CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 giugno 2026
Cassazione n. 22435/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
BUNALE di SORVEGLIANZA di CATANIA;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto l’annullamento con rinvioRITENUTO IN FATTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Catania hadichiarato inammissibile il reclamo presentato da [OSCURATO:PERSONA] (detenuto inesecuzione di sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale diPalermo in data 19/07/2023, con fine pena attualmente fissato al 28/03/2028), avverso ilprovvedimento del Magistrato di sorveglianza della medesima città, il quale aveva disatteso– a causa della pluralità di infrazioni medio tempore riscontrate – l’istanza volta allaliberazione anticipata presentata dal suddetto condannato, con riferimento ai semestri chevanno dal 29/11/2022 al 29/05/2025. La decisione di inammissibilità assunta dal Tribunale disorveglianza trae origine sia dall’assenza della procura rilasciata dal condannato alla difesa,ai fini della presentazione del reclamo, sia dalla ritenuta tardività di quest’ultimo.2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con il patrocinio dell’avv.[OSCURATO:PERSONA], deducendo un motivo unico, a mezzo del quale lamenta violazione dilegge, con riferimento ad entrambi i profili evidenziati nell’impugnata ordinanza; segnala ladifesa, in particolare, che:- il provvedimento reclamato è del 30/07/2025, mentre il reclamo è stato proposto via pec indata 03/08/2025;- la nomina fiduciaria in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] è stata formalizzata dal detenuto pressol’Ufficio matricola del carcere di Caltagirone ed essa, dunque, legittima pienamente ildifensore alla proposizione del reclamo.3. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso merita accoglimento.2. Quanto al tema della tempestività del reclamo, può evincersi dalladocumentazione allegata all’impugnazione la tempestività del reclamo avverso la decisionedel Magistrato di sorveglianza. Il provvedimento reclamato, infatti, è stato notificato il 30luglio 2025, mentre il relativo reclamo risulta spedito via pec in data 3 agosto 2025, ossia nelpieno rispetto del termine di dieci giorni, fissato dall’art. 69-bis legge 26 luglio 1975 n. 354.Anche il secondo corno della doglianza difensiva è fondato, non essendonecessaria la procura indicata dal Tribunale di sorveglianza. Il difensore regolarmentenominato, infatti, è autonomamente legittimato a proporre impugnazione, avverso ladecisione del Magistrato di sorveglianza, di diniego dell’istanza finalizzata ad ottenere laliberazione anticipata (si veda Sez. U, n. 12581 del 25/02/2021, Diletto, Rv. 280736 – 01).3. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone l’annullamento delprovvedimento impugnato, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza diCatania. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza diCatania.Così è deciso, 04/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]