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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 aprile 2024

Cassazione n. 35893/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato l'unico motivo di ricorso avente ad oggetto la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.

Osservato che la Corte territoriale, in ossequio ai principii enunciati dalle Sezioni Unite (Sez.

U, n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv. 283064; Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590), per i quali la valutazione circa la sussistenza della causa di non punibilità va fatta in concreto tenendo conto di tutti gli indici di legge, ha argomentato, circa il difetto del requisito dell'occasionalità e della particolare tenuità della condotta, con riferimento ai precedenti penali per fatto identico dai quali l'imputato era gravato.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22 aprile 2024 Il Consigliere(eStensore [OSCURATO:PERSONA] ente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato l'unico motivo di ricorso avente ad oggetto la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. Osservato che la Corte territoriale, in ossequio ai principii enunciati dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv. 283064; Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590), per i quali la valutazione circa la sussistenza della causa di non punibilità va fatta in concreto tenendo conto di tutti gli indici di legge, ha argomentato, circa il difetto del requisito dell'occasionalità e della particolare tenuità della condotta, con riferimento ai precedenti penali per fatto identico dai quali l'imputato era gravato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 aprile 2024 Il Consigliere(eStensore [OSCURATO:PERSONA] ente
Sentenza Cassazione n. 35893/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris