CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 aprile 2026
Cassazione n. 33222/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ura generaledello Statonei confronti diBPER [OSCURATO:SOCIETA]avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che l’ordinanza impugnata siaannullata con rinvio.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. L’ordinanza impugnata è stata emessa nell’ambito del procedimentoesecutivo promosso da [OSCURATO:SOCIETA]. e da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.,rispettivamente nella qualità di originaria creditrice e di successiva cessionariadel credito derivante da contratto di mutuo stipulato con il sig. [OSCURATO:PERSONA] quest’ultimo, sito in Roma.Tale immobile risulta altresì oggetto di confisca per equivalente divenutairrevocabile a seguito dell’accertamento della commissione, da parte dello stesso.In questo quadro, con istanza datata 28 ottobre 2025 veniva chiesto alTribunale di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, di disporre la venditadel suddetto immobile con l’adozione dei provvedimenti consequenziali.Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 10 febbraio 2023, prendendo attoche [OSCURATO:SOCIETA] era stata ammessa allo stato passivo dell’Agenzia Nazionale perl’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati allacriminalità organizzata (ANBSC) relativamente al predetto immobile, fissavaudienza, disponendo l’avviso agli interessati, tra cui, oltre all’ANBSC, l’[OSCURATO:PERSONA], a cui era affidata la gestione e l’amministrazione del bene oggettodel provvedimento della confisca. In tale udienza, gli istanti insistevano perl’accoglimento della loro richiesta, mentre l’Agenzia per il [OSCURATO:PERSONA] ne chiedeva ilrigetto, assumendo che non le era stato consentito partecipare alle precedentiudienze ed eccependo la decadenza del terzo creditore ex art. 57 del d.lgs. n.159 del 2011.Con ordinanza del 17 aprile 2026, il giudice dell’esecuzione: (i) dichiaravanon opponibile all’Agenzia del [OSCURATO:PERSONA] l’ordinanza datata 10 febbraio 2023; (ii)rigettava l’eccezione di decadenza dell’istanza di ammissione al passivoformulata da [OSCURATO:SOCIETA]. il 14 aprile 2022; (iii) confermava il diritto dicredito ipotecario in capo a [OSCURATO:SOCIETA]. e, per essa, al cessionario delcredito [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. sull’immobile confiscato a Febbraretti; (iv)assegnava all’Agenzia del [OSCURATO:PERSONA] un termine di sei mesi a partire dallacomunicazione dell’ordinanza, per operare le valutazioni relative alla destinazionedel bene in questione.2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’Avvocaturagenerale dello Stato, per l’Agenzia del [OSCURATO:PERSONA], chiedendone l’annullamento.2.1. Con il primo motivo di doglianza, si denuncia la violazione degli artt. 57,58 e 60 del d.lgs. n. 159 del 2011.Ad avviso del ricorrente, il Tribunale di Roma avrebbe ritenuto applicabile lasola disciplina degli artt. 52 e 60 del citato decreto, con l’esclusione delle regolecontenute negli artt. 57 e 58 del medesimo; ciò avrebbe determinato ancheun’intrinseca contraddittorietà del provvedimento.2.2. In secondo luogo, si lamenta la violazione dell’art. 58 del codiceantimafia. Ad avviso del ricorrente, il mancato riconoscimento di un effettodecadenziale per il creditore ipotecario, unitamente alla decisione di rinviare ladefinizione del procedimento – anche se effettuata nell’interesse dell’Agenzia deldemanio – determinerebbe un risultato irragionevole, poiché andrebbe arafforzare la posizione del terzo creditore, in spregio degli interessi dello Stato.3. Con memoria dell’11 giugno 2026, l’Agenzia del [OSCURATO:PERSONA] – rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato – nel replicare alle conclusionirassegnate dalla Procura e riportandosi ai motivi di ricorso, insiste nel sostenereche la Banca sarebbe rimasta inerte per un considerevole lasso di tempo,omettendo di esercitare il proprio diritto di garanzia entro termini ragionevoli.Tale circostanza dovrebbe precludere il riconoscimento della tutela invocata, infavore della tutela dell’interesse pubblico sotteso all’esecuzione della sanzione,ossia la confisca per equivalente.4. Il 15 giugno 2026 [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. hannopresentato – congiuntamente – una memoria, corredata di due motivi, con cui sichiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile o rigettato.4.1. In primo luogo, si sostiene che il ricorso non si concentra sullaviolazione di legge, bensì sul potere discrezionale esercitato dal giudice di merito,ponendosi comunque in contrasto con il diritto vigente e con i principigiurisprudenziali in materia.4.2. In secondo luogo, la difesa sottolinea che: (i) il giudice del merito nonha affermato l’inapplicabilità di tutte o alcune disposizioni del codice antimafia aifatti in esame, ma ha riconosciuto la portata generale del principio disalvaguardia dei diritti dei terzi anteriori al sequestro, espresso all’art. 52 deld.lgs. n. 159/2011; (ii) il giudice del merito ha applicato gli artt. 60 e 61 delcodice antimafia in via analogica, al fine di contemperare il diritto del terzo dibuona fede con l’interesse pubblico alla destinazione del bene confiscato; (iii) sesi accogliesse la ricostruzione effettuata dall’Agenzia del [OSCURATO:PERSONA], sigiungerebbe al risultato irragionevole di privare di tutela un creditore ipotecariotitolare di garanzia iscritta anteriormente al sequestro, in ragionedell’applicazione retroattiva di termini decadenziali appartenenti ad un modelloprocedimentale non concretamente riferibile alla fattispecie.Quanto al secondo motivo di ricorso dell’Agenzia, la difesa delle due societàinteressate rileva che la buona fede del creditore ipotecario non può esseremessa in dubbio mediante un richiamo generico al lungo tempo trascorso dallaconfisca. In ogni caso, la parte creditoria avrebbe azionato il proprio diritto intempo utile, ossia prima in sede civile e, successivamente, in sede penale,ottenendo il riconoscimento della propria posizione nell’ordinanza del 2023. Sullabase di tale provvedimento, avrebbe chiesto la vendita del bene al fine direndere effettiva la garanzia ipotecaria.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere qualificato come opposizione ai sensi dell’art. 667,comma 4, cod. proc. pen., con conseguente trasmissione degli atti al giudicedell’esecuzione, che ha emesso il provvedimento impugnato.2. Trova, infatti, applicazione l’orientamento costante di questa Cortesecondo cui, in forza del combinato disposto degli artt. 676, comma 1, e 667,comma 4, cod. proc. pen., avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzioneche abbia irritualmente provveduto nelle forme dell’udienza camerale ex art. 666cod. proc. pen. – anziché de plano – è esperibile solo lo specifico mezzo direclamo costituito dall’opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. Unadiversa soluzione priverebbe la parte della possibilità di far valerecompiutamente le doglianze di merito. Ne consegue che, in attuazione delprincipio di conservazione dell’impugnazione di cui all’art. 568, comma 5, cod.proc. pen., il ricorso per cassazione proposto deve essere qualificato comeopposizione ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen. (ex plurimis: Sez. 5,n. 15888 del 26/03/2026, Rv. 289757-01; Sez. 3, n. 25819 del 21/02/2025, Rv.288322-01; Sez. 1, n. 3063 del 15/09/2023, Rv. 285720-01; Sez. 3, n. 39515del 27/06/2017, Rv. 271460-01).Tali principi trovano applicazione anche al caso di specie, non ravvisandosialcuna ragione di deroga allo schema processuale bifasico sopra delineato.Occorre infatti rilevare che si sta procedendo in materia di confisca, comeespressamente riportato dallo stesso giudice dell'esecuzione, il quale, nelprovvedimento impugnato, ha richiamato la disciplina dettata dall'art. 676 cod.proc. pen., così confermando di avere ricondotto la fattispecie nell'ambito delrelativo procedimento esecutivo. P.Q.MQualificata l’impugnazione come opposizione ex art. 667, comma 4, cod.proc. pen., ordina la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma.Così deciso il 01/07/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteAlessandro [OSCURATO:PERSONA]