Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 gennaio 2023

Cassazione n. 04891/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18347/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA] n. 11, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono giusta procura speciale a margine del ricorso; –ricorrente – contro Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrenti – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’[OSCURATO:PERSONA] n. 277/03/17, depositata il 19 gennaio 2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 gennaio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA].

Oggetto: Tributi -Rimborso accise -Termine di decadenza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 277/03/17 del 19/01/2017 la Commissione tributaria regionale dell’[OSCURATO:PERSONA] (di seguito CTR) rigettava l’appello principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ed accoglieva l’appello incidentale proposto dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito ADM) avverso la sentenza n. 92/04/11 della Commissione tributaria provinciale di Piacenza (di seguito CTP), la quale aveva accolto parzialmente il ricorso proposto dalla società contribuente avverso il diniego di rimborso delle accise sul gas naturale impiegato nella produzione dell’energia elettrica relativamente al periodo 01/01/2004 –31/05/2007.

1.1. Come si evince dalla sentenza impugnata e dalle difese delle parti, l’istanza di rimborso conseguiva al disposto dell’art. 14, n. 1, lett. a), della direttiva n. 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003, istitutivo di un regime di esenzione dalle accise per i prodotti energetici (tra i quali il gas naturale) impiegati nella produzione di energia elettrica, direttiva ritenuta self executing da Corte di giustizia 17 luglio 2008, in causa C-226/07, [OSCURATO:PERSONA], ed è stata rigettata, con riferimento al periodo 01/01/2006- 11/09/2006 ancora oggetto di contestazione, sul presupposto dell’intervenuta decadenza biennale ai sensi dell’art. 14, comma 2, del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico sulle accise –TUA).

1.2. La CTR rigettava l’appello principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] e accoglieva l’appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] evidenziando, per quanto ancora interessa in questa sede, che: a) il termine di decadenza biennale di cui all’art. 14, comma 2, TUA decorreva dal versamento dell’acconto; b) ai fini della decorrenza di detto termine doveva aversi conto della data di deposito dell’istanza di rimborso, indicata nel 12/09/2008; c) ne conseguiva la prescrizione dei versamenti effettuati per il periodo 01/01/2006-11/09/2006.

2. Avverso la sentenza della CTR Edison proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi e depositava memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.

3. ADM resisteva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso Edison deduce la violazione dell’art. 14, comma 2, TUA, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR fatto decorrere la prescrizione dalla data dei singoli versamenti in acconto e non anche dalla dichiarazione annuale.

1.1. Il motivo è infondato

1.2. Come chiarito da questa Corte in altre pronunce riguardanti sempre Edison (Cass. n. 34089 19/12/2019; Cass. n. 19398 del 08/07/2021; Cass. n. 31679 del 26/10/2022), nell'ipotesi di esenzione dall'accisa sui prodotti energetici destinati alla produzione di energia elettrica in forza della efficacia diretta dell’art. 14, n. 1, lett. a), della direttiva n. 2003/96/CE, anche prima della adozione del d.lgs. 2 febbraio 2007, n. 26, in base ai principi espressi dalla Corte di giustizia nella citata sentenza resa in causa C-226/07, il termine di decadenza della domanda di rimborso decorre dalla data del singolo versamento, poiché il versamento dell'imposta rappresenta un pagamento indebito ab origine.

1.3. Si è, pertanto, al di fuori del meccanismo ordinario del pagamento dell'accisa cui fa riferimento la ricorrente, in base al quale – in co nsiderazione del meccanismo di compensazione prescritto ai sensi dell'art. 56, comma 1, TUA (secondo cui «Le somme eventualmente versate in più del dovuto sono detratte dai successivi versamenti di acconto»), operante fino all'esaurimento del rapporto tributario – l'accredito, in quanto detratto ex lege dai successivi versamenti di acconto, risulta una modalità di pagamento dell'accisa sui consumi di energia elettrica (come di gas naturale), per cui, in corso di rapporto tributario, non è configurabile come pagamento indebito, con conseguente inapplicabilità del termine di decadenza biennale exart. 14, comma 2, TUA (cfr. Cass. n. 11813 del 18/06/2020; Cass. 25608 del 12/11/2020; Cass. n. 9351 del 07/04/2021).

1.4. Invero, nella fattispecie in esame viene inrilievo un'istanza di rimborso di accisa versata sul gas naturale destinato per la produzione di energia elettrica (per quanto ancora di interesse, per il periodo 01/01/2006-11/09/2006) che, in quanto non dovuta ab origine in considerazione del regime di esenzione – in forza dell'efficacia diretta dell'art. 14, n. 1, lett. a), della direttiva n. 2003/96/CE, anche prima della adozione del d.lgs. n. 26 del 2007, in base ai principi espressi dalla Corte di giustizia nella sentenza resa in causa C-226/07 –, costituisce un pagamento indebito, con conseguente decorrenza del termine biennale di decadenza dell'istanza di rimborso, in applicazione dell'art. 14, comma 2, TUA, dalla data del singolo versamento.

1.5. Va, quindi, enunciato il seguente principio di diritto: «il rimborso delle accise sul gas naturale cui è applicabile ab origine il regime di esenzione (nella specie, in ragione dell’efficacia diretta della direttiva n. 2003/96/CE, che esenta dalle accise i prodotti energetici destinati alla produzione di energia elettrica) è soggetto al termine biennale di decadenza previsto dall’art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1995, decorrente dalla data dei singoli versamenti mensili, indebitamente effettuati».

1.6. Nella specie, la CTR si è puntualmente attenuta al suddetto principio, sicché il motivo proposto si rivela infondato.

2. Con il secondo e il terzo motivo di ricorso si contesta, in via subordinata: a) violazione e falsa applicazione dell’art. 14, comma 2, TUA, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR considerato la data di presentazione dell’istanza di rimborso, protocollata il 12/09/2008, e non già quella di invio della raccomandata (indicata nel 28/08/2008); b) in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., omessa motivazione circa la data di proposizione dell’istanza di rimborso.

2.1. Il secondo motivo è fondato nei termini di appresso, mentre il terzo motivo resta assorbito.

2.2. La CTR ha ritenuto soggetti a decadenza biennale i versamenti per accise effettuati nel periodo 01/01/2006 – 11/09/2006 in quanto l’istanza della società contribuente sarebbe stata protocollata in data 12/09/2008.

2.3. Come, peraltro, correttamente osservato dalla ricorrente, la decadenza è stata interrotta con l’inoltro, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], della istanza di rimborso e, quindi, nella prospettazione di Edison, la decadenza non sarebbe maturata per il periodo 28/08/2006 – 11/09/2006.

2.4. Osserva in proposito questa Corte che, se è vero che la data di inoltro della relativa raccomandata non è stata contestata da ADM, è altrettanto vero che, dalle trascrizioni effettuate in ricorso detta data non si evince in alcun modo, sicché della stessa non vi è alcuna certezza.

2.5. Diversamente, risulta con certezza che l’istanza sia stata ricevuta da parte dell’Amministrazione doganale in data 02/09/2008, sicché deve ritenersi che il termine decadenziale non sia decorso nel periodo 02/09/2006 - 11/09/2006, con conseguente accoglimento del ricorso in parte qua, essendo ADM tenuta al rimborso dei versamenti per accise effettuati nel suddetto periodo.

2.6. L’accoglimento nei termini indicati del secondo motivo di ricorso rende superfluo l’esame del terzo motivo, che resta assorbito.

3. In conclusione, va accolto il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo e assorbito il terzo.

La sentenza impugnata va, dunque, cassata in relazione al motivo accolto e, non essendovi ulteriori questioni di fatto da esaminare, la causa può essere decisa nel merito con l’accoglimento dell’originario ricorso del contribuente anche per quanto concerne il rimborso delle accise versate dal 02/09/2006 all’[OSCURATO:DATA_NASCITA].

3.1. Sussistono giusti motivi, in ragione dell’accoglimento solo parziale del ricorso, percompensare tra le parti le spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso nei limiti di cui in motivazione, rigetta il primo motivo e dichiara assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, accogl

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18347/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA] n. 11, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono giusta procura speciale a margine del ricorso; –ricorrente – contro Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrenti – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’[OSCURATO:PERSONA] n. 277/03/17, depositata il 19 gennaio 2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 gennaio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: Tributi -Rimborso accise -Termine di decadenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 277/03/17 del 19/01/2017 la Commissione tributaria regionale dell’[OSCURATO:PERSONA] (di seguito CTR) rigettava l’appello principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ed accoglieva l’appello incidentale proposto dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito ADM) avverso la sentenza n. 92/04/11 della Commissione tributaria provinciale di Piacenza (di seguito CTP), la quale aveva accolto parzialmente il ricorso proposto dalla società contribuente avverso il diniego di rimborso delle accise sul gas naturale impiegato nella produzione dell’energia elettrica relativamente al periodo 01/01/2004 –31/05/2007. 1.1. Come si evince dalla sentenza impugnata e dalle difese delle parti, l’istanza di rimborso conseguiva al disposto dell’art. 14, n. 1, lett. a), della direttiva n. 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003, istitutivo di un regime di esenzione dalle accise per i prodotti energetici (tra i quali il gas naturale) impiegati nella produzione di energia elettrica, direttiva ritenuta self executing da Corte di giustizia 17 luglio 2008, in causa C-226/07, [OSCURATO:PERSONA], ed è stata rigettata, con riferimento al periodo 01/01/2006- 11/09/2006 ancora oggetto di contestazione, sul presupposto dell’intervenuta decadenza biennale ai sensi dell’art. 14, comma 2, del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico sulle accise –TUA). 1.2. La CTR rigettava l’appello principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] e accoglieva l’appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] evidenziando, per quanto ancora interessa in questa sede, che: a) il termine di decadenza biennale di cui all’art. 14, comma 2, TUA decorreva dal versamento dell’acconto; b) ai fini della decorrenza di detto termine doveva aversi conto della data di deposito dell’istanza di rimborso, indicata nel 12/09/2008; c) ne conseguiva la prescrizione dei versamenti effettuati per il periodo 01/01/2006-11/09/2006. 2. Avverso la sentenza della CTR Edison proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi e depositava memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ. 3. ADM resisteva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso Edison deduce la violazione dell’art. 14, comma 2, TUA, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR fatto decorrere la prescrizione dalla data dei singoli versamenti in acconto e non anche dalla dichiarazione annuale. 1.1. Il motivo è infondato 1.2. Come chiarito da questa Corte in altre pronunce riguardanti sempre Edison (Cass. n. 34089 19/12/2019; Cass. n. 19398 del 08/07/2021; Cass. n. 31679 del 26/10/2022), nell'ipotesi di esenzione dall'accisa sui prodotti energetici destinati alla produzione di energia elettrica in forza della efficacia diretta dell’art. 14, n. 1, lett. a), della direttiva n. 2003/96/CE, anche prima della adozione del d.lgs. 2 febbraio 2007, n. 26, in base ai principi espressi dalla Corte di giustizia nella citata sentenza resa in causa C-226/07, il termine di decadenza della domanda di rimborso decorre dalla data del singolo versamento, poiché il versamento dell'imposta rappresenta un pagamento indebito ab origine. 1.3. Si è, pertanto, al di fuori del meccanismo ordinario del pagamento dell'accisa cui fa riferimento la ricorrente, in base al quale – in co nsiderazione del meccanismo di compensazione prescritto ai sensi dell'art. 56, comma 1, TUA (secondo cui «Le somme eventualmente versate in più del dovuto sono detratte dai successivi versamenti di acconto»), operante fino all'esaurimento del rapporto tributario – l'accredito, in quanto detratto ex lege dai successivi versamenti di acconto, risulta una modalità di pagamento dell'accisa sui consumi di energia elettrica (come di gas naturale), per cui, in corso di rapporto tributario, non è configurabile come pagamento indebito, con conseguente inapplicabilità del termine di decadenza biennale exart. 14, comma 2, TUA (cfr. Cass. n. 11813 del 18/06/2020; Cass. 25608 del 12/11/2020; Cass. n. 9351 del 07/04/2021). 1.4. Invero, nella fattispecie in esame viene inrilievo un'istanza di rimborso di accisa versata sul gas naturale destinato per la produzione di energia elettrica (per quanto ancora di interesse, per il periodo 01/01/2006-11/09/2006) che, in quanto non dovuta ab origine in considerazione del regime di esenzione – in forza dell'efficacia diretta dell'art. 14, n. 1, lett. a), della direttiva n. 2003/96/CE, anche prima della adozione del d.lgs. n. 26 del 2007, in base ai principi espressi dalla Corte di giustizia nella sentenza resa in causa C-226/07 –, costituisce un pagamento indebito, con conseguente decorrenza del termine biennale di decadenza dell'istanza di rimborso, in applicazione dell'art. 14, comma 2, TUA, dalla data del singolo versamento. 1.5. Va, quindi, enunciato il seguente principio di diritto: «il rimborso delle accise sul gas naturale cui è applicabile ab origine il regime di esenzione (nella specie, in ragione dell’efficacia diretta della direttiva n. 2003/96/CE, che esenta dalle accise i prodotti energetici destinati alla produzione di energia elettrica) è soggetto al termine biennale di decadenza previsto dall’art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1995, decorrente dalla data dei singoli versamenti mensili, indebitamente effettuati». 1.6. Nella specie, la CTR si è puntualmente attenuta al suddetto principio, sicché il motivo proposto si rivela infondato. 2. Con il secondo e il terzo motivo di ricorso si contesta, in via subordinata: a) violazione e falsa applicazione dell’art. 14, comma 2, TUA, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR considerato la data di presentazione dell’istanza di rimborso, protocollata il 12/09/2008, e non già quella di invio della raccomandata (indicata nel 28/08/2008); b) in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., omessa motivazione circa la data di proposizione dell’istanza di rimborso. 2.1. Il secondo motivo è fondato nei termini di appresso, mentre il terzo motivo resta assorbito. 2.2. La CTR ha ritenuto soggetti a decadenza biennale i versamenti per accise effettuati nel periodo 01/01/2006 – 11/09/2006 in quanto l’istanza della società contribuente sarebbe stata protocollata in data 12/09/2008. 2.3. Come, peraltro, correttamente osservato dalla ricorrente, la decadenza è stata interrotta con l’inoltro, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], della istanza di rimborso e, quindi, nella prospettazione di Edison, la decadenza non sarebbe maturata per il periodo 28/08/2006 – 11/09/2006. 2.4. Osserva in proposito questa Corte che, se è vero che la data di inoltro della relativa raccomandata non è stata contestata da ADM, è altrettanto vero che, dalle trascrizioni effettuate in ricorso detta data non si evince in alcun modo, sicché della stessa non vi è alcuna certezza. 2.5. Diversamente, risulta con certezza che l’istanza sia stata ricevuta da parte dell’Amministrazione doganale in data 02/09/2008, sicché deve ritenersi che il termine decadenziale non sia decorso nel periodo 02/09/2006 - 11/09/2006, con conseguente accoglimento del ricorso in parte qua, essendo ADM tenuta al rimborso dei versamenti per accise effettuati nel suddetto periodo. 2.6. L’accoglimento nei termini indicati del secondo motivo di ricorso rende superfluo l’esame del terzo motivo, che resta assorbito. 3. In conclusione, va accolto il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo e assorbito il terzo. La sentenza impugnata va, dunque, cassata in relazione al motivo accolto e, non essendovi ulteriori questioni di fatto da esaminare, la causa può essere decisa nel merito con l’accoglimento dell’originario ricorso del contribuente anche per quanto concerne il rimborso delle accise versate dal 02/09/2006 all’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. 3.1. Sussistono giusti motivi, in ragione dell’accoglimento solo parziale del ricorso, percompensare tra le parti le spese dell’intero giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso nei limiti di cui in motivazione, rigetta il primo motivo e dichiara assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, accogl