CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 ottobre 2025
Cassazione n. 28019/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
9/10/2025 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2464/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]. COOP . A R . L . , elettivamente domiciliato in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] 73, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 2115/2020 depositata il 17/11/2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. – Nel 2000 il Tribunale di Livorno dichiarò risolto il concordato preventivo di [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. a r.l. e dispose l’apertura della procedura fallimentare. 1.1. – Con atto di citazione notificato il 17.11.2000 il [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. a r.l. (di seguito Fallimento) promosse azione di inefficacia ex art. 44 l.fall. del pagamento di € 1.336.695,82 (allora £ 2.558.204.000) effettuato dai Liquidatori giudiziali del concordato preventivo al Ministero dell'Economia e delle Finanza (di seguito MEF) a titolo di condono IVA (in 11 rate bimestrali), per violazione dell'ordine dei privilegi legali. 1.2. – Nel 2006 il Tribunale di Livorno, dopo aver esperito c.t.u. diretta ad accertare l’esistenza di crediti di grado poziore rispetto a quello pagato al MEF, rigettò la domanda per difetto di prova della lamentata lesione, che si sarebbe potuta accertare in concreto solo all’esito della liquidazione fallimentare. 1.3. – [OSCURATO:PERSONA] propose appello, reiterando la domanda originaria ex art. 44 l.fall. e proponendo domanda subordinata di condanna alla restituzione «condizionata al verificarsi della concreta lesione della par condicio creditorum, al termine delle operazioni di liquidazione dell'attivo». 1.4. – La Corte di appello di Firenze accolse l’impugnazione con sentenza n. 1066/2012, così argomentando: i) al concordato preventivo seguito da fallimento si applica il principio, dettato nel concordato fallimentare dall’art. 140 l.fall. , di stabilità dei pagamenti effettuati nel corso della procedura minore purché non recanti pregiudizio alla par condicio creditorum; ii) è onere della curatela fallimentare dimostrare la lesione della par condicio creditorum; iii) la prova di tale lesione non è subordinata all'esito della procedura fallimentare; iv) è sufficiente l’accertamento, riscontrato dal c.t.u., della sussistenza nel passivo fallimentare di crediti di grado poziore rispetto al credito soddisfatto «che non erano stati già pagati o non lo sono stati contestualmente nell'ambito di un meccanismo di pagamento rispettoso del loro prevalente diritto». 1.5. – Con ordinanza n. 15495/2018 questa Corte, accogliendo il ricorso del MEF, ha cassato con rinvio la predetta sentenza. Pur riconoscendo la sostanziale correttezza delle premesse giuridiche – e cioè l’applicabilità analogica dell’art. 140, comma 3, l.fall. ("I creditori anteriori conservano le garanzie per le somme tuttora ad essi dovute in base al concordato risolto o annullato e non sono tenuti a restituire quanto hanno già riscosso") e la non necessità di attendere l’esito della liquidazione fallimentare per accertare la violazione in concreto dell’ordine delle cause legittime di prelazione, da verificare sulla base delle regole fissate nel decreto di omologazione e, per gli aspetti ivi non disciplinati, di quelle relative all'ordine delle cause legittime di prelazione (tenendo conto anche dell'emersione di ulteriori crediti poziori in sede fallimentare, nei limiti della partecipazione al riparto dei creditori tardivi), e riscontrabile quando manchi la «certezza di potersi comunque provvedere con la liquidità esistente (o con risorse prontamente liquidabili) anche al pagamento dei crediti di pari grado, o addirittura di grado poziore, rimasti insoddisfatti» – ha osservato che il giudice di appello «non ha poi effettuato in concreto un'analisi esaustiva della violazione della par condicio creditorum secondo i parametri sopra indicati, limitandosi sostanzialmente a rilevare che “il Ministero dell'economia e delle finanze aveva una massa di crediti potiori per un valore complessivo di oltre C 3.000.000,00”», lasciando invece «appena abbozzata ed alquanto equivoca l'osservazione sugli ulteriori accertamenti del c.t.u. (“Comunque è appena il caso di significare come egli al momento della verifica accerti che a tale momento non vi è attivo liquido per pagare anche i creditori potiori accertati”)». 1.6. – Nel giudizio di rinvio il Fallimento ha chiesto di poter produrre due documenti (copia della relazione redatta da liquidatori del concordato preventivo e relativi allegati; prospetto della liquidità disponibile) – volti a dimostrare che « già all'esito della quarta relazione del commissario giudiziale il concordato [OSCURATO:PERSONA] non disponeva di liquidità sufficiente per pagare tutti i creditori, e soprattutto quelli muniti di privilegio». 1.7. – La Corte di appello, in sede di rinvio, ritenendo che la cassazione fosse dipesa da un «difetto di motivazione», poiché non erano stati «neppure menzionati i crediti poziori e prevalenti rispetto a quello privilegiato del Ministero», ha dichiarato inutilizzabile la documentazione prodotta dalla curatela, perché nuova e comunque « del tutto ininfluente a seguito del principio di diritto enunciato dalla Cassazione», reputando a tal fine « del tutto irrilevante» la capienza dell’attivo concordatario e necessario, invece, solo « verificare "in concreto" quali fossero i crediti poziori (…) pretermessi», accertando poi, in base allo stato passivo , « che esistevano crediti assistiti da eguale privilegio generale sui mobili che avevano senz'altro diritto a soddisfarsi con anteriorità rispetto al Ministero», il cui pagamento, sebbene autorizzato dal giudice delegato, non poteva perciò beneficiare della stabilità di cui all’art.140, comma 3 l.fall.; di qui l’accoglimento della domanda e la declaratoria di inefficacia del pagamento in questione. 1.8.– Avverso detta decisione il MEF torna a proporre ricorso per cassazione affidato ad un motivo, cui il Fallimento resiste con controricorso,illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] 2. – Il ricorrente lamenta « Violazione e/o falsa applicazione (…) dell'art. 384, co. 2, c.p.c. e dell'art. 140, co. 3 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (L fall.), in combinato disposto tra loro, in relazione all'art. 360, n. 3), с.p.c.», per avere il giudice del rinvio applicato erroneamente il principio di diritto stabilito con l’ordinanza n. 15495/2018, ritenendo impropriamente «che l'accertamento "in concreto" della violazione dell'ordine delle cause legittime di prelazione - assente nella ricorsa sentenza della Corte d'Appello di Firenze - onerasse il Giudice del rinvio della sola specificazione dei crediti che avrebbero avuto diritto di soddisfarsi in via preferenziale rispetto a quello vantato dall'Amministrazione finanziaria», senza alcun riferimento «alla effettiva liquidità a disposizione degli organi del concordato per procedere al pagamento dei crediti di pari grado e di grado poziore rispetto a quello del MEF», ma «limitandosi a una mera elencazione dei crediti da soddisfare in via preferenziale». 3.–Il motivo è fondato e va accolto. 4. – Non sussistono i profili di inammissibilità segnalati dal controricorrente, poiché, al di là della rubrica, a essere denunciato è il mancato uniformarsi del giudice di rinvio a quanto statuito dalla Corte di cassazione, in violazione dell’art. 384 c.p.c. (cfr. Cass.28734/2022, per cui « Il giudice del rinvio, al quale la Corte di cassazione abbia rimesso la causa a seguito di annullamento della decisione ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., incorre nella violazione dell'art. 384 c.p.c. laddove giudichi i rapporti sulla base di un criterio diverso da quello indicato dalla Corte stessa»). 5. –Nel caso in esame, la cassazione era stata disposta con rinvio per l’accertamento in concreto della lesione della par condicio creditorumsecondo i parametri i ndicati , poiché la corte d’appello si era limitata a riscontrare genericamente l’esistenza di «una massa di crediti potiori per un valore complessivo di oltre €3.000.000,00» aggiungendo che, secondo il c.t.u.,al momento della verifica non vi era «attivo liquido per pagare anche i creditori potiori accertati». In particolare, con l’ ordinanza n. 15495 del 2018 questa Corte aveva affermato che il criterio in base al quale valutare la suddetta lesione « non va ancorata alle prospettive della liquidazione fallimentare, né tantomeno deve attenderne l'esito (..) ma va invece parametrata ai canoni di soddisfacimento concordatario», avuto riguardo innanzitutto alle regole fissate nel decreto di omologazione, e, per gli aspetti ivi eventualmente non disciplinati, alle regole legali, prima fra tutte il rispetto dell'ordine delle cause legittime di prelazione, chiarendo però la relativa violazione sussiste tutte le volte in cui le eventuali disparità di trattamento «non siano accompagnate dalla certezza di potersi comunque provvedere con la liquidità esistente (o con risorse prontamente liquidabili) anche al pagamento dei crediti di pari grado, o addirittura di grado poziore, rimasti insoddisfatti». 5.1.– I giudici del rinvio hanno invece travisato la pronuncia , pensando di doversi limitare ad individuare in modo più specifico i crediti poziori rispetto a quello soddisfatto del MEF, e ritenendo espressamente irrilevante l’aspetto della capienza dell’attivo – tanto da ritenere irrilevanti i documenti a tal fine prodotti dal fallimento – che invece rappresentava l’elemento decisivo da accertare. In altri termini, hanno valorizzato in via esclusiva il criterio della priorità, tralasciando quello della capienza. 5.2.– Come noto, il giudice di rinvio è vincolato al principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione in relazione ai punti decisivi non congruamente valutati dalla sentenza cassata, con la conseguenza che non può rimetterne in discussione il carattere di decisività, conservando d’altro canto il potere - dovere di procedere ad una nuova valutazione dei fatti già acquisiti e di quegli altri la cui acquisizione si renda necessaria in relazione alle direttive espresse dalla sentenza di annullamento(Cass. 3150/2024). 6. – Deve in fine escludersi che nel penultimo capoverso di pag. 9 della sentenza impugnata sia individuabile una seconda ratio decidendi che , ad avviso del controricorrente , non sarebbe stata impugnata, poiché lì la corte d’appello non fa che ribadire l’esistenza, già nella fase concordataria , di crediti di grado poziore «che avrebbero dovuto soddisfarsi con priorità», senza alcuna attenzione al profilo della eventuale capienza, come visto descritta nell’ordinanza n. 15945 del 2018 come « certezza di potersi comunque provvedere con la liquidità esistente (o con risorse prontamente liquidabili) anche al pagamento dei crediti di pari grado, o addirittura di grado poziore, rimasti insoddisfatti». Va da sé che le valutazioni del materiale istruttorio auspicate a pag. 11 e ss. del controricorso non possono trovare ingresso in questa sede. 7. – Segue di nuovo la cassazione con rinvio, anche per la statuizione sulle spese del presentegiudizio. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Cort