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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 35921/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 07/01/198.1 a [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a PALERMO avverso la sentenza del 07/12/2020 della [OSCURATO:PERSONA] PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale DOMENICO A.R.

SECCIA che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; letta la nota dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse della parte civile INPS, ha concluso per il rigetto dei ricorsi e per la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese della fase processuale; all'esito della trattazione ai sensi dell'art.. 23, comma 8 dl. n. 137/2020 [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnano la sentenza in data 07/12/2020 con cui la Corte di Palermo che ha confermato la sentenza del 18/04/2019 del Tribunale di Palermo, che li aveva condannati per plurimi fatti di ricettazione e altro.

Deducono:

1.1. SIMONETTI Giuseppe e GUERCIO Nunzia.La difesa premette quanto segue ai motivi di ricorso: «Considerato che la Corte di appello, seconda sezione penale, di Palermo confermava -con argomentazioni superficiali e niente affatto sufficienti, ancorandosi alle evanescenti motivazioni del primo decidente- la sentenza del Tribunale di Palermo, composizione collegiale, con cui i predetti imputati erano dichiarati colpevoli di alcuni reati loro ascritti, sulla base di elementi di prova fortemente contestati con l'atto di appello, questo difensore ha, oggi, il dovere di proporre all'attenzione della Suprema Corte le doglianze esposte proprio in quell'atto».

Sulla base di tale premesse, espone le seguenti doglianze:

1.1.1. "In ordine alla violazione degli arti:. 521 e 526 c.p.p.".

Sotto questa intitolazione, il ricorrente sostiene che la Corte di appello ha avallato -senza spiegarne le ragioni- il modus operandi del Tribunale, che ha fatto massiccio «riferimento a dichiarazioni non utilizzabili ai fini decisori, perché relative a testi escussi dinanzi ad altro collegio e per cui non si era rinnovata la richiesta della prova».

Aggiunge che è lo stesso tribunale che riconosce l'inutilizzabilità delle dichiarazioni e si sforza invano di spiegare «che il proprio convincimento esula da quelle dichiarazioni, perché a loro dire [dei giudici del Tribunale n.d.e.] i fatti vengono provati aliunde», mentre in realtà .secondo la difesa- esse sono elemento fondamentale su cui si basa la decisione.

1.1.2. "In ordine alla violazione degli artt. 495 c.p.p. e 5;s. in relazione agli art. 187 c.p.p. e ss.".

La censura si appunta sulla ricostruzione dei fatti operate' dai giudici circa la ricezione da parte degli imputati dell'originale della lett:era di avviso di BANCOPOSTA relativo al bonifico INPS domiciliato.

A tal riguardo, dopo avere affermato che la testimone [OSCURATO:PERSONA] era incorsa in alcune contraddizioni nel corso della sua testimonianza, lamenta che «il Tribunale in modo del tutto arbitrario decide che non si tratti di una contraddizione senza, tuttavia, fondare tale convincimento su altri elementi probatori acquisiti durante l'istruttoria in doveroso contraddittorio tra le parti».

Aggiunge: «No.

Non c'è stato contraddittorio ed acquisizione dialettica di una prova sul punto, ma solo un'operazione di confronto, svolta in camera di consiglio, con cui il Tribunale avrebbe raffrontato le tre lettere originali BANCOPOSTA con avviso di bonifico domiciliato INPS in atti, con un foglio A4, volgendo alla conclusione che la lettera in questione risulta non solo maggiore in lunghezza (più lungo) ma anche di larghezza (più corto)».

Denuncia, quindi, la formazione di una prova atipica, raccolta senza contraddittorio, in violazione degli artt. 187 e 189, cod.proc.pen. e, in quanto tale, inutilizzabile.

La difesa, poi, denuncia che non è stata raggiunta la certezza quanto all'identificazione di [OSCURATO:PERSONA] 1981 quale autore dei reati in esame.

A sostegno dell'assunto compendia la testimonianza dell'[OSCURATO:PERSONA], dalla cui analisi -secondo la difesa- emerge la fondatezza dell'assunto.

1.1.3. "In relazione alla corretta configurazione del reato di ricettazione".

Il ricorrente premette che «il Tribunale ritiene che gli odierni imputati hanno posto in essere una serie di truffe che prevedono, come primo ineliminabile passaggio, l'acquisizione criminosa dell'originale della lettera di BANCOPOSTA indirizzata all'effettivo beneficiario, con cui ques'ultimo poteva incassare il bonifico domiciliato INPS».

Sostiene, dunque, che non è stato provato se, come e quando gli odierni imputati abbiano ricevuto gli avvisi delle lettere di disponibilità a riscuotere il bonifico INPS; che non è stato provato sufficientemente o correttamente se tali avvisi fossero in originale e non già delle riproduzioni.

«Ebbene -scrive la difesa- non essendo certo che la lettera esibita dagli imputati per riscuotere illecitamente il bonifico fosse l'originale, per le su esposte ragioni, oltre che per quelle esposte nel pirimo motivo di gravame (non attendibilità delle dichiarazioni della teste Spagna circa l'escamotage per riconoscere una lettera in originale), non è possibile sostenere che questi abbiano commesso la ricettazione di cui sono stati accusati e condannati».

1.1.4. "Violazione del principio di congrua motivazione".

La difesa lamenta, infine, che «alla luce delle pregresse considerazioni, può affermarsi che non sia stata correttamente osservata la legge anche con riferimento all'obbligo di una giusta motivazione».

Enuncia, quindi, principi in materia di motivazione apparente.

1.2. SIMONETTI Angela.

1.2.1. "Inosservanza delle norme processuali che regolano il principio del contraddittorio".

Il ricorrente premette che con l'atto di appello aveva denunciato «l'errato modus operandi del Tribunale, il quale aveva assunto una prova atipica con riferimento al confronto di un atto acquisito in dibattimento, la lettera Bancoposta verosimilmente in originale con un comune foglio A4».

Dopo avere sintetizzato la risposta data alla censura dalla Corte di appello, assume che «è evidente, dunque, che la Corte di Appello cori una motivazione alquanto generica si sottrae dall'obbligo di motivazione inerente la censura avente ad oggetto il confronto fatto in camera di consiglio come prova dell'originalità delle lettere acquisite e con ciò violando in maniera del tutto arbitraria le norme del codice di rito che prevedono le modalità di assunzione di una prova nell'ambito dibattimentale e in contraddittorio tra le parti o quantomeno in loro presenza».Sulla base di tale osservazione denuncia il vizio di motivazione.

Aggiunge, inoltre, che «nessun elemento di riscontro estrinseco i Giudici hanno indicato in motivazione a sostegno dell'unico elemento indiziario, relativamente all'originale della lettera di i3.ancoposta indirizzata all'effettivo beneficiario, tale da corroborare la tesi accusatoria ed il giudizio di sussistenza della sua responsabilità penale».

1.2.2. Erronea applicazione di una norma processuale in relazione all'rt. 62-bis cod.pen.

"La Corte -scrive la difesa- nella sua motivazione, palesemente insufficiente ed apodittica non spiega in maniera sufficiente la mancata concessione delle attenuanti generiche da dichiararsi prevalenti sulla aggravante contestata».

Secondo il ricorrente la motivazione non è adeguata perché fa riferimento all'inserimento di Simonetti in ambienti criminali, ma non specifica il grado di inserimento, i personaggi con i quali ella avrebbe avuto contatti e le modalità di partecipazione in tali ambiti.

In linea subordinata chiede che sia dichiarata l'estinzione del reato per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili perché manifestamente infondati, perché aspecifici e perché propongono questioni non consentite in sede di legittimità.

1.1. La Corte di appello ha affrontato e risolto tutte le questioni sollevate dagli odierni ricorrenti con i rispettivi atti di appello.

In particolare: A) Con riguardo al "confronto" tra il foglio A4 e la lettera originale di Bancoposta, ha spiegato che «il giudice di primo grado non ha affatto proceduto all'assunzione in camera di consiglio di una prova, come in buona sostanza sostenuto dalle difese, poiché si è limitato a verificare le caratteristiche fisiche del corpo del reato, tale è infatti l'originale di [OSCURATO:PERSONA] necessaria per riscuotere il credito INPS erogato tramite bonifico domiciliato, procedendo alla comparazione della lettera [OSCURATO:PERSONA] con un comune foglio di carta formato A4».

Ha precisato che la verifica era stata dettata dall'equivoco nato dalla dichiarazione resa da [OSCURATO:PERSONA], che aveva riferito «una volta, che il foglio originale era più lungo di un foglio A4 ed, un'altra volta, che il foglio era leggermente più piccolo non era un foglio A4)»; che il Tribunale aveva chiarito che non vi era nessuna contraddizione in tali dichiarazioni, perché l'originale era, in effetti, più lungo e più stretto di un foglio A4.

Ha rimarcato come il tribunale avesse la piena disponibilità del corpo del reato e, quindi, anche la possibilità di esaminarne le caratteristiche fisiche ai fini della decisione.

B) Rispetto alla denuncia di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese davanti a l ok)• ---. un Collegio diversamente composto rispetto ai giudici che hanno partecipato alla deliberazione, ha rilevato come il giudice di primo grado si fosse limitato a riportare tali dichiarazioni al fine di fare emergere che quelle erano idonee a dimostrare un tema di indagine rimasto estraneo all'affermazione della responsabilità, la cui prova era stata raggiunta sulla base di altre e diverse emergenze processuali.

C) Con riguardo alla configurabilità del delitto di ricettazione, anzitutto, ha rimarcato la genericità della censura esposta con il gravame, dove si era dedotto che le lettere Bancoposta potessero essere false e non provento di furto, per come contestato.

Ha, poi, rimarcato l'infondatezza dell'assunto, avendo riguardo alle testimonianze raccolte in dibattimento e osservando che «i legittimi destinatari delle lettere Bancoposta non ricevettero il documento e, proprio a fronte della richiesta di pagamento formulata da costoro nei confronti dell'INPS, furono compiuti accertamenti i cui esiti diedero luogo alla denuncia ed all'iscrizione del procedimento».

Viene, dunque, confermato che il reato presupposto è il furto e non il falso, per come genericamente dedotto dalle difese.

D) Con riguardo all'identificazione di [OSCURATO:PERSONA], ha spiegato che questa è avvenuta «tramite la comparazione delle immagini apposte sui documenti di identità falsi ed immagini che certamente ritraevano l'appellante, le cui generalità sono state tratte, innanzitutto, dal cartellino foto dattiloscopico conservato presso il Gabinetto di [OSCURATO:PERSONA], oltre che da documenti liberamente consultabili, quale è il libro dei Battesimi di una Parrocchia».

E) Con riguardo alle circostanze attenuanti generiche, ha negato la loro prevalenza nel bilanciamento con le circostanze aggravanti, rilevando che «i fatti-reato per i quali è stata pronunciata sentenza di condanna si accompagnano a delitti dichiarati estinti per prescrizione e che si tratta di condotte illecite complesse ed articolate nelle quali sono stati coinvolti altri soggetti oltre agli appellanti, alcuni di loro che reperirono i dati anagrafici dei beneficiari dei crediti INPS ed altri che confezionarono i documenti di identità necessari per riscuotere il credito; insomma, condotte indicative dell'inserimento degli appellanti in ambienti criminali, circostanza che certamente assegna alle condotte perpetrate indici di gravità oggettiva e soggettiva che risultano ostative alla rideterminazione della pena con il giudizio di prevalenza della già riconosciute circostanze attenuanti generiche in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]».

2. La Corte di appello ha, quindi, dato puntuale risposta a tutti i motivi di gravame, con motivazione adeguata, logica e priva di contraddizioni.

Motivazione la cui presenza smentisce e mette in risalto la manifesta infondatezza della denuncia del vizio di omessa motivazione diffusamente esposta in tutti i ricorsi, che già per questo sono inammissibili.‘,z) Da qui -però- discendono e si aggiungono ulteriori cause di inammissibilità.

2.1. I ricorrenti, invero, deducono il vizio di omessa motivazione al fine di reiterare i medesimi motivi dell'atto di appello, coi\ riproponendo pressoché pedissequamente, in sede di legittimità, le medesime censure di merito rivolte alla sentenza di primo grado, già affrontate e risolte dalla Corte di appello, senza che siano esposte censure alla motivazione della sentenza impugnata.

Si deve, dunque, ricordare che questa Corte ha costantemente chiarito che "è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito, dovendosi i motivi stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso", (Sez. 5, Sentenza n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708; più di recente, non massimate: Sez. 2, Sentenza n. 25517 del 06/03/2019, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 6, Sentenza n. 19930 del 22/02/2019, Ferrari).

In altri termini, è del tutto evidente che a fronte di una sentenza di appello che ha fornito una risposta ai motivi di gravame, la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'appello: in questa ipotesi, pertanto, i motivi sono necessariamente privi dei requisiti di cui all'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta.

2.2. Da ciò discende un'ulteriore causa di aspecificità di cui sono affetti i ricorsi.

Un tale metodo di impugnazione, invero, comporta che i ricorsi -in realtà- essi non si confrontano con le argomentazioni sviluppate dalla Corte di merito su tutti i temi siccome sintetizzati ai superiori paragrafi

1.1. A), B), C), D) ed E), limitandosi a reiterare le censure mosse con l'atto di appello, trascurando le motivazioni che hanno portato al loro rigetto.

Il vizio di aspecificità, invero, si configura non solo nel caso della indeterminatezza e genericità, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).

2.3. Va ancora rilevato -infine- come i motivi dei ricorsi si risolvano in una analisi (parcellizzata) delle risultanze probatorie e delle valutazioni dei giudici di merito e nella proposta di una conclusione decisoria alternativa a quella operata dai giudici di merito nella doppia sentenza conforme, senza che -di fatto- siano dedotte censure accessibili al giudizio di legittimità.

Tutti i motivi, infatti, a dispetto delle intitolazioni, non contengono censure intese a denunciare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello reiterando le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto dei principi di diritto vigenti in materia in relazione a tutte le questioni esposte nei motivi di ricorso in esame.

Da ciò discende l'inammissibilità dei ricorsi, dovendosi ribadire che, sono inammissibili tutte le doglianze che -come nel caso in esame- "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2 - , Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 — 01; Sez. 2, Sentenza n. 5730 del 20/09/2019 ud-, dep. 13/02/2020, Russo e altro, non massimata; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965).

3. Infine, non può avere alcun seguito la richiesta di declaratoria della prescrizione avanzata da [OSCURATO:PERSONA], a ciò ostandovi l'inammissibilità dei ricorsi.

A tal riguardo, va richiamato l'ormai risalente -ma pacifico- principio di diritto che ha spiegato che un ricorso inammissibile per causa originaria è inidoneo a instaurare un regolare rapporto processuale di impugnazione, con la conseguenza che la sentenza impugnata passa automaticamente in cosa giudicata e resta precluso qualsiasi accertamento di sopravvenute cause di non punibilità (nella specie, la prescrizione del reato)», (Sez. 1, Sentenza n. 14013 del 12/11/1999, Luraschi).

4. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e -in solido- alla rifusione delle spese sostenute dalla costituita parte civile, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, gli imputati, in solido, alal rifusione delle spese di rappresentanz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 07/01/198.1 a [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a PALERMO avverso la sentenza del 07/12/2020 della [OSCURATO:PERSONA] PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale DOMENICO A.R. SECCIA che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; letta la nota dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse della parte civile INPS, ha concluso per il rigetto dei ricorsi e per la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese della fase processuale; all'esito della trattazione ai sensi dell'art.. 23, comma 8 dl. n. 137/2020 [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnano la sentenza in data 07/12/2020 con cui la Corte di Palermo che ha confermato la sentenza del 18/04/2019 del Tribunale di Palermo, che li aveva condannati per plurimi fatti di ricettazione e altro. Deducono: 1.1. SIMONETTI Giuseppe e GUERCIO Nunzia.La difesa premette quanto segue ai motivi di ricorso: «Considerato che la Corte di appello, seconda sezione penale, di Palermo confermava -con argomentazioni superficiali e niente affatto sufficienti, ancorandosi alle evanescenti motivazioni del primo decidente- la sentenza del Tribunale di Palermo, composizione collegiale, con cui i predetti imputati erano dichiarati colpevoli di alcuni reati loro ascritti, sulla base di elementi di prova fortemente contestati con l'atto di appello, questo difensore ha, oggi, il dovere di proporre all'attenzione della Suprema Corte le doglianze esposte proprio in quell'atto». Sulla base di tale premesse, espone le seguenti doglianze: 1.1.1. "In ordine alla violazione degli arti:. 521 e 526 c.p.p.". Sotto questa intitolazione, il ricorrente sostiene che la Corte di appello ha avallato -senza spiegarne le ragioni- il modus operandi del Tribunale, che ha fatto massiccio «riferimento a dichiarazioni non utilizzabili ai fini decisori, perché relative a testi escussi dinanzi ad altro collegio e per cui non si era rinnovata la richiesta della prova». Aggiunge che è lo stesso tribunale che riconosce l'inutilizzabilità delle dichiarazioni e si sforza invano di spiegare «che il proprio convincimento esula da quelle dichiarazioni, perché a loro dire [dei giudici del Tribunale n.d.e.] i fatti vengono provati aliunde», mentre in realtà .secondo la difesa- esse sono elemento fondamentale su cui si basa la decisione. 1.1.2. "In ordine alla violazione degli artt. 495 c.p.p. e 5;s. in relazione agli art. 187 c.p.p. e ss.". La censura si appunta sulla ricostruzione dei fatti operate' dai giudici circa la ricezione da parte degli imputati dell'originale della lett:era di avviso di BANCOPOSTA relativo al bonifico INPS domiciliato. A tal riguardo, dopo avere affermato che la testimone [OSCURATO:PERSONA] era incorsa in alcune contraddizioni nel corso della sua testimonianza, lamenta che «il Tribunale in modo del tutto arbitrario decide che non si tratti di una contraddizione senza, tuttavia, fondare tale convincimento su altri elementi probatori acquisiti durante l'istruttoria in doveroso contraddittorio tra le parti». Aggiunge: «No. Non c'è stato contraddittorio ed acquisizione dialettica di una prova sul punto, ma solo un'operazione di confronto, svolta in camera di consiglio, con cui il Tribunale avrebbe raffrontato le tre lettere originali BANCOPOSTA con avviso di bonifico domiciliato INPS in atti, con un foglio A4, volgendo alla conclusione che la lettera in questione risulta non solo maggiore in lunghezza (più lungo) ma anche di larghezza (più corto)». Denuncia, quindi, la formazione di una prova atipica, raccolta senza contraddittorio, in violazione degli artt. 187 e 189, cod.proc.pen. e, in quanto tale, inutilizzabile. La difesa, poi, denuncia che non è stata raggiunta la certezza quanto all'identificazione di [OSCURATO:PERSONA] 1981 quale autore dei reati in esame. A sostegno dell'assunto compendia la testimonianza dell'[OSCURATO:PERSONA], dalla cui analisi -secondo la difesa- emerge la fondatezza dell'assunto. 1.1.3. "In relazione alla corretta configurazione del reato di ricettazione". Il ricorrente premette che «il Tribunale ritiene che gli odierni imputati hanno posto in essere una serie di truffe che prevedono, come primo ineliminabile passaggio, l'acquisizione criminosa dell'originale della lettera di BANCOPOSTA indirizzata all'effettivo beneficiario, con cui ques'ultimo poteva incassare il bonifico domiciliato INPS». Sostiene, dunque, che non è stato provato se, come e quando gli odierni imputati abbiano ricevuto gli avvisi delle lettere di disponibilità a riscuotere il bonifico INPS; che non è stato provato sufficientemente o correttamente se tali avvisi fossero in originale e non già delle riproduzioni. «Ebbene -scrive la difesa- non essendo certo che la lettera esibita dagli imputati per riscuotere illecitamente il bonifico fosse l'originale, per le su esposte ragioni, oltre che per quelle esposte nel pirimo motivo di gravame (non attendibilità delle dichiarazioni della teste Spagna circa l'escamotage per riconoscere una lettera in originale), non è possibile sostenere che questi abbiano commesso la ricettazione di cui sono stati accusati e condannati». 1.1.4. "Violazione del principio di congrua motivazione". La difesa lamenta, infine, che «alla luce delle pregresse considerazioni, può affermarsi che non sia stata correttamente osservata la legge anche con riferimento all'obbligo di una giusta motivazione». Enuncia, quindi, principi in materia di motivazione apparente. 1.2. SIMONETTI Angela. 1.2.1. "Inosservanza delle norme processuali che regolano il principio del contraddittorio". Il ricorrente premette che con l'atto di appello aveva denunciato «l'errato modus operandi del Tribunale, il quale aveva assunto una prova atipica con riferimento al confronto di un atto acquisito in dibattimento, la lettera Bancoposta verosimilmente in originale con un comune foglio A4». Dopo avere sintetizzato la risposta data alla censura dalla Corte di appello, assume che «è evidente, dunque, che la Corte di Appello cori una motivazione alquanto generica si sottrae dall'obbligo di motivazione inerente la censura avente ad oggetto il confronto fatto in camera di consiglio come prova dell'originalità delle lettere acquisite e con ciò violando in maniera del tutto arbitraria le norme del codice di rito che prevedono le modalità di assunzione di una prova nell'ambito dibattimentale e in contraddittorio tra le parti o quantomeno in loro presenza».Sulla base di tale osservazione denuncia il vizio di motivazione. Aggiunge, inoltre, che «nessun elemento di riscontro estrinseco i Giudici hanno indicato in motivazione a sostegno dell'unico elemento indiziario, relativamente all'originale della lettera di i3.ancoposta indirizzata all'effettivo beneficiario, tale da corroborare la tesi accusatoria ed il giudizio di sussistenza della sua responsabilità penale». 1.2.2. Erronea applicazione di una norma processuale in relazione all'rt. 62-bis cod.pen. "La Corte -scrive la difesa- nella sua motivazione, palesemente insufficiente ed apodittica non spiega in maniera sufficiente la mancata concessione delle attenuanti generiche da dichiararsi prevalenti sulla aggravante contestata». Secondo il ricorrente la motivazione non è adeguata perché fa riferimento all'inserimento di Simonetti in ambienti criminali, ma non specifica il grado di inserimento, i personaggi con i quali ella avrebbe avuto contatti e le modalità di partecipazione in tali ambiti. In linea subordinata chiede che sia dichiarata l'estinzione del reato per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili perché manifestamente infondati, perché aspecifici e perché propongono questioni non consentite in sede di legittimità. 1.1. La Corte di appello ha affrontato e risolto tutte le questioni sollevate dagli odierni ricorrenti con i rispettivi atti di appello. In particolare: A) Con riguardo al "confronto" tra il foglio A4 e la lettera originale di Bancoposta, ha spiegato che «il giudice di primo grado non ha affatto proceduto all'assunzione in camera di consiglio di una prova, come in buona sostanza sostenuto dalle difese, poiché si è limitato a verificare le caratteristiche fisiche del corpo del reato, tale è infatti l'originale di [OSCURATO:PERSONA] necessaria per riscuotere il credito INPS erogato tramite bonifico domiciliato, procedendo alla comparazione della lettera [OSCURATO:PERSONA] con un comune foglio di carta formato A4». Ha precisato che la verifica era stata dettata dall'equivoco nato dalla dichiarazione resa da [OSCURATO:PERSONA], che aveva riferito «una volta, che il foglio originale era più lungo di un foglio A4 ed, un'altra volta, che il foglio era leggermente più piccolo non era un foglio A4)»; che il Tribunale aveva chiarito che non vi era nessuna contraddizione in tali dichiarazioni, perché l'originale era, in effetti, più lungo e più stretto di un foglio A4. Ha rimarcato come il tribunale avesse la piena disponibilità del corpo del reato e, quindi, anche la possibilità di esaminarne le caratteristiche fisiche ai fini della decisione. B) Rispetto alla denuncia di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese davanti a l ok)• ---. un Collegio diversamente composto rispetto ai giudici che hanno partecipato alla deliberazione, ha rilevato come il giudice di primo grado si fosse limitato a riportare tali dichiarazioni al fine di fare emergere che quelle erano idonee a dimostrare un tema di indagine rimasto estraneo all'affermazione della responsabilità, la cui prova era stata raggiunta sulla base di altre e diverse emergenze processuali. C) Con riguardo alla configurabilità del delitto di ricettazione, anzitutto, ha rimarcato la genericità della censura esposta con il gravame, dove si era dedotto che le lettere Bancoposta potessero essere false e non provento di furto, per come contestato. Ha, poi, rimarcato l'infondatezza dell'assunto, avendo riguardo alle testimonianze raccolte in dibattimento e osservando che «i legittimi destinatari delle lettere Bancoposta non ricevettero il documento e, proprio a fronte della richiesta di pagamento formulata da costoro nei confronti dell'INPS, furono compiuti accertamenti i cui esiti diedero luogo alla denuncia ed all'iscrizione del procedimento». Viene, dunque, confermato che il reato presupposto è il furto e non il falso, per come genericamente dedotto dalle difese. D) Con riguardo all'identificazione di [OSCURATO:PERSONA], ha spiegato che questa è avvenuta «tramite la comparazione delle immagini apposte sui documenti di identità falsi ed immagini che certamente ritraevano l'appellante, le cui generalità sono state tratte, innanzitutto, dal cartellino foto dattiloscopico conservato presso il Gabinetto di [OSCURATO:PERSONA], oltre che da documenti liberamente consultabili, quale è il libro dei Battesimi di una Parrocchia». E) Con riguardo alle circostanze attenuanti generiche, ha negato la loro prevalenza nel bilanciamento con le circostanze aggravanti, rilevando che «i fatti-reato per i quali è stata pronunciata sentenza di condanna si accompagnano a delitti dichiarati estinti per prescrizione e che si tratta di condotte illecite complesse ed articolate nelle quali sono stati coinvolti altri soggetti oltre agli appellanti, alcuni di loro che reperirono i dati anagrafici dei beneficiari dei crediti INPS ed altri che confezionarono i documenti di identità necessari per riscuotere il credito; insomma, condotte indicative dell'inserimento degli appellanti in ambienti criminali, circostanza che certamente assegna alle condotte perpetrate indici di gravità oggettiva e soggettiva che risultano ostative alla rideterminazione della pena con il giudizio di prevalenza della già riconosciute circostanze attenuanti generiche in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]». 2. La Corte di appello ha, quindi, dato puntuale risposta a tutti i motivi di gravame, con motivazione adeguata, logica e priva di contraddizioni. Motivazione la cui presenza smentisce e mette in risalto la manifesta infondatezza della denuncia del vizio di omessa motivazione diffusamente esposta in tutti i ricorsi, che già per questo sono inammissibili.‘,z) Da qui -però- discendono e si aggiungono ulteriori cause di inammissibilità. 2.1. I ricorrenti, invero, deducono il vizio di omessa motivazione al fine di reiterare i medesimi motivi dell'atto di appello, coi\ riproponendo pressoché pedissequamente, in sede di legittimità, le medesime censure di merito rivolte alla sentenza di primo grado, già affrontate e risolte dalla Corte di appello, senza che siano esposte censure alla motivazione della sentenza impugnata. Si deve, dunque, ricordare che questa Corte ha costantemente chiarito che "è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito, dovendosi i motivi stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso", (Sez. 5, Sentenza n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708; più di recente, non massimate: Sez. 2, Sentenza n. 25517 del 06/03/2019, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 6, Sentenza n. 19930 del 22/02/2019, Ferrari). In altri termini, è del tutto evidente che a fronte di una sentenza di appello che ha fornito una risposta ai motivi di gravame, la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'appello: in questa ipotesi, pertanto, i motivi sono necessariamente privi dei requisiti di cui all'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta. 2.2. Da ciò discende un'ulteriore causa di aspecificità di cui sono affetti i ricorsi. Un tale metodo di impugnazione, invero, comporta che i ricorsi -in realtà- essi non si confrontano con le argomentazioni sviluppate dalla Corte di merito su tutti i temi siccome sintetizzati ai superiori paragrafi 1.1. A), B), C), D) ed E), limitandosi a reiterare le censure mosse con l'atto di appello, trascurando le motivazioni che hanno portato al loro rigetto. Il vizio di aspecificità, invero, si configura non solo nel caso della indeterminatezza e genericità, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). 2.3. Va ancora rilevato -infine- come i motivi dei ricorsi si risolvano in una analisi (parcellizzata) delle risultanze probatorie e delle valutazioni dei giudici di merito e nella proposta di una conclusione decisoria alternativa a quella operata dai giudici di merito nella doppia sentenza conforme, senza che -di fatto- siano dedotte censure accessibili al giudizio di legittimità. Tutti i motivi, infatti, a dispetto delle intitolazioni, non contengono censure intese a denunciare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello reiterando le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto dei principi di diritto vigenti in materia in relazione a tutte le questioni esposte nei motivi di ricorso in esame. Da ciò discende l'inammissibilità dei ricorsi, dovendosi ribadire che, sono inammissibili tutte le doglianze che -come nel caso in esame- "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2 - , Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 — 01; Sez. 2, Sentenza n. 5730 del 20/09/2019 ud-, dep. 13/02/2020, Russo e altro, non massimata; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965). 3. Infine, non può avere alcun seguito la richiesta di declaratoria della prescrizione avanzata da [OSCURATO:PERSONA], a ciò ostandovi l'inammissibilità dei ricorsi. A tal riguardo, va richiamato l'ormai risalente -ma pacifico- principio di diritto che ha spiegato che un ricorso inammissibile per causa originaria è inidoneo a instaurare un regolare rapporto processuale di impugnazione, con la conseguenza che la sentenza impugnata passa automaticamente in cosa giudicata e resta precluso qualsiasi accertamento di sopravvenute cause di non punibilità (nella specie, la prescrizione del reato)», (Sez. 1, Sentenza n. 14013 del 12/11/1999, Luraschi). 4. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e -in solido- alla rifusione delle spese sostenute dalla costituita parte civile, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati, in solido, alal rifusione delle spese di rappresentanz
Sentenza Cassazione n. 35921/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris