CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 luglio 2025
Cassazione n. 15115/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto emettersi declaratoria diinammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza resa in data 3 giugno 2025 la Corte d’appello di Bolognaconfermava la sentenza emessa il 5 agosto 2024 dal Tribunale di Rimini con laquale l’imputato [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato colpevole del reato dirapina impropria aggravata e condannato alle pene di legge.2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, per iltramite dei propri difensori, chiedendone l’annullamento e articolando un unicomotivo di doglianza, con il quale deduceva violazione degli artt. 545-bis cod. proc.pen., 2, 20-bis e 132 cod. pen., 53 della legge 24 novembre 1981 n. 689, nonchéomessa motivazione.Assumeva che la Corte d’appello avrebbe dovuto avvisare l’imputato dellapossibilità di applicare una pena sostitutiva, ciò che non aveva fatto, e deducevache il consenso dell’imputato in relazione a tale possibilità non poteva essereespresso prima della lettura del dispositivo.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile per essere l’unico motivo manifestamenteinfondato.2. Deve essere richiamato il principio, al quale il Collegio intende darecontinuità, secondo il quale, in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi,affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi sulla loro applicabilità aisensi della disciplina transitoria di cui all'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ènecessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, che non dev'essere formulatanecessariamente con l'atto di impugnazione o in sede di "motivi nuovi" ex art.585, comma 4, cod. proc. pen., ma deve, comunque, intervenire, al più tardi, nelcorso dell'udienza di discussione del gravame (v.Sez. 2, n. 30313 del 08/07/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 288585 – 01; nello stesso sensoSez. 2, n. 33688 del 16/09/2025, Evangelista, non massimata, che inmotivazione ha osservato che “anche a seguito della modifiche operate daldecreto legislativo 10 ottobre 2002, n. 150 in tema di pene sostitutive di penedetentive brevi, che non hanno comunque alterato la natura sostanzialedell'istituto, «deve ritenersi valido il principio espresso dalle Sezioni Unite diquesta Corte secondo il quale il giudice di secondo grado non ha il potere diapplicare d'ufficio le sanzioni (oggi: pene) sostitutive delle pene detentive brevise nell'atto di appello non risulta formulata alcuna specifica e motivata richiestacon riguardo a tale punto dalla decisione, dal momento che l'ambito di tale potereè circoscritto alle ipotesi tassativamente indicate dall'art. 597, comma 5, cod.proc. pen., che costituisce una eccezione alla regola generale del principiodevolutivo dell'appello e che segna anche il limite del potere discrezionale delgiudice di sostituire la pena detentiva previsto dall'art. 58 della legge n. 689 del1981 (Sez. U, n. 12872 del 19/10/2017, Punzo, Rv. 269125 – 01). Il principio èavvalorato dalle modifiche all’art. 598-bis cod. proc. pen. introdotte con il“correttivo Cartabia” (decreto legislativo 19 marzo 2024, n. 31) là dove,nell’incipit, viene richiamato il principio devolutivo”).Nel caso di specie, per l’appunto, l’imputato non ha avanzato alcuna richiestadi applicazione di pene sostitutive, così che la Corte d’appello non era tenuta apronunciarsi sulla loro applicabilità né era tenuta a dare alcun avviso all’imputato,considerato che la possibilità di chiedere la sostituzione della pena detentiva nonera derivata dalla decisione sull’impugnazione, unico caso in cui sarebbe statoapplicabile quanto disposto dal comma 4-ter del medesimo articolo.Resta, pertanto, esclusa la denunciata violazione di legge.2. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiaratoinammissibile; il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù dellestatuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186,e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentatosenza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”,deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in viaequitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso il 04/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]Agostini