CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 gennaio 2026
Cassazione n. 16914/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
aolo Bettiol.-ricorrente-controunitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA].-controricorrente-avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 69/2020,depositata il 14/01/2020.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/01/2026dal [OSCURATO:PERSONA].Udito il Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] GeneraleMaria [OSCURATO:PERSONA]Erba, che ha chiesto di respingere il ricorso.Uditi gli avv.ti. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 7821/2020Numero sezionale 219/2026Numero di raccolta generale 16914/2026Data pubblicazione 29/05/20261. [OSCURATO:PERSONA], figlio del defunto [OSCURATO:PERSONA], ha convenuto ingiudizio la madre [OSCURATO:PERSONA] per ottenere la riconsegna dei beni oggetto dellasuccessione paterna, posseduti dalla convenuta in qualità di usufruttuariain forza di testamento, lamentando che quest’ultima non aveva provvedutoalla redazione dell’inventario, non aveva prestato garanzia e si eraappropriata dell’Azienda agricola [OSCURATO:PERSONA], modificandone la dittain Azienda agricola di [OSCURATO:PERSONA], oltre che dei deposti bancari, trasferiti suun conto personale, e della [OSCURATO:SOCIETA]., di cui aveva azzerato il capitalesociale per ricostituirlo con integrale sottoscrizione dell’aumento da partedella stessa usufruttuaria.Il tribunale ha respinto tutte le domande, imponendo all’usufruttuaria diprestare cauzione.La sentenza, impugnata da [OSCURATO:PERSONA], è stata confermata dalla [OSCURATO:PERSONA] con pronuncia n. 69/2020.Secondo il giudice distrettuale il coerede aveva rinunciato all’inventario, nonavendolo mai richiesto e non avendovi provveduto personalmente, ed haaffermato che non ne era necessaria la redazione perché erano stateacquisite nel corso di un giudizio di primo grado avente ad oggetto lapetizione di eredità e la divisione ereditaria, due consulenze checontenevano una puntuale descrizione dei beni dell’asse senza che fossecontestata la sussistenza dell’usufrutto, asserendo che non occorrevaosservare le disposizioni degli artt. 769 e 777 c.p.c., applicabili in caso diinventario redatto prima del giudizio divisorio.Ha dichiarato tardiva la domanda di rendiconto e ha ritenuto indimostratigli ulteriori abusi contestati, evidenziando che il mutamento della dittarelativamente all’azienda agricola era avvenuto conformemente alleprevisioni dell’art. 2 del D.P.R. 247/2004 e degli art. 2651 c.c., e chel’usufruttaria non si era appropriata di beni aziendali né della s.r.l. poiché ilcapitale sociale era stato azzerato e le quote avevano assunto un valoreNumero registro generale 7821/2020Numero sezionale 219/2026Numero di raccolta generale 16914/2026Data pubblicazione 29/05/2026negativo, osservando che il ricorrente non aveva impugnato le deliberesocietarie che avevano deliberato la ricapitalizzazione.Per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso in 14motivi, cui ha resistito [OSCURATO:PERSONA] con controricorso.Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte.Le parti hanno depositato memorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 588, 997,1015 c.c., 118 disp. att. c.p.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo,lamentando che la Corte di merito abbia ritenuto irrilevanti le produzionidocumentali senza esaminare il verbale delle operazioni peritali da cuiemergeva che [OSCURATO:PERSONA] aveva modificato la ditta dell’azienda paterna.Il ricorrente sostiene che il giudice d’appello abbia dichiarato inammissibilila produzioni documentali ma che, contraddittoriamente, ne abbia anchetenuto conto, avendo affermato sia che il ricorrente aveva depositato unac.t.u. in corso di espletamento in un diverso giudizio, sia ritenuto superfluol’inventario proprio perché era stata acquisita la medesima c.t.u..Il secondo documento era un verbale di sopralluogo dei vigili urbani cheelemento utile per stabilire che l’usufruttaria, pur non essendo tenuta alleriparazioni straordinarie, era obbligata a sostituire le parti che si eranologorate e non vi aveva provveduto per circa 12 anni, violando gli obblighidi conservazione dell’azienda.Il motivo è inammissibile.La sentenza di appello è fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questionidi fatto, poste a base della sentenza di primo grado (cd. doppia conforme),e non è censurabile con il mezzo di cui all'articolo 360, comma 1, n. 5,c.p.c..La circostanza asseritamente omessa investe il mutamento della ditta sottocui era esercitata l’azienda agricola che anche il giudice d’appello ha ritenutoNumero registro generale 7821/2020Numero sezionale 219/2026Numero di raccolta generale 16914/2026Data pubblicazione 29/05/2026vera ma non integrante un abuso dell’usufruttuaria, sull’assunto che Liaalle previsioni dell’art. 2 del D.P.R. 274/2004.Non può ravvisarsi alcuna contraddizione nelle argomentazioni dellapronuncia riguardo all’irrilevanza della c.t.u., nel senso illustrato con lacensura.La pronuncia ha evidenziato che si trattava di atti relativi ad una c.t.u. incorso di espletamento non ancora ultimata ed ha affermato di non poternetrarre elementi di convincimento, desunti – per contro – dalle due relazionifinali, con cui era stata effettuata una ricognizione dei beni oggettodell’usufrutto era stata effettuata prima del giudizio, rendendo superflua –secondo la Corte di merito - la redazione dell’inventario.Quanto alla violazione degli obblighi di manutenzione, la sentenza haaffermato che la mancata sostituzione dell’amianto della copertura, qualeintendendo anche che l’ammaloramento non era imputabile ad incuriadell’usufruttuaria.2. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 1002, 1140, 1141c.c..Il ricorrente deduce di non aver mai rinunciato all’inventario e che non erasufficiente per esonerare l’usufruttuaria che ella si trovasse nel possesso deibeni, non essendo stata mai dispensata da tale adempimento.Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 1002 c.c., 118 disp. att.c.p.c., 112 e 132, n. 4 c.p.c. e vizio di motivazione.Si censura la sentenza per aver escluso l’obbligo dell’usufruttaria di redigerel’inventario per il fatto che, nella precedente causa di divisione ereditaria diprimo grado, la descrizione dell’asse era stata effettuata da [OSCURATO:PERSONA] era stata oggetto di verifica mediante due c.t.u. svolte in corso di causa.Numero registro generale 7821/2020Numero sezionale 219/2026Numero di raccolta generale 16914/2026Data pubblicazione 29/05/2026La sentenza avrebbe erroneamente escluso la gravità dell’inadempimento,tralasciando che la violazione dell’obbligo di inventario giustifica di per sé larestituzione dei beni e l’estinzione dell’usufrutto.Il quarto motivo denuncia la violazione degli artt. 1002, 2727, 2729 c.c.c.c., per aver il giudice distrettuale ritenuto che il ricorrente avesserinunciato all’inventario per non aver contestato l’esistenza del diritto e pernon avervi provveduto in sostituzione dell’usufruttuaria.Il quinto motivo deduce la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. e l’omessoesame di un fatto decisivo, lamentando che il giudice territoriale abbiadesunto la rinuncia all’inventario da una mera presunzione delriconoscimento del diritto e non da fatti incompatibili con la volontà diottenere che i beni fossero inventariati.Si contesta l’errata valutazione della denuncia proposta da [OSCURATO:PERSONA] da cuinon emergeva affatto, come invece ritenuto dal giudice distrettuale, laconsumazione di condotte di impossessamento violento dei beni ereditarida parte del ricorrente, che si era introdotto in uno degli appartamenti incomproprietà, ma la volontà di questi di esercitare il possesso e di opporsiall’esercizio dell’usufrutto prima della redazione dell’inventario, comerisultava dalle stesse dichiarazioni della querelante e dal contenuto dellamemoria ex art. 183 c.p.c..Con il sesto motivo si lamenta la violazione degli artt. 100, 769, 777 c.p.c.1002 2729, 2727 c.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo, per aver ilgiudice territoriale affermato che [OSCURATO:PERSONA] non aveva interesse allaredazione dell’inventario e che gli artt. 769 e 777 c.p.c. si applicanoall’inventario da redigere prima dell’inizio della causa di divisione o diriduzione della legittima e non, come espressamente previsto dalle norme,in ogni caso in cui esso è imposto da una norma di legge.La Corte di merito non avrebbe tenuto conto che dalla sentenza del tribunaledi Venezia nel corso del quale erano state espletate le c.t.u. ricognitive dellaconsistenza dell’asse, risultava che l’individuazione dei beni ereditari eraNumero registro generale 7821/2020Numero sezionale 219/2026Numero di raccolta generale 16914/2026Data pubblicazione 29/05/2026stata parziale a causa delle decadenze in cui era incorso il ricorrente e peril rigetto delle istanze di esibizione documentale, per cui le relazioni nonpotevano considerarsi esaustive né l’usufruttuaria poteva essere esoneratadagli obblighi di legge.Il settimo motivo denuncia la violazione degli artt. 769, 777 c.p.c., 1002c.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo. Assume il ricorrente chel’inventario ha lo scopo di rendere certa la consistenza dei beni in funzionedell’esatta osservanza degli obblighi dell’usufruttuario, per cui le eventualirisultanze processuali di un diverso giudizio non costituiscono un validoequipollente, occorrendo osservare le procedure degli artt. 777 e ss. c.p.c..Con l’ottavo motivo si denuncia la violazione dell’art. 1002 c.c., 769 e 777c.p.c., asserendo che la redazione dell’inventario deve svolgersi secondo leregole di cui agli artt. 769 e ss. e non sono ammessi equipollenti, tale nonpotendo considerarsi le c.t.u. svolte in altro giudizio prima dell’introduzionedella causa di usufrutto.L’ottavo motivo deduce la violazione degli artt. 1002, 769 e 777 c.p.c., peraver la sentenza ritenuto che il ricorrente non avesse interesse allaredazione dell’inventario in assenza di prova di beni non inventariati odell’incompletezza delle consulenze, pur dovendo l’usufruttario sempreprovvedere ad una compiuta ricognizione dell’oggetto del diritto.Nel giudizio di divisione di primo grado non era stato possibile procederead una completa ricognizione della consistenza dell’asse a causa dellamancata acquisizione degli estratti conto aziendali e del contenuto dellecassette di sicurezza e per il rigetto delle richieste di far rientrare nellamassa beni ulteriori rispetto a quelli oggetto delle consulenze.I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati perle ragioni che seguono.Per effetto del testamento l’azienda era divenuta oggetto di una comunioneimpropria tra diritti disomogenei: [OSCURATO:PERSONA] era originariamentecomproprietaria pro quota dell’azienda con il marito defunto eNumero registro generale 7821/2020Numero sezionale 219/2026Numero di raccolta generale 16914/2026Data pubblicazione 29/05/2026successivamente con gli eredi cui era stata trasferita la nuda proprietà, ecumulava a tale qualità quella di usufruttuaria dell’intero per effetto dellascito, godendo dell’azienda in virtù del titolo testamentario (nello stessosenso, con riferimento alla comunione impropria ex art. 581 c.c., nel testoanteriore alla riforma del diritto di famiglia: Cass. 355/2011; Cass.1085/1995), dovendo osservare gli obblighi di legge impostiall’usufruttuario.Ai sensi dell’art. 1002 c.c. l’usufruttuario deve compiere l’inventario, salvoche ne sia dispensato nel titolo.Tale adempimento svolge una funzione essenziale poiché è finalizzato acostituire la prova e rendere incontestabile la natura, la consistenza, lecondizioni di conservazione e la stima dei beni che costituiscono oggettodel diritto reale in modo da consentire le successive verifiche in merito alcorretto esercizio del diritto nei limiti consentiti dal codice a tutela delleragioni dei nudi proprietari, garantendo il corretto adempimento degliobblighi restitutori e di conservazione dei beni.La redazione dell’inventario deve – perciò - avvenire all’inizio dell’usufruttoe con le formalità dell’art. 769 e ss., come si evince dall’art. 777 c.p.c. cheestende le suddette prescrizioni ad ogni inventario ordinato dalla legge; sene può contestare il contenuto solo con querela di falso.Non è preclusa la possibilità che le parti concordino sulla redazionedell’inventario in forma privata, senza l’intervento del cancelliere o delnotaio, data la natura dispositiva e derogabile dell’art. 1002 c.c., medianteun atto che abbia valenza di negozio di accertamento, come pure èammissibile un inventario stragiudiziale redatto unilateralmente cui possariconoscersi valore di confessione stragiudiziale, impugnabile dal confitentenei limiti di legge, ma è fatto salvo, in tal caso, il diritto dell'altra parte arichiedere l’inventario giudiziale.La redazione può essere rimessa ad un terzo ma la sua valenza è sempresubordinata all’accordo delle parti, le quali possono accertarneNumero registro generale 7821/2020Numero sezionale 219/2026Numero di raccolta generale 16914/2026Data pubblicazione 29/05/2026preventivamente i risultati o riservarsi di farlo successivamente, sicché, intale seconda ipotesi, è solo quando interviene l’accettazione che l’attocostituisce un valido equipollente dell’inventario giudiziale.La ricognizione dell’asse tramite le c.t.u. non poteva valere qualeequipollente dell’inventario per la loro inidoneità a rendere incontestabile laconsistenza del compendio gravato dall’usufrutto, non avendo il ricorrenteaccettato (preventivamente o successivamente) gli esiti delle relazioni edavendo contestato la completezza della ricognizione effettuata dall’ausiliariosulla base del solo parziale materiale istruttorio acquisito nel rispetto dellepreclusioni; difatti, erano state respinte le reiterate richieste di esibizionedocumentale formulate dal ricorrente, che aveva lamentato la parzialitàdelle relazioni anche rispetto all’individuazione degli latri beni ereditari.Non consta, poi, che la sentenza di divisione sia passata in giudicato.Permaneva, quindi l’obbligo della convenuta di redigere l’inventario e ilpotere dei nudi proprietari di ottenere la condanna dell’usufruttaria aprocedere alla sua redazione con le modalità di cui agli artt. 769 e ss. c.p.c.,in modo da ottenere un titolo giudiziale eseguibile nelle forme dell’art. 612c.p.c., diritto che illegittimamente è stato escluso dalla sentenza impugnata.2.1 Posta la pacifica insussistenza di una dispensa contenuta neltestamento, la rinuncia all’inventario non poteva derivare dall’anterioreimmissione in possesso dei beni da parte dell’usufruttuaria.Il nudo proprietario, ancorché abbia consentito a che l'usufruttuarioconsegua il possesso dei beni senza previa prestazione di idonea garanzia,può proporre domanda volta ad accertare l'obbligo di prestare garanzia e diredigere l’inventario che grava sul titolare del diritto limitato, il quale nonpuò altrimenti conseguire, a tale titolo, il possesso dei beni (art. 1003 c.c.),fermo che la mancata redazione dell’inventario non determina l’estinzionedel diritto ma ne impedisce solo l’esercizio.Numero registro generale 7821/2020Numero sezionale 219/2026Numero di raccolta generale 16914/2026Data pubblicazione 29/05/2026Neppure il consenso all’immissione in possesso – e a fortiori il possessoanteriormente acquisito ad altro titolo senza un effettivo consenso - implicarinunzia all’inventario o alla garanzia (Cass. 2817/1986).Se tra le parti sorga controversia, il nudo proprietario può agire per ottenereche sia pronunziata condanna alla restituzione (Cass. 2817/1986; cfr., perla condanna al rilascio del bene comune anche nei confronti delcomproprietario, in generale, Cass. 19488/2015), o per ottenere che siaaccertato l'obbligo dell'usufruttuario (Cass. 2200/1968; Cass. SU1571/1995), sempre che non sia intervenuta rinuncia ai suddettiadempimenti (non ravvisabile nella pregressa trasmissione del possessoall'usufruttuario; Cass. 3568/1959).Nessuna rinuncia all’inventario poteva intendersi intervenuta per il fatto cheil ricorrente non aveva provveduto direttamente a redigerlo, essendoobbligo dell’usufruttuario provvedervi per acquisire o conservarelegittimamente il possesso dell’intero.3. Il nono motivo denuncia la violazione dell’art. 345 c.p.c. e l’omessoesame di un fatto decisivo, per aver la sentenza dichiarato inammissibile ladomanda di rendiconto formulata solo all’udienza di precisazione delleconclusioni, senza considerare che era stata chiesta la restituzione dei benie che l’usufruttuaria, avendo esercitato abusivamente del possesso, dovevanecessariamente rendere il conto della gestione.La domanda originaria andava interpretata secondo il suo significatocomplessivo, senza fermarsi al significato letterale, trattandosi di meraspecificazione dell’azione originariamente proposta.Si denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo, evidenziando che nelgiudizio di primo grado, definito ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c., larichiesta di rendiconto era stata formulata alla prima udienza di discussione,poi rinviata, e che la domanda era stata reiterata anche nella successivamemoria, circostanza che la Corte di merito avrebbe totalmentepretermesso.Numero registro generale 7821/2020Numero sezionale 219/2026Numero di raccolta generale 16914/2026Data pubblicazione 29/05/2026Il motivo è inammissibile.Il ricorso non illustra minimamente il contenuto della domanda, benché ilrequisito di specificità dell’impugnazione vada osservato anche sia dedottauna violazione processuale (Cass. 24258/2020; Cass. SU 20181/2019;Cass. 2771/2017). L'esercizio del potere di diretto esame degli atti delgiudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciatoun "error in procedendo", presuppone comunque l'ammissibilità del motivodi censura e il ricorrente che denunci la non corretta interpretazione delcontenuto della domanda e l’erronea statuizione di inammissibilità hal'onere di precisare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea talestatuizione, riportandone il contenuto nella misura necessaria adevidenziarne la pretesa specificità, non potendo limitarsi a rinviare agli attidi causa (tra le tante, Cass. 22880/2017; Cass. 24048/2021; Cass.3612/2022; Cass. 16038/2023).La censura prospetta – infine - un’errata interpretazione di un fattoprocessuale, non un dato accadimento o una specifica circostanza oggettivaricadente nella previsione dell’art. 360, n. 5 c.p.c..La norma, riformulata dall'art. 54 D.L. 83/2012, conv. con legge n.134/2012, ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile percassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale osecondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli attiprocessuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbiacarattere decisivo (che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diversodella controversia; Cass. s.u. 8053/2014). Costituisce “fatto”, agli effettidell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non una “questione” o un “punto”, maun vero e proprio “accadimento”, in senso storico e normativo, una precisacircostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenicorilevante (Cass. 7983/2014; Cass. 17761/2016; Cass. 29883/2017; Cass.21152/2014; Cass. SU 5745/2015; Cass. 5133/2014, n. 5133). Neppurecostituiscono fatti, il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360,Numero registro generale 7821/2020Numero sezionale 219/2026Numero di raccolta generale 16914/2026Data pubblicazione 29/05/2026comma 1, n. 5, c.p.c.: le argomentazioni o deduzioni difensive (Cass.14802/2017; Cass. 21152/2014); le domande o le eccezioni formulate nellacausa di merito, ovvero i motivi di appello, i quali rappresentano, piuttosto,i fatti costitutivi della “domanda” in sede di gravame, e la cui mancataconsiderazione, perciò, integra la violazione dell’art. 112 c.p.c. (Cass.1539/2018; Cass. 21257/2014; Cass. 22799/2017; Cass. 6835/2017).4. Il decimo motivo denuncia la violazione degli artt. 1002, 1015, 1108,2482 quater, 2651 c.c., 2 del DPR n. 247/2004 e 12 delle preleggi, oltreall’omesso esame di un fatto decisivo.Sostiene il ricorrente che vi era ampia prova che l’impresa agricola LucianoBeccariello fosse stata esercitata dall’usufruttuaria sotto la diversa dittaAzienda agricola [OSCURATO:PERSONA] e che non veniva in rilievo l’art. 2 del DPR247/2004 poiché la norma contempla anche la prosecuzione dell’attività incaso di decesso dell’imprenditore, per cui la cancellazione era stata fruttodi abuso della usufruttuaria.Il motivo è fondato.L’azienda era stata trasmessa in nuda proprietà agli eredi con diritto diusufrutto in capo alla convenuta, permanendo una situazione di contitolaritànel concorso di diritti eterogenei.L’attività era stata esercitata in vita dal titolare sotto la ditta AziendaAgricola [OSCURATO:PERSONA] e il de cuius non aveva lasciato disposizioniriguardo all’utilizzo del segno distintivo.In caso di trasferimento d'azienda per causa di morte, la ditta si trasmetteai successori unitamente al complesso aziendale, salva diversa disposizionetestamentaria (art. 2565, comma terzo, c.c.).Tale trasferimento comporta la possibilità di continuare l'eserciziodell'impresa come denominata originariamente, compreso il nome deltitolare non più in vita, che può costituire un elemento indispensabile, oquanto meno utile, per la conservazione dell'avviamento commerciale, inNumero registro generale 7821/2020Numero sezionale 219/2026Numero di raccolta generale 16914/2026Data pubblicazione 29/05/2026quanto indice di una continuità operativa, che vale anche a tutelare coloroche abbiano avuto rapporti con l'originario imprenditore (Cass. 5899/2002).L’art. 2561 c.c., che disciplina l’affitto di azienda per atto inter vivos,prescrive che l’usufruttuario deve gestire l’azienda, conservarne laconsistenza e la destinazione e l’efficienza; deve esercitare l’attività sotto laditta che la contraddistingue ed eventualmente accrescerla, allo scopo dievitare la dispersione dell'avviamento commerciale in danno del nudoproprietario a conferma che la ditta è elemento distintivo essenziale la cuiconservazione rileva ai fini del corretto esercizio dell’usufrutto.La sentenza ha invece affermato che l’usufruttuario dovesse esercitarel’attività aziendale a nome proprio secondo le disposizioni del D.P.R.247/2004, il cui art. 2 prevede, di contro, la cancellazione d’ufficio delladitta in caso di decesso e di mancata comunicazione della prosecuzionedell’attività, eventualità, quest’ultima, che implica l’utilizzo della dittaintestata al de cuius anche da parte degli eredi, come già ritenuto dallagiurisprudenza di questa Corte.5. L’undicesimo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt.1105, 1108, 1010, 2561, 2482 quater c.c. e l’omesso esame di un fattodecisivo.Si contesta l’affermazione della sentenza secondo cui [OSCURATO:PERSONA] non si eraappropriata della società [OSCURATO:SOCIETA]. per averla ricapitalizzata e perchéil valore delle quote sociali era negativo, non potendo il socio esseredefinitivamente escluso dalla compagine societaria.Si lamenta che la delibera di ricapitalizzazione era stata adottata senza laregolare convocazione del ricorrente e che [OSCURATO:PERSONA] era stata nominatarappresentante dell’intera comunione in una riunione dei comproprietari cuinon era stato convocato anche il ricorrente, infine che la convenuta avevaspeso tale qualità nell’assemblea che aveva deliberato l’azzeramento delcapitale sociale e la sua ricostituzione, con incarico di comunicare ai soci ilcontenuto della delibera.Numero registro generale 7821/2020Numero sezionale 219/2026Numero di raccolta generale 16914/2026Data pubblicazione 29/05/2026Il ricorrente sostiene che la rituale convocazione di tutti contitolari allariunione della comunione era presupposto di legittimità della delibera, comegià dedotto con la memoria del 31.1.2017; che, sebbene la delibera diazzeramento del capitale non fosse stata impugnata, la condottadell’usufruttuaria integrava ugualmente un abuso sanzionabile, avendoconsentito che fossero diluite le partecipazioni sociali degli eredi in modoche la resistente e la figlia acquisissero il controllo societario.Il dodicesimo motivo denuncia la violazione dell’art. 2482 quater c.c. peraver la sentenza ritenuto che, per effetto dell’azzeramento del valore dellequote, la società si fosse estinta unitamente all’usufrutto.I due motivi sono infondati.Le questioni riguardanti l’omessa preventiva informazione o convocazionedel ricorrente allorquando [OSCURATO:PERSONA] è stata nominata rappresentante deititolari delle quote nella riunione della comunione sono inammissibili pernovità: il tema non è affrontato dalla sentenza e il ricorso non offre alcunaindicazione circa il fatto che esso sia stato dedotto e dibattuto dinanzi algiudice di merito.E’ noto che se una questione giuridica - implicante un accertamento di fatto- non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrenteche la proponga in sede di legittimità, onde non incorrerenell'inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegarel'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche,per il principio di specificità del ricorso per cassazione, di indicare in quale32804/2019).5.1 Può tuttavia evidenziarsi che il difetto di informazione o convocazionedel singolo alla riunione della comunione non rende le decisioni nulle, masolo annullabili su ricorso dell’interessato, come prevede il terzo commadell’art. 1105 c.c.; la delibera non impugnata nel termine dell’art. 1109 c.c.resta valida ed impegna i comproprietari.Numero registro generale 7821/2020Numero sezionale 219/2026Numero di raccolta generale 16914/2026Data pubblicazione 29/05/2026E’ circostanza di fatto pacifica che neppure la delibera di azzeramento delcapitale sociale era stata impugnata e che, oltre che efficace, era stataadottata per la grave situazione finanziaria attestata dalla c.t.u. el’azzeramento del valore delle quote.L’operazione di azzeramento è stata, dunque, deliberata dai soci inconsiderazione della grave situazione finanziaria della società; talecondizione di grave difficoltà non aveva determinato l’estinzione dellasocietà o dell’usufrutto, come affermato dal giudice di merito, ma resta chel’acquisizione del controllo societario deve ricondursi alla successivasottoscrizione del capitale, cui avrebbe potuto aderire anche il ricorrente,esercitando eventualmente l’opzione che compete ai soci (art. 2481 bisc.c.).Per tali motivi, previa correzione della motivazione ai sensi dell’art. 384,comma quarto, c.p.c., la sentenza si sottrae a censura, essendo oggetto diun accertamento di merito, correttamente motivato, che il controllosocietario sia stato il frutto, non di un abuso dell’usufruttuario, ma delleparticolari vicende societarie e delle particolari condizioni finanziarie e diindebitamento della società.6. Il tredicesimo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo. Ilricorrente sostiene che la prova che [OSCURATO:PERSONA] si fosse impossessata dallagiacenza sui conti della società risultava dagli estratti conto per l’importo di€. 220,00 ed era frutto di un abuso a prescindere dalla ridotta entità dellesomme sottratte alla comunione.Il quattordicesimo motivo denuncia la violazione dell’art. 1015 c.c. per averla sentenza escluso sia il prelievo che la gravità della condotta, che andavavalutata anche in relazione agli ulteriori inadempimenti sia per essersiappropriata dell’azienda agricola, sia della società di capitali sia di somme.I due motivi sono inammissibili.La possibilità di invocare la violazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c. è preclusa giàdal fatto che la sentenza di appello ha risolto le questioni in fatto in modoNumero registro generale 7821/2020Numero sezionale 219/2026Numero di raccolta generale 16914/2026Data pubblicazione 29/05/2026conforme a quella di primo grado, sicché il ricorrente avrebbe dovutoillustrare in che punto, su tale specifico tema, le decisioni siano difformi apena di inammissibilità.La sentenza ha escluso, con motivato apprezzamento delle risultanze dicausa, la stessa appropriazione di fondi sociali, il che esclude la sussistenzadell’abuso; la censura si limita a sollecitare un nuovo esame di documentidi causa, che è compito riservato al giudice di merito.Sono, in conclusione, accolti i motivi secondo, terzo, quarto, quinto, sesto,settimo, ottavo e il decimo motivo di ricorso, con rigetto delle altre censure.La sentenza è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio della causaalla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, anche per lapronuncia sulle spese di legittimità. P.Q.Maccoglie il secondo, il terzo, il quarto, il quinto, il sesto, il settimo, l’ottavoe il decimo motivo di ricorso, rigetta gli altri, cassa la sentenza impugnatain relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d’appello di Venezia,in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29/01/2026.[OSCURATO:PERSONA] PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]