CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 25073/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SORVEGLIANZA di NapoliUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestodichiararsi l’inammissibilità del ricorso.Ritenuto in fatto1. Con ordinanza del 15 dicembre 2025 il Tribunale di sorveglianza di Napoliha respinto l’istanza di affidamento in prova e dichiarato inammissibile quella didetenzione domiciliare presentata dalla condannata [OSCURATO:PERSONA].Il Tribunale di sorveglianza ha respinto l’istanza di affidamento per lapericolosità sociale della condannata desunta dai precedenti penali,dall’inserimento criminale, dalla mancanza di attività lavorativa e dalla mancanzadi prove circa la disponibilità del domicilio indicato, in cui è risultata più volteirreperibile, ed ha dichiarato inammissibile quella di detenzione domiciliare permancato rispetto dei limiti di pena da espiare.2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, peril tramite del difensore.Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione conriferimento al rigetto dell’istanza di affidamento in prova, in quanto non è veroche la stessa non disponga di attività lavorativa, perché dagli atti emerge che findal 30 agosto 2023 è stata depositata una proposta di assunzione a tempo pienoformulata da terzi, mentre il giudizio di pericolosità desunto dai precedenti fariferimento a condotte molto risalenti; la contiguità con ambienti criminali èsoltanto presunta, e la proposta di attività di volontariato presentata in udienza èstata ritenuta non tempestiva ed indeterminata, ma non c’è una previsionenormativa che impedisca di presentare documenti in udienza.Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione conriferimento alla dichiarazione di inammissibilità dell’istanza di detenzionedomiciliare, perchè la ricorrente ha più di sessant’anni ed il Tribunale dovevavalutare d’ufficio se esisteva il presupposto della inabilità parziale che avrebbelegittimato la concessione della misura ai sensi dell’art. 47-ter, comma 1, lett.d), cod. proc. pen.3. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiestol’inammissibilità del ricorso.Considerato in dirittoIl ricorso è infondato.1. Il primo motivo è infondato.Il percorso logico dell’ordinanza impugnata è coerente con gli scopi dellemisure alternative e con i paletti che il legislatore pone alla loro concessione. Levalutazioni che normativamente il Tribunale di sorveglianza deve effettuare neldecidere sull’affidamento in prova, infatti, sono due: che non esista un pericolo direcidiva (“assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati”, cfr.art. 47, comma 2, legge 26 luglio 1975, n. 354) e che l’affidamento sia utile peril reinserimento sociale del condannato (“contribuisca alla rieducazione del reo”,ibidem).Nel caso in esame, il Tribunale ha tratto il giudizio prognostico di pericolositàdella condannata da fonti di conoscenza che hanno superato lo scrutinio dellagiurisprudenza di legittimità, quali i precedenti penali (Sez. 1, n. 38953 del18/06/2021, Palermo, Rv. 282146 – 01), le pendenze processuali (cfr., daultimo, Sez. 1, n. 26108 del 26/06/2025, Vanadia, n.m.), le informazioni dipolizia (Sez. 1, n. 31640 del 14/07/2022, Serao, n.m.), i risultati dell'indaginesocio-familiare operata dalle strutture di osservazione (Sez. 1, n. 10586dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Catalano, Rv. 274993- 01).Il ricorso deduce che sarebbe stato travisato il dato dell’attività lavorativadella ricorrente, in quanto la stessa ha depositato nel fascicolo fin dal 30 agosto2023 una proposta di assunzione a tempo pieno.L’argomento è infondato, perché nella motivazione dell’ordinanza il Tribunaleha osservato che la ricorrente non ha mai svolto una attività lavorativa lecita invita sua, circostanza che non è contestata dal ricorso, che si limita a dedurre chela stessa ha ottenuto una disponibilità all’assunzione da parte di una s.r.l.s., ma,in realtà, la dichiarazione di disponibilità all’assunzione risale a più di due anniprima dell’ordinanza impugnata ed essa non è stata seguita dall’inizio dell’attivitàlavorativa, nonostante che la ricorrente fosse libera ex art. 656, comma 5, cod.proc. pen., il che – al di là della valutazione consequenziale che la proposta diassunzione fosse, in realtà, soltanto strumentale ad ottenere la misuraalternativa invocata – sta, in ogni caso, a significare che il Tribunale non hatravisato il dato della mancanza di attività lavorativa lecita e non ha deciso sullabase di un presupposto diverso dal vero, perché la ricorrente, in effetti, nonrisulta che lavori.Il ricorso deduce che nel corso dell’udienza camerale la difesa dellaricorrente ha depositato dichiarazione di disponibilità allo svolgimento di attivitàdi volontariato che il Tribunale ha giudicato tardiva, ma non vi sarebbe untermine per depositare documenti.L’argomento è inammissibile per mancanza di specificità (Sez. 2, n. 17281del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez. U,n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), perché, pur se laproduzione di documenti, effettuata nel rispetto del contraddittorio, non soggiaceal termine dei cinque giorni antecedenti all'udienza, che è previsto dall'art. 666,comma 3, cod. proc. pen. per il solo deposito delle memorie (Sez. 5, n. 5458 del09/01/2018, Bernini, Rv. 272444 – 01), non si confronta con il percorso logicodella decisione che ha ritenuto anche che l’attività proposta non fosse utile per larieducazione della condannata per la indeterminatezza dei compiti che avrebbedovuto assumere la stessa nello svolgimento dell’attività, argomento su cui ilricorso non prende posizione.Il ricorso deduce che il giudizio di pericolosità si basa su precedenticondanne relative a condotte molto risalenti, ma l’argomento è infondato, perchél’ordinanza ha indicato le date dei numerosi precedenti penali della condannataed anche quelli delle pendenze processuali e da esse ha desunto il giudizio dipericolosità della condannata, atteso che lo scrutinio dei comportamenti tenuti inpassato dal condannato, anche diversi da quelli in espiazione, costituisce un datodi carattere oggettivo da cui ricavare in modo non illogico la prognosi dipericolosità.Il ricorso deduce che la contiguità con ambienti criminali è stata soltantopresunta e derivante dal contesto territoriale in cui la condannata vive, mal’argomento è inammissibile perché aggredisce una parte non necessaria delpercorso logico della decisione, in quanto il giudizio prognostico di pericolositàche obbliga il Tribunale al rigetto dell’istanza non deve necessariamente passarema è sufficientemente motivato con il riferimento al “pericolo che egli commettaaltri reati”, secondo la formula dell’art. 47 ord. pen.2. Il secondo motivo è inammissibile.In presenza di una istanza di detenzione domiciliare presentata da unapersona di età superiore ai sessant’anni non esiste alcun obbligo del Tribunale disorveglianza di acquisire d’ufficio documentazione medica per verificare se lastessa possa eventualmente versare in condizioni di inabilità, anche parziale,secondo il disposto dell’art. 47, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.3. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione conseguela condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 26/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA]