CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 01831/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18511/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] SAS rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]'; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] F. CONFALONIERI, N. 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], N. 35/B, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. 2019n. 18511sez. S2 - a d. 18 / 12 /202 4 COLAGRANDE che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – nonchè contro W W [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] SNC, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] CO -intimati – avverso la sentenza della CORTE D’APPELLOdi [OSCURATO:PERSONA].DIST.[OSCURATO:PERSONA] n. 38/2019 depositata il 23/03/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/12/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] c. s.a. proponevano appello dinanzi la Corte d’Appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, cheaveva rigettato la domanda di condanna alla demolizione o all’arretramento sino al rispetto delle distanze legali della costruzione addossata al confine con i propri fondi previa disapplicazione della delibera della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] n. 588 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. La richiesta di disapplicazione aveva ad oggetto la parte del provvedimento in cui, inderoga delle distanze minime degli edifici dai confini imposto dal piano urbanistico comunale (metri 5), aveva concessoa Schweìgkofer e adaltri i m prenditori convenuti/appellati di avvicinarsi al conf i ne con la p.f. 7217/1 diproprietà comunale fino a metri 1,65. Il Tribunale aveva rigettato la domanda di riduzione in pristino proposta sia dagli attori che dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dei Ric. 2019n. 18511sez. S2 - a d. 18 / 12 /202 4 convenutianche s ul presupposto che la affermazione degli attori su una discordanza traconfini mappali e confini naturali, non aveva mai formatooggetto di azione d i regolamento di confini ex art. 950 c.c., e dato atto dell'approvazione, medio tempore, del piano di attuazione per !a zona produttiva Roncadizza 2 (delibera della [OSCURATO:PERSONA] n. 1448 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]) con cui la distanza minima da rispettare dall' "Edificio folto D verso confine di zona a sud (p.f.7217/1) ", sia fuori terra che per l'interrato, era indicata in metri 0.00, con laconseguenza. che la costruzione in p.ed. 3828 doveva, anche in base alla normativa sopravvenuta, ritenersi del tutto legittima. 2. S i costituiva il Comune d i [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l’inammissibilità dell'appello principale e proponendo a sua volta appello incidentaleavverso la sentenza nel punto in cui il Tribunale aveva respinto le sue domande proposte nei confronti delle convenute imprese; chiedeva inoltrela sospensione del giudizio in attesa della decisione del Consiglio diStato sull'impugnazione della sentenza n. 8/2016 del T.R.G.A. di Bolzano che aveva annullato il predetto piano di attuazione per inse d iamenti produttivi Roncaclizza 2. 3. Delle convenute in primo grado si costituiva, in questa seconda istanza, la sola [OSCURATO:SOCIETA]. contrastando sia le ragioni degli appellanti in v i a principale che quelle esposte dal Comune nel suo appello incidentale. 4. Il giudice del gravame rigettavasia l'appello principale che l'appello incidentale.Quanto all’appello principale riteneva fondata la tesi degli appellanti circa il fatto che, nel caso tra due fondi manchi un confine comune a causa della interposizione di una Ric. 2019n. 18511sez. S2 - a d. 18 / 12 /202 4 striscia di terreno appartenente a terzi, non vale il principio della prevenzione che consente in caso di costruzione in inosservanza della distanza dal comune confine la successiva costruzione del vicino in aderenza oppure con retrocessionedal confine oltre i limiti imposti, fino a raggiungere l'inderogabile distanza minima tra le costruzioni. Per ripartire in modo equo l'onere del rispetto del principio del distacco e non sacrificare i diritti edificatori di chi costruisca in ipotesi di mancata osservanza della distanza dal confine con il fondo intermedio nella prima edificazione tutti devono rispettare il distacco dal confine p ari a quello minimo imposto dalla normativa vigente.Nel caso di s pecie essendo la particella 7217/1 larga 2,90 le costruzioni erigende sulla particella 3828 da un lato e 3070/16 dall'altro dovrebbero, per colmare 10 m t d i distacco tra gli edifici , rispettare una distanza dal confine con la particella interposta di metri 5, violando dunque la costruzione posta a soli me tri 3,5 dal fondo intermedio i limiti minimi dal confine come imposti. La Corte d'appello evidenziava che, in assenza del confine comune, per la zona di espansione in oggetto l'articolo 29 delle norme di attuazionedel puc del Comune di [OSCURATO:PERSONA] regolante la zona di espansione per insediamenti produttivi espressamente prevedevaal terzo comma punto 5 che la distanza minima tra gli edifici non dovesse essere inferiore all'altezza dell'edificio più alto e comunque non meno di 10 mt. a meno che non si costruis se in aderenza. La Corte d'appello riteneva sussistente l'interesse degli attori in relazione alla loro particella esclusa illegittimamente dalla zona produttiva, data la potenziale natura edificatoria del loro terreno Ric. 2019n. 18511sez. S2 - a d. 18 / 12 /202 4 anche in virtù dell'annullamento della delibera regionale,e riteneva erronea la sentenza impugnata nella parte in cui aveva affermato l'impossibilità di disapplicare la delibera comunale o gli altri provvedimentida parte del giudice ordinario. Secondo la Corte era lecito dubitare della legittimità della deliberazione della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], n. 588/2005, che, ai sensi dell"art. 112 LP. 1 3/ 1 997, derogando le norme sulle distanze dalla strada pubblica, comportava per il fondo di proprietà [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. le conseguenze negativegià esposte in punto di interesse ad agire. Tuttavia, la Corte evidenziava come i l Tribunale ave sse ritenutoche l'assenza di certezza sui confini tra i fondi interessati ela mancata proposizione della relativa domanda ex art. 950 c.c. rendeva la domanda di arretramento in determinata e indeterminabile.Tale punto della sentenza non era impugnato dagli appellanti principalimentre il tema era st ato sollevato dal Comune di [OSCURATO:PERSONA], che ne aveva tratto argomento a sostegno dell'eccezione di inammissibilità. Secondo la Corte d'appello risultava corretta la decisione d e l Tribunale circa l'impedimento ad accoglierela richiesta di condanna ad arretrare l'edificio della particella 3828 asseritamente costruito in distanza tale dal confine in modo da compromettere il diritto di proprietà dei ricorrenti e in particolare della facoltà di edificare. Infatti, in assenza di un accertamento giudizialedei confini tra la proprietà del Comune e la particella 3070/1classificata come verde agricolo e, quindi , priva di capacità edificatoria e la particella 3070/16 inclusa invece nella zona per insediamenti produttivi Roncadizza2, non era possibile alcuna quantificazione della misura Ric. 2019n. 18511sez. S2 - a d. 18 / 12 /202 4 dell’eventuale violazione e, quindi, dell'arretramento da imporre ai proprietari dell'edificio costruito sulla particella 3828 in virtù del principio del distacco. Nessuna delle partiaveva introdotto un giudizio ex articolo 950 c.c.per eliminare le soggettive ed oggettive incertezze sui confini tra la strada in particella 7217/1e i fondi confinanti sia verso sud proprietà Avesani, sia verso nord proprietà de gl i imprenditor i appellati, nonostante l'incertezza dei confini fosse emersa e discussa già nel procedimento cautelare ex articolo 1171 c.c., nonostante il giudice designato in tale sede avesse già precisato che l'unica via da percorrere era quella dell'instaurazione di un giudizio di accertamento degli esatti confini tra i fondi. D’altra parte, dell 'incertezza dei confini e della non corrispondenza di quelli naturali rispetto alle risultanze delle mappe catastali davano atto gli stessi appellanti che si limitavano a richiamare i confini risultanti dalle loro relazioni peritali prive di valore probatorio. L'incertezza risultava dalla consulenza dell'ingegnere [OSCURATO:PERSONA]. In definitiva ciò che mancava era la proposizione di un'azione di regolamentazione di confini destinata all'accertamento con forza di giudicato degli esatti confini tra i fondi interessati alla vicenda. In assenza di certezza su tale presupposto necessario non era materialmente possibile accertare la dedotta violazione e calcolare l'importanza della stessa e porvi corretti rimedi anche il comune aveva percepito l'inopponibilità della consulenza d'ufficio svolta nel procedimento cautelare nei suoi confronti per difetto di contraddittorio e invece non aveva agito ex articolo 950 c.c. Ric. 2019n. 18511sez. S2 - a d. 18 / 12 /202 4 In conclusione, la sentenza nonostante l'erroneità della statuizione quanto al potere di disapplicazione doveva essere confermata quanto alla questione dirimente sul mancato accertamento dei confiniche non era stata posta in discussione con l'appello e difettando tale accertamento non poteva accertarsi la violazione delle distanze quale frutto di illecita attività edificatoria da parte deiappellati. La Corte rigettava anche l'appello incidentale del Comune. 5. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di tre motivi di ricorso. 6. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. 7. W W [OSCURATO:PERSONA] Sas, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] rimasti intimati. 8. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con memoria depositata in prossimità dell’udienza hannoinsistito nelle rispettive richieste. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: omesso esame da parte della Corte d'Appello delle risultanze della CTU, in base alla quale il "mancato rispetto della norma di piano urbanistico integrativa delle distanze di codice, che fissa in cinque metri la distanza delle nuove costruzioni dal confine", è "evidente e macroscopico": nullità della sentenza per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che èstato oggetto di discussione tra le parti. Ric. 2019n. 18511sez. S2 - a d. 18 / 12 /202 4 Gli attori non avevano mai contestato l’andamento dei confini e la discordanza tra lo stato di fatto e le mappe catastali ed avevano richiamato le risultanze della consulenza tecnica svolta in sede cautelare o chiesto di svolgere una nuova consulenza. La Corte d’appello, dunque, avrebbe completamente omesso di considerare le conclusioni alle quali è pervenuto il consulente tecnico geometra [OSCURATO:PERSONA] aveva dato atto di quale fosse il confine effettivo. 2. I l secondo motivo di ricorso è così rubricato : n ullità del procedimento e dellasentenza per avere la Corte d'Appello omesso di disporre l'integrazione della CTU acquisita al giudizio a fronte dell'eccezione di inopponibilità della stessa sollevata dalComune di [OSCURATO:PERSONA], salvo poi affermare in sentenza che "le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio assunta nel procedimento cautelare, non sono, come ripetutamente eccepito, opponibili al Comune di [OSCURATO:PERSONA]". 3. Il terzo motivo di ricorsoè così rubricato: Violazione e falsa applicazione degli artt. 873 e 950 c.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., nonché violazionedegli artt. 34 e 112 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., poiché anziché accertare incidentalmente l'andamento dei confini o, in subordine, attenersi - ai sensi dell'art. 950, comma 3, c.c. - al confine delineato dalle mappe catastali, laCorte d'Appello ha rigettato la domanda di accertamento della violazione dellenorme in materia di distanze legali aderendo alla contestazione di una delle parti relativa all'andamento dei confini, compiendo così un'indagine non esaustiva, incontrasto (anche) con il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. Ric. 2019n. 18511sez. S2 - a d. 18 / 12 /202 4 3.1 Il terzo motivo è fondato e il suo accoglimento determina l’assorbimento dei restanti. La Corte d’Appello, dopo aver accolto il gravame sulla possibilità di disapplicazione della normativa locale e dopo aver affermato l’interesse ad agire degli attori, poi appellanti, ha invece confermato la decisione del Tribunale circa l’impossibilità di accogliere la domanda per l’indeterminatezza del confine derivante dalla mancata azione ex art. 950 c.c. di regolamento degli stessi. Deve osservarsi, invece, che il confinetra i fondi, ove post o in discussione,avrebbe dovuto costituire oggetto d i accertamento in via incidentale, come avviene ogni qual voltal’oggetto del giudizio verta sulla violazione delle distanze legali e sia necessario determinare l’esatto confine tra fondiper stabilire la sussistenza o meno della violazione. Deve richiamarsi il principio del tutto consolidato secondo cui: La regola stabilita dall'art. 950, ultimo comma, c.c. trova applicazione anche nel caso in cui all'accertamento del confine si proceda in via incidentale, ai fini della verifica del rispetto delle distanze, fuori del tipico processo di regolamento di confini previsto nel citato articolo, sicché il giudice deve rilevare la sussistenza di una eventuale difformità tra il confine catastale e quello risultante dallo stato dei luoghi, da privilegiarsi rispetto alle mere risultanze delle mappe catastali, anche in mancanza di una domanda di regolamento dei confini (Sez. 2- , Ordinanza n. 20691 del 09/08/2018, Rv. 650006 -01). La Corte d’Appello, pur affermando che la decisione del Tribunale non è stata oggetto di impugnazione da parte degli originari attori, ha sostanzialmente smenti to tale affermazione Ric. 2019n. 18511sez. S2 - a d. 18 / 12 /202 4 confermando nel merito il rigetto della domanda per indeterminatezza dei confin i in assenza di una domanda di regolamento degli stessi ex art. 950 c.c. Di conseguenza correttamente i ricorrenti hanno censurato la decisione di rigettonel merito della loro domanda. D’altra parte, deve ribadirsi che il giudicato interno non si determina sul fatto, ma su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell'ambito della controversia, sicché l'appellomotivato con riguardo ad uno soltanto degli elementi di quella statuizione riapre la cognizione sull'intera questione che essa identifica, così espandendo nuovamente il potere del giudice di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene ad essa coessenziali, non siano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo di gravame(Sez. 2, Ord . n. 10760 del 2019 ). In conclusione, va accolto il terzo motivo con logico assorbimento dei restanti. Il giudice di rinvio ( Corte d’Appello di Trento in diversa composizione) provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso,dichiara assorbiti i primi due, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla C