CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 settembre 2025
Cassazione n. 25897/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
al consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con ordinanza n. 21666/2024 depositata in data 1-8-2024 -R.G. 35167/2018 - la Corte Suprema di Cassazione sezione seconda,pronunciando sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti diNumero registro generale 23505/2024Numero sezionale 1356/2025Numero di raccolta generale 25897/2025Data pubblicazione 22/09/2025D’[OSCURATO:PERSONA] di D’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. avverso lasentenza n. 442/2018 della Corte d’appello di Lecce - sezionedistaccata di Taranto, ha dichiarato la competenza del giudice ordinarioe ha rimesso le parti dinanzi alla Corte d’appello di Lecce, con terminidi legge per la riassunzione e spese all’esito.L’ordinanza ha dichiarato che la Corte d’appello aveva pronunciatosolo sulla competenza e pertanto la sentenza doveva essere impugnatacon regolamento di competenza ex art. 42 cod. proc. civ. e non con ilricorso ordinario, che tuttavia poteva essere convertito nel mezzoappropriato, in quanto era stato proposto nel rispetto del termine dilegge (Cass. n. 33443/2019; Cass. n. 5391/2009). Ha, altresì,dichiarato che mancava in atti prova della comunicazione dellasentenza impugnata e quindi doveva aversi riguardo alla notifica dellasentenza, eseguita il 2-11-2018, per cui il ricorso proposto in data 30-11-2018 era tempestivo.2. Avverso l’ordinanza D’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per revocazione ex art. 391-bis cod. proc. civ.E’ rimasto intimato [OSCURATO:PERSONA], al quale il ricorso è statonotificato a mezzo pec ai difensori con consegna del messaggio il 30-10-2024 agli indirizzi [OSCURATO:EMAIL] [OSCURATO:EMAIL] ed è stato notificato anche allaparte personalmente, a mezzo posta presso la residenza con consegnadel piego il 5-11-2024.Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex artt. 375 co.2n. 4ter cod. proc. civ. e 380bis.1 cod. proc. civ. e all’esito della cameradi consiglio del 7-5-2025 la Corte ha riservato il depositodell’ordinanza.Numero registro generale 23505/2024Numero sezionale 1356/2025Numero di raccolta generale 25897/2025Data pubblicazione 22/09/2025RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con l’unico motivo di ricorso la società ricorrente deduce che laCorte d’appello di Lecce sezione distaccata di Taranto avevacomunicato la sentenza n. 442/2018 all’avv. [OSCURATO:PERSONA],difensore di [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; evidenzia che lacircostanza risulta dal biglietto di cancelleria di data 30-10-2018 con ilquale il cancelliere aveva comunicato a entrambi i difensori delle parti,nei rispettivi domicili digitali, l’avvenuta comunicazione della sentenzan. 442/2018, trasmettendone anche copia informatica. Quindi sostieneche l’ordinanza impugnata sia incorsa in errore revocatorio rilevante exart. 395 n. 4 cod. proc. civ.; ciò in quanto ha supposto l’inesistenza diun fatto, ossia la mancanza in atti della prova della comunicazione dellasentenza della Corte d’appello, la cui verità era invece stabilita dalbiglietto di cancelleria del 30-10-2018, presente nel fascicoloinformatico R.G. 331/2015 della Corte d’appello di Lecce sezionedistaccata di Taranto; rileva che quel fascicolo era nella disponibilitàdella Cassazione grazie agli applicativi attraverso i quali la Cassazionepuò accedere ai fascicoli processuali digitali delle fasi di merito;aggiunge che il fatto non aveva costituito punto controverso oggetto didiscussione, perché nessuna delle parti aveva trattato della data dicomunicazione della sentenza. Quindi dichiara che, se la Cassazionenon fosse caduta in tale mera svista percettiva e avesse apprezzato ladata di comunicazione della sentenza, avrebbe dichiarato che ilregolamento di competenza era tardivo, in quanto notificato venerdì30-11-2018 e perciò il trentunesimo giorno rispetto a quello dicomunicazione della sentenza avvenuta il 30-10-2018.2. Il ricorso è ammissibile e fondato.Osserva la Corte come siano ampiamente acquisiti, anche alla lucedelle pronunce delle Sezioni Unite, i principi in tema di revocazione exart. 391-bis cod. proc. civ. dei provvedimenti della Corte di cassazione,Numero registro generale 23505/2024Numero sezionale 1356/2025Numero di raccolta generale 25897/2025Data pubblicazione 22/09/2025secondo i quali l’errore rilevante ai sensi dell’art. 395 n. 4 cod. proc.civ.:a) deve consistere nell’erronea percezione dei fatti di causa che abbiaindotto la supposizione dell’esistenza o dell’inesistenza di un fatto, lacui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa(sempre che il fatto oggetto dell’asserito errore non abbia costituitoterreno di discussione delle parti);b) non può concernere l’attività interpretativa e valutativa;c) deve possedere i caratteri dell’evidenza assoluta e dell’immediatarilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gliparticolari indagini ermeneutiche;d) deve essere essenziale e decisivo, nel senso che tra la percezioneerronea e la decisione revocanda deve esistere un nesso causale taleda affermare con certezza che, ove l’errore fosse mancato, la pronunciaavrebbe avuto un contenuto diverso;e) deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione eincidere unicamente sulla pronuncia della Corte e non sul contenutodella decisione (Cass., Sez. Un., 19-7-2024 n. 20013 Rv. 671759-01,per tutte).Nella fattispecie l’errore denunciato ha tali caratteristiche, in primoluogo perché l’ordinanza impugnata, laddove ha dichiarato chemancava in atti la prova della comunicazione della sentenza della Corted’appello dimostra che il giudicante era incorso in una svista ed erroneapercezione degli atti di causa. Infatti, il giudicante non si è avvedutoche nel fascicolo telematico della Corte d’appello di Lecce -comedirettamente verificato dal Collegio nel presente giudizio- vi era laprova della comunicazione in forma integrale della sentenza, avvenutalo stesso giorno della sua pubblicazione 30-10-2018 a mezzo pec(specificamente, per [OSCURATO:PERSONA] la comunicazione era stataNumero registro generale 23505/2024Numero sezionale 1356/2025Numero di raccolta generale 25897/2025Data pubblicazione 22/09/2025eseguita al suo difensore [OSCURATO:PERSONA] all’[OSCURATO:EMAIL]).Si esclude che l’errore sia errore di giudizio, e cioè sia statocommesso sul presupposto erroneo che non spettasse alla SupremaCorte l’esercizio del suo potere officioso al fine di accertare latempestività del gravame e perciò verificare l’esistenza dellacomunicazione del provvedimento impugnato e della sua data; ciòperché nessuna affermazione in tal senso è contenuta nell’ordinanzarevocanda e trova supporto negli atti di quella causa. In proposito, siconsidera che il ricorrente non aveva dichiarato in ricorso che lasentenza fosse stata comunicata (il che lo avrebbe onerato di dareprova della comunicazione ai fini della procedibilità del ricorso) e avevadepositato la richiesta ex art. 369 ult. co. cod. proc. civ. rationetemporis vigente di trasmissione alla Cassazione del fascicolo d’ufficiodella Corte d’appello; ne consegue che neppure sotto quei profili vi eraalcun elemento che ostasse alla diretta verifica degli atti da parte dellaCorte. Quindi si impone di ritenere che, nell’esercitare il suo dovered’ufficio di controllare la tempestività dell’impugnazione, la Corte siaincorsa in erronea percezione, che le abbia impedito di individuare ildato dell’avvenuta comunicazione integrale della sentenza il 30-10-2018. Non si tratta di errore caduto su circostanza che fosse stataoggetto di discussione tra le parti, perché non risulta dal contenutodell’ordinanza impugnata che sulla questione della tempestivitàdell’impugnazione vi fosse stata una controversia che l’ordinanza abbiarisolto. All’evidenza l’errore è stato anche essenziale, in quanto lastessa ordinanza impugnata, non avvedendosi dell’avvenutacomunicazione della sentenza della Corte d’appello, ha preso ariferimento la data di notificazione della sentenza medesima, eseguitail 2-11-2018; perciò ha ritenuto che l’impugnazione, da qualificarecome regolamento di competenza e da eseguire ex art. 47 cod. proc.Numero registro generale 23505/2024Numero sezionale 1356/2025Numero di raccolta generale 25897/2025Data pubblicazione 22/09/2025civ. entro trenta giorni dalla data di comunicazione o notificazione dellasentenza, era tempestiva in quanto il ricorso era stato notificato il 30-11-2018.In conclusione, ravvisato l’errore di fatto revocatorio nei terminiesposti, si individua la parte dell’ordinanza n. 21666/2024 darescindere in quella che ha dichiarato la tempestività del regolamentodi competenza e di conseguenza ha proceduto alla disamina delregolamento nel merito, ha accolto il ricorso, ha dichiarato lacompetenza del giudice ordinario e ha rimesso le parti dinanzi allaCorte d’appello di Lecce, con termine di legge per la riassunzione.3. Esaurito il giudizio rescindente e passando al giudiziorescissorio, deve essere nuovamente esaminata la questione dellatempestività del regolamento di competenza, laddove l’ordinanza n.21666/2024 ha convertito il ricorso in ragione del fatto che la Corte dimerito con la sentenza impugnata aveva pronunciato solo sullacompetenza.Posto che ai sensi dell’art. 47 co. 2 cod. proc. civ. il regolamentodi competenza deve essere proposto entro trenta giorni dallacomunicazione del provvedimento che ha pronunciato sullacompetenza e che nella fattispecie, come sopra esposto, la sentenzadella Corte d’appello di Lecce - sezione distaccata di Taranto n.442/2018 era stata comunicata in forma integrale alle parti il 30-10-2018, il regolamento di competenza deve essere dichiaratoinammissibile; ciò in quanto tardivamente proposto, per essere statonotificato solo il 30-11-2018 -venerdì- e perciò il trentunesimo giornodecorrente dalla data di comunicazione della sentenza.Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso per regolamento dicompetenza consegue, in applicazione del principio della soccombenza,la condanna del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione a favore dellacontroricorrente D’[OSCURATO:PERSONA] s.n.c. delle spese del relativoNumero registro generale 23505/2024Numero sezionale 1356/2025Numero di raccolta generale 25897/2025Data pubblicazione 22/09/2025giudizio, liquidate in Euro 2.400,00 per compensi, Euro 200,00 peresborsi, oltre accessori.Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue altresì ladichiarazione ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002n. 115 in ordine alla sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], di ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso ai sensi del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.4. Infine, in applicazione del principio della soccombenza,l’intimato [OSCURATO:PERSONA] deve essere condannato alla rifusione a favore dellasocietà ricorrente delle spese del presente giudizio per revocazione, indispositivo liquidate. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso per revocazione avverso l’ordinanza n.21666/2024 di questa Corte depositata in data 1-8-2024 (R.G.35167/2018) e revoca l’ordinanza impugnata nella parte in cui hadichiarato ammissibile e ha accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] la competenza del giudice ordinario;giudicando il rescissorio, dichiara inammissibile il ricorso proposto da[OSCURATO:PERSONA] alla sentenza n. 442/2018 della Corte d’appello diLecce-sezione distaccata di Taranto; condanna il ricorrente [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] alla rifusione a favore di D’[OSCURATO:PERSONA] s.n.c. dellespese del giudizio conclusosi con l’ordinanza revocata, che liquida inEuro 200,00 per esborsi ed Euro 2.400,00 per compensi, oltre 15% deicompensi a titolo di rimborso forfettario delle spese, iva e cpa ex lege.Dà atto che, a carico del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] sussistono ex art.13 co.1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 i presupposti processualiper il versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato,Numero registro generale 23505/2024Numero sezionale 1356/2025Numero di raccolta generale 25897/2025Data pubblicazione 22/09/2025pari a quello previsto per il ricorso nel giudizio conclusosi conl’ordinanza revocata ai sensi del co.1-bis dello stesso art. 13, sedovuto;-condanna altresì [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione a favore di [OSCURATO:SOCIETA]. delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro200,00 per esborsi, Euro 2.400,00 per compensi, oltre 15% deicompensi a titolo di rimborso forfettario delle spese, iva e cpa ex lege.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezionecivile della Corte suprema di cassazione il 7-5-2025La PresidenteMilena FalaschiNumero registro generale 20150/2025Numero sezionale 625/2026Numero di raccolta generale 9287/2026Data pubblicazione 13/04/2026LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta da:[OSCURATO:PERSONA] PresidenteTiziana [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereOGGETTO:[OSCURATO:PERSONA] rel. correzione erroreDavide [OSCURATO:PERSONA] materialeValeria [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. 20150/2025ha pronunciato la seguente C.C. 11-3-2026ORDINANZAsul ricorso n. 20150/2025 R.G. proposto da:D’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall’avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]-intimato-avente a oggetto la correzione di errore materiale dell’ordinanza n.25897/2025 depositata il 22-9-2025 della Corte di Cassazione,Seconda Sezione Civile a definizione del procedimento R.G.23505/2024 promosso da D’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno11-3-2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]:D’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. ha chiesto lacorrezione di errori materiali riscontrati nell’ordinanza sopra indicatache, nel condannare l’intimato [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delleNumero registro generale 20150/2025Numero sezionale 625/2026Numero di raccolta generale 9287/2026Data pubblicazione 13/04/2026spese del giudizio di legittimità a favore della società ricorrente, nonaveva disposto la distrazione a beneficio del difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA]Marino, che ne aveva fatto richiesta e che, inoltre, aveva quantificatole spese esenti in € 200,00, anziché in € 701,00, di cui € 674,00 percontributo unificato ed € 27,00 per anticipazione forfettaria dovuta nelprocesso civile.[OSCURATO:PERSONA], che era rimasto intimato nel giudizio conclusosi conl’ordinanza oggetto della richiesta di correzione, non ha svolto difese.All’esito della camera di consiglio del giorno 11-3-2026 la Corte hariservato il deposito dell’ordinanza.[OSCURATO:PERSONA]:Deve essere disposta la correzione dell’errore materiale richiesta conriferimento alla mancata previsione della distrazione delle spese afavore del difensore, in quanto è acquisito che, in mancanza di talepronuncia, la Cassazione può correggere anche d’ufficio il propriorelativo errore (Cass. S.U. n. 4353/2023).Nella fattispecie, effettivamente D’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. nelle conclusioni del suo ricorso (pag. 22) avevachiesto la distrazione delle spese a favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] antistatario e l’ordinanza n. 25897/2025, che aveva condannatol’intimato alla rifusione delle spese a favore della società ricorrente,aveva omesso di disporre la distrazione richiesta.Non sussistono invece nell’ordinanza n. 25897/2025 errori materialinella quantificazione in € 200,00 degli esborsi a carico della partesoccombente: l’anticipazione alla quale fa riferimento la ricorrente è daritenere ricompresa nella quantificazione eseguita e, invece, l’importodel contributo unificato non deve essere compreso dal giudicante nellaquantificazione degli esborsi liquidati a carico del soccombente.Ciò in quanto l’obbligazione di pagamento del contributo unificato aisensi dell’art. 13 co. 6-bis 1 d.P.R. 115/2002 è prevista ex lege per unNumero registro generale 20150/2025Numero sezionale 625/2026Numero di raccolta generale 9287/2026Data pubblicazione 13/04/2026importo predeterminato e grava in ogni caso sulla parte soccombente,per effetto della stessa condanna alle spese, ed è sottratta alla potestàdel giudice, tanto da non richiedere alcuna pronuncia in merito (Cass.n. 25611/2025, Cass. n. 18529/2019, Cass. n. 18828/2015, Cass. n.21207/2013).Nulla si deve disporre sulle spese del presente procedimento, stante lasua natura sostanzialmente amministrativa (Cass. S.U. n.29432/2024).P.Q.M.La Corte dispone la correzione dell’errore materiale contenutonell’ordinanza n. 25897/2025 depositata il 22-9-2025, nel senso chenel dispositivo, a pag. 8, riga 7, dopo «iva e cpa ex lege» si deveaggiungere e leggere «con distrazione a favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Marino dichiaratosi antistatario».Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza ex artt. 288co. 2 cod. proc. civ. e 196-quinquies co.5 disp. att. cod. proc. civ.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezionecivile della Corte di cassazione il giorno 11-3-2026Il PresidenteGiuseppe GrassoDocumento informatico redatto ai sensi dell’ultimo comma dell’art 196-quinquies disp. att. c.p.c.