CassazionedecretoSezione 1Decisione del 24 ottobre 2023
Cassazione n. 35901/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 22715-2020 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 7 SCARL (cod. fisc. [OSCURATO:PARTITA_IVA] ), in persona del legale rappresentante pro tempore l’amministratore unico [OSCURATO:PERSONA], con sede legale in [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’AvvocatoWalter Mauriello, con cui elettivamente domicilia in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 19 , presso lo studio dell’AvvocatoDomenico [OSCURATO:PERSONA]. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. -intimato - avverso il decreto del Tribunale di Roma, depositatoin data 23 luglio 2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/10/2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Il Tribunale di Roma, con decreto del 23 luglio 2020, ha r espinto l ’ opposizioneallo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. proposta dal [OSCURATO:PERSONA] 7 SCARL per sentir accogliere, in riforma del provvedimento adottato dal g.d., la sua domanda di ammissione al chirografo,ovvero in privilegio, del credito di euro 19.472,42, derivante dai rapporti intrattenuti con [OSCURATO:SOCIETA]in bonis. 2. Il tribunale ha ri tenuto fondata l ’ eccezion e di inammissibilità dell’opposizione sollevat a dalla difesa del F allimento , atteso che nella domanda di ammissione il Consorzio aveva allegato, quale fatto costitutivo del credito di euro 19.472,72, il mancato pagamento del saldo della fattura n. 45/14 di complessivi euro 62.601,80, mentre in sede di opposizione aveva dedotto per la prima volta che il credito nasceva dal saldo a suo favore di reciproche e molteplici ragioni di dare ed avere derivanti dai rapporti intercorsi con la [OSCURATO:SOCIETA]., così violando i l principio di immutabilità del titolo della pretesa creditoria; ciò nonostante, ha rigettato anche nel merito la domanda svolta con l’opposizione, in quanto la documentazione prodotta dall’opponente (copia di tre fatture emesse nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., copia del partitario per competenze e del registro fatture, nonché copia della proposta di compensazione inviata alla fallita a mezzo pec) non era idonea a provare l’esistenza del credito. 2.Il decreto è stat o impugnat o da [OSCURATO:PERSONA] 7 SCARL con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo ed unico motivo il consorzio ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3e n. 5, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazionedegli artt. 2697 e 2710 cod. civ. e degli artt. 112, 115 e 116, sul rilievo che il tribunale avrebbe errato nel non aver tenuto in considerazione i dati contabili, ed in particolare le fatture, il registro Iva ed i partitari muniti di autentica notarile, e dunque di data certa opponibile al Fallimento, elementi probatori tutti decisivi, senza considerare che la documentazione prodotta non era stata mai contestata né dalla [OSCURATO:SOCIETA]., prima, né dalla curatela fallimentare, dopo. 2. Il motivo è inammissibile. 2.1. Il ricorrente, infatti, non ha impugnato la statuizione del tribunale di inammissibilità dell’opposizione per violazione del principio di immutabilità della causa petendi post a a fondamento della domanda di insinuazione, che il Consorzio aveva individuato nel mancato pagamento di una parte della fattura n. 45/14 di complessivi euro 62.601,80 e non già, secondo quanto dedotto per la prima volta col ricorso ex art. 98 l. fall., nel saldo a suo favore di reciproche e molteplici ragioni di dare ed avere derivanti dai rapporti intercorsi con la società poi fallita. 2.2.Come ripetutamente affermato da questa Corte (cfr. Sez. U, Sentenza n. 7931 del 29/03/2013 ; Sez. 3 , Sentenza n. 2108 del 14/02/2012 ; Sez. L , Sentenza n. 4293 del 04/03/2016 ; Sez. 6 - 5 , Ordinanza n. 9752 del 18/04/2017; Sez. 5 - , Ordinanza n. 11493 del 11/05/2018 ; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 16314 del 18/06/2019 ; Sez. 1 , Ordinanza n. 18119 del 31/08/2020) la pronuncia di inammissibilità , fondata su una questione pregiudiziale di rito rilevabile anche d’ufficio,ha reso l e ulteriori motivazioni del giudice, volte al rigetto anche nel meritodell’opposizione, prive di effettiva valenza decisoria. Nessuna statuizione è dovuta per le spese del giudizio di legittimità, stante la mancata difesa del fallimento intimato. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bisdello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto,per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.