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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 aprile 2024

Cassazione n. 30121/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Venezia che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Treviso per il reato di furto ai sensi dell'art. 624-bis, commi 1 e 3, 625, comma 1, n. 4, cod. pen. (in Treviso il 26/01/2013).

Ritenuto che il motivo sollevato (violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta attendibilità della ricognizione fotografica dell'imputata effettuata in udienza, diversamente dalla valutazione effettuata dalla Corte territoriale rispetto alle dichiarazioni dei testi a discarico, giudicate non affidabili) non è consentito in sede di legittimità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, con il supporto di adeguati argomenti giuridici (pp. 3 e 4 sent. impugnata) e rispetto ai quali la ricorrente non articola alcuno specifico confronto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17 aprile 2024 Il Consigliere estens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Venezia che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Treviso per il reato di furto ai sensi dell'art. 624-bis, commi 1 e 3, 625, comma 1, n. 4, cod. pen. (in Treviso il 26/01/2013). Ritenuto che il motivo sollevato (violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta attendibilità della ricognizione fotografica dell'imputata effettuata in udienza, diversamente dalla valutazione effettuata dalla Corte territoriale rispetto alle dichiarazioni dei testi a discarico, giudicate non affidabili) non è consentito in sede di legittimità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, con il supporto di adeguati argomenti giuridici (pp. 3 e 4 sent. impugnata) e rispetto ai quali la ricorrente non articola alcuno specifico confronto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 aprile 2024 Il Consigliere estens