CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 giugno 2021
Cassazione n. 36250/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 32851-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA],5, presso lo studio dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo 2021 studio dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] AuRELI, rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA];- con troricorrente - avverso la sentenza n. 1505/2018 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 25/07/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. La Corte - letto l'atto di rinuncia al ricorso da parte di [OSCURATO:PERSONA], nonché l'allegata transazione firmata dallo stesso e la società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA].; - ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ; - ritenuto, altresì, che sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità, come da richiesta congiunta delle parti. PQM La Corte dichiara estinto il presente giudizio, compensando integralmente le spese tra le parti. Così deciso in Roma il 23 giugno 2021. DEPC,2rrATO cANcELLERtA 23 NOV, .2021--- , \ i li unzignario &ordirà" Lu