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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21732/2026

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O [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];R.G. 27118/2025 Ferrante OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 391- ter cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, inerente all'eccessività del trattamento sanzionatorio e alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, si palesa generico nonché aspecifico, in quanto non si confronta con la motivazione della Corte territoriale, la quale ha confermato l'applicazione del minimo edittale e l'esclusione del beneficio ex art. 163 cod. pen. in ragione delle condizioni soggettive dell'imputato (pag. 2 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. D P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
O [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];R.G. 27118/2025 Ferrante OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 391- ter cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, inerente all'eccessività del trattamento sanzionatorio e alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, si palesa generico nonché aspecifico, in quanto non si confronta con la motivazione della Corte territoriale, la quale ha confermato l'applicazione del minimo edittale e l'esclusione del beneficio ex art. 163 cod. pen. in ragione delle condizioni soggettive dell'imputato (pag. 2 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. D P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 21732/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris