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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 aprile 2018

Cassazione n. 11531/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 8135-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, V [OSCURATO:PERSONA] n. 61, presso lo studio dell'avv . [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 7, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv.[OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza n. 1025/2018 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 17/04/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2019 n. 08135 sez.

S2 -ud. 07-03-2023 -2- [OSCURATO:PERSONA] A seguito di indagini disposte dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ferrara a carico di [OSCURATO:PERSONA], la Provincia di Ferrara emetteva ordinanza ingiunzione nei confronti di quest’ultimo, per il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di € 2.450.041,20 a fronte dell’illecita percezione di contributi comunitari a valere sul, Fondo europeoagricolo di orientamento e garanzia (FEAOG).

Con sentenza n. 888/2009 il Tribunale di Ferrara rigettava l’opposizione proposta dal Bosi avverso il predetto provvedimento sanzionatorio.

Con la sentenza impugnata, n. 1025/2018, la Corte di Appello di Bologna rigettava il gravame interposto dal Bosi avverso la decisione di prime cure.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi.

Resiste con controricorso la Provincia di Ferrara.

In prossimità dell’adunanza camerale, ambo le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, il ricorrente lamenta l’omessa motivazione su un punto decisivo, nonché la violazione e mancata applicazione dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché la Corte di Appello non avrebbe considerato l’effetto preclusivo del giudicato esterno formatosi a seguito del passaggio in giudicato della sentenza n. 1463/2011 del Tribunale di Ferrara.

Con detta pronuncia era stata annullata l’ordinanza ingiuntiva di contenuto analogo a quella oggetto del presente giudizio, che era stata emessa dalla stessa Provincia di Ferrara, per i medesimi fatti, a carico di [OSCURATO:PERSONA], con il quale il Ric. 2019 n. 08135 sez.

S2 -ud. 07-03-2023 -3- Bosi aveva concorso nella commissione dell’illecito contestato.

Ad avviso dell’odierno ricorrente, poiché la predetta sentenza n. 1463/2011 ha accertato, con efficacia di giudicato, l’incompetenza della Provincia, trattandosi di illecito relativo a materia riservata alla competenza del Ministero delle politiche agricole, gli effetti di tale statuizione non possono non spiegare effetti nel presente giudizio, a favore della posizione del concorrente.

La censura è fondata.

Il ricorrente dà atto, a pag. 5 e s. del ricorso, di aver dedotto l’esistenza del giudicato esterno con la memoria conclusionale depositata in grado di appello, e la sentenza impugnata non fa parola della questione, che concerne la valutazione dell’eventuale effetto riflesso, sulla posizione del concorrente, della pronuncia, emessa nei confronti del responsabile principale della violazione, che abbia accertato l’incompetenza dell’autorità che aveva emesso il provvedimento sanzionatorio impugnato nei due autonomi giudizi di opposizione a sanzione amministrativa.

Va dato atto che questa Corte si è occupata del rapporto esistente tra il giudizio per la restituzione di aiuti comunitari indebitamente percepiti e quello di opposizione al provvedimento sanzionatorio, ed ha affermato il principio secondo cui “Con riferimento al rapporto tra giudicato formatosi nel giudizio per la restituzione di aiuti comunitari indebitamente percepiti e giudizio pendente relativo all'opposizione alla irrogazione della sanzione –che può porsi quando l'amministrazione non ha proceduto all'emissione congiunta dell'ingiunzione di pagamento della erogazione da restituire e della somma irrogata per la sanzione amministrativa– dev e escludersi ogni efficacia vincolante del Ric. 2019 n. 08135 sez.

S2 -ud. 07-03-2023 -4- giudicato formatosi nel primo giudizio sul secondo, non sussistendo tra i due giudizi un nesso di pregiudizialità- dipendenza giuridica (che si ha solo allorché un rapporto giuridico, pregiudiziale o condizionante,rientra nella fattispecie di altro rapporto giuridico, condizionato, dipendente), il quale solo legittima l'efficacia riflessa del giudicato nei confronti di soggetti in tutto o in parte diversi, nel rispetto dei diritti costituzionali del contraddittorio e di difesa.

Infatti, nella sentenza del giudizio relativo all'indebita percezione degli aiuti, improntato al principio dispositivo, non necessariamente può rinvenirsi l'accertamento della liceità (o illiceità) del comportamento del soggetto privato e, comunque, essa non contiene una affermazione obiettiva di verità che non ammetta possibilità di diverso accertamento; d'altro canto, la sanzione amministrativa non è condizionata alla fondatezza o meno della pretesa restitutoria, bensì alla commissione di un illecito il cui accertamento è oggetto del giudizio di opposizione alla sanzione, con la conseguenza che la sentenza passata in giudicato nel primo giudizio non costituisce un presupposto o un elemento della fattispecie oggetto dell'altro” (Cass. Sez.U, Sentenzan. 6523 del 12/03/2008 , Rv. 602923; conf.

Cass. Sez.2, Ordinanza n. 2322 del 25/01/2023 , Rv. 666677 ).

La ratio ispiratrice della richiamata interpretazione giurisprudenziale va rinvenuta nel fatto che “Ai fini della configurabilità della fattispecie del concorso di persone nell'illecito amministrativo, a norma dell'art. 5 della legge 24 novembre 1981, n. 689, il contributo concorsuale assume rilevanza non solo quando abbia efficacia causale, ponendosi come condizione indefettibile della violazione, ma anche quando assuma la forma di un contributo agevolatore, e cioè quando l'illecito, senza la condotta di agevolazione, sarebbe Ric. 2019 n. 08135 sez.

S2 -ud. 07-03-2023 -5- egualmente commesso, ma con maggiori incertezze di riuscita o difficoltà” (Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 15929 del 13/07/2006 , Rv.591176).

Ne deriva che l’attività dell’extraneus che, ancorché incidente su elementi non essenziali ai fini della configurazione della violazione, possa in concreto facilitarne la realizzazione da parte dell'autore principale o rafforzare il proposito di commetterla, e si ponga quindi in rapporto di consapevole collegamento finalistico rispetto ad essa, è sufficiente ai fini della configurazione della responsabilità concorrente, poiché essa evidenzia l’esistenza della coscienza e volontà dell’extraneus di portare un contributo materiale e psicologico alla realizzazione dell'illecito, e quindi di cooperare, con il proprio operato, all'illegittima richiesta e percezione di aiuti ad opera dell'autore principale.

I richiamati precedenti, tuttavia non sono applicabili al caso di specie, poiché in quest’ultimo il rapporto si configura tra due giudizi, entrambi di opposizione a sanzione amministrativa, promossi rispettivamente dal responsabile principale della violazione e dal concorrente.

In proposito, va richiamato il diverso principio per cui “Ai fini della configurabilità della responsabilità del concorrente nell'illecito amministrativo di indebita percezione, da parte di altri, di aiuti comunitari nel settore agricolo, ai sensi del combinato disposto dell'art. 5 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e degli artt. 2 e 3, comma 1, della legge 23 dicembre 1986, n. 898, è indispensabile, accanto al contributo causale o agevolatore, che sussista l'indebita percezione dell'autore principale.

Ne consegue che, ove sia stata accolta, con sentenza passata in giudicato, l'opposizione alla separata ordinanza-ingiunzione proposta da parte del percettore dell'aiuto e sia stato escluso il carattere indebito della Ric. 2019 n. 08135 sez.

S2 -ud. 07-03-2023 -6- percezione del contributo e, quindi, la stessa oggettiva sussistenza dell'illecito, tale sentenza spiega un'efficacia riflessa nel giudizio in cui si controverte della legittimità dell'ordinanza-ingiunzione emessa a carico dell'extraneus, ed impedisce di configurare la responsabilità di costui a titolo di concorso nella violazione del percettore” (Cass. Sez. 2 , Sentenzan. 5811 del 12/04/ 2012 , Rv. 622289 ).

Ne consegue la fondatezza della prima censura, poiché il giudicato relativo alla posizione del responsabile principale spiega, di per sé, effetto sulla posizione del concorrente, onde la Corte di Appello avrebbe dovuto tenerne conto.

Né si pone alcun problema in relazione alla tempestività del rilievo, posto che la sentenza passata in giudicato è del 2011 e la sua esistenza è stata segnata alla Corte di Appello in sede di memoria conclusionale, e dunque prima della decisione oggi impugnata.

Né avrebbe potuto essere rilevata in prime cure, posto che la pronuncia del Tribunale è del 2009, e quindi anteriore alla formazione del giudicato.

L’esistenza del giudicato esterno, e l’entità dei suoi effetti, inoltre, devono essere valutati direttamente dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass. Sez. 6 - 2 , Ordinanza n. 16589 del 11/06/2021, Rv.661485; cfr. anche Cass. Sez.

U , Sentenza n. 11501del 09/05/2008, Rv. 603167).

Pertanto, poiché la sentenza del Tribunale di Ferrara n. 1463/2011 ha accertato in via definitiva l’incompetenza della Provincia ad irrogare la sanzione al responsabile principale, annullando nei suoi confronti il provvedimento ingiuntivo, non può non ravvisarsi un effetto riflesso di detta pronuncia anche sulla posizione dell’extraneus, poiché anche nei riguardi di quest’ultimo sussiste l’incompetenza rilevata dalla richiamata pronuncia in giudicato.

La sentenza impugnata va quindi Ric. 2019 n. 08135 sez.

S2 -ud. 07-03-2023 -7- cassata sul punto , con affermazione del seguente principio di diritto: “Ove più soggetti concorrano, ancorché con condotte autonome, alla commissione di un illecito amministrativo, l’accertamento, nei confronti di uno di essi, con efficacia di giudicato, dell’incompetenza dell’organo che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, spiega i suoi effetti anche con riferimento alle posizioni degli altri concorrenti”.

Il secondo motivo, con il quale si denuncia la violazione e mancata applicazione dell’art. 3 del Regolamento del Consiglio della Comunità Europea n. 2988/1995, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto tempestiva la contestazione, applicando il termine di prescrizione quinquennale previsto dall’art. 28 della legge n. 689 del 1981, senza considerare che la disposizione comunitaria prevede un più ristretto termine di quattro anni, che nella specie era decorso all’epoca dell’emissione del provvedimento ingiuntivo opposto, è evidentemente assorbito dall’accoglimento della prima censura.

In definitiva, va accolto il primo motivo e dichiarato assorbito il secondo.

La sentenza impugnata va di conseguenza cassata, in relazione alla censura accolta.

Non essendo necessario alcun ulteriore accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi di quanto previsto dall’art. 384, secondo comma, c.p.c., con accoglimento dell’opposizione alla sanzione amministrativa spiegata dal Bosi ed annullamento dell’ordinanza ingiunzione emessa nei confronti del medesimo.

Le spese del giudizio di legittimità vanno interamente compensate tra le parti, posta la sopravvenienza del giudicato esterno di cui anzidetto.

PQM Ric. 2019 n. 08135 sez.

S2 -ud. 07-03-2023 -8- la Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbito il secondo.

Cassa la sentenza impugnata, in relazione alla censura accolta, e, decidendo la causa nel merito ai sensi di quanto previsto dall’art. 384, secondo comma, c.p.c., accoglie l’opposizione spiegata dal ricorrente avverso l’ordinanza ingiunzione oggetto di causa,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 8135-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, V [OSCURATO:PERSONA] n. 61, presso lo studio dell'avv . [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 7, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv.[OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza n. 1025/2018 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 17/04/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2019 n. 08135 sez. S2 -ud. 07-03-2023 -2- [OSCURATO:PERSONA] A seguito di indagini disposte dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ferrara a carico di [OSCURATO:PERSONA], la Provincia di Ferrara emetteva ordinanza ingiunzione nei confronti di quest’ultimo, per il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di € 2.450.041,20 a fronte dell’illecita percezione di contributi comunitari a valere sul, Fondo europeoagricolo di orientamento e garanzia (FEAOG). Con sentenza n. 888/2009 il Tribunale di Ferrara rigettava l’opposizione proposta dal Bosi avverso il predetto provvedimento sanzionatorio. Con la sentenza impugnata, n. 1025/2018, la Corte di Appello di Bologna rigettava il gravame interposto dal Bosi avverso la decisione di prime cure. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso la Provincia di Ferrara. In prossimità dell’adunanza camerale, ambo le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, il ricorrente lamenta l’omessa motivazione su un punto decisivo, nonché la violazione e mancata applicazione dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché la Corte di Appello non avrebbe considerato l’effetto preclusivo del giudicato esterno formatosi a seguito del passaggio in giudicato della sentenza n. 1463/2011 del Tribunale di Ferrara. Con detta pronuncia era stata annullata l’ordinanza ingiuntiva di contenuto analogo a quella oggetto del presente giudizio, che era stata emessa dalla stessa Provincia di Ferrara, per i medesimi fatti, a carico di [OSCURATO:PERSONA], con il quale il Ric. 2019 n. 08135 sez. S2 -ud. 07-03-2023 -3- Bosi aveva concorso nella commissione dell’illecito contestato. Ad avviso dell’odierno ricorrente, poiché la predetta sentenza n. 1463/2011 ha accertato, con efficacia di giudicato, l’incompetenza della Provincia, trattandosi di illecito relativo a materia riservata alla competenza del Ministero delle politiche agricole, gli effetti di tale statuizione non possono non spiegare effetti nel presente giudizio, a favore della posizione del concorrente. La censura è fondata. Il ricorrente dà atto, a pag. 5 e s. del ricorso, di aver dedotto l’esistenza del giudicato esterno con la memoria conclusionale depositata in grado di appello, e la sentenza impugnata non fa parola della questione, che concerne la valutazione dell’eventuale effetto riflesso, sulla posizione del concorrente, della pronuncia, emessa nei confronti del responsabile principale della violazione, che abbia accertato l’incompetenza dell’autorità che aveva emesso il provvedimento sanzionatorio impugnato nei due autonomi giudizi di opposizione a sanzione amministrativa. Va dato atto che questa Corte si è occupata del rapporto esistente tra il giudizio per la restituzione di aiuti comunitari indebitamente percepiti e quello di opposizione al provvedimento sanzionatorio, ed ha affermato il principio secondo cui “Con riferimento al rapporto tra giudicato formatosi nel giudizio per la restituzione di aiuti comunitari indebitamente percepiti e giudizio pendente relativo all'opposizione alla irrogazione della sanzione –che può porsi quando l'amministrazione non ha proceduto all'emissione congiunta dell'ingiunzione di pagamento della erogazione da restituire e della somma irrogata per la sanzione amministrativa– dev e escludersi ogni efficacia vincolante del Ric. 2019 n. 08135 sez. S2 -ud. 07-03-2023 -4- giudicato formatosi nel primo giudizio sul secondo, non sussistendo tra i due giudizi un nesso di pregiudizialità- dipendenza giuridica (che si ha solo allorché un rapporto giuridico, pregiudiziale o condizionante,rientra nella fattispecie di altro rapporto giuridico, condizionato, dipendente), il quale solo legittima l'efficacia riflessa del giudicato nei confronti di soggetti in tutto o in parte diversi, nel rispetto dei diritti costituzionali del contraddittorio e di difesa. Infatti, nella sentenza del giudizio relativo all'indebita percezione degli aiuti, improntato al principio dispositivo, non necessariamente può rinvenirsi l'accertamento della liceità (o illiceità) del comportamento del soggetto privato e, comunque, essa non contiene una affermazione obiettiva di verità che non ammetta possibilità di diverso accertamento; d'altro canto, la sanzione amministrativa non è condizionata alla fondatezza o meno della pretesa restitutoria, bensì alla commissione di un illecito il cui accertamento è oggetto del giudizio di opposizione alla sanzione, con la conseguenza che la sentenza passata in giudicato nel primo giudizio non costituisce un presupposto o un elemento della fattispecie oggetto dell'altro” (Cass. Sez.U, Sentenzan. 6523 del 12/03/2008 , Rv. 602923; conf. Cass. Sez.2, Ordinanza n. 2322 del 25/01/2023 , Rv. 666677 ). La ratio ispiratrice della richiamata interpretazione giurisprudenziale va rinvenuta nel fatto che “Ai fini della configurabilità della fattispecie del concorso di persone nell'illecito amministrativo, a norma dell'art. 5 della legge 24 novembre 1981, n. 689, il contributo concorsuale assume rilevanza non solo quando abbia efficacia causale, ponendosi come condizione indefettibile della violazione, ma anche quando assuma la forma di un contributo agevolatore, e cioè quando l'illecito, senza la condotta di agevolazione, sarebbe Ric. 2019 n. 08135 sez. S2 -ud. 07-03-2023 -5- egualmente commesso, ma con maggiori incertezze di riuscita o difficoltà” (Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 15929 del 13/07/2006 , Rv.591176). Ne deriva che l’attività dell’extraneus che, ancorché incidente su elementi non essenziali ai fini della configurazione della violazione, possa in concreto facilitarne la realizzazione da parte dell'autore principale o rafforzare il proposito di commetterla, e si ponga quindi in rapporto di consapevole collegamento finalistico rispetto ad essa, è sufficiente ai fini della configurazione della responsabilità concorrente, poiché essa evidenzia l’esistenza della coscienza e volontà dell’extraneus di portare un contributo materiale e psicologico alla realizzazione dell'illecito, e quindi di cooperare, con il proprio operato, all'illegittima richiesta e percezione di aiuti ad opera dell'autore principale. I richiamati precedenti, tuttavia non sono applicabili al caso di specie, poiché in quest’ultimo il rapporto si configura tra due giudizi, entrambi di opposizione a sanzione amministrativa, promossi rispettivamente dal responsabile principale della violazione e dal concorrente. In proposito, va richiamato il diverso principio per cui “Ai fini della configurabilità della responsabilità del concorrente nell'illecito amministrativo di indebita percezione, da parte di altri, di aiuti comunitari nel settore agricolo, ai sensi del combinato disposto dell'art. 5 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e degli artt. 2 e 3, comma 1, della legge 23 dicembre 1986, n. 898, è indispensabile, accanto al contributo causale o agevolatore, che sussista l'indebita percezione dell'autore principale. Ne consegue che, ove sia stata accolta, con sentenza passata in giudicato, l'opposizione alla separata ordinanza-ingiunzione proposta da parte del percettore dell'aiuto e sia stato escluso il carattere indebito della Ric. 2019 n. 08135 sez. S2 -ud. 07-03-2023 -6- percezione del contributo e, quindi, la stessa oggettiva sussistenza dell'illecito, tale sentenza spiega un'efficacia riflessa nel giudizio in cui si controverte della legittimità dell'ordinanza-ingiunzione emessa a carico dell'extraneus, ed impedisce di configurare la responsabilità di costui a titolo di concorso nella violazione del percettore” (Cass. Sez. 2 , Sentenzan. 5811 del 12/04/ 2012 , Rv. 622289 ). Ne consegue la fondatezza della prima censura, poiché il giudicato relativo alla posizione del responsabile principale spiega, di per sé, effetto sulla posizione del concorrente, onde la Corte di Appello avrebbe dovuto tenerne conto. Né si pone alcun problema in relazione alla tempestività del rilievo, posto che la sentenza passata in giudicato è del 2011 e la sua esistenza è stata segnata alla Corte di Appello in sede di memoria conclusionale, e dunque prima della decisione oggi impugnata. Né avrebbe potuto essere rilevata in prime cure, posto che la pronuncia del Tribunale è del 2009, e quindi anteriore alla formazione del giudicato. L’esistenza del giudicato esterno, e l’entità dei suoi effetti, inoltre, devono essere valutati direttamente dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass. Sez. 6 - 2 , Ordinanza n. 16589 del 11/06/2021, Rv.661485; cfr. anche Cass. Sez. U , Sentenza n. 11501del 09/05/2008, Rv. 603167). Pertanto, poiché la sentenza del Tribunale di Ferrara n. 1463/2011 ha accertato in via definitiva l’incompetenza della Provincia ad irrogare la sanzione al responsabile principale, annullando nei suoi confronti il provvedimento ingiuntivo, non può non ravvisarsi un effetto riflesso di detta pronuncia anche sulla posizione dell’extraneus, poiché anche nei riguardi di quest’ultimo sussiste l’incompetenza rilevata dalla richiamata pronuncia in giudicato. La sentenza impugnata va quindi Ric. 2019 n. 08135 sez. S2 -ud. 07-03-2023 -7- cassata sul punto , con affermazione del seguente principio di diritto: “Ove più soggetti concorrano, ancorché con condotte autonome, alla commissione di un illecito amministrativo, l’accertamento, nei confronti di uno di essi, con efficacia di giudicato, dell’incompetenza dell’organo che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, spiega i suoi effetti anche con riferimento alle posizioni degli altri concorrenti”. Il secondo motivo, con il quale si denuncia la violazione e mancata applicazione dell’art. 3 del Regolamento del Consiglio della Comunità Europea n. 2988/1995, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto tempestiva la contestazione, applicando il termine di prescrizione quinquennale previsto dall’art. 28 della legge n. 689 del 1981, senza considerare che la disposizione comunitaria prevede un più ristretto termine di quattro anni, che nella specie era decorso all’epoca dell’emissione del provvedimento ingiuntivo opposto, è evidentemente assorbito dall’accoglimento della prima censura. In definitiva, va accolto il primo motivo e dichiarato assorbito il secondo. La sentenza impugnata va di conseguenza cassata, in relazione alla censura accolta. Non essendo necessario alcun ulteriore accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi di quanto previsto dall’art. 384, secondo comma, c.p.c., con accoglimento dell’opposizione alla sanzione amministrativa spiegata dal Bosi ed annullamento dell’ordinanza ingiunzione emessa nei confronti del medesimo. Le spese del giudizio di legittimità vanno interamente compensate tra le parti, posta la sopravvenienza del giudicato esterno di cui anzidetto. PQM Ric. 2019 n. 08135 sez. S2 -ud. 07-03-2023 -8- la Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata, in relazione alla censura accolta, e, decidendo la causa nel merito ai sensi di quanto previsto dall’art. 384, secondo comma, c.p.c., accoglie l’opposizione spiegata dal ricorrente avverso l’ordinanza ingiunzione oggetto di causa,
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