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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 33908/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 04/12/2020 dalla Corte di Appello di Lecce - sez. distaccata di Taranto; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declaratoria di annullamento con rinvio della sentenza, limitatamente al trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Lecce - sez. distaccata di Taranto del 04 dicembre 2020 che ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Taranto in data 19 marzo 2017 aveva affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di cui all'art. 474, comma secondo, ritenuto assorbito nel medesimo il delitto di ricettazione.

2. La difesa articola le proprie censure in un unico motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. per vizio di motivazione, con il quale lamenta che la Corte territoriale, che pure ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha ritenuto assorbito il delitto di ricettazione in quello di cui all'art. 474. comma 2, cod. pen., non ha concesso all'imputato le circostanze attenuanti generiche sull'erroneo presupposto che la tenuità della vicenda fosse stata già riconosciuta con l'applicazione della circostanza di cui all'art. 648, comma secondo, cod. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso presenta profili di inammissibilità.

2. L'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. prevede espressamente come causa speciale di inammissibilità la deduzione, con il ricorso per cassazione, di questioni non prospettate nei motivi di appello, al fine di evitare il rischio di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello.

3. Il Tribunale di Taranto, ritenuto il delitto di ricettazione, originariamente contestato, assorbito nel reato di cui all'art. 474, comma secondo, cod. pen., non ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche, e, considerato l'aumento per la recidiva specifica infraquinquennale, ha quantificato nella misura di nove mesi di reclusione ed euro 1.500 di multa la pena inflitta all'imputato. 3.1 Con l'atto di appello, il ricorrente ha lamentato, tenuto conto della non rilevante gravità del danno patrimoniale, l'inadeguatezza della pena inflitta all'imputato, censurandpo il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche che, là dove riconosciute e concesse in regime di prevalenza sulla recidiva contestata, avrebbero inciso in maniera favorevole sulla pena irrogata all'imputato.3.2 Nella pronuncia in verifica la Corte territoriale ha precisato, prima, che la circostanza di cui all'art. 648, comma secondo, cod. pen. configura un'attenuante speciale e che il giudice di primo grado, ritenuta la sussistenza della recidiva, aveva erroneamente applicato "entrambe le ipotesi"; poi, che, al di là dell'errore in cui era incorso il Tribunale, comunque non sarebbe stato possibile riconoscere all'imputato l'attenuante di cui all'art. 648, comma secondo, cod. pen. in regime di prevalenza sulla recidiva contestata, tenuto conto dei precedenti penali specifici e "sostanzialmente coevi al fatto in esame" da cui è gravato il medesimo; infine che l'errore ravvisato nella pronuncia di merito sottoposta al suo vaglio non aveva costituito motivo di appello.

Tanto non senza evidenziare che, al di là di ogni valutazione, la pena irrogata dal primo giudice non presentava alcun profilo di illegalità, perché, evidentemente, rientrante nella "forbice" edittale prevista dall'art. 474, comma secondo, cod. pen. 3.3 E' questo un apparato argomentativo nel quale non è riconoscibile alcun vizio di manifesta illogicità.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si ritiene congruo determinare nell'importo di euro tremila.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 04/12/2020 dalla Corte di Appello di Lecce - sez. distaccata di Taranto; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declaratoria di annullamento con rinvio della sentenza, limitatamente al trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Lecce - sez. distaccata di Taranto del 04 dicembre 2020 che ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Taranto in data 19 marzo 2017 aveva affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di cui all'art. 474, comma secondo, ritenuto assorbito nel medesimo il delitto di ricettazione. 2. La difesa articola le proprie censure in un unico motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. per vizio di motivazione, con il quale lamenta che la Corte territoriale, che pure ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha ritenuto assorbito il delitto di ricettazione in quello di cui all'art. 474. comma 2, cod. pen., non ha concesso all'imputato le circostanze attenuanti generiche sull'erroneo presupposto che la tenuità della vicenda fosse stata già riconosciuta con l'applicazione della circostanza di cui all'art. 648, comma secondo, cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso presenta profili di inammissibilità. 2. L'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. prevede espressamente come causa speciale di inammissibilità la deduzione, con il ricorso per cassazione, di questioni non prospettate nei motivi di appello, al fine di evitare il rischio di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello. 3. Il Tribunale di Taranto, ritenuto il delitto di ricettazione, originariamente contestato, assorbito nel reato di cui all'art. 474, comma secondo, cod. pen., non ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche, e, considerato l'aumento per la recidiva specifica infraquinquennale, ha quantificato nella misura di nove mesi di reclusione ed euro 1.500 di multa la pena inflitta all'imputato. 3.1 Con l'atto di appello, il ricorrente ha lamentato, tenuto conto della non rilevante gravità del danno patrimoniale, l'inadeguatezza della pena inflitta all'imputato, censurandpo il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche che, là dove riconosciute e concesse in regime di prevalenza sulla recidiva contestata, avrebbero inciso in maniera favorevole sulla pena irrogata all'imputato.3.2 Nella pronuncia in verifica la Corte territoriale ha precisato, prima, che la circostanza di cui all'art. 648, comma secondo, cod. pen. configura un'attenuante speciale e che il giudice di primo grado, ritenuta la sussistenza della recidiva, aveva erroneamente applicato "entrambe le ipotesi"; poi, che, al di là dell'errore in cui era incorso il Tribunale, comunque non sarebbe stato possibile riconoscere all'imputato l'attenuante di cui all'art. 648, comma secondo, cod. pen. in regime di prevalenza sulla recidiva contestata, tenuto conto dei precedenti penali specifici e "sostanzialmente coevi al fatto in esame" da cui è gravato il medesimo; infine che l'errore ravvisato nella pronuncia di merito sottoposta al suo vaglio non aveva costituito motivo di appello. Tanto non senza evidenziare che, al di là di ogni valutazione, la pena irrogata dal primo giudice non presentava alcun profilo di illegalità, perché, evidentemente, rientrante nella "forbice" edittale prevista dall'art. 474, comma secondo, cod. pen. 3.3 E' questo un apparato argomentativo nel quale non è riconoscibile alcun vizio di manifesta illogicità. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si ritiene congruo determinare nell'importo di euro tremila. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore C
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