Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 38238/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ente Rep.

ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 3660 del ruolo generale dell'anno 2020, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 63P23 F205X) avvocato costituito personalmente ai sensi dell'art. 86 c.p.c. -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Maurizio (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 68C21 B6397) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 74L44 F704H) -controricorrente- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Milano n. 11291/2019, pubblicata in data 5 dicembre 2019 (e che si as- sume notificata in data 6 dicembre 2019); udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 5 ottobre 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione avverso un atto di precetto notificatogli da [OSCURATO:PERSONA].

L'opposizione, qualificata come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., è stata rigettata dal Tribunale di Milano.

Ricorre il Palmieri, sulla base di un unico motivo.

Ric. n. 3660/2020 - Sez. 6-3 - Ad. 5 ottobre 2021 - Ordinanza - Pagina 1 di 4 Resiste con controricorso il [OSCURATO:PERSONA].

È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il rela- tore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichia- rato manifestamente infondato.

È stata quindi fissata con decreto l'adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l'indicazione della pro- posta.

Ragioni della decisione

1. Con l'unico motivo del ricorso si denunzia «Violazione dell'art. 91 c.p.c. e D.M. 155/2014.

Liquidazione dei compensi generica e riconosciuta anche per la fase conclusiva».

Il ricorrente sostiene che la liquidazione delle spese proces- suali operata dal fribunale non sarebbe sufficientemente spe- cifica e non consentirebbe quindi di contestare la relativa quantificazione.

Inoltre, sostiene che sarebbe stato illegitti- mamente riconosciuto, alla controparte vittoriosa nel merito il compenso anche per la fase conclusiva del procedimento, mentre lo stesso non potrebbe ritenersi dovuto, avendo l'opposto depositato la comparsa conclusionale tardivamente.

Il ricorso è manifestamente infondato.

La liquidazione delle spese processuali è stata effettuata in modo sufficientemente specifico, avendo avuto il Tribunale cu- ra di precisare che erano stati utilizzati i valori medi dei para- metri di tariffa «previsti dal D.M. 55/14, per i giudizi di cogni- zione innanzi al Tribunale di valore sino ad euro 26.000,00», «ridotti della metà (in considerazione della limitata attività svolta dalle parti)».

Del resto, lo stesso ricorrente ricostruisce agevolmente, nel ri- corso, le componenti di detta liquidazione, in relazione alle va- rie voci della tariffa, corrispondenti alle varie attività proces- suali svolte.

Ric. n. 3660/2020 - Sez. 6-3 - Ad. 5 ottobre 2021 - Ordinanza - Pagina 2 di 4 Per quanto riguarda la contestazione del compenso per la "fa- se conclusiva", si tratta della voce che nella tariffa è in realtà riferita alla «fase decisionale» del giudizio ed il cui riconosci- mento di certo non può ritenersi subordinato - come pare so- stenere il ricorrente - al mero deposito tempestivo degli scritti conclusionali, avendo essa invece ad oggetto, in generale, l'attività di assistenza del cliente nell'intera fase della decisio- ne della causa, che nella specie ha senz'altro avuto luogo.

Ba- sti considerare in proposito che l'art. 4, comma 5, lettera d), del D.M. n. 55 del 2014 definisce espressamente la fase deci- sionale come segue: «le precisazioni delle conclusioni e l'esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie a quest'ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l'esame e la regi- strazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo, l'iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimen- to conclusivo stesso; il giudice, nella liquidazione della fase, tiene conto, in ogni caso, di tutte le attività successive alla de- cisione e che non rientrano, in particolare, nella fase di cui alla lettera e)».

2. Il ricorso è rigettato.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: Ric. n. 3660/2020 - Sez. 6-3 - Ad. 5 ottobre 2021 - Ordinanza - Pagina 3 di 4 - rigetta il ricorso; - condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, liquidandole in complessivi C 1.500,00, oltre C 200,00 per esborsi, spe- se generali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ri- corso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, Sottosezione 3, in data 5 ottobre 2021.

Il presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 3 D I C 2021 [OSCURATO:PERSONA] o NC'E I_LIE RE E

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente Rep. ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 3660 del ruolo generale dell'anno 2020, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 63P23 F205X) avvocato costituito personalmente ai sensi dell'art. 86 c.p.c. -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Maurizio (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 68C21 B6397) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 74L44 F704H) -controricorrente- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Milano n. 11291/2019, pubblicata in data 5 dicembre 2019 (e che si as- sume notificata in data 6 dicembre 2019); udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 5 ottobre 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione avverso un atto di precetto notificatogli da [OSCURATO:PERSONA]. L'opposizione, qualificata come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., è stata rigettata dal Tribunale di Milano. Ricorre il Palmieri, sulla base di un unico motivo. Ric. n. 3660/2020 - Sez. 6-3 - Ad. 5 ottobre 2021 - Ordinanza - Pagina 1 di 4 Resiste con controricorso il [OSCURATO:PERSONA]. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il rela- tore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichia- rato manifestamente infondato. È stata quindi fissata con decreto l'adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l'indicazione della pro- posta. Ragioni della decisione 1. Con l'unico motivo del ricorso si denunzia «Violazione dell'art. 91 c.p.c. e D.M. 155/2014. Liquidazione dei compensi generica e riconosciuta anche per la fase conclusiva». Il ricorrente sostiene che la liquidazione delle spese proces- suali operata dal fribunale non sarebbe sufficientemente spe- cifica e non consentirebbe quindi di contestare la relativa quantificazione. Inoltre, sostiene che sarebbe stato illegitti- mamente riconosciuto, alla controparte vittoriosa nel merito il compenso anche per la fase conclusiva del procedimento, mentre lo stesso non potrebbe ritenersi dovuto, avendo l'opposto depositato la comparsa conclusionale tardivamente. Il ricorso è manifestamente infondato. La liquidazione delle spese processuali è stata effettuata in modo sufficientemente specifico, avendo avuto il Tribunale cu- ra di precisare che erano stati utilizzati i valori medi dei para- metri di tariffa «previsti dal D.M. 55/14, per i giudizi di cogni- zione innanzi al Tribunale di valore sino ad euro 26.000,00», «ridotti della metà (in considerazione della limitata attività svolta dalle parti)». Del resto, lo stesso ricorrente ricostruisce agevolmente, nel ri- corso, le componenti di detta liquidazione, in relazione alle va- rie voci della tariffa, corrispondenti alle varie attività proces- suali svolte. Ric. n. 3660/2020 - Sez. 6-3 - Ad. 5 ottobre 2021 - Ordinanza - Pagina 2 di 4 Per quanto riguarda la contestazione del compenso per la "fa- se conclusiva", si tratta della voce che nella tariffa è in realtà riferita alla «fase decisionale» del giudizio ed il cui riconosci- mento di certo non può ritenersi subordinato - come pare so- stenere il ricorrente - al mero deposito tempestivo degli scritti conclusionali, avendo essa invece ad oggetto, in generale, l'attività di assistenza del cliente nell'intera fase della decisio- ne della causa, che nella specie ha senz'altro avuto luogo. Ba- sti considerare in proposito che l'art. 4, comma 5, lettera d), del D.M. n. 55 del 2014 definisce espressamente la fase deci- sionale come segue: «le precisazioni delle conclusioni e l'esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie a quest'ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l'esame e la regi- strazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo, l'iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimen- to conclusivo stesso; il giudice, nella liquidazione della fase, tiene conto, in ogni caso, di tutte le attività successive alla de- cisione e che non rientrano, in particolare, nella fase di cui alla lettera e)». 2. Il ricorso è rigettato. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: Ric. n. 3660/2020 - Sez. 6-3 - Ad. 5 ottobre 2021 - Ordinanza - Pagina 3 di 4 - rigetta il ricorso; - condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, liquidandole in complessivi C 1.500,00, oltre C 200,00 per esborsi, spe- se generali ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ri- corso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, Sottosezione 3, in data 5 ottobre 2021. Il presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 3 D I C 2021 [OSCURATO:PERSONA] o NC'E I_LIE RE E
Decreto Cassazione n. 38238/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris