CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 luglio 2022
Cassazione n. 32679/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/07/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Palermo ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione ed € 800,00 di multa ciascuno, in relazione al reato di furto in abitazione aggravato; - che avverso detta sentenza hanno proposto separati ricorsi per cassazione entrambi gli imputati, a mezzo dei loro difensori; - che il ricorso del Traina censura genericamente la sentenza impugnata in relazione all'entità della pena e che quello del [OSCURATO:PERSONA] lamenta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; - che i ricorsi, protesi a censurare l'operata graduazione della pena nonché il diniego delle circostanze attenuanti generiche replicano senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi articolati con i motivi di gravame, pur correttamente e congruamente disattesi dal giudice di appello; - che i ricorsi prospettano questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Rv. 238851), come nel caso di specie (cfr. pagine 2 e 3 della sentenza impugnata nonché pagine 3 e 4 della sentenza di primo grado); - che per la consolidata giurisprudenza di legittimità, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso che occupa (cfr. pagina 3 della sentenza impugnata nonché pagina 3 della sentenza di primo grado); - che appare priva di qualsiasi vizio logico o giuridico l'argomentazione con la quale i giudici di merito hanno valorizzato, al fine del mancato riconoscimento delle generiche, anche la mancata restituzione della refurtiva; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 luglio 2022 Il Consigliere ens