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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 29 aprile 2024

Cassazione n. 25794/2024

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22433/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA],in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e PAOLARAMADORI ed elettivamente domiciliata presso lo studio della seconda in [OSCURATO:PERSONA] N. 13, pec: -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, in Roma, via C. Monteverdi n. 20 -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in [OSCURATO:PERSONA] 268 A -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultima in [OSCURATO:PERSONA], 108 PAL.C, -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di MILANO n. 1299/2022 depositata il 20/04/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: la società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c.(di seguito Legnami), conduttrice in leasing di un immobile sito in [OSCURATO:PERSONA], convenne davanti al Tribunale di Milano la concedente Iccrea BancaImpresaSpA(di seguito Iccrea) per sentirla dichiarare responsabile della violazione degli accordi contrattuali per aver consentito ad una società terza, laO.[OSCURATO:SOCIETA]., anch’essa utilizzatrice di altro immobile limitrofo, di impedirle l’accesso carrabile al fabbricato nonostante la sussistenza di un contratto stipulato tra essa Legnami e O.M.F. che prevedeva il diritto della prima di accedere alla porzione immobiliare da essa condotta in locazione, attraverso la porzione immobiliare concessa in locazione ad O.M.F.; chiese , in sostanza, di accertare la sussistenza in proprio favore di una servitù di passaggio sul terreno locato alla O.M.F., di accertare che nulla fosse dovuto alla concedente a titolo di canoni il cui pagamento era stato sospeso in autotutela, e che la stessa fosse condannata al risarcimento dei danni nella misura di € 250.000,00; la Iccrea si costituì in giudizio contestando le pretese della attrice e sostenne che la stessa av eva c ontinuato a servirsi di altro accesso carrabilecosì da mantenere la piena funzionalità dell’impianto condotto in locazione; chiese,in via riconvenzionale, il pagamento dei canoni di leasing scaduti alla data del 1/3/2017 nella misura di € 73.277,84 e di quelli ulteriormente maturandi; in via istruttoria, chiese l’autorizzazione a chiamare in giudizio la società [OSCURATO:SOCIETA] per essere manlevata dalla stessa per ogni eventuale conseguenza negativa del giudizio; la O.M.F si costituì in giudizio assumendo di nulla dovere alla attrice e chiese, in via riconvenzionale subordinata, la co ndanna della concedente, per il caso in cui fosse accertato il diritto di passaggio rivendicato dalla Legnami sul terreno ad essa locato, al risarcimento dei danni; il Tribunale di Milano rigettò le domande proposte dall’attrice, accolse la riconvenzionale di Iccrea condannando la Legnami al pagamento della somma di € 73.227,84 a titolo di canoni scaduti alla data del 1/3/2017 oltre interessi legali e rigettò le domande di Iccrea nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]; avverso la sentenza furono proposti due appelli, uno di Iccrea l’altro della Legnami, che, riuniti, condussero la Corte d’Appello di Milano, con sentenza n. 1286 del 20/4/2022, a rigettare il gravame della Legnami e ad accogliere parzialmente quello di Iccrea nei confronti della stessa Legnami , condannando quest’ultima al pagamento, in favore della concedente, degli interessi di mora sulla somma liquidata in prime curea titolo di canoni, e dell’ulteriore somma di € 87.772,23 per i canoni di leasing maturati successivamente al 1/3/2017 fino al 14/2/2018, oltre interessi di mora; per quanto ancora di interesse,la corte di appello ha ricostruito le vicende relative agli immobili oggetto di causa , i quali , originariamente costituenti un unico complesso immobiliare,furono nel tempo, sulla base di frazionamenti catastali, suddivisi in più unità,una delle quali assegnata alla Legnami, già titolare di locazione finanziaria sull’intero,e un’altra attribuita in locazione finanziaria alla O.M.

F . ; dopo il frazionamento,la Legnami aveva sottoscritto con O.M.F. un contratto di sublocazione con coeva scrittura privata, con la quale la O .

M .

F . aveva riconosciuto il diritto della prima ad accedere alla porzione rimasta ad essa in uso attraverso il cortile di quella concessa ad OMF, tanto da aver realizzato tra le due porzioni un cancello carraio; poi, a seguito di cessione da parte della Legnami ad O.M.F.del primo dei due contratti di leasing da essa stipulati con Iccrea, con conseguente definitivo subentro della stessa nella locazione finanziaria, si era realizzata una condizione, pure prevista da lla scrittura privata regolante i rapporti tra le due società conduttrici, secondo cui il diritto di passaggio temporaneamente consentito alla Legnami per accedere al proprio immobile era venuto meno,ripristinandosi pertanto il diritto della O.M.F.di ricostruire un muro divisorio; essendo pertanto la Iccrea del tutto estranea alle vicende relative all’accesso in contestazione, l’immobile locato alla Legnami aveva in ogni caso conservato pienamente la sua funzionalità, potendo la società utilizzare un altro ingresso sì da non giustificare affatto la sospensione in autotutela del pagamentodei canoni di locazione; la corte, accogliendol’appello di Iccrea, ha inoltre riconosciuto alla stessa il diritto ad ottenere il pagamento dei canoni di locazione maturati nel periodo successivo a quello di cui alla sentenza di prime cure; avverso la sentenza della corte meneghina la società Legnami propone ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi; resistono, con distinti controricorsi, le società [OSCURATO:SOCIETA] tutte le parti hanno depositato memoria; Considerato che: con il primo motivo – violazione dell’art. 360 n. 4 c.p.c. nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. per erronea, carente ed illogica motivazione- la ricorrente lamenta che la sentenza d’appello, lungi dall’aver attinto il proprio convincimento dalle prove ritenute più attendibili, avrebbe travisato in particolare il contenuto di una scrittura intercorsa in data 2/5/2011 tra la Legnami e la O.M.F. volta a regolare tra le parti le modalità di uso dell’accesso in contestazione; con il secondo motivo –violazione ai sensi dell’art. 360, 1° co. n.3 c.p.c. delle norme di diritto ed in particolare dell’art. 101 c.p.c. per aver deciso la controversia prevalentemente sulla base del contenuto della scrittura già richiamata dal primo motivo con una sentenza “a sorpresa” –si censura la sentenza per aver posto a base della decisione una questione sulla quale non era stato articolato il contraddittorio tra le parti; con il terzo motivo – violazione dell’art. 360 n. 5 c.p . c . per omesso esame su un fatto decisivo del giudizio, travisamento della prova –si lamenta che la corte del gravame abbia travisato il contenuto sempre della stessa scrittura di cui ai precedenti motivi; con il quarto motivo di ricorso -violazione ai sensi dell’art. 360, 1° co. n. 3 c.p.c. dell’art. 1372 c.c. – la ricorrente lamenta che la sentenza abbia violato il principio di relatività degli effetti del contratto consentendo alla scrittura intercorsa tra Legnami ed O.M.F. di interferire su quello stipulato tra Iccrea e Legnami;con il quinto motivo –violazione ai sensi dell’art. 360, 1 comma n. 3 c.p.c. dell’art. 345 c.p.c. – si lamenta , infine, che , ai fini del conteggio dei canoni dovuti,sia stato considerato un documento inteso quale esplicativo delle difese già svolto e non nuovo e come tale inammissibile per 345 c.p.c. il ricorso è da rigettare perché i motivi non inficiano la corretta ed esauriente motivazione della sentenza impugnata.

In particolare il primo – volto ad evidenziare il difetto di motivazione - è da rigettare perché la motivazione c’è ed è più che esaustiva; il secondo, relativo alla sentenza cd.

“a sorpresa”, è anch’esso da disattendere perché, sulla valenza della scrittura privata intercorsa tra Legnami e O.M.F., il contraddittorio è stato consentito, trattandosi di questione sempre presente nella discussione tra le parti; il terzo e il quarto sono inammissibili perché privi di autosufficienza, non essendo sorretti da adeguata indicazione delle parti della scrittura invocata né dalla sua localizzazione nel fascicolo d’appello o in quello del presente grado di legittimità; il quinto motivo, relativo al preteso deposito di nuova documentazione, è da rigettare perché la sentenza dà ampiamente conto delle ragioni per le quali il conteggio versato in atti è inteso quale strumento di difesa utile all’esplicazione di tesi non nuove e come tale non inammissibile ai sensi dell’art. 345 c.p.c. conclusivamente il ricorso va rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore della società O.M.F. e Iccrea, liquidate come in dispositivo, mentre, essendo il controricorso notificato da [OSCURATO:SOCIETA]. inammissibile, non si dispone il pagamento in suo favore delle spese; P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento,in favore delle società O.M.F. e Iccrea (tranne [OSCURATO:SOCIETA].), delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in € 8.200 (di cui € 200 per esborsi), più accessori e spese generali al 15%.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il rico

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22433/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA],in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e PAOLARAMADORI ed elettivamente domiciliata presso lo studio della seconda in [OSCURATO:PERSONA] N. 13, pec: -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, in Roma, via C. Monteverdi n. 20 -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in [OSCURATO:PERSONA] 268 A -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultima in [OSCURATO:PERSONA], 108 PAL.C, -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di MILANO n. 1299/2022 depositata il 20/04/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: la società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c.(di seguito Legnami), conduttrice in leasing di un immobile sito in [OSCURATO:PERSONA], convenne davanti al Tribunale di Milano la concedente Iccrea BancaImpresaSpA(di seguito Iccrea) per sentirla dichiarare responsabile della violazione degli accordi contrattuali per aver consentito ad una società terza, laO.[OSCURATO:SOCIETA]., anch’essa utilizzatrice di altro immobile limitrofo, di impedirle l’accesso carrabile al fabbricato nonostante la sussistenza di un contratto stipulato tra essa Legnami e O.M.F. che prevedeva il diritto della prima di accedere alla porzione immobiliare da essa condotta in locazione, attraverso la porzione immobiliare concessa in locazione ad O.M.F.; chiese , in sostanza, di accertare la sussistenza in proprio favore di una servitù di passaggio sul terreno locato alla O.M.F., di accertare che nulla fosse dovuto alla concedente a titolo di canoni il cui pagamento era stato sospeso in autotutela, e che la stessa fosse condannata al risarcimento dei danni nella misura di € 250.000,00; la Iccrea si costituì in giudizio contestando le pretese della attrice e sostenne che la stessa av eva c ontinuato a servirsi di altro accesso carrabilecosì da mantenere la piena funzionalità dell’impianto condotto in locazione; chiese,in via riconvenzionale, il pagamento dei canoni di leasing scaduti alla data del 1/3/2017 nella misura di € 73.277,84 e di quelli ulteriormente maturandi; in via istruttoria, chiese l’autorizzazione a chiamare in giudizio la società [OSCURATO:SOCIETA] per essere manlevata dalla stessa per ogni eventuale conseguenza negativa del giudizio; la O.M.F si costituì in giudizio assumendo di nulla dovere alla attrice e chiese, in via riconvenzionale subordinata, la co ndanna della concedente, per il caso in cui fosse accertato il diritto di passaggio rivendicato dalla Legnami sul terreno ad essa locato, al risarcimento dei danni; il Tribunale di Milano rigettò le domande proposte dall’attrice, accolse la riconvenzionale di Iccrea condannando la Legnami al pagamento della somma di € 73.227,84 a titolo di canoni scaduti alla data del 1/3/2017 oltre interessi legali e rigettò le domande di Iccrea nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]; avverso la sentenza furono proposti due appelli, uno di Iccrea l’altro della Legnami, che, riuniti, condussero la Corte d’Appello di Milano, con sentenza n. 1286 del 20/4/2022, a rigettare il gravame della Legnami e ad accogliere parzialmente quello di Iccrea nei confronti della stessa Legnami , condannando quest’ultima al pagamento, in favore della concedente, degli interessi di mora sulla somma liquidata in prime curea titolo di canoni, e dell’ulteriore somma di € 87.772,23 per i canoni di leasing maturati successivamente al 1/3/2017 fino al 14/2/2018, oltre interessi di mora; per quanto ancora di interesse,la corte di appello ha ricostruito le vicende relative agli immobili oggetto di causa , i quali , originariamente costituenti un unico complesso immobiliare,furono nel tempo, sulla base di frazionamenti catastali, suddivisi in più unità,una delle quali assegnata alla Legnami, già titolare di locazione finanziaria sull’intero,e un’altra attribuita in locazione finanziaria alla O.M. F . ; dopo il frazionamento,la Legnami aveva sottoscritto con O.M.F. un contratto di sublocazione con coeva scrittura privata, con la quale la O . M . F . aveva riconosciuto il diritto della prima ad accedere alla porzione rimasta ad essa in uso attraverso il cortile di quella concessa ad OMF, tanto da aver realizzato tra le due porzioni un cancello carraio; poi, a seguito di cessione da parte della Legnami ad O.M.F.del primo dei due contratti di leasing da essa stipulati con Iccrea, con conseguente definitivo subentro della stessa nella locazione finanziaria, si era realizzata una condizione, pure prevista da lla scrittura privata regolante i rapporti tra le due società conduttrici, secondo cui il diritto di passaggio temporaneamente consentito alla Legnami per accedere al proprio immobile era venuto meno,ripristinandosi pertanto il diritto della O.M.F.di ricostruire un muro divisorio; essendo pertanto la Iccrea del tutto estranea alle vicende relative all’accesso in contestazione, l’immobile locato alla Legnami aveva in ogni caso conservato pienamente la sua funzionalità, potendo la società utilizzare un altro ingresso sì da non giustificare affatto la sospensione in autotutela del pagamentodei canoni di locazione; la corte, accogliendol’appello di Iccrea, ha inoltre riconosciuto alla stessa il diritto ad ottenere il pagamento dei canoni di locazione maturati nel periodo successivo a quello di cui alla sentenza di prime cure; avverso la sentenza della corte meneghina la società Legnami propone ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi; resistono, con distinti controricorsi, le società [OSCURATO:SOCIETA] tutte le parti hanno depositato memoria; Considerato che: con il primo motivo – violazione dell’art. 360 n. 4 c.p.c. nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. per erronea, carente ed illogica motivazione- la ricorrente lamenta che la sentenza d’appello, lungi dall’aver attinto il proprio convincimento dalle prove ritenute più attendibili, avrebbe travisato in particolare il contenuto di una scrittura intercorsa in data 2/5/2011 tra la Legnami e la O.M.F. volta a regolare tra le parti le modalità di uso dell’accesso in contestazione; con il secondo motivo –violazione ai sensi dell’art. 360, 1° co. n.3 c.p.c. delle norme di diritto ed in particolare dell’art. 101 c.p.c. per aver deciso la controversia prevalentemente sulla base del contenuto della scrittura già richiamata dal primo motivo con una sentenza “a sorpresa” –si censura la sentenza per aver posto a base della decisione una questione sulla quale non era stato articolato il contraddittorio tra le parti; con il terzo motivo – violazione dell’art. 360 n. 5 c.p . c . per omesso esame su un fatto decisivo del giudizio, travisamento della prova –si lamenta che la corte del gravame abbia travisato il contenuto sempre della stessa scrittura di cui ai precedenti motivi; con il quarto motivo di ricorso -violazione ai sensi dell’art. 360, 1° co. n. 3 c.p.c. dell’art. 1372 c.c. – la ricorrente lamenta che la sentenza abbia violato il principio di relatività degli effetti del contratto consentendo alla scrittura intercorsa tra Legnami ed O.M.F. di interferire su quello stipulato tra Iccrea e Legnami;con il quinto motivo –violazione ai sensi dell’art. 360, 1 comma n. 3 c.p.c. dell’art. 345 c.p.c. – si lamenta , infine, che , ai fini del conteggio dei canoni dovuti,sia stato considerato un documento inteso quale esplicativo delle difese già svolto e non nuovo e come tale inammissibile per 345 c.p.c. il ricorso è da rigettare perché i motivi non inficiano la corretta ed esauriente motivazione della sentenza impugnata. In particolare il primo – volto ad evidenziare il difetto di motivazione - è da rigettare perché la motivazione c’è ed è più che esaustiva; il secondo, relativo alla sentenza cd. “a sorpresa”, è anch’esso da disattendere perché, sulla valenza della scrittura privata intercorsa tra Legnami e O.M.F., il contraddittorio è stato consentito, trattandosi di questione sempre presente nella discussione tra le parti; il terzo e il quarto sono inammissibili perché privi di autosufficienza, non essendo sorretti da adeguata indicazione delle parti della scrittura invocata né dalla sua localizzazione nel fascicolo d’appello o in quello del presente grado di legittimità; il quinto motivo, relativo al preteso deposito di nuova documentazione, è da rigettare perché la sentenza dà ampiamente conto delle ragioni per le quali il conteggio versato in atti è inteso quale strumento di difesa utile all’esplicazione di tesi non nuove e come tale non inammissibile ai sensi dell’art. 345 c.p.c. conclusivamente il ricorso va rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore della società O.M.F. e Iccrea, liquidate come in dispositivo, mentre, essendo il controricorso notificato da [OSCURATO:SOCIETA]. inammissibile, non si dispone il pagamento in suo favore delle spese; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento,in favore delle società O.M.F. e Iccrea (tranne [OSCURATO:SOCIETA].), delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in € 8.200 (di cui € 200 per esborsi), più accessori e spese generali al 15%. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il rico
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