CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 19280/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 68 /20 1 6 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso in forza di procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL])e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) con domicilio eletto presso quest’ultim a in Roma,via L. Luciani n. 1 ; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’ A vvocatura G enerale dello Stato con domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); - controricorrent e – avversola sentenza d ella Commissione tributaria regionale del Piemonte n.545/31/2015 depositata in data 2 0 / 0 5 /20 1 5 ; Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Oggetto: studisettore – gravitàdello scostamento –omessa pronuncia Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 Rilevatoche: - [OSCURATO:PERSONA] , esercente l’attività di carrozziere, impugnava l'avviso di accertamento notificato gli per l’anno 2007 permaggiore IRPEF, IVA e IRAP sulla base di dati elaborati dagli studidi settore nonché di altri elementi rilevati in sede istruttoria; - la CTP rigettava il ricorso; - appellava il contribuente ; - con la pronuncia gravata il giudice di secondo grado ha confermato ladecisione di prim o grado rilevando in primo luogo la correttezza dellostudio di settore applicato al contribuente; - secondariamente , la CTR ha ritenuto non giustificato il risultato dichiarato poiché non risulta remunerativo di alcun elemento di spesa qual è il costo del venduto delle retribuzioni, anche ritenendoche la perdita risulterebbe maggiore se si importasse il fittodel locale che non figura contabilizzato per beni di proprietà; - ricorre a questa [OSCURATO:PERSONA] con atto affidato a cinquemotivi di impugnazione che illustra con memoria ; - resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso; Consideratoche: - il primo motivo deduce la violazione dell'art. 132 c. 1 n. 4 c.p.c.; la nullità della sentenza per g rave incomprensibilità e illogicità dellamotivazione; dell’art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, per avere ilgiudice del gravame da un lato mosso il proprio ragionamento daun dato erroneo relativo all'indicazione di una perdita in realtà insussistentenel modello unico 2008; dall'altro per aver incentrato la motivazione sulla non remuneratività del costo del venduto, il cui importo non è indicato né nel modello unico 2008, né nell'avviso di accertamento impugnato; ciò operando, la CTR avrebbe espresso, secondo parte ricorrente, una motivazione viziatada ragionamento manifestamente illogico; - i l motivo è infondato; - costituiscono principi giurisprudenziali consolidati quelli per cui: a) ricorre il vizio di motivazione apparente della sentenza quando Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarlacon le più varie, ipotetiche, congetture (Cass., Sez. 6 - 1,1.3.2022, n. 6758; Cass., Sez. 1, 30.6.2020, n. 13248); b) il viziodi motivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4, c .p.c. e dall'art.111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quandonon vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico - giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativoseguito (Cass. Sez. L, 14.2.2020, n. 3819); - nel presente caso, il giudice del gravame d à conto, sia pur assai sinteticamente,delle ragioni della conferma in relazione ai motivi diimpugnazione con ciò chiarendo le ragioni sottese alla conferma diquel pronunciamento , di guisa che la motivazione si pone al di sopradel c.d. “minimo costituzionale”; - il secondo motivo di ricorso si incentra sulla violazione dell’art. 132 c.1 n. 4 c.p.c.; esso denuncia la ancora la motivazione apparente della sentenza impugnata e la violazione e / o falsa applicazione dell'art.39 c. 1 lett. d) del d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 54 c. 2 del d.P.R. n. 633 del 1972 c on riferimento alla inapplicabilità dellostandard degli studi di settore al caso di specie; la violazione dell’art.10 c. 2 lett. c) L. 146 del 1998 con riferimento all'assenza dicondizioni di normalità nell'esercizio dell'attività imprenditoriale daparte del ricorrente; - la CTR , secondo parte ricorrente , avrebbe fatto applicazione dello studio di settore TG 31U per l'anno 2007 il quale si discostava dall'effettiva capacità reddituale della sua attività come riconosciuto dalla stessa Agenzia delle entrate in seguito agli accertamentiper gli anni di imposta 2005 e 2006 e dal fatto che Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 per l'anno 2008 il contribuente al risultato congruo dopo che lo studioera stato modificato da apposito d ecreto Ministeriale ; - il motivo è infondato; - l a CTR, nel valutare nel merito l'accertamento, ha specificamente apprezzatotutti gli elementi posti a giustificazione della ripresa e, dunque, per prima, la stessa correttezza del cluster applicato, dimostrando di aver operato un accertamento di fatto sulla correttezzadel cluster medesimo , anche in ragione del fatto che il contribuente– neppure di fronte a questa Corte – ha mai indicato qualesarebbe stato, in alternativa, lo studio di settore divers o del qualefare applicazione; - i l terzo motivo di doglianza censura la pronuncia impugnata per violazionedell’art. 112 c.p.c.; es s o denuncia l'omessa pronuncia su un motivo del ricorso in appello e la violazione falsa applicazionedell'art. 62 sexies del d. L. n. 331 del 1993, dell’art. 39 c.1 lett. d) del d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 54 c. 2 del d.P.R. n. 633 del 1972 con riferimento alla mancanza di gravità dello scostamento dei ricavi dichiarati rispetto a quelli presunti sullabase degli studi di settore; secondo parte ricorrente il giudice delmerito di fronte a uno scostamento tra ricavi dichiarati e quelli presuntipari al 14% avrebbe erroneamente ritenuto sussistente il requisito della gravità dello scostamento, necessario per l'applicazionedella tipologia di accertamento in argomento; - il motivo è in fondato; - si tratta, come pare evince rsi dal ricorso e dal controricorso di uno scostamento tra i ricavi dichiarati (euro 163.307,00) e quelli presunti(euro 187.143,00) ammontante a euro 23.836,00 che in terminipercentuali risult erebbe del 14% ; - orbene, è pur vero che i n precedenza questa Corte ha ritenuto come scostamenti solo lievi, e quindi inidonei alla rettifica dei redditiquelli del 4,23% (Cass., 14 luglio 2017, n. 17486), del 7% (Cass., 26 settembre 2014, n. 20414), del 10% (Cass., 2637/2019),del 21% (Cass., 10 novembre 2015, n. 22946), con Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 la precisazione che la nozione di "grave incongruenza" non può peraltro essere ricavata avendo riguardo in via assoluta e predeterminata, basandosi su precise soglie quantitative fisse di scostamento,essendo, invece, la nozione di indici qui in rilievo di naturarelativa; - essa, pertanto, andrà adatta ta a plurimi fattori propri della singola situazione economica, del periodo di riferimento ed in generale della stessa storia commerciale del contribuente destinatario dell'accertamento, oltre che del mercato e del settore di operatività; - nel presente caso , la CTR ha rilevato la antieconomicità della gestionedell’impresa del contribuente, scrivendo che “il risultato dichiarato non è giustificato sotto alcun aspetto considerato che non risulta remunerativo di alcun elemento di spesa…. e consideratoche la perdita risulterebbe maggiore se si imputasse il fitto del locale che non figura contabilizzato per bene di proprietà”; - c iò operando, il giudice del merito ha quindi implicitamente rigettatola doglianza riferita al ritenuto non grave scostamento , conciò dimostrando di avere implicitamente preso in esame prima edisatteso poi l’eccezione posta con il motivo in parola; - come questa Corte ritiene costantemente nella propria giurisprudenza(tra molte si rimanda alla recente pronuncia Cass. Sez.3, Ordinanza n. 12131 del 08/05/2023 ) è configurabile la decisioneimplicita di una questione (connessa a una prospettata tesidifensiva) o di un'eccezione di nullità (ritualmente sollevata o rilevabile d'ufficio) quando queste risultino superate e travolte, benchénon espressamente trattate, dalla incompatibile soluzione diun'altra questione, il cui solo esame presupponga e comporti, comenecessario antecedente logico - giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza; - il vizio di omessa pronuncia da parte del giudice d'appello è invero configurabile allorché manchi completamente l'esame di una Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6 censuramossa al giudice di primo grado, mentre non ricorre nel casoin cui il giudice d'appello fondi la decisione su una costruzione logico-giuridicaincompatibile con la domanda o con l’eccezione di parte,nel qual caso può parlarsi di statuizione implicita di rigetto della domanda o eccezione formulata dalla parte (Cass., 11 gennaio2022, n. 531; Cass., 13 agosto 2018, n. 20718; Cass., 6 dicembre2017, n. 29191; Cass., 14 gennaio 2015, n. 452; Cass., 25 settembre 2012, n. 16254; Cass., 17 luglio 2007, n. 15882; Cass.,19 maggio 2006, n. 11756); - il quarto motivo censura la sentenza impugnata per violazione dell’art.112 c.p.c., dolendosi della omessa pronuncia su un motivo diricorso in appello, oltre che della violazione dell’art. 39 c. 1 lett. d)del d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 54 c. 2 del d.P.R. n. 633 del 1973 con riferimento alla mancanza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza degli elementi presuntivi fondanti l’avvisodi accertamento impugnato, nonché l’assenza di prova da partedell’Ufficio; - il motivo è inammissibile; - esso, nella sua concreta declinazione, si incentra su una valutazione del meritus causae , che chiede a questa Corte di rivedere; operazione che non è consentita in questa sede di Legittimità; - alla luce della decisione che precede, il successivo quinto motivo , incentrato sulla erroneità della condanna del contribuente al pagamentodelle spese processuali, è assorbito; - in conclusione, quindi, il ricorso è rigettato; p.q.m. rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processualiin favore di parte controricorrente che liquida in euro 2.400 oltrea spese prenotate a debito. Aisensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 d