'Ufficio,rideterminando il reddito complessivo per l'anno 2008 in euro 30.000,00,in considerazione anche del contributo familiare.6. Avverso la predetta sentenza ricorre la contribuente con due motivie resiste l’Agenzia delle entrate con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 1931/2018Numero sezionale 3404/2026Numero di raccolta generale 11752/2026Data pubblicazione 29/04/20261. Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,primo comma, num. 3, c.p.с. la violazione o falsa applicazione dell'art. 38,comma 5, d.P.R. n. 600/1973, in combinato disposto con gli artt. 2697 e2700 c.c. nonché con gli artt. 1414, 1415, 1416 c.c.1.1. Deduce la contribuente che tramite l'eccezione di simulazionedegli effetti di quanto dichiarato in sede di costituzione della società dipersone, relativamente al versamento di euro 100.000,00 da parte dellaodierna ricorrente, si evidenziava che la detta rappresentazione erameramente fittizia, attesa la natura di gratuità ispiratrice dell’interaoperazione. E tale meccanismo, soggiunge, veniva comprovatodall'allegazione alle difese di parte della scritture contabili della"[OSCURATO:SOCIETA]." (prive del riferimento al versamento nelle casse socialidell'importo sopra richiamato) nonché di atto di donazione quote da partedi [OSCURATO:PERSONA], datato [OSCURATO:DATA_NASCITA], tramite cui lo stesso,posteriormente alla costituzione della società, disponeva definitivamentein favore della figlia il trasferimento della quote sociali da luioriginariamente detenute nel detto sodalizio per il valore complessivo dieuro 500.000,00. L'atto pubblico non avrebbe dovuto essere consideratoun mezzo di prova, poiché sarebbe stata validamente dimostrata lainesistenza del versamento della soma di euro 100.000 da parte dellacontribuente.2. Con il secondo motivo di ricorso la contribuente denuncia, inrelazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.с., violazione o falsaapplicazione del combinato disposto degli artt. 2727 e 2729 c.c., inrelazione all'art. 53 Cost. nonché dell'art. 115 c.p.c.2.1. Allega la ricorrente che dal testo della sentenza impugnatarisultano negate ed obliterate circostanze che avrebbero dovuto esserelogicamente contrapposte ad una valutazione radicalmente orientata adaffermare la legittimità dell'avviso di accertamento emesso dall'ufficio. Intal senso, i giudici di appello avrebbero dovuto inquadrare in maniera benNumero registro generale 1931/2018Numero sezionale 3404/2026Numero di raccolta generale 11752/2026Data pubblicazione 29/04/2026più ampia e puntuale le dinamiche sottese al caso attenzionato tenendoconto, oltre che delle circostanze già evidenziate a sostegno del primostrumento di impugnazione, del fatto che: i) [OSCURATO:PERSONA] sino allacelebrazione del proprio matrimonio avesse vissuto con i propri genitorilavorando, altresì, nella farmacia di famiglia; ii) buona parte del caricodelle spese di gestione dei beni (mobili ed immobili) ad essa intestati fossestato sostenuto attingendo alla disponibilità finanziarie del padre: iii) icosti strettamente afferenti al mantenimento dell'unità immobiliare sita inSan [OSCURATO:PERSONA] (Na) alla piazza [OSCURATO:PERSONA] erano statisempre sostenuti dal padre della ricorrente.3. I motivi, da esaminarsi congiuntamente, sono infondati e, in parte,inammissibili.4. Come è noto, nell'accertamento sintetico, il maggior reddito vienedesunto da una spesa sostenuta, sicché la rettifica si fonda su unprocedimento logico, a ritroso, incentrato sulla presunzione secondo laquale il costo è sopportato, salvo prova contraria, con il reddito delperiodo d'imposta o di quelli immediatamente precedenti. Pertanto, anchein caso di incremento patrimoniale, la presunzione di una maggiorecapacità contributiva deriva non dalla titolarità del nuovo bene, mapiuttosto dall'esborso effettuato, come confermato dall'art. 2, comma 1,d.m. 10 settembre 1992, ai sensi del quale i beni e servizi rilevanti siconsiderano nella disponibilità della persona fisica che, a qualsiasi titolo oanche di fatto, utilizza, o fa utilizzare, i beni, o riceve, o fa ricevere, iservizi, ovvero sopporta in tutto o in parte i relativi costi (Cass.07/4/2022, nn. 11278 e 11279).4.1. Quanto ai criteri di ripartizione dell’onere della prova in tema diaccertamento a mezzo del c.d. “redditometro”, nell’orientamento di questaCorte di legittimità non è ravvisabile l’espressione di un contrasto, quantopiuttosto di un progressivo percorso di mitigazione del contenuto dellaprova contraria a carico del contribuente.Numero registro generale 1931/2018Numero sezionale 3404/2026Numero di raccolta generale 11752/2026Data pubblicazione 29/04/2026Inizialmente, si riteneva che quest'ultimo fosse tenuto alladimostrazione che le risorse di natura non reddituale fossero stateeffettivamente utilizzate per l'acquisizione proprio degli incrementipatrimoniali oggetto dell'accertamento sintetico (cfr. Cass. 26/11/2014, n.25104, Cass. 20/03/2009, n. 6813).Rispetto a tale orientamento altro indirizzo ha, invece, ritenutosufficiente la prova limitata alla sola disponibilità (Cass. 19/03/2014, n.6396).La successiva giurisprudenza si è, infine, stabilizzata in terminimediani, ritenendo che, pur non prevedendosi che le ulteriori entrate (nonreddituali) siano state utilizzate proprio per coprire le spese contestate, sichiede, tuttavia, espressamente una prova documentale su circostanzesintomatiche del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere. In talsenso va letto lo specifico riferimento, di cui all'art. 38, sesto comma,d.P.R. n. 600 del 1973, alla prova (risultante da «idoneadocumentazione») della «entità» di tali eventuali ulteriori redditi e della«durata» del relativo possesso; previsione, questa, che ha la finalità diancorare a fatti oggettivi (di tipo quantitativo e temporale) la disponibilitàdi detti redditi per consentire la riferibilità della maggiore capacitàcontributiva, accertata con metodo sintetico, in capo al contribuenteproprio a tali ulteriori redditi, escludendo quindi che i suddetti siano statiutilizzati per finalità non considerate ai fini dell'accertamento sintetico(Cass. nn. 11278 e 11279 del 2022 cit.; Cass., 30/07/2019, n. 2047,Cass. 10/07/2018, n. 18097, Cass., 20/01/2017, n. 1510).Questa Corte ha pure chiarito che la prova documentale richiesta dallanorma in esame può essere fornita con l'esibizione degli estratti dei conticorrenti bancari facenti capo al contribuente, purché questi siano idonei adimostrare la «durata» del possesso dei redditi in esame – e quindi non illoro semplice «transito» nella disponibilità del contribuente – ovvero afornire la prova necessaria a consentire la riferibilità della maggioreNumero registro generale 1931/2018Numero sezionale 3404/2026Numero di raccolta generale 11752/2026Data pubblicazione 29/04/2026capacità contributiva accertata con metodo sintetico proprio a tali ulterioriredditi (Cass. 16/07/2015, n. 14885).4.2. E dunque va riaffermato il principio di diritto secondo cui «In temadi accertamento sintetico, ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, ilcontribuente, che deduca che le spese effettuate e contestate derivanodalla percezione di ulteriori redditi di cui ha goduto, è onerato della provacontraria sulla loro disponibilità, sull'entità degli stessi e sulla durata delpossesso, sicché, sebbene non debba dimostrarne l'utilizzo diretto persostenere le spese contestate, è tenuto a produrre documenti, quali gliestratti conto bancari, dai quali emergano elementi sintomatici del fattoche ciò sia accaduto o sia potuto accadere.» (Cass. Sez. 5, 16/04/2024, n.10310, Rv. 670842 - 01)5. La sentenza è conforme ai richiamati principi.5.1. La CTR della Campania, a fronte dell’esborso di euro 100.000,00per la sottoscrizione del 5% del capitale sociale della "[OSCURATO:SOCIETA].", risultante dall’atto costitutivo rogato dal Notaio DesLoges del 9 Luglio 2009, ove si legge, a pag. 5, che «….le parti si dannoreciproco atto dell'avvenuto versamento nelle casse sociali» (sentenza, p.4), ha correttamente ritenuto non sufficiente ad integrare la provacontraria (nei termini ora individuati) la copia del libro giornale, prodottaper estratto e non autenticata, da cui si evinceva unicamente, alla datadel 3 agosto 2009, il credito verso la socia da sottoscrizione della quota dieuro 100.000,00 a fronte del capitale sottoscritto di identico importo esolo successivamente, il 31 agosto 2009, una scrittura di rettifica di quelcredito con contropartita la riduzione della "riserva straordinaria". Ancora,parzialmente accogliendo le tesi della contribuente, la CTR ha statuito che«pur tuttavia, in ragione delle ulteriori circostanze emerse in sedecontenziosa, in particolare avuto riguardo al possesso di redditi da partedel nucleo familiare di appartenenza, appare corretto ed equo accertare ilNumero registro generale 1931/2018Numero sezionale 3404/2026Numero di raccolta generale 11752/2026Data pubblicazione 29/04/2026reddito complessivo netto per l’anno 2008 nella misura complessiva di €30.000,00».5.2. E dunque, si rileva, le addotte censure celano, almeno in parte, iltentativo inammissibile di ottenere un nuovo esame delle questioni di fattoe delle prove già correttamente esaminati dal collegio di appello di merito.5.3. Ancora, la circostanza che il giudice di merito si sia pronunciato inmodo difforme rispetto al convincimento della contribuente non puòdunque configurare l'ipotesi di vizio di motivazione che parrebbe anch’essasottesa al secondo motivo di ricorso, almeno in ragione della indicazionecontenuta in rubrica.6. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguentecondanna della ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 2.300,00 percompensi, oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22/04/2026.La PresidenteRoberta Crucitti