CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 29 marzo 2026
Cassazione n. 07499/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 2116/2024 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] S.N.C. [OSCURATO:PERSONA] C., in personadel legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], nonché DEMIS TAMANINIin proprio e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocatiDANILO PEZZI e [OSCURATO:PERSONA], presso l’indirizzo di postaelettronica certificata dei quali sono domiciliati per legge;-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legale rappresentantein atti indicato, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata èdomiciliata per legge;-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 2116/2024Numero sezionale 1043/2026Numero di raccolta generale 7499/2026Data pubblicazione 29/03/2026PIVA MATTIA, [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. in persona del legalerappresentante, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E TRENTO - AGENZIA DELLE ENTRATE inpersona del legale rappresentante;-intimati-avverso la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] n. 805/2023 depositatail 04/10/2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Il 17 maggio 2017 la [OSCURATO:SOCIETA]. (cuiè succeduta [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. per intervenuta cessione del credito)notificava a [OSCURATO:PERSONA], quale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. e quale fideiussore e terzodatore di ipoteca, nonché a [OSCURATO:PERSONA], quale fideiussore e terzodatore di ipoteca, atto di pignoramento immobiliare sulle particelle p.ed. 799 e p.f. 2293 in P.T. 1710/II C.C. [OSCURATO:PERSONA], per la quota di½ ciascuno e diritti congiunti.La procedura esecutiva immobiliare veniva instaurata dinanzi alTribunale di Trento, iscritta al n. R.G.E. 132/2017, con asta fissata il 23novembre 2021.Nella procedura intervenivano altri tre creditori, precisamente:Agenzia della riscossione per le province autonome di Bolzano e Trento,[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] more delprocedimento: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.rinunciavano all’esecuzione, mentre l’Agenzia della riscossione per leprovince autonome di Bolzano e Trento autorizzava la richiesta dirateazione.Il 18 novembre 2021, i Tamanini notificavano a Guber BancaS.p.A. offerta reale ex art. 1209 c.c. per l’importo del credito, di cuiNumero registro generale 2116/2024Numero sezionale 1043/2026Numero di raccolta generale 7499/2026Data pubblicazione 29/03/2026all’atto di precetto, allegando assegno circolare non trasferibileintestato alla creditrice.Tale offerta, tuttavia, non veniva accettata.Il giorno successivo, i Tamanini proponevano opposizione ex art.615 c.p.c., chiedendo la sospensione dell’esecuzione a fronte dellamessa in mora dei creditori mediante offerta reale.La creditrice procedente [OSCURATO:SOCIETA]. contestava la validitàdell’offerta reale, opponendosi al rinvio e chiedendo la definizionedell’opposizione.Il G.E., con ordinanza del 22 novembre 2021, ritenuta nonremota la possibilità che i debitori estinguessero il debito, ma nonpotendo sospendere integralmente il corso della procedura, disponevache la vendita del 23 novembre 2021 si svolgesse regolarmente,inclusa la fase competitiva dei rilanci, soprassedendo peròall’individuazione e dichiarazione dell’aggiudicatario sino a nuovoprovvedimento.Il 23 novembre 2021 si svolgeva l’asta, senza procedere adalcuna aggiudicazione, e quale miglior offerente risultava [OSCURATO:PERSONA].Tuttavia, in conseguenza dell’assenza della formale aggiudicazione, ilsistema telematico registrava la vendita come “non aggiudicata” e,automaticamente, provvedeva alla restituzione delle cauzioni a tutti gliofferenti, incluso al Piva.Il 17 dicembre 2021, i debitori depositavano ulteriore istanza concui chiedevano la sospensione della vendita attesa la mancanza diofferta corredata da cauzione.In pari data, il professionista delegato emetteva il provvedimentodi aggiudicazione a favore del Piva.Il G.E., con ordinanza del 21 dicembre 2021, rigettava l’istanza,ritenendo le offerte validamente presentate.Avverso il provvedimento di aggiudicazione, i Tamaniniproponevano reclamo ex art. 591-ter c.p.c. per ottenerne la revoca,[OSCURATO:PERSONA] registro generale 2116/2024Numero sezionale 1043/2026Numero di raccolta generale 7499/2026Data pubblicazione 29/03/2026eccependo vizi della procedura di vendita, per mancanza di cauzioneprevista dalla legge e dal bando di gara.Il G.E., con ordinanza del 10 febbraio 2022, rigettava il reclamo,ritenendo la restituzione delle cauzioni un mero errore tecnico nonimputabile all’aggiudicatario che aveva, nel frattempo, riaccreditato lacauzione richiesta.Avverso tale provvedimento, i Tamanini proponevano ricorso exart. 669 terdecies c.p.c.[OSCURATO:PERSONA] S.p.A., con ricorso del 21 febbraio 2022,interveniva nella procedura esecutiva immobiliare RG. 132/2017.Il 3 marzo 2022, nelle more del procedimento di reclamo, il G.E.emetteva decreto di trasferimento relativo alla p. ed. 799 e p.f. 2293in P.T. 1710/II C.C. [OSCURATO:PERSONA], in favore del Piva.Avverso tale decreto, i Tamanini convenivano Guber BancaS.p.A., l’Agenzia della riscossione per le [OSCURATO:PERSONA] di Trento eBolzano, la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e [OSCURATO:PERSONA] per introdurregiudizio di opposizione ex art. 617 c.p.c., per sentir dichiarare la nullitàdel decreto di trasferimento per vizi del subprocedimento di vendita eper mancanza di cauzione al momento dell’aggiudicazione.Il G.E., con provvedimento del 13 giugno 2022, definiva la fasesommaria dell’opposizione in senso sfavorevole agli opponenti,ritenendo emendabile l’errore informatico e non invalidante la gara.I Tamanini riassumevano il giudizio di merito ex art. 618 c.p.c.dinanzi al Tribunale di Trento.Si costituivano [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.,aderendo alle difese della prima, eccependo che: la gara si era svoltaregolarmente, in quanto la cauzione era stata versata al momentodell’asta e la restituzione automatica era dipesa da unmalfunzionamento del sistema informatico; inoltre, l’aggiudicatarioaveva riaccreditato la cauzione prima del saldo prezzo, adempiendocorrettamente ai propri obblighi.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 2116/2024Numero sezionale 1043/2026Numero di raccolta generale 7499/2026Data pubblicazione 29/03/2026Venivano dichiarati contumaci le [OSCURATO:PERSONA] di Trento eBolzano e [OSCURATO:PERSONA].Il Tribunale di Trento, con sent. n. 805/2023, rigettava ladomanda attorea, accogliendo le eccezioni avanzate dalle convenute,e condannava i Tamanini alle spese di lite.2. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nellaindicata qualità, hanno proposto ricorso per cassazione, articolando ununico motivo.Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.Non hanno svolto difesa le parti intimate: [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.;Agenzia della riscossione per le province autonome di Bolzano e Trento;[OSCURATO:PERSONA].Per l’odierna adunanza camerale il Procuratore Generale non harassegnato conclusioni scritte.I Difensori delle parti hanno depositato memoria.La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro iltermine di giorni sessanta dalla decisione.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Nella sentenza impugnata il Tribunale di Trento ha rigettatol’opposizione ex art. 617 c.p.c., proposta dai debitori Tamanini avversoil decreto di trasferimento, sulla base delle seguenti argomentazioni:a) la mancata aggiudicazione immediata in data 23 novembre 2021non è dipesa da irregolarità degli atti dei partecipanti, madall’ordinanza del G.E. del 22 novembre 2021, che, per venire incontroai debitori (possibilità di estinzione del debito), aveva disposto disvolgere la gara, ma di soprassedere all’aggiudicazione formale; b) ilsistema telematico, non prevedendo tale sospensione “anomala”,aveva registrato la vendita come “non aggiudicata” e aveva restituitoautomaticamente le cauzioni; c) l’offerente (Piva) aveva regolarmenteversato la cauzione per partecipare ed aveva poi saldato il prezzo,ragion per cui la restituzione automatica non gli era in alcun modoNumero registro generale 2116/2024Numero sezionale 1043/2026Numero di raccolta generale 7499/2026Data pubblicazione 29/03/2026imputabile; d) l’accaduto è stato un “errore tecnico emendabile”, chenon aveva leso la trasparenza o la regolarità della gara, dato chel’aggiudicatario aveva poi provveduto a riaccreditare la cauzione.2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nelle rispettive qualità dicui in intestazione, articolano in ricorso un unico motivo, con cuidenunciano Violazione e falsa applicazione di legge, relativamenteagli artt. 571, 576, 580 e artt. 585-586 c.p.c., in ordine al vizio delprovvedimento di aggiudicazione dd. 17.12.2021 e successivo decretodi trasferimento dd. 03.03.2022 emesso nella procedura esecutivarg.es. 132/2017 Tribunale di Trento, per mancanza della cauzione sulconto corrente della procedura esecutiva, in combinato disposto agliart. 41 e 111 cost. , nella parte in cui il tribunale ha ritenuto validal’aggiudicazione e il decreto di trasferimento, pur essendol’aggiudicazione avvenuta in assenza di cauzione sul conto dellaprocedura, in quanto restituita dal sistema prima dell’emissione delprovvedimento. Premettono che la cauzione, essendo indisponibile,deve permanere materialmente sul conto della procedura per tutta ladurata del subprocedimento di vendita. Sostengono chel’aggiudicazione, avvenuta il 17 dicembre 2021 quando il conto dellaprocedura era privo della cauzione (essendo stata la stessa restituita il30 novembre e riaccreditata soltanto alla fine del mese di dicembre),costituisca un vizio insanabile. Richiamano la giurisprudenza dilegittimità (es. Cass. 9255/15) secondo cui le modalità della venditaforzata devono essere rispettate rigorosamente a garanzia della paritàdei concorrenti e della legalità della procedura, senza possibilità disanatorie ex post per “errore tecnico”. Si dolgono che il tribunale haconsiderato tale restituzione come un mero errore tecnico, senzavalutarne gli effetti invalidanti sul rispetto delle regole di trasparenza elegalità della vendita forzata.3. Il ricorso non è fondato.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 2116/2024Numero sezionale 1043/2026Numero di raccolta generale 7499/2026Data pubblicazione 29/03/2026Dal giudizio di merito, come sopra rilevato, risulta: da un lato,che la restituzione della cauzione è avvenuta successivamente alleoperazioni di vendita ed all’individuazione dell’aggiudicatario; dall’altro,che l’aggiudicatario ha successivamente provveduto al riaccredito dellacauzione ed il Giudice dell’esecuzione con ordinanza del 10 febbraio2022 ha rigettato il reclamo dei debitori, argomentando sul fatto chela restituzione della cauzione era stato un mero errore tecnico, nonimputabile all’aggiudicatario.Orbene, vero è che il principio di rigore delle forme nellaprocedura esecutiva è fondamentale (come ricordato tra l’altro da Cass.9255/15).Senonché, nel caso di specie, non vi è stata alcuna violazionedelle regole di pubblicità o delle altre, relative alle operazioni di vendita,in grado di alterare la platea dei partecipanti. Al contrario, la gara si èsvolta regolarmente e il vizio, dovuto ad un provvedimento privo diqualsiasi base legale impropriamente adottato (per di più, a dichiaratovantaggio degli stessi debitori) dal giudice dell’esecuzione, non ha inalcun modo influito sulla regolarità complessiva delle operazioni divendita. Invero: a) l’offerta di acquisto era ab initio munita di cauzionee perfettamente valida, sicché correttamente si è svolta la gara edaltrettanto correttamente è stato individuato l’aggiudicatario, nell’unoe nell’altro momento risultando l’offerta ritualmente sorretta dacauzione; b) il sistema telematico ha operato una restituzioneautomatica non prevista (qualificata dal giudice dell’esecuzione comeerrore tecnico emendabile) esclusivamente in dipendenza dell’anomaliaconsistente nel provvedimento del giudice dell’esecuzione, che hainopinatamente scisso i momenti - invece necessariamente contestuali- della individuazione dell’aggiudicatario e dell’aggiudicazione (népotendo il programma automatizzato di gestione della venditaprevedere tale inopinata anomalia e solo per questo avendo essoautomaticamente restituito la cauzione); c) l’aggiudicatario haNumero registro generale 2116/2024Numero sezionale 1043/2026Numero di raccolta generale 7499/2026Data pubblicazione 29/03/2026prontamente riaccreditato la somma su indicazione dell’ufficio e saldatoil prezzo, sicché anche la pronuncia del decreto di trasferimento haavuto luogo quando a disposizione della procedura vi erano le sommedovute dall’offerente poi divenuto aggiudicatario.In definitiva, nel caso di specie non vi è stata alcuna lesione dellaparità tra i concorrenti e né vi è stata lesione della regolarità etrasparenza della gara, essendo semplicemente stata riassorbita unaanomalia procedimentale ed essendo stati adottati gli atti rilevanti delsubprocedimento di vendita in base ad offerta valida ed efficace.Per tale ragione il ricorso deve essere rigettato.4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna di parte ricorrentealla rifusione delle spese sostenute da parte resistente, nonché ladeclaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per ilpagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo,se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).[OSCURATO:PERSONA] registro generale 2116/2024Numero sezionale 1043/2026Numero di raccolta generale 7499/2026Data pubblicazione 29/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto:a decreto diPASQUALE [OSCURATO:PERSONA] Consigliere-Rel. trasferimento perpretesa irregolarità nellaCRISTIANO [OSCURATO:PERSONA] Consigliere venditaPASQUALINA A.P. [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereAd. CC 18 marzo 2026RAFFAELE [OSCURATO:PERSONA] Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 2116/2024 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] S.N.C. [OSCURATO:PERSONA] C., in personadel legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], nonché DEMIS TAMANINIin proprio e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocatiDANILO PEZZI e [OSCURATO:PERSONA], presso l’indirizzo di postaelettronica certificata dei quali sono domiciliati per legge;-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legale rappresentantein atti indicato, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata èdomiciliata per legge;-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 2116/2024Numero sezionale 1043/2026Numero di raccolta generale 7499/2026Data pubblicazione 29/03/2026PIVA MATTIA, [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. in persona del legalerappresentante, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E TRENTO - AGENZIA DELLE ENTRATE inpersona del legale rappresentante;-intimati-avverso la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] n. 805/2023 depositatail 04/10/2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Il 17 maggio 2017 la [OSCURATO:SOCIETA]. (cuiè succeduta [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. per intervenuta cessione del credito)notificava a [OSCURATO:PERSONA], quale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. e quale fideiussore e terzodatore di ipoteca, nonché a [OSCURATO:PERSONA], quale fideiussore e terzodatore di ipoteca, atto di pignoramento immobiliare sulle particelle p.ed. 799 e p.f. 2293 in P.T. 1710/II C.C. [OSCURATO:PERSONA], per la quota di½ ciascuno e diritti congiunti.La procedura esecutiva immobiliare veniva instaurata dinanzi alTribunale di Trento, iscritta al n. R.G.E. 132/2017, con asta fissata il 23novembre 2021.Nella procedura intervenivano altri tre creditori, precisamente:Agenzia della riscossione per le province autonome di Bolzano e Trento,[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] more delprocedimento: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.rinunciavano all’esecuzione, mentre l’Agenzia della riscossione per leprovince autonome di Bolzano e Trento autorizzava la richiesta dirateazione.Il 18 novembre 2021, i Tamanini notificavano a Guber BancaS.p.A. offerta reale ex art. 1209 c.c. per l’importo del credito, di cuiNumero registro generale 2116/2024Numero sezionale 1043/2026Numero di raccolta generale 7499/2026Data pubblicazione 29/03/2026all’atto di precetto, allegando assegno circolare non trasferibileintestato alla creditrice.Tale offerta, tuttavia, non veniva accettata.Il giorno successivo, i Tamanini proponevano opposizione ex art.615 c.p.c., chiedendo la sospensione dell’esecuzione a fronte dellamessa in mora dei creditori mediante offerta reale.La creditrice procedente [OSCURATO:SOCIETA]. contestava la validitàdell’offerta reale, opponendosi al rinvio e chiedendo la definizionedell’opposizione.Il G.E., con ordinanza del 22 novembre 2021, ritenuta nonremota la possibilità che i debitori estinguessero il debito, ma nonpotendo sospendere integralmente il corso della procedura, disponevache la vendita del 23 novembre 2021 si svolgesse regolarmente,inclusa la fase competitiva dei rilanci, soprassedendo peròall’individuazione e dichiarazione dell’aggiudicatario sino a nuovoprovvedimento.Il 23 novembre 2021 si svolgeva l’asta, senza procedere adalcuna aggiudicazione, e quale miglior offerente risultava [OSCURATO:PERSONA].Tuttavia, in conseguenza dell’assenza della formale aggiudicazione, ilsistema telematico registrava la vendita come “non aggiudicata” e,automaticamente, provvedeva alla restituzione delle cauzioni a tutti gliofferenti, incluso al Piva.Il 17 dicembre 2021, i debitori depositavano ulteriore istanza concui chiedevano la sospensione della vendita attesa la mancanza diofferta corredata da cauzione.In pari data, il professionista delegato emetteva il provvedimentodi aggiudicazione a favore del Piva.Il G.E., con ordinanza del 21 dicembre 2021, rigettava l’istanza,ritenendo le offerte validamente presentate.Avverso il provvedimento di aggiudicazione, i Tamaniniproponevano reclamo ex art. 591-ter c.p.c. per ottenerne la revoca,[OSCURATO:PERSONA] registro generale 2116/2024Numero sezionale 1043/2026Numero di raccolta generale 7499/2026Data pubblicazione 29/03/2026eccependo vizi della procedura di vendita, per mancanza di cauzioneprevista dalla legge e dal bando di gara.Il G.E., con ordinanza del 10 febbraio 2022, rigettava il reclamo,ritenendo la restituzione delle cauzioni un mero errore tecnico nonimputabile all’aggiudicatario che aveva, nel frattempo, riaccreditato lacauzione richiesta.Avverso tale provvedimento, i Tamanini proponevano ricorso exart. 669 terdecies c.p.c.[OSCURATO:PERSONA] S.p.A., con ricorso del 21 febbraio 2022,interveniva nella procedura esecutiva immobiliare RG. 132/2017.Il 3 marzo 2022, nelle more del procedimento di reclamo, il G.E.emetteva decreto di trasferimento relativo alla p. ed. 799 e p.f. 2293in P.T. 1710/II C.C. [OSCURATO:PERSONA], in favore del Piva.Avverso tale decreto, i Tamanini convenivano Guber BancaS.p.A., l’Agenzia della riscossione per le [OSCURATO:PERSONA] di Trento eBolzano, la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e [OSCURATO:PERSONA] per introdurregiudizio di opposizione ex art. 617 c.p.c., per sentir dichiarare la nullitàdel decreto di trasferimento per vizi del subprocedimento di vendita eper mancanza di cauzione al momento dell’aggiudicazione.Il G.E., con provvedimento del 13 giugno 2022, definiva la fasesommaria dell’opposizione in senso sfavorevole agli opponenti,ritenendo emendabile l’errore informatico e non invalidante la gara.I Tamanini riassumevano il giudizio di merito ex art. 618 c.p.c.dinanzi al Tribunale di Trento.Si costituivano [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.,aderendo alle difese della prima, eccependo che: la gara si era svoltaregolarmente, in quanto la cauzione era stata versata al momentodell’asta e la restituzione automatica era dipesa da unmalfunzionamento del sistema informatico; inoltre, l’aggiudicatarioaveva riaccreditato la cauzione prima del saldo prezzo, adempiendocorrettamente ai propri obblighi.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 2116/2024Numero sezionale 1043/2026Numero di raccolta generale 7499/2026Data pubblicazione 29/03/2026Venivano dichiarati contumaci le [OSCURATO:PERSONA] di Trento eBolzano e [OSCURATO:PERSONA].Il Tribunale di Trento, con sent. n. 805/2023, rigettava ladomanda attorea, accogliendo le eccezioni avanzate dalle convenute,e condannava i Tamanini alle spese di lite.2. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nellaindicata qualità, hanno proposto ricorso per cassazione, articolando ununico motivo.Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.Non hanno svolto difesa le parti intimate: [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.;Agenzia della riscossione per le province autonome di Bolzano e Trento;[OSCURATO:PERSONA].Per l’odierna adunanza camerale il Procuratore Generale non harassegnato conclusioni scritte.I Difensori delle parti hanno depositato memoria.La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro iltermine di giorni sessanta dalla decisione.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Nella sentenza impugnata il Tribunale di Trento ha rigettatol’opposizione ex art. 617 c.p.c., proposta dai debitori Tamanini avversoil decreto di trasferimento, sulla base delle seguenti argomentazioni:a) la mancata aggiudicazione immediata in data 23 novembre 2021non è dipesa da irregolarità degli atti dei partecipanti, madall’ordinanza del G.E. del 22 novembre 2021, che, per venire incontroai debitori (possibilità di estinzione del debito), aveva disposto disvolgere la gara, ma di soprassedere all’aggiudicazione formale; b) ilsistema telematico, non prevedendo tale sospensione “anomala”,aveva registrato la vendita come “non aggiudicata” e aveva restituitoautomaticamente le cauzioni; c) l’offerente (Piva) aveva regolarmenteversato la cauzione per partecipare ed aveva poi saldato il prezzo,ragion per cui la restituzione automatica non gli era in alcun modoNumero registro generale 2116/2024Numero sezionale 1043/2026Numero di raccolta generale 7499/2026Data pubblicazione 29/03/2026imputabile; d) l’accaduto è stato un “errore tecnico emendabile”, chenon aveva leso la trasparenza o la regolarità della gara, dato chel’aggiudicatario aveva poi provveduto a riaccreditare la cauzione.2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nelle rispettive qualità dicui in intestazione, articolano in ricorso un unico motivo, con cuidenunciano Violazione e falsa applicazione di legge, relativamenteagli artt. 571, 576, 580 e artt. 585-586 c.p.c., in ordine al vizio delprovvedimento di aggiudicazione dd. 17.12.2021 e successivo decretodi trasferimento dd. 03.03.2022 emesso nella procedura esecutivarg.es. 132/2017 Tribunale di Trento, per mancanza della cauzione sulconto corrente della procedura esecutiva, in combinato disposto agliart. 41 e 111 cost. , nella parte in cui il tribunale ha ritenuto validal’aggiudicazione e il decreto di trasferimento, pur essendol’aggiudicazione avvenuta in assenza di cauzione sul conto dellaprocedura, in quanto restituita dal sistema prima dell’emissione delprovvedimento. Premettono che la cauzione, essendo indisponibile,deve permanere materialmente sul conto della procedura per tutta ladurata del subprocedimento di vendita. Sostengono chel’aggiudicazione, avvenuta il 17 dicembre 2021 quando il conto dellaprocedura era privo della cauzione (essendo stata la stessa restituita il30 novembre e riaccreditata soltanto alla fine del mese di dicembre),costituisca un vizio insanabile. Richiamano la giurisprudenza dilegittimità (es. Cass. 9255/15) secondo cui le modalità della venditaforzata devono essere rispettate rigorosamente a garanzia della paritàdei concorrenti e della legalità della procedura, senza possibilità disanatorie ex post per “errore tecnico”. Si dolgono che il tribunale haconsiderato tale restituzione come un mero errore tecnico, senzavalutarne gli effetti invalidanti sul rispetto delle regole di trasparenza elegalità della vendita forzata.3. Il ricorso non è fondato.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 2116/2024Numero sezionale 1043/2026Numero di raccolta generale 7499/2026Data pubblicazione 29/03/2026Dal giudizio di merito, come sopra rilevato, risulta: da un lato,che la restituzione della cauzione è avvenuta successivamente alleoperazioni di vendita ed all’individuazione dell’aggiudicatario; dall’altro,che l’aggiudicatario ha successivamente provveduto al riaccredito dellacauzione ed il Giudice dell’esecuzione con ordinanza del 10 febbraio2022 ha rigettato il reclamo dei debitori, argomentando sul fatto chela restituzione della cauzione era stato un mero errore tecnico, nonimputabile all’aggiudicatario.Orbene, vero è che il principio di rigore delle forme nellaprocedura esecutiva è fondamentale (come ricordato tra l’altro da Cass.9255/15).Senonché, nel caso di specie, non vi è stata alcuna violazionedelle regole di pubblicità o delle altre, relative alle operazioni di vendita,in grado di alterare la platea dei partecipanti. Al contrario, la gara si èsvolta regolarmente e il vizio, dovuto ad un provvedimento privo diqualsiasi base legale impropriamente adottato (per di più, a dichiaratovantaggio degli stessi debitori) dal giudice dell’esecuzione, non ha inalcun modo influito sulla regolarità complessiva delle operazioni divendita. Invero: a) l’offerta di acquisto era ab initio munita di cauzionee perfettamente valida, sicché correttamente si è svolta la gara edaltrettanto correttamente è stato individuato l’aggiudicatario, nell’unoe nell’altro momento risultando l’offerta ritualmente sorretta dacauzione; b) il sistema telematico ha operato una restituzioneautomatica non prevista (qualificata dal giudice dell’esecuzione comeerrore tecnico emendabile) esclusivamente in dipendenza dell’anomaliaconsistente nel provvedimento del giudice dell’esecuzione, che hainopinatamente scisso i momenti - invece necessariamente contestuali- della individuazione dell’aggiudicatario e dell’aggiudicazione (népotendo il programma automatizzato di gestione della venditaprevedere tale inopinata anomalia e solo per questo avendo essoautomaticamente restituito la cauzione); c) l’aggiudicatario haNumero registro generale 2116/2024Numero sezionale 1043/2026Numero di raccolta generale 7499/2026Data pubblicazione 29/03/2026prontamente riaccreditato la somma su indicazione dell’ufficio e saldatoil prezzo, sicché anche la pronuncia del decreto di trasferimento haavuto luogo quando a disposizione della procedura vi erano le sommedovute dall’offerente poi divenuto aggiudicatario.In definitiva, nel caso di specie non vi è stata alcuna lesione dellaparità tra i concorrenti e né vi è stata lesione della regolarità etrasparenza della gara, essendo semplicemente stata riassorbita unaanomalia procedimentale ed essendo stati adottati gli atti rilevanti delsubprocedimento di vendita in base ad offerta valida ed efficace.Per tale ragione il ricorso deve essere rigettato.4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna di parte ricorrentealla rifusione delle spese sostenute da parte resistente, nonché ladeclaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per ilpagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo,se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). P.Q.MLa Corte:- rigetta il ricorso;- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese delpresente giudizio sostenute dalla controricorrente, spese che liquida ineuro 10.800 per compensi, oltre, alle spese forfettarie nella misura del15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 e agli accessori di legge;- ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,ad opera di parte ricorrente al competente ufficio di merito,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma1-bis del citato art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 18 marzo 2026, nella camera di consigliodella Terza Sezione Civile.Il PresidenteP.Q.MLa Corte:- rigetta il ricorso;- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese delpresente giudizio sostenute dalla controricorrente, spese che liquida ineuro 10.800 per compensi, oltre, alle spese forfettarie nella misura del15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 e agli accessori di legge;- ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,ad opera di parte ricorrente al competente ufficio di merito,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma1-bis del citato art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 18 marzo 2026, nella camera di consigliodella Terza Sezione Civile.Il Presidente