CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 dicembre 2021
Cassazione n. 12069/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2019 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Premesso che la prescrizione del reato contestato al ricorrente, accertato 1'11 febbraio 2014, non è maturata all'atto della deliberazione della sentenza impugnata, in considerazione delle sospensioni - per un totale di giorni 182 nel giudizio di primo grado e di giorni 60 nel grado di appello - del giudizio correlate ai rinvii disposti su istanza della parte; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentato furto aggravato di energia 'elettrica, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la determinazione del trattamento sanzionatorio, è generico e manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, ove la pena sia determinata - come nel caso di specie - entro la media edittale, è sufficiente il richiamo degli indici di cui all'art. 133 cod. pen. (si veda, in particolare, pag. 5); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]