CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 38213/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; Rilevato che le parti hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];sentita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi; sentita l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], anche quale sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si è riportata ai motivi di ricorso ed ha insistito per l'accoglimento degli stessi. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata del 9 marzo 2021, la Corte d'appello di Roma ha - per quanto di rilievo in questa sede - confermato la decisione del Tribunale di Cassino del 13 luglio 2020, con la quale è stata affermata la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i reati di furto in abitazione in concorso, consumati e tentati, nonché del delitto di favoreggiamento personale, ai medesimi ascritti ai capi F), G), H) ed N) e, al KAJA, anche ai capi L), M) ed R). 2. Avverso la sentenza indicata hanno proposto ricorso, con distinti atti, gli imputati, affidando le proprie censure ai rispettivi motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Con il ricorso, a firma del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] articola quattro motivi. 2.1.1. Con il primo motivo, deduce vizio della motivazione in riferimento ai reati di cui ai capi L) ed M), per avere la Corte territoriale omesso di confutare i rilievi difensivi sul punto della presenza del ricorrente sul /ocus commissi delicti. Nella sentenza impugnata, la presenza del ricorrente in Formia il 9 dicembre 2018 è stata apoditticamente affidata alla riferibilità al KAJA dell'auto Audi A3 - munita di targa oggetto di furto - utilizzata, all'interpretazione delle intercettazioni ed alla geolocalizzazione dell'utenza del ricorrente, mentre con l'atto di appello erano stati analiticamente demoliti i predetti elementi, segnalando: l'uso promiscuo dell'auto, utilizzata anche dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], come affermato dagli stessi operanti; l'assenza di alcuna verifica circa gli occupanti del mezzo nel corso del tragitto da Gricignano d'Aversa a Formia, né l'espletamento di alcuna indagine scientifica sulla stessa auto, dopo il sequestro, finalizzata all'estrapolazione di profili genetici, né sulle chiavi trovate in possesso del KAJA; l'incongruenza dei dati intercettativi rispetto al numero degli agenti in concorso. Sicchè la mera geolocalizzazione dell'utenza in uso all'imputato nella diversa località di Minturno, alle ore 21.15, ne rende - ad avviso del ricorrente - incompatibile la partecipazione ai delitti sub L) ed M). 2.1.2. Con il secondo motivo, deduce analoga censura quanto al capo R) per avere, anche in tal caso, la Corte territoriale ignorato le deduzioni difensive, intese a confutare l'ipotesi della presenza del KAJA in Piazzolla di Noia, ribadendo l'uso promiscuo dell'auto e l'omesso espletamento di rilievi del DNA sul cappello in sequestro, restando la presenza dell'imputato affidata alla mera geolocalizzazione dell'utenza alle ore 2.58 in Piazzolla. 2.1.3. Con il terzo motivo, deduce violazione di legge e correlato vizio della motivazione quanto al diniego di applicazione delle attenuanti generiche, avendo sul punto la Corte di merito valorizzato, in retrospettiva, la personalità del ricorrente. 2.1.4. Con il quarto motivo, si contesta la determinazione della pena. 2.2. Con il ricorso, a firma del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] articola un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità ed al diniego delle attenuanti generiche. 2.2.1. Con un primo punto, denuncia la reiezione della alternativa tesi difensiva mediante la mera adesione alla sentenza di primo grado, fondata su suggestioni investigative derivanti dall'interpretazione delle intercettazioni telefoniche e dall'attribuzione al medesimo imputato del possesso della relativa utenza, in violazione dei criteri di valutazione della prova indiziaria e del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio. 2.2.2. Un secondo argomento, contesta il diniego delle attenuanti generiche ed il vizio assoluto di motivazione sulla richiesta prevalenza. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili. 1.11 ricorso proposto nell'interesse di MADRID KA3A articola motivi non consentiti in sede di legittimità. 1.1. Il primo motivo, che deduce vizio della motivazione, sub specie di omessa confutazione degli argomenti difensivi proposti con l'appello in relazione ai capi L) ed M), è manifestamente infondato e, al contempo, volto a proporre una alternativa rilettura degli elementi indiziari posti a fondamento dell'affermazione di responsabilità. Va, al riguardo, preliminarmente rilevato come, in sede di legittimità, non è censurabile la sentenza, per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame, quando questa risulti disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della prospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 5, n. 607 del 14/11/2013, dep. 2014, Maravalli, Rv. 258679). Ne consegue che gli argomenti svolti dalla difesa, che si assumono ignorati, e che si limitano - in una visione parcellizzata della piattaforma indiziaria - ad insistere sull'uso promiscuo dell'auto A3 tg. [OSCURATO:TARGA] e sul mancato espletamento di indagini biologiche sulla stessa auto e sulle chiavi rinvenute in possesso del ricorrente, trovano decisiva confutazione nella valorizzazione tanto del contenuto delle intercettazioni intercorse tra il Kaja ed il [OSCURATO:PERSONA], che della geolocalizzazione delle utenze del medesimo ricorrente e dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ne collocano la presenza sul /ocus commissi delicti e nello iato temporale coincidente con la consumazione dei reati contestati ai capi L) ed M). La sentenza impugnata ha, difatti, valorizzato il dato - non contestato - dell'uso promiscuo dell'auto, rispetto al quale i rilievi scientifici di cui si contesta l'omissione non avrebbero apportato elementi decisivi per escludere hic et nunc la presenza del ricorrente, invece asseverata non solo dal tracciato delle utenze - che descrivono il comune percorso dalla provincia di Caserta sino alla Via degli Ulivi di Formia, adiacente alle abitazioni teatro dei furti aggravati in esame - ma anche dal contenuto delle captazioni delle conversazioni intercorse, nel medesimo contesto spazio- temporale, tra il Kaja ed il coimputato [OSCURATO:PERSONA] e tra quest'ultimo e l'[OSCURATO:PERSONA], rispetto al cui significato le conformi sentenze di merito hanno reso un'interpretazione non sindacabile nella presente sede di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715). Per altro verso, la contestazione della difesa - che si incentra sulla registrazione delle telecamere di sorveglianza presso il distributore di carburante dove l'[OSCURATO:PERSONA] aveva caricato una sola persona - s'appalesa smentita dalla localizzazione, nel medesimo contesto temporale, dell'utenza del Kaja in Minturno, località confinante con il comune di Formia, senza che di siffatta "coincidenza" il ricorrente si faccia carico, fornendone una plausibile giustificazione, atta a superare i convergenti elementi individualizzanti valorizzati nelle sedi di merito.1.2. Il secondo motivo, che riproduce la medesima doglianza in relazione al capo R) è, del pari, proposto fuori dei casi consentiti. Anche in tal caso, il ricorso si limita a segnalare l'omesso rilievo di tracce biologiche sul cappello in sequestro (argomento che, in considerazione della pluralità degli agenti in concorso, rivela già intrinsecamente la sua genericità) ed a depotenziare la localizzazione dell'utenza cellulare del Kaja in Piazzolla di Noia alle ore 2.58, senza confrontarsi con il contenuto dei dialoghi intercettati tra i coimputati e, ancora una volta, con il rilievo dell'utenza in prossimità dell'obiettivo dell'azione criminosa. Del resto, l'esclusiva disponibilità del dispositivo al Kaja viene, nel ricorso, meramente contestata, senza alcuna valutazione critica della portata individualizzante del contenuto delle conversazioni intercorse con il [OSCURATO:PERSONA] nella fase preparatoria. 1.3. Ne consegue che la denunciata preterizione dei motivi d'appello si rivela insussistente, mentre le censure del ricorrente si presentano rivolte a proporre una personale rilettura della piattaforma probatoria (V. Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370), inammissibile nella presente sede di legittimità (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944), a fonte delle incensurabili valutazioni rese nelle conformi sentenze di merito, che hanno respinto ricostruzioni alternative costituenti eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili "in rerum natura" ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, è risultata priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (Sez. 5, n. 1282 del 12/11/2018, dep. 2019, Segreto, Rv. 275299), in tal modo facendo corretta applicazione del canone dell -oltre ogni ragionevole dubbio", del tutto genericamente evocato dal ricorrente (Sez. 5, n. 25272 del 19/04/2021, Maurici, Rv. 281468). 1.4. E', infine, in questa sede preclusa la deduzione di inutilizzabilità dei dati estrinseci del traffico telefonico, prospettata dalla difesa solo nel corso della discussione. Premesso che questa Sezione ha già affermato che, in tema di acquisizione dei dati esterni del traffico telefonico e telematico, la disciplina introdotta dall'art. 1 del dl. 30 settembre 2021, n. 132, conv. in I. 23 novembre 2021, n. 178 - che ne limita la possibilità di acquisizione, ai fini di indagine penale, ai reati più gravi, o comunque commessi col mezzo del telefono, attraverso il filtro del provvedimento motivato del giudice - non è applicabile ai dati già acquisiti nei procedimenti pendenti - qual è quello in esame - alla data di entrata in vigore del decreto, trattandosi di disciplina di natura processuale (Sez. 5, n. 1054 del 06/10/2021, dep. 2022, Valea, Rv. 282532), va qui rilevato che la relativa censura non è stata proposta con il ricorso ed è, pertanto, tardiva ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.. Invero, in tema di ricorso per cassazione, non può essere introdotta solo nella discussione la questione di diritto intertemporale relativa ai dati di traffico, che non integra un'ipotesi di inutilizzabilità patologica, rilevabile d'ufficio ai sensi dell'art. 620 cod. proc. pen., ma delinea solo la valenza probatoria del mezzo di prova. Come già argomentato da questa Corte (V. per la ricostruzione sistematica Sez. 5, n. 8968 del 24/02/2022, Fusco, Rv. 282989), la legge di conversione n. 178 del 2021, con l'inserimento del comma 1-bis all'interno dell'art. 1 del decreto- legge n. 132 del 2021, stabilisce che i dati relativi al traffico telefonico acquisiti nei procedimenti penali prima della entrata in vigore del d. I. n. 132 del 2021 «possono essere utilizzati a carico dell'imputato solo unitamente ad altri elementi di prova ed esclusivamente per l'accertamento dei reati per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, determinata a norma dell'articolo 4 del codice di procedura penale e dei reati di minaccia e di molestia o disturbo alle persone con il mezzo del telefono, quando la minaccia, la molestia o il disturbo sono gravi». Dunque, in deroga al principio del tempus regit actum, i dati esteriori relativi alle comunicazioni telefoniche acquisiti prima del 30 settembre 2021, in base a decreto motivato del pubblico ministero (modalità legittima secondo la legge in precedenza vigente) - possono essere utilizzati come elemento di prova a carico dell'imputato solo «unitamente ad altri elementi di prova» e solo per l'accertamento dei reati che rientrano nella categoria già delineata "per il futuro" dal d.l. n. 132 del 2021. In tal modo, «per il passato, ferme le categorie di reato (che pongono un limite invalicabile), il legislatore, piuttosto che delineare una sanzione processuale (solo evocata dal termine «utilizzati»), ha delineato una regola legale di valutazione della prova mutuata dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. in tema di chiamata di correo. Del resto, indice non equivoco di siffatta intenzione del legislatore si trae dalla costruzione positiva della formulazione, che non sanziona una inutilizzabilità, ma stabilisce, in positivo, in quali limiti la prova possa essere valutata al fine di pervenire a una affermazione di responsabilità» (n. 8968 del 2022, cit. in motivazione).Ne consegue che, in assenza di una questione di inutilizzabilità patologica, deducibile in ogni tempo e rilevabile d'ufficio anche dal giudice di legittimità ai sensi dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 32866 del 29/04/2021, Fenili, Rv. 281880), la questione prospettata dal ricorrente è tardivamente proposta. In altri termini, la violazione dell'art. 1, comma 1-bis del decreto-legge n. 132 del 2021, convertito dalla legge n. 178 del 2021, non può essere dedotta per la prima volta nella discussione del ricorso di legittimità, trattandosi di previsione che non ha introdotto la sanzione processuale dell'inutilizzabilità, ma ha delineato una regola legale di valutazione della prova, la cui violazione non è rilevabile d'ufficio. 1.5. Sono, infine, del tutto aspecifiche le censure rivolte al diniego delle attenuanti generiche ed alla determinazione del trattamento sanzionatorio. Il ricorrente si limita, sui punti indicati, alla formulazione di un mero dissenso, senza indicare quale elemento, decisivo nella prospettiva auspicata, sarebbe stato introdotto ed invece dalla Corte d'appello ingiustificatamente trascurato, ponendo le censure nell'alveo della aspecificità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 26882i). 2.11 ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è, per gli stessi motivi, inammissibile. Mediante un'omnicomprensiva censura, che evoca promiscuamente plurime violazioni di legge e vizi della motivazione e che rivela, pertanto, dalla stessa formulazione testuale un'irriducibile genericità (ex multis Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518), il ricorrente contesta tanto l'affermazione di responsabilità che il trattamento sanzionatorio, senza introdurre alcuna specifica inosservanza della legge, penale e processuale, o decisivi travisamenti probatori, precludendo in radice il sindacato di legittimità su questioni deducibili nella presente sede. Per contro, la sentenza impugnata affronta, con motivazione insindacabile, la posizione dell'[OSCURATO:PERSONA] (ff. 4-7 del "considerato in diritto") in relazione ai capi f), g), h) ed n), richiamando gli esiti delle intercettazioni (solo genericamente contestati poiché non sarebbe stata espletata una perizia, che il ricorrente non deduce di aver richiesto) e dei tabulati telefonici, riservando specifica disamina alla congruità del trattamento sanzionatorio, determinato valorizzando la serialità e gravità dei fatti e la personalità del ricorrente; elementi, tutti, rimasti indenni all'esito delle doglianze, meramente astrattizzanti, formulate nel ricorso.3, Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 cod. proc, peri. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione, che sì stima equo determinare in Euro tremila, in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrent