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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 ottobre 2022

Cassazione n. 07972/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Firenze ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di truffa già pronunciata dal Tribunale di Pistoia con sentenza 9 aprile 2018.

2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, NERINI Mauro.

Successivamente, la difesa ha depositato verbale di remissione di querela con accettazione del querelato.

3. A seguito dell'acquisita remissione di querela con relativa accettazione, va dichiarata l'estinzione del reato con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

Invero, secondo l'orientamento delle Sezioni Unite, la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez.

U, n. 24246 del 25/02/2004, Rv. 227681).

3.1. Alla declaratoria consegue, in difetto di diverse pattuizioni, nel caso di specie non sussistenti, la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela.

Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali.

Così deciso ti Roma, il 25 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA] e estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Firenze ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di truffa già pronunciata dal Tribunale di Pistoia con sentenza 9 aprile 2018. 2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, NERINI Mauro. Successivamente, la difesa ha depositato verbale di remissione di querela con accettazione del querelato. 3. A seguito dell'acquisita remissione di querela con relativa accettazione, va dichiarata l'estinzione del reato con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Invero, secondo l'orientamento delle Sezioni Unite, la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Rv. 227681). 3.1. Alla declaratoria consegue, in difetto di diverse pattuizioni, nel caso di specie non sussistenti, la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso ti Roma, il 25 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA] e estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 07972/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris