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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 20838/2022

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[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] C. s.n..c., con sede in [OSCURATO:PERSONA], in persona del liquidatore [OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difes i per procura alle liti in calce al ricorso dall’Avvocat o [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliati presso l’indirizzo digitale pec del difensore.

Ricorrenti contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con sede in Catanzaro, in per s ona dell’amministratore unico sig. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a per procura alle liti in calce al controricorso dagli [OSCURATO:PERSONA] e ClaudiaConsarino, elettivamente domiciliata presso l’indirizzo digitale pec del difensore. [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA]/2020.avverso la sentenza n. 217 9 della Corte di appello di Catanzaro , depositata il 12. 12.2018.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 2.

3. 2021dal consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; viste le conclusioni del P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]Ovidio , che ha chiesto l’accoglimento del primo e quindicesimo motivo per quanto di ragione, che siano dichiarati assorbiti il secondo ed il terzo, dichiarati inammissibili il settimo, tredicesimo e sedicesimo e rigettati gli altri; udite le difese svolte dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per i ricorrenti e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Consarino per la controricorrente.

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. convenne dinanzi al Tribunale di Catanzaro la [OSCURATO:SOCIETA]. chiedendo la risoluzione del contratto di acquisto di una pala meccanica stipulato l’11.

7. 2003per inadempimento della venditrice, che non le aveva mai consegnato il bene, e la sua conseguente condanna alla restituzione del prezzo versato di euro 279.729,28 o comunque a tenerla indenne da quanto essa fosse stata tenuta apagare a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., cessionaria del relativocredito.

La società Virga, costituendosi, eccepì che il contratto di acquisto era relativamente simulato con riguardo alla parte venditrice, che andava identificatanella società [OSCURATO:PERSONA].

Costituitasi in giudizio,quest’ultima confermò di essere la parte venditrice del bene e quindi la natura simulata della compravenditaper interposizione fittizia della società Virga, ed eccepì che ad essere inadempiente era la società [OSCURATO:PERSONA], che non aveva mai pagato il saldo del prezzoconvenuto, pari all’importo di euro 117.796,28, aggiungendo che al fine di ottenere tale somma aveva chiesto un decreto ingiuntivo nei confronti sia di [OSCURATO:PERSONA] in proprio che della sua società, producendo in sede monitoria un assegno bancario di pari importo, non incassato, emesso dal [OSCURATO:PERSONA].

R.G.

N. 3799/2020.Essendo stato il menzionato decreto ingiuntivo opposto dagli intimati, il giudice dispose la riunione de l relativo giudizio di opposizione con quello introdotto dalla società [OSCURATO:PERSONA].

Espletata l’istruttoria, con sentenza del 2015 il Tribunale resp in se la querela di falso avanzata dal [OSCURATO:PERSONA] avverso l’assegno bancario prodotto dalla controparte, dichiaròche la vendita del bene da parte della società Virga era simulata per interposizione fittizia e che il contratto, come riconosciuto da tutte le parti in causa, era intervenut o tra la società [OSCURATO:PERSONA] e la società La NordicaMacchine, rigettò la domanda di risoluzione del contratto avanzata dalla [OSCURATO:PERSONA], revocò il decreto ingiuntivo opposto e condannò la società opponente al pagamento in favo re della soci e tà [OSCURATO:PERSONA] n e d ella somma di euro 117.796,28 a titolo di residuo prezzo.

Proposto gravame da [OSCURATO:PERSONA] e dalla società [OSCURATO:PERSONA] C., la Corte di appello di Catanzaro, con sentenza n. 2179 del 12.

12. 2018, confermò la decisione impugnata, affermando che: il giudice di primo grado, nel pronunciare la condanna dell ’ opposta al pagamento del residuo prezzo, non era incorso nel vizio di extrapetizione, avendo la società venditrice proposto la domanda di pagamento in via monitoria; la statuizione di condanna al suddetto pagamento della società [OSCURATO:PERSONA] era stata correttamente pronunciata,non avendo la parte acquirente versato la somma dovuta a titolo di prezzo, secondo quanto convenuto dalle parti nel contratto; la società [OSCURATO:PERSONA] non era inadempiente in ordine all’obbligo di consegna della macchina escavatrice, atteso che le parti avevano espressamente stabilito che tale consegna dovesse avvenire dopo l’integrale pagamento del prezzo; la querela di falso proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’assegno bancario prodotto dalla società [OSCURATO:PERSONA] in sede di ricorso per decreto ingiuntivo era stata correttamente respinta in quanto il titolo, che era stato dato in garanzia del pagamento del prezzo di vendita, era stato riempito in conformità ai patti; la menzionata querela di falso, comunque, era da reputarsi “ superflua “ , attes o che nel giudizio di opposizione la società creditrice aveva fondato la propria pretesa sul rapporto causale e non più sul suddetto titolo di credito; irrilevante era la circostanza R.G.

N. 3799/2020.che la controdichiarazione scritta che provava il rapporto simulato in ordine alla parte venditrice non fosse stata redatta per atto pubblico o con scrittura privata autenticata, non integrando tali formalità un requisito di validità dell’atto negoziale e trovando le obbligazioni delle parti titolo non già nella suddetta scrittura, ma nel contratto di vendita; correttamente il giudice aveva posto le spese di giudizio anche a carico di [OSCURATO:PERSONA], che era rimasto soccombente sulla querela di falso ed anche nei confronti della terza chiamatasocietà Virga.

Per la cassazione di questa sentenza, con atto affidato per la notifica all’ufficiale giudiziario in data 13.

1. 2020, ricorrono [OSCURATO:PERSONA] e la s.n.c. [OSCURATO:PERSONA] C., affidandosi a sedici motivi.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., mentre non ha svolto attività difensiva la [OSCURATO:SOCIETA] parti hanno depositato memoria.

Ragioni della decisione Il primo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 167, 638, 641, 642 e 645, comma 2, cod. proc. civ. e nulli t à della sentenza ai sensi dell’art. 132 n. 4 stesso codice, lamentando che la Corte di appello non abbia rilevato l’inammissibilità , per novità, della domanda avanzata dalla controparte società [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento del residuo prezzo della compravendita, fondata quindi sul suddetto rapporto negoziale, domanda che era stata formulata, per la prima volta , solo nella comparsa di costituzione e risposta de l giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, mentre in sede di ricorso la ricorrente aveva allegato a fondam en to della propria pretesa l’assegno bancario, cioè un titolo diverso.

Si assume, in particolare, che la Corte di appello, che sul punto ha resp into il motivo di gravame con motivazione del tutto carente, avrebbe dovuto dichiarare inammissibile la domanda fondata sul rapporto causale, integrando essa una non consentita mutatio libelli, dal momento che allegava una causa petendi affatto diversada quella su cui poggiava il ricorso per decreto ingiuntivo, che era stato richiesto sulla base dell’assegno, aggiungendo che, risultando tale titolo emesso personalmente dal [OSCURATO:PERSONA], senza spendita della società, R.G.

N. 3799/2020.risultava altresì diverso il soggetto nei cui confronti la nuova domanda era stata avanzata, che era la società e non più il [OSCURATO:PERSONA] in proprio.

Il motivo è infondato.

Le censure sollevate dalla ricorrente muovono dal presupposto , errato , che l’assegno prodotto dalla società [OSCURATO:PERSONA] in sede monitoria costituisca un autonomo fatto costitutivo del credito dalla stessa azionato in giudizio, da tenere distinto dal rapporto causale di compravendita, laddove invece esso, per la sua oggettiva valenza ed in assenza di elementi diversi, non poteva che integrare la prova scritta del credito vantato con il ricorso per decreto ingiuntivo, a mente dell’art. 633, comma 1 n. 1), cod. proc. civ., al fine di ottenerne la provvisoria esecuzione, ai sensi del successivo art. 642.

Per contro, per il principio di astrattezza proprio dei titoli di credito, l’assegno bancario non può indicare il rapporto fondamentale, ma costituisce un titolo di pagamento e, sotto il profilo probatorio, una prova del credito, idonea a dispensare il creditore dalla prova del rapporto sottostante, ai sensi dell’art.1988 cod. civ.

Ne discende che l’allegazione del rapporto causale di compravendita operata dall’opposta nella sua comparsa di costituzione e risposta non integrava alcuna domanda nuova rispetto alla pretesa azionata in sede monitoria, ma costituiva soltanto la specificazione della ragione del credito.

A tali considerazioni merita aggiungere che dalla stessa esposizione dei fatti contenuta nel ricorso( pag. 8 ) risulta che nell’atto di opposizione a decreto ingiuntivola società [OSCURATO:PERSONA] aveva dedotto di non essere obbligata al pagamento della somma ingiunta perché la [OSCURATO:PERSONA] non aveva consegnato il bene.

Il rapporto causale di compravendita era entrato pertanto nel thema decidendum proprio a seguito delle difese svolte dall a opponente, quale convenuta in senso sostanziale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, circostanza che evidentemente rende priva di fondamento, anche sotto tale profilo, la sua eccezione di inammissibilità della domanda della parte opposta fondata sul rapporto causale.

Il secondo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 9 r.d. n. 1736 del 1931 e dell’art. 1988 cod. civ., censurando la R.G.

N. 3799/2020.sentenza impugnata per avere quantificato la somma dovuta a titolo di residuo prezzo nello stesso importo indicato nell’assegno, reputando irrilevante la divergenza esistente nel titolo tra l’importo indicato in numeri “ 117.796,28 “ e quello indicato in lettere “ centodiciassettenovantasei/98 “, divergenza che, atteso il principio di letteralità proprio dei titoli di credito, avrebbe dovuto portare a considerare il titolo invalido ed inefficace.

Si sostiene altresì che, anche sotto tale aspetto, risulta confermata la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato denunziata con il precedente motivo.

Il terzo motivo di ricorso deduce nullità della sentenza per violazione dell’art.112 cod. proc. civ., assumendo che la Corte di appello è incorsa nell’errore denunziato per non avere tenuto conto che la società opposta aveva concluso in primo grado chiedendo la condanna in suo favore di una somma corrispondente a quella dell’assegno prodotto e che il Tribunale aveva condannato la società opponente al pagamento, sempre a titolo di residuo prezzo della compravendita, dell’importo di euro 117.796,28, pari a quello recato, in numeri, dall’assegno bancario .

Poiché tuttav ia il titolo indicava in lettere un importo diverso, la Corte, preso atto delle sopra riferitarisultanz a documentale, avrebbe dovuto accogliere l’appello, rilevando la divergenza tra la domanda proposta e la statuizione di condanna.

I motivi, che possono trattarsi congiuntamente per la loro connessione logica, sono infondati.

La Corte di appello ha quantificato il credito della società opposta tenendo conto sia dell’importo dell’assegno che del contratto di vendita, in particolare del prezzo ivi indicato e quindi, per detrazione, degli acconti versati di cui le parti si davano reciprocamente atto, rilevando che i due importi coincidevano.

La divergenza presente nell’assegno tra l’importo indicato in lettere e quello indicato numeri non impediva d’altra parte, di per sé, la sua valutazione come mezzo di prova del credito, ai sensi dell’art. 116 cod. proc. civ., tenuto conto che la società veditrice non ha proposto l’azione cartolare ma ha domandato l’adempimento del contratto.

R.G.

N. 3799/2020.Con il quarto motivo si denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e del giudicato interno, censurando la decisione impugnata laddove ha ritenuto legittima l’eccezione di inadempimento sollevata dalla società La NordicaMacchine, che aveva preteso di non dover provvedere alla consegna del bene fino al pagamento dell’intero prezzo, sul presupposto che il pagamento della somma residua dovesseavvenire, in base al contratto, prima della consegna.

Così ragionando, si sostiene, la Corte territoriale ha però disatteso il giudicato interno formatosi sull’ affermazione della sentenza di primo grado, secondo cui le parti non avevano preso accordi in ordine al pagamento del residuo prezzo e, rispetto ad esso, sul tempo di consegna del macchinario.

Ne discende che, potendo il pagamento del prezzo avvenire contestualmente alla consegna, l’eccezione di inadempimento sollevata dalla controparte avrebbe dovuto essere respinta.

Il motivo è infondato.

Tra la sentenza di primo grado e quella di appello non si rinviene al cun contrasto, avendo entrambi i giudici di merito ritenuto fondata l’eccezione di inadempimento sollevata dalla venditrice per il mancato pagamento della somma di euro 123.762,28 e dichiarato quindi legittimo il suo rifiuto di consegnare il macchinario sulla base della considerazione che dal testo contrattuale risultava che le parti avevano convenuto che la consegna del bene dovesse essere eseguita dopo l’integrale pagamento del prezzo.

Né tale motivazione appare incompatibile con l’eventuale accertamento del Tribunale circa la mancanza di un termine per l’adempimento delle rispettive prestazioni, una volta accertato e stabilito che i contraenti avevano disciplinato l’ordine temporale della loro prestazioni, ossia subordinato la consegna del bene al versamento del corrispettivo.

Il quinto motivo di ricorso denunzia violazione efalsa applicazione degli artt.1460, 1476 e 1498 cod. civ., lamentando che, accoglie ndo l’eccezione di inadempimento sollevata dalla controparte, la Corte abbia condannato la società acquirente al pagamento del residuo prezzo, pur in assenza di una offerta formale da parte della venditrice di eseguire la consegna del bene, trascurando di considerare che l’eccezione di inadempimento legittima la R.G.

N. 3799/2020.sospensione dell’esecuzionedella prestazione, ma non libera la parte che la eccepisce dalla sua obbligazione né la rende inesigibile.

Il motivo è infondato.

L’eccezione di inadempimento è stata sollevata dalla parte venditrice [OSCURATO:PERSONA] a fronte della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento proposta dalla società acquirente [OSCURATO:PERSONA], che aveva lamentato la mancata consegna del bene.

Nei giudizi di merito l’eccezione è stata ritenuta fondata per non avere l’acquirente versato l’intero prezzo, la cui corresponsione doveva avvenire, secondo la ricostruzione della volontà contrattuale, prima della consegna del bene.

Per tale ragione la domanda di risoluzione è stata respinta.

A seguito quindi dell’emissione del decreto ingiuntivo richiesto dalla venditrice per ottenere l’integrale pagamento del prezzo, della sua opposizione e della successiva riunione di tale giudizio al precedente, l’oggetto del contendere si è esteso alla domanda della venditricedi condanna al pagamento del prezzo, cui la controparte ha opposto l’inadempimento già denunziato nell’altro giudizio di mancata consegna del bene venduto.

Tanto precisato, le censure sollevate dal motivo si fondanosu un presupposto che risulta escluso e smentito dalla sentenza impugnata, vale a dire che il pagamento integrale del prezzo dovesse essere contestuale alla consegna del bene e non precederlo.

La Corte territoriale ha invece ricostruito la volontà contrattuale delle parti in modo diverso, nel senso che esse avevano concordato che il versamento del prezzo dovesse essere eseguito prima della consegna.

Stante la diversa sequenza temporale delle prestazioni, la domanda della venditrice di condanna della controparte al pagamento del prezzo non doveva essere preceduta dall’offerta di adempiere a sua volta la propria prestazione, mediante la consegna del bene, che può ritenersi necessaria solo nel caso in cui le due prestazioni debbano essere eseguite simultaneamente.

Merita aggiungere che,in relazione alla statuizione di condanna adottata dalla Corte di appello, non sembrano esercitare alcun autonomo rilievo giuridico i caratteri propri dell’eccezione di inadempimento invocati nel ricorso, quale rimedio di carattere temporaneo, se si considera che essa è stata sollevata R.G.

N. 3799/2020.dalla società [OSCURATO:PERSONA] al solo fine di contrastare la domanda di risoluzione del contratto proposta dalla società [OSCURATO:PERSONA], investendo così il tema , evidentemente connesso ma distinto, della imputabilità a titolo di colpa della mancata esecuzione delle prestazioni reciprocamente assunte dalle parti, di pagamento del prezzo e di consegna del bene.

Il sesto motivo di ricorso, che denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1453e 1460 cod. civ., degli artt. 112 e 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. stesso codice e violazione del giudicato interno, assume che la Corte di appello ha errato nel ritenere secondo buona fede e quindi legittima l’eccezione di inadempimento sollevata dalla controparte in ordine al mancato pagamento del residuo prezzo, trascurando a tal fine di rilevare che essa, attraverso anche lo sconto della cambiali ricevute in precedenza, aveva già incassato più della metà del prezzo di vendita e che il suo credito e ra comunque garantitodal privilegio in favore del venditore ai sensi degli artt. 6 e 10 legge n. 1329 del 1965 e dall’art. 2762 cod. civ.

Si aggiunge che la statuizione censurata, in quanto basata sull’affermazione che la consegna del bene dovesse avvenire dopo l’integrale pagamento della somma di euro 123.762,28 e lo sconto delle cambiali, è contraria al giudicato interno, avendo la sentenza del Tribunale accertato che lo sconto delle cambiali era già stato effettuato.

Il mezzo denunzia, infine , il vizio di carenza di motivazione, non avendo la Corte di appello espostole ragioni per cui, sulla questione sollevata, ha aderitoalla decisione di primo grado.

Il motivo appare inammissibile ed in parte anche infondato.

Secondo un orientamento consolidato di questa Corteil giudice di merito, nel valutare la legittimità dell’eccezione di inadempimento e la sua non contrarietà al principio della buona fede oggettiva, deve formulare il corrispondente giudizio tenendo conto dell’assetto degli interessi che le parti hanno stabilito nel contratto e, rispetto ad esso, dell’importanza, a norma dell'art. 1455 cod. civ., dell’inadempimento della parte nei cui confronti l’eccezione è opposta e del corrispondente interesse perseguito dalla parte che se ne avvale.

Si è inoltre precisato che lo stabilire s e l'eccezione di inadempimento sia stata sollevata o meno in buona fede forma oggetto d'un R.G.

N. 3799/2020.apprezzamento di fatto, riservato dalla legge al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità ( ex multis : Cass. n. 2720 del 2009; Cass.11430 del 2006; Cass. n. 16822 del 2003 ).

Nel caso di specie la Corte di appello ha condotto tale valutazione, richiamando la tempistica delle prestazioni stabilita nel contratto e reputando giustificato il rifiuto della venditrice di consegnare il bene in ragionedell’entità della somma non pagata, pari a quasi la metà del prezzo complessivo, e del fatto che la restante parte del prezzo era regolata da cambiali.

Il relativo accertamento si risolve in un apprezzamento di fatto, che si sottrae al sindacato di legittimità, anche sotto il profilo, qui censurato, della motivazione, risultando il riferimento all’entità della somma non pagata rispetto al prezzo complessivo un dato oggettivo senz’altro congruo al fine di reputare giustificata l’eccezione.

N on appa iono invece decisiv e in senso contrario né la circostanz a che le cambiali consegnate siano state negoziate mediante sconto, risultando comunque il giudizio fondato sulla ragione relativa all’entità della somma non pagata, né quella secondo cui la vendita eraassistita da privilegio, dovendosi ritenere che le parti, nel prevedere che l’intero prezzo dovesse essere versato prima della consegna del bene, non abbiano attribuito a tale forma di garanzia un valore idoneo a soddisfare l’interesse della venditrice al conseguimento del prezzo.

Il settimo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione degli artt.1453 e 1460 cod. civ., lamentando che la Corte di appello non abbia applicato il principio di diritto, affermato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 8760 del 2019, che esclude che possa essere legittimamente sollevata eccezione di inadempimento da parte di chi, a fronte di un inadempimento altruisolo parziale, rifiuti per intero di adempiere la propria prestazione.

Il motivo è infondato.

L’arresto di questa Corte richiamato dalla ricorrente risulta pronunciato con riguardo alcaso in cui l’affittuario di una azienda, contestando l’inagibilità di una parte delle strutture, aveva sollevato eccezione di inadempimento in relazione all’intera somma dovuta a titolo di canone di affitto e, in disparte le valutazioni del caso concreto, il principio ivi enunciato può evidentemente R.G.

N. 3799/2020.trovare applicazione soltanto nell’ipotesi, che non ricorre nella fattispecie, in cui la prestazione che la parte si rifiuta di adempiere sia divisibile.

L’ottavo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione degli artt.1321, 1325, 1362, 1476 e 1498 cod. civ. e vizio di omessa pronuncia, per avere la Corte di Catanzaro ritenuto erroneamente assorbita, omettendo quindi di motivare sul punto, la censura sollevata in atto di appello secondo cui il rifiuto della società [OSCURATO:PERSONA] di consegna re i l macchinario venduto prima del pagamento del prezzo era contrario al principio della immediata efficacia traslativa delcontratto di compra vendita, da cui consegue a carico del venditore l’obbligo di consegnareil bene.

Il motivo è infondato.

L’argomento svolto dalla società CarnevaleSilvio che , al fine di affermare che la venditrice era inadempiente al proprio obbligo di consegnare il bene,faceva leva sul principio della immediata efficacia traslativadel contratto di vendita, risulta implicitamente rigettato dalla Corte di appello, in quanto inconci liabile con l’accertamento dalla stessa condotto secondo cui le parti avevano concordato la consegna del macchinario dopo l’integrale pagamento del prezzo, così condizionando a tale accadimento il sorgere del relati vo obbligo della venditrice.

Il nono motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione degli artt.112, 115, 116, 167 cod. proc. civ. e vizio di omessa pronuncia, per avere la Corte di appello dichiarato la società ricorrente inadempiente all’obbligo di pagamento del residuo prezzo ignorando la circostanza, dedotta con specifico motivo di appello e ammessa dalla stessa controparte, che il versamento di tale somma era stato concordato subordinandolo alla erogazione del finanziamento ex legge n. 448 e non era quindi di per sé esigibile dalla venditrice.

Il decimo motivo di ricorso denunzia violazione dell’art. 132 n. 4 cod. proc. civ. per averela Corte di merito respinto, con motivazione incomprensibile, il motivo di appello che aveva dedotto che il pagamento del saldo prezzo era comunque subordinato ad altro finanziamento, affermando al riguardo che non era stato dimostrato che la consegna della pala meccanica dovesse R.G.

N. 3799/2020.avvenire prima dell’integrale pagamento del prezzo ” quand’anche le parti avessero concordato che detto pagamento poteva essere eseguito in epoca posteriore alla stipula del contratto di compravendita “.

Tale motivazione, si assume, è meramente apparente, perché del tutto inidonea a consentire di comprendere perché e quando sarebbe divenuto esigibile il pagamento del prezzo residuo, tenuto conto che, dopo la vendita, le parti avevano inteso esperire altro finanziamento.

I due motivi , che possono essere esaminati congiuntam en te per la lo ro connessione oggettiva, sono infondati.

Il nono motivo è privo di fondamento perché dalla lettura della sentenza impugnata emerge che la Corte di appello ha esaminato il fatto dedotto dalla appellante, ma lo ha ritenuto non rilevante, affermando che “ il fatto che dopo la vendita [OSCURATO:PERSONA] e la società carnevale [OSCURATO:SOCIETA] avessero inteso esperire un altro finanziamento, come documentato in atti … non dimostra affatto, come allegato dagli appellanti, che la consegna della pala meccanica dovesse avvenire prima dell’integrale pagamento della somma di euro 123.762,85, come pattuita a titolo di acconto, quand’anche le parti avessero concordato che detto pagamento poteva essere eseguito in epoca posteriore alla stipuladel contratto di vendita “.

Il decimo motivo è invece infondato, in quanto la motivazione della sentenza sul punto non è affatto incomprensibile o soltanto apparente.

L’affermazione che l’intendimento delle parti di procedere ad un ulteriore finanziamento per il pagamento del prezzoera da considerarsi ininfluente rispetto al momento di consegna del macchinario, va letta alla luce e quale conseguenza della proposizione preced en te, seco ndo cui le parti avevano convenuto che la somma di euro 123.762,28 dovesseessere corrisposta prima della consegna della pala meccanica, sicché tale ultima pattuizione non poteva ritenersi modificata dalla possibilità per l’acquirente di utilizzare u n ulteriore finanziamento per reperire la somma necessariaal pagamento.

A ciò merita aggiungere che, secondo l’orientamento consolidato di questa Corte, la violazione del disposto di cui all’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., che determina la nullità della sentenza per difetto di uno dei suoi R.G.

N. 3799/2020.contenuti essenziali, è rinvenibile nei soli casi in cui la sentenza sia del tutto priva dell'esposizione dei motivi sui quali la decisione si fonda ovvero la motivazione sia solo apparente, estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi e così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6 , Cost ( Cass.

S.U. 22232 del 2016; Cass. 13248 del 2020 ).

L’undicesimo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ., censurando la sentenza impugnata per avere rigettato il motivo di appello che deduceva che il saldo prezzo non era dovuto in quanto “ dopo la vendita la [OSCURATO:PERSONA] e la società [OSCURATO:PERSONA] avevano inteso esperire un altro finanziamento, come documentato in atti “.

Si sostiene che la Corte di appello, laddove ha affermato che il contratto di compravendita prevedeva che la consegna del macchinario dovesseavvenire dopo l’integrale pagamentodella somma di euro 123.726,28 e lo sconto delle cambiali, ha malamente interpretato l’atto contrattuale, dando rilievo alle clausole della proposta di acquisto non trasfuse nel contratto definitivo dell’11.

7. 2003 e non tenendo conto del comportamento complessivo delle parti, diretto ad addivenire comunque alla stipula anche se l’acconto di euro 123.762,28 non era stato corrisposto.

Il dodicesimo motivo di ricorso, denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 1321, 1325, 1362, 1363 1366 e 1371 cod. civ., censura l’interpretazione dell’atto negoziale da parte della Corte di appello, laddove ha desunto il termine di consegna del macchinario dalla clausola di pagamento del prezzo, trascurando di considerare che l’art. 3, in tema di consegna , non stabilivaun termine, ma solo il luogo in cui essa doveva avvenire, e che l’art. 10, nel prevedere il privilegio in favore del venditore, era inconciliabile con un pagamento integrale anticipato.

L’undicesimo e dodicesimo motivo sono entrambi in parte inammissibili e in parte infondati.

Merita precisare, perché in ciò risiede la ratio principale che presiede alla sentenza impugnata, che la Corte di appello ha motivato la soluzione accolta sulla base della clausola relativa al pagamento del prezzo, che, in relazione al R.G.

N. 3799/2020.prezzo di acquisto di euro 273.762,13, prevedeva la corresponsione di “ Euro 123.762,28 in acconto ed in conto di macchinari“ e di “ Euro 149.999,85 con cambiali “, interpretando la dicitura che segu iva l’indicazione del primo importo ( che è la somma non versata ) “ in acconto “ nel senso che ess o dovesse essere corrispostoprima della consegna del bene, in conformità, ha aggiuntola Corte, con la stessa proposta di acquisto della società [OSCURATO:PERSONA], la quale prevedeva la “ copertura da rilasciarvi interamente al perfezionamento della vendita, oppure su vostro avviso di merce pronta, comunque prima della consegna della macchina impegnata“.

Ciò premesso, i motivi vanno dichiarati inammissibili, dal momento che non censurano con critiche specifiche tale soluzione interpretativa, limitandosi ad una contestazione generica e non supportata da elementi puntuali di confutazione, con riguardo in particolare alla interpretazione della clausola contrattuale che prevedeva la corresponsione della somma di euro 123.762,28 “ in acconto“.

Secondo l’orientamento consolidato di questa Corte l’operazione di interpretazione del contratto integra una valutazione di fatto di competenza del giudice di merito, censurabile in sede di legittimità solo sotto il profilo della violazione dei criteri legali di interpretazione, che deve essere dedotta in modo specifico, dando dimostrazione del modo e del perché essa si è consumata, fornendo quindi la prova che l’interpretazione fornita è in contrasto con quanto risulta dal dato testuale e dalla applicazione degli altri criteri interpretativi, non potendo il ricorrente limitarsi a contrapporre a quella data dal giudice di merito una diversa interpretazione, aggiungendosi che per andare esente da censure quella adottata dal giudice di merito non deve essere l’unica interpretazione possibile, essendo sufficiente che sia plausibile, cioè non fondata su dati fallaci o arbitrari( Cass. n. 16987 del 2018; Cass. n. 11254 del 2018; Cass. n. 28319 del 2017; Cass. n. 24539 del 2009 ).

Le censure sollevate sono altresìinfondate laddove deducono che la soluzione accolta dal giudice di merito si porrebbe in contraddizione con le clausole del contratto di cui agli artt. 3, che, con riferimento alla consegna, non stabiliva un termine, ma solo il luogo, e 10, che prevedeva il diritto di privilegio in R.G.

N. 3799/2020.favore della venditrice.

Trattasi invero di critiche non decisive, che non evidenziano in modo certo un errore di interpretazione dell’atto negoziale.

L’omessa indicazione di un termine per la consegna del bene non contrasta con la soluzione che il prezzo dovesseessere pagato in via anticipata, mentre la previsione del diritto di privilegio costituisce un elemento di per sé privo del significato univoco che la ricorrente vorrebbe attribuirgli, potendo esso ben garantire il pa gamento delle cambiali con cui è avvenuta la corresponsione di parte del prezzo, secondo la espressa previsione contenuta nell’art. 10 legge n. 1329 del 1965.

Non fondata è altresì la censura che contesta il richiamo da parte della Corte di appello a l con tenuto della proposta di acquisto fatta dalla società [OSCURATO:PERSONA], che è allegata solo a riscontro della soluzione interpretativa accolta sulla base del testo contrattuale, dovendosi ritenere conforme al dettato di cui all’art. 1362, comma 2, cod. civ. che, nella ricerca della comune intenzione dei contraenti quale risulta dal testo negoziale, l’interprete possa trovare elementi di conferma nelle dichiarazioni delle parti rese prima della formalizzazione del contratto, specie se aventi esse stesse natura negoziale.

Il tredicesimo motivo di ricorso denunzia, ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., omesso esame di fatti decisivi peril giudizio, rappresentati dall’invio della pala dalla società Virga alla società [OSCURATO:PERSONA] per la consegna alla società [OSCURATO:PERSONA] prima della stipula del contratto, dal fatto che l’acconto non era stato immediatamente corrisposto ma formava oggetto della dazione di un assegno in garanzia e dall’incasso del ricavo netto seguito allo sconto delle cambiali, circostanze che, se considerate, avrebbero determinato, ad avviso della ricorrente, una diversa valutazione della vicenda, con il riconoscimento che parte del prezzo era stato pagato, che la consegna del bene era stata programmata prima della conclusione del contratto e che l’assegno era stato dato in garanzia in attesa di reperire il finanziamento.

Il motivo è inammissibile stante la preclusione posta dall’art. 348 ter, comma 5, cod. proc. civ., ratione temporisapplicabile in questo giudizio essendo stato il procedimento di appello introdotto nel 2015, che esclude la proponibilità del R.G.

N. 3799/2020.motivo di cui all’art. 360 n. 5 in caso di sentenza di appello conforme alla decisione di primo grado ( c.d. doppia conforme ).

Il quattordicesimo motivodi ricorso denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 legge n. 1329 del 1965 e degli artt. 1414, 1415 e 1417 cod. civ., censurando come erroneo il capo della sentenza impugnata che ha respinto la domanda di nullità della controscrittura rivelatrice della simulazione relativa del contratto di compravendita per difetto di forma.

Sostiene al riguardo la ricorrente che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte distrettuale, la forma della scrittura privata autenticata o dell’atto pubblico è prevista dalla c.d. legge Sabatini non soltanto per l’erogazione dei benefici dalla stessa previsti, ma anche ai fini della validità dell’atto.

Il mezzo è inammissibile in quanto non investe l’affermazione della sentenza impugnata, che costituisce un’autonoma ratio decidendi, che ha respinto il motivo in ragione della considerazione che la controdichiarazione attestante l’interposizione fittizia della società Virga in luogo della reale contraente società [OSCURATO:PERSONA] costituiva unicamente prova del l’accordo simulatorio, non già la fonte dell’obbligazione della società [OSCURATO:PERSONA] di pagamento della somma di euro 117.796,28, che derivava dal contratto di vendita della pala meccanica.

In ogni caso la censura è infondata, in quanto la previsione di cui all’art. 2 legge n. 1329 del 1965 in ordine alla redazione per atto pubblico o scrittura privata autenticata del contratto di vendita o di locazione del macchinario integra un requisito formale al fine di usufruire dei benefici previsti dalla legge, ma non rende di per sé l’attonegoziale, in assenza di tale requisito, nullo per difetto di forma.

Il quindicesimo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., dell’art. 2266 cod. civ. e vizio di omesso esame e pronuncia, lamentando che la Corte di appello abbia condannato in solido [OSCURATO:PERSONA] alle spese di giudizio in favore di entrambe le controparti, nonostante lo stesso non fosse da considerarsi soccombente nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] hine , né nel giudizio di falso né in quello di opposizione a decreto ingiuntivo, e della società Virga, non avendo avanzato R.G.

N. 3799/2020.alcuna domanda nei suoi confronti.

Il motivo altresì censura l’omessa pronuncia sul motivo di appello riguardante le spese liquidate in primo grado in favore della società Virga ed assume che la statuizione di condanna del [OSCURATO:PERSONA], quale socio illimitatamente responsabile, in solido con la società rappresentata, costituisce una illegittima duplicazione della pronuncia.

Il motivo èfondato.

Dalla lettura della stessa sentenza impugnata emerge che l’azione di risoluzione del contratto di vendita , che è stata rigettata, è stata proposta dalla sola società [OSCURATO:PERSONA] e non da l [OSCURATO:PERSONA] di persona, il decreto ingiuntivo emesso anche a carico di quest’ultimoè stato revocato e la condanna al pagamentodella somma di euro 117.796,29 è stata emessa solo a carico della società; [OSCURATO:PERSONA] è risultato invece soccombente in ordine alla querela di falso, ma in realtà il Tribunale ha dichiarato che la decisione sulla stessa era superflua per avere la Nordica abbandonato l’azione cartolare nei suoi confronti.

Infine, nessuna domanda detta parte risulta avere proposto contro la società Virga.

La condanna del [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dalle società [OSCURATO:PERSONA] e Virga non risulta pertanto giustificata alla luce del criterio di soccombenza.

Né ha pregio l’argomento della Corte di appello, che ha motivato la statuizione di condanna di [OSCURATO:PERSONA] in ragione della responsabilità che, nelle società in nome collettivo, grava sui soci che hanno agito in nome della società.

L’argomento non è condivisibile perché l’art. 2267 cod. civ.pone una regola non di responsabilità diretta, come se l’atto della società fosse imputabile e proprio anche del socio che ha agito, ma di responsabilità sussidiaria, che assume rilievo nella fase di riscossione del credito, consentendo al creditore della società che abbia agito infruttuosamente sul patrimoniodella stessa, e solo a tale condizione, di rivolgersi al socio.

Il sedicesimo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ., assumendo che, attesa la fondatezza del gravame, la Corte di appello non avrebbe potuto condannare i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio.

R.G.

N. 3799/2020.Il motivo va dichiarato inammissibile, in quanto privo di censure autonome nei confronti della sentenza impugnata.

In conclusione, va accolto il quindicesimomotivo del ricorso, rigettati gli altri; la sentenza impugnata va quindi cassata in relazione al motivo accolto e, sussistendone le condizioni, la causa è decisa nel merito, ravvisando nell’esito del giudizio tra le predette parti giustificate ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese di lite dei giudizi di merito tra [OSCURATO:PERSONA] e le società [OSCURATO:PERSONA] e Virga.

Attesa la sua soccombenza nel presente giudizio, la società [OSCURATO:PERSONA] è condannata alla rifusione delle spese sostenute dalla controricorrente [OSCURATO:PERSONA], come liquidate in dispositivo.

Deve inoltre darsi atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, rimasta totalmente soccombente, dell’ul teriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, se dovuto.

Le spese del presente giudizio tra [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] si dichiarano interamente compensate.

Nulla si dispone sulle spese nei confronti della società Virga, che non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

Accoglie il quindicesimo motivo del ricorso, rigettati gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e, decidendo la causa nel merito, compensa le spese dei giudizi di merito tra [OSCURATO:PERSONA] e le società [OSCURATO:PERSONA] e Virga.

Condanna la società [OSCURATO:PERSONA] alle spese del giudizio in favore della società [OSCURATO:PERSONA], che liquida in euro 7.500 , 00 , di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.

Compensa le spese del presente giudizio tra [OSCURATO:PERSONA] e la società [OSCURATO:PERSONA].

Dàatto che sussistono i presupposti per il versamento, da

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] C. s.n..c., con sede in [OSCURATO:PERSONA], in persona del liquidatore [OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difes i per procura alle liti in calce al ricorso dall’Avvocat o [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliati presso l’indirizzo digitale pec del difensore. Ricorrenti contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con sede in Catanzaro, in per s ona dell’amministratore unico sig. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a per procura alle liti in calce al controricorso dagli [OSCURATO:PERSONA] e ClaudiaConsarino, elettivamente domiciliata presso l’indirizzo digitale pec del difensore. [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA]/2020.avverso la sentenza n. 217 9 della Corte di appello di Catanzaro , depositata il 12. 12.2018. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 2. 3. 2021dal consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; viste le conclusioni del P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]Ovidio , che ha chiesto l’accoglimento del primo e quindicesimo motivo per quanto di ragione, che siano dichiarati assorbiti il secondo ed il terzo, dichiarati inammissibili il settimo, tredicesimo e sedicesimo e rigettati gli altri; udite le difese svolte dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per i ricorrenti e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Consarino per la controricorrente. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. convenne dinanzi al Tribunale di Catanzaro la [OSCURATO:SOCIETA]. chiedendo la risoluzione del contratto di acquisto di una pala meccanica stipulato l’11. 7. 2003per inadempimento della venditrice, che non le aveva mai consegnato il bene, e la sua conseguente condanna alla restituzione del prezzo versato di euro 279.729,28 o comunque a tenerla indenne da quanto essa fosse stata tenuta apagare a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., cessionaria del relativocredito. La società Virga, costituendosi, eccepì che il contratto di acquisto era relativamente simulato con riguardo alla parte venditrice, che andava identificatanella società [OSCURATO:PERSONA]. Costituitasi in giudizio,quest’ultima confermò di essere la parte venditrice del bene e quindi la natura simulata della compravenditaper interposizione fittizia della società Virga, ed eccepì che ad essere inadempiente era la società [OSCURATO:PERSONA], che non aveva mai pagato il saldo del prezzoconvenuto, pari all’importo di euro 117.796,28, aggiungendo che al fine di ottenere tale somma aveva chiesto un decreto ingiuntivo nei confronti sia di [OSCURATO:PERSONA] in proprio che della sua società, producendo in sede monitoria un assegno bancario di pari importo, non incassato, emesso dal [OSCURATO:PERSONA]. R.G. N. 3799/2020.Essendo stato il menzionato decreto ingiuntivo opposto dagli intimati, il giudice dispose la riunione de l relativo giudizio di opposizione con quello introdotto dalla società [OSCURATO:PERSONA]. Espletata l’istruttoria, con sentenza del 2015 il Tribunale resp in se la querela di falso avanzata dal [OSCURATO:PERSONA] avverso l’assegno bancario prodotto dalla controparte, dichiaròche la vendita del bene da parte della società Virga era simulata per interposizione fittizia e che il contratto, come riconosciuto da tutte le parti in causa, era intervenut o tra la società [OSCURATO:PERSONA] e la società La NordicaMacchine, rigettò la domanda di risoluzione del contratto avanzata dalla [OSCURATO:PERSONA], revocò il decreto ingiuntivo opposto e condannò la società opponente al pagamento in favo re della soci e tà [OSCURATO:PERSONA] n e d ella somma di euro 117.796,28 a titolo di residuo prezzo. Proposto gravame da [OSCURATO:PERSONA] e dalla società [OSCURATO:PERSONA] C., la Corte di appello di Catanzaro, con sentenza n. 2179 del 12. 12. 2018, confermò la decisione impugnata, affermando che: il giudice di primo grado, nel pronunciare la condanna dell ’ opposta al pagamento del residuo prezzo, non era incorso nel vizio di extrapetizione, avendo la società venditrice proposto la domanda di pagamento in via monitoria; la statuizione di condanna al suddetto pagamento della società [OSCURATO:PERSONA] era stata correttamente pronunciata,non avendo la parte acquirente versato la somma dovuta a titolo di prezzo, secondo quanto convenuto dalle parti nel contratto; la società [OSCURATO:PERSONA] non era inadempiente in ordine all’obbligo di consegna della macchina escavatrice, atteso che le parti avevano espressamente stabilito che tale consegna dovesse avvenire dopo l’integrale pagamento del prezzo; la querela di falso proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’assegno bancario prodotto dalla società [OSCURATO:PERSONA] in sede di ricorso per decreto ingiuntivo era stata correttamente respinta in quanto il titolo, che era stato dato in garanzia del pagamento del prezzo di vendita, era stato riempito in conformità ai patti; la menzionata querela di falso, comunque, era da reputarsi “ superflua “ , attes o che nel giudizio di opposizione la società creditrice aveva fondato la propria pretesa sul rapporto causale e non più sul suddetto titolo di credito; irrilevante era la circostanza R.G. N. 3799/2020.che la controdichiarazione scritta che provava il rapporto simulato in ordine alla parte venditrice non fosse stata redatta per atto pubblico o con scrittura privata autenticata, non integrando tali formalità un requisito di validità dell’atto negoziale e trovando le obbligazioni delle parti titolo non già nella suddetta scrittura, ma nel contratto di vendita; correttamente il giudice aveva posto le spese di giudizio anche a carico di [OSCURATO:PERSONA], che era rimasto soccombente sulla querela di falso ed anche nei confronti della terza chiamatasocietà Virga. Per la cassazione di questa sentenza, con atto affidato per la notifica all’ufficiale giudiziario in data 13. 1. 2020, ricorrono [OSCURATO:PERSONA] e la s.n.c. [OSCURATO:PERSONA] C., affidandosi a sedici motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., mentre non ha svolto attività difensiva la [OSCURATO:SOCIETA] parti hanno depositato memoria. Ragioni della decisione Il primo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 167, 638, 641, 642 e 645, comma 2, cod. proc. civ. e nulli t à della sentenza ai sensi dell’art. 132 n. 4 stesso codice, lamentando che la Corte di appello non abbia rilevato l’inammissibilità , per novità, della domanda avanzata dalla controparte società [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento del residuo prezzo della compravendita, fondata quindi sul suddetto rapporto negoziale, domanda che era stata formulata, per la prima volta , solo nella comparsa di costituzione e risposta de l giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, mentre in sede di ricorso la ricorrente aveva allegato a fondam en to della propria pretesa l’assegno bancario, cioè un titolo diverso. Si assume, in particolare, che la Corte di appello, che sul punto ha resp into il motivo di gravame con motivazione del tutto carente, avrebbe dovuto dichiarare inammissibile la domanda fondata sul rapporto causale, integrando essa una non consentita mutatio libelli, dal momento che allegava una causa petendi affatto diversada quella su cui poggiava il ricorso per decreto ingiuntivo, che era stato richiesto sulla base dell’assegno, aggiungendo che, risultando tale titolo emesso personalmente dal [OSCURATO:PERSONA], senza spendita della società, R.G. N. 3799/2020.risultava altresì diverso il soggetto nei cui confronti la nuova domanda era stata avanzata, che era la società e non più il [OSCURATO:PERSONA] in proprio. Il motivo è infondato. Le censure sollevate dalla ricorrente muovono dal presupposto , errato , che l’assegno prodotto dalla società [OSCURATO:PERSONA] in sede monitoria costituisca un autonomo fatto costitutivo del credito dalla stessa azionato in giudizio, da tenere distinto dal rapporto causale di compravendita, laddove invece esso, per la sua oggettiva valenza ed in assenza di elementi diversi, non poteva che integrare la prova scritta del credito vantato con il ricorso per decreto ingiuntivo, a mente dell’art. 633, comma 1 n. 1), cod. proc. civ., al fine di ottenerne la provvisoria esecuzione, ai sensi del successivo art. 642. Per contro, per il principio di astrattezza proprio dei titoli di credito, l’assegno bancario non può indicare il rapporto fondamentale, ma costituisce un titolo di pagamento e, sotto il profilo probatorio, una prova del credito, idonea a dispensare il creditore dalla prova del rapporto sottostante, ai sensi dell’art.1988 cod. civ. Ne discende che l’allegazione del rapporto causale di compravendita operata dall’opposta nella sua comparsa di costituzione e risposta non integrava alcuna domanda nuova rispetto alla pretesa azionata in sede monitoria, ma costituiva soltanto la specificazione della ragione del credito. A tali considerazioni merita aggiungere che dalla stessa esposizione dei fatti contenuta nel ricorso( pag. 8 ) risulta che nell’atto di opposizione a decreto ingiuntivola società [OSCURATO:PERSONA] aveva dedotto di non essere obbligata al pagamento della somma ingiunta perché la [OSCURATO:PERSONA] non aveva consegnato il bene. Il rapporto causale di compravendita era entrato pertanto nel thema decidendum proprio a seguito delle difese svolte dall a opponente, quale convenuta in senso sostanziale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, circostanza che evidentemente rende priva di fondamento, anche sotto tale profilo, la sua eccezione di inammissibilità della domanda della parte opposta fondata sul rapporto causale. Il secondo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 9 r.d. n. 1736 del 1931 e dell’art. 1988 cod. civ., censurando la R.G. N. 3799/2020.sentenza impugnata per avere quantificato la somma dovuta a titolo di residuo prezzo nello stesso importo indicato nell’assegno, reputando irrilevante la divergenza esistente nel titolo tra l’importo indicato in numeri “ 117.796,28 “ e quello indicato in lettere “ centodiciassettenovantasei/98 “, divergenza che, atteso il principio di letteralità proprio dei titoli di credito, avrebbe dovuto portare a considerare il titolo invalido ed inefficace. Si sostiene altresì che, anche sotto tale aspetto, risulta confermata la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato denunziata con il precedente motivo. Il terzo motivo di ricorso deduce nullità della sentenza per violazione dell’art.112 cod. proc. civ., assumendo che la Corte di appello è incorsa nell’errore denunziato per non avere tenuto conto che la società opposta aveva concluso in primo grado chiedendo la condanna in suo favore di una somma corrispondente a quella dell’assegno prodotto e che il Tribunale aveva condannato la società opponente al pagamento, sempre a titolo di residuo prezzo della compravendita, dell’importo di euro 117.796,28, pari a quello recato, in numeri, dall’assegno bancario . Poiché tuttav ia il titolo indicava in lettere un importo diverso, la Corte, preso atto delle sopra riferitarisultanz a documentale, avrebbe dovuto accogliere l’appello, rilevando la divergenza tra la domanda proposta e la statuizione di condanna. I motivi, che possono trattarsi congiuntamente per la loro connessione logica, sono infondati. La Corte di appello ha quantificato il credito della società opposta tenendo conto sia dell’importo dell’assegno che del contratto di vendita, in particolare del prezzo ivi indicato e quindi, per detrazione, degli acconti versati di cui le parti si davano reciprocamente atto, rilevando che i due importi coincidevano. La divergenza presente nell’assegno tra l’importo indicato in lettere e quello indicato numeri non impediva d’altra parte, di per sé, la sua valutazione come mezzo di prova del credito, ai sensi dell’art. 116 cod. proc. civ., tenuto conto che la società veditrice non ha proposto l’azione cartolare ma ha domandato l’adempimento del contratto. R.G. N. 3799/2020.Con il quarto motivo si denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e del giudicato interno, censurando la decisione impugnata laddove ha ritenuto legittima l’eccezione di inadempimento sollevata dalla società La NordicaMacchine, che aveva preteso di non dover provvedere alla consegna del bene fino al pagamento dell’intero prezzo, sul presupposto che il pagamento della somma residua dovesseavvenire, in base al contratto, prima della consegna. Così ragionando, si sostiene, la Corte territoriale ha però disatteso il giudicato interno formatosi sull’ affermazione della sentenza di primo grado, secondo cui le parti non avevano preso accordi in ordine al pagamento del residuo prezzo e, rispetto ad esso, sul tempo di consegna del macchinario. Ne discende che, potendo il pagamento del prezzo avvenire contestualmente alla consegna, l’eccezione di inadempimento sollevata dalla controparte avrebbe dovuto essere respinta. Il motivo è infondato. Tra la sentenza di primo grado e quella di appello non si rinviene al cun contrasto, avendo entrambi i giudici di merito ritenuto fondata l’eccezione di inadempimento sollevata dalla venditrice per il mancato pagamento della somma di euro 123.762,28 e dichiarato quindi legittimo il suo rifiuto di consegnare il macchinario sulla base della considerazione che dal testo contrattuale risultava che le parti avevano convenuto che la consegna del bene dovesse essere eseguita dopo l’integrale pagamento del prezzo. Né tale motivazione appare incompatibile con l’eventuale accertamento del Tribunale circa la mancanza di un termine per l’adempimento delle rispettive prestazioni, una volta accertato e stabilito che i contraenti avevano disciplinato l’ordine temporale della loro prestazioni, ossia subordinato la consegna del bene al versamento del corrispettivo. Il quinto motivo di ricorso denunzia violazione efalsa applicazione degli artt.1460, 1476 e 1498 cod. civ., lamentando che, accoglie ndo l’eccezione di inadempimento sollevata dalla controparte, la Corte abbia condannato la società acquirente al pagamento del residuo prezzo, pur in assenza di una offerta formale da parte della venditrice di eseguire la consegna del bene, trascurando di considerare che l’eccezione di inadempimento legittima la R.G. N. 3799/2020.sospensione dell’esecuzionedella prestazione, ma non libera la parte che la eccepisce dalla sua obbligazione né la rende inesigibile. Il motivo è infondato. L’eccezione di inadempimento è stata sollevata dalla parte venditrice [OSCURATO:PERSONA] a fronte della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento proposta dalla società acquirente [OSCURATO:PERSONA], che aveva lamentato la mancata consegna del bene. Nei giudizi di merito l’eccezione è stata ritenuta fondata per non avere l’acquirente versato l’intero prezzo, la cui corresponsione doveva avvenire, secondo la ricostruzione della volontà contrattuale, prima della consegna del bene. Per tale ragione la domanda di risoluzione è stata respinta. A seguito quindi dell’emissione del decreto ingiuntivo richiesto dalla venditrice per ottenere l’integrale pagamento del prezzo, della sua opposizione e della successiva riunione di tale giudizio al precedente, l’oggetto del contendere si è esteso alla domanda della venditricedi condanna al pagamento del prezzo, cui la controparte ha opposto l’inadempimento già denunziato nell’altro giudizio di mancata consegna del bene venduto. Tanto precisato, le censure sollevate dal motivo si fondanosu un presupposto che risulta escluso e smentito dalla sentenza impugnata, vale a dire che il pagamento integrale del prezzo dovesse essere contestuale alla consegna del bene e non precederlo. La Corte territoriale ha invece ricostruito la volontà contrattuale delle parti in modo diverso, nel senso che esse avevano concordato che il versamento del prezzo dovesse essere eseguito prima della consegna. Stante la diversa sequenza temporale delle prestazioni, la domanda della venditrice di condanna della controparte al pagamento del prezzo non doveva essere preceduta dall’offerta di adempiere a sua volta la propria prestazione, mediante la consegna del bene, che può ritenersi necessaria solo nel caso in cui le due prestazioni debbano essere eseguite simultaneamente. Merita aggiungere che,in relazione alla statuizione di condanna adottata dalla Corte di appello, non sembrano esercitare alcun autonomo rilievo giuridico i caratteri propri dell’eccezione di inadempimento invocati nel ricorso, quale rimedio di carattere temporaneo, se si considera che essa è stata sollevata R.G. N. 3799/2020.dalla società [OSCURATO:PERSONA] al solo fine di contrastare la domanda di risoluzione del contratto proposta dalla società [OSCURATO:PERSONA], investendo così il tema , evidentemente connesso ma distinto, della imputabilità a titolo di colpa della mancata esecuzione delle prestazioni reciprocamente assunte dalle parti, di pagamento del prezzo e di consegna del bene. Il sesto motivo di ricorso, che denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1453e 1460 cod. civ., degli artt. 112 e 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. stesso codice e violazione del giudicato interno, assume che la Corte di appello ha errato nel ritenere secondo buona fede e quindi legittima l’eccezione di inadempimento sollevata dalla controparte in ordine al mancato pagamento del residuo prezzo, trascurando a tal fine di rilevare che essa, attraverso anche lo sconto della cambiali ricevute in precedenza, aveva già incassato più della metà del prezzo di vendita e che il suo credito e ra comunque garantitodal privilegio in favore del venditore ai sensi degli artt. 6 e 10 legge n. 1329 del 1965 e dall’art. 2762 cod. civ. Si aggiunge che la statuizione censurata, in quanto basata sull’affermazione che la consegna del bene dovesse avvenire dopo l’integrale pagamento della somma di euro 123.762,28 e lo sconto delle cambiali, è contraria al giudicato interno, avendo la sentenza del Tribunale accertato che lo sconto delle cambiali era già stato effettuato. Il mezzo denunzia, infine , il vizio di carenza di motivazione, non avendo la Corte di appello espostole ragioni per cui, sulla questione sollevata, ha aderitoalla decisione di primo grado. Il motivo appare inammissibile ed in parte anche infondato. Secondo un orientamento consolidato di questa Corteil giudice di merito, nel valutare la legittimità dell’eccezione di inadempimento e la sua non contrarietà al principio della buona fede oggettiva, deve formulare il corrispondente giudizio tenendo conto dell’assetto degli interessi che le parti hanno stabilito nel contratto e, rispetto ad esso, dell’importanza, a norma dell'art. 1455 cod. civ., dell’inadempimento della parte nei cui confronti l’eccezione è opposta e del corrispondente interesse perseguito dalla parte che se ne avvale. Si è inoltre precisato che lo stabilire s e l'eccezione di inadempimento sia stata sollevata o meno in buona fede forma oggetto d'un R.G. N. 3799/2020.apprezzamento di fatto, riservato dalla legge al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità ( ex multis : Cass. n. 2720 del 2009; Cass.11430 del 2006; Cass. n. 16822 del 2003 ). Nel caso di specie la Corte di appello ha condotto tale valutazione, richiamando la tempistica delle prestazioni stabilita nel contratto e reputando giustificato il rifiuto della venditrice di consegnare il bene in ragionedell’entità della somma non pagata, pari a quasi la metà del prezzo complessivo, e del fatto che la restante parte del prezzo era regolata da cambiali. Il relativo accertamento si risolve in un apprezzamento di fatto, che si sottrae al sindacato di legittimità, anche sotto il profilo, qui censurato, della motivazione, risultando il riferimento all’entità della somma non pagata rispetto al prezzo complessivo un dato oggettivo senz’altro congruo al fine di reputare giustificata l’eccezione. N on appa iono invece decisiv e in senso contrario né la circostanz a che le cambiali consegnate siano state negoziate mediante sconto, risultando comunque il giudizio fondato sulla ragione relativa all’entità della somma non pagata, né quella secondo cui la vendita eraassistita da privilegio, dovendosi ritenere che le parti, nel prevedere che l’intero prezzo dovesse essere versato prima della consegna del bene, non abbiano attribuito a tale forma di garanzia un valore idoneo a soddisfare l’interesse della venditrice al conseguimento del prezzo. Il settimo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione degli artt.1453 e 1460 cod. civ., lamentando che la Corte di appello non abbia applicato il principio di diritto, affermato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 8760 del 2019, che esclude che possa essere legittimamente sollevata eccezione di inadempimento da parte di chi, a fronte di un inadempimento altruisolo parziale, rifiuti per intero di adempiere la propria prestazione. Il motivo è infondato. L’arresto di questa Corte richiamato dalla ricorrente risulta pronunciato con riguardo alcaso in cui l’affittuario di una azienda, contestando l’inagibilità di una parte delle strutture, aveva sollevato eccezione di inadempimento in relazione all’intera somma dovuta a titolo di canone di affitto e, in disparte le valutazioni del caso concreto, il principio ivi enunciato può evidentemente R.G. N. 3799/2020.trovare applicazione soltanto nell’ipotesi, che non ricorre nella fattispecie, in cui la prestazione che la parte si rifiuta di adempiere sia divisibile. L’ottavo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione degli artt.1321, 1325, 1362, 1476 e 1498 cod. civ. e vizio di omessa pronuncia, per avere la Corte di Catanzaro ritenuto erroneamente assorbita, omettendo quindi di motivare sul punto, la censura sollevata in atto di appello secondo cui il rifiuto della società [OSCURATO:PERSONA] di consegna re i l macchinario venduto prima del pagamento del prezzo era contrario al principio della immediata efficacia traslativa delcontratto di compra vendita, da cui consegue a carico del venditore l’obbligo di consegnareil bene. Il motivo è infondato. L’argomento svolto dalla società CarnevaleSilvio che , al fine di affermare che la venditrice era inadempiente al proprio obbligo di consegnare il bene,faceva leva sul principio della immediata efficacia traslativadel contratto di vendita, risulta implicitamente rigettato dalla Corte di appello, in quanto inconci liabile con l’accertamento dalla stessa condotto secondo cui le parti avevano concordato la consegna del macchinario dopo l’integrale pagamento del prezzo, così condizionando a tale accadimento il sorgere del relati vo obbligo della venditrice. Il nono motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione degli artt.112, 115, 116, 167 cod. proc. civ. e vizio di omessa pronuncia, per avere la Corte di appello dichiarato la società ricorrente inadempiente all’obbligo di pagamento del residuo prezzo ignorando la circostanza, dedotta con specifico motivo di appello e ammessa dalla stessa controparte, che il versamento di tale somma era stato concordato subordinandolo alla erogazione del finanziamento ex legge n. 448 e non era quindi di per sé esigibile dalla venditrice. Il decimo motivo di ricorso denunzia violazione dell’art. 132 n. 4 cod. proc. civ. per averela Corte di merito respinto, con motivazione incomprensibile, il motivo di appello che aveva dedotto che il pagamento del saldo prezzo era comunque subordinato ad altro finanziamento, affermando al riguardo che non era stato dimostrato che la consegna della pala meccanica dovesse R.G. N. 3799/2020.avvenire prima dell’integrale pagamento del prezzo ” quand’anche le parti avessero concordato che detto pagamento poteva essere eseguito in epoca posteriore alla stipula del contratto di compravendita “. Tale motivazione, si assume, è meramente apparente, perché del tutto inidonea a consentire di comprendere perché e quando sarebbe divenuto esigibile il pagamento del prezzo residuo, tenuto conto che, dopo la vendita, le parti avevano inteso esperire altro finanziamento. I due motivi , che possono essere esaminati congiuntam en te per la lo ro connessione oggettiva, sono infondati. Il nono motivo è privo di fondamento perché dalla lettura della sentenza impugnata emerge che la Corte di appello ha esaminato il fatto dedotto dalla appellante, ma lo ha ritenuto non rilevante, affermando che “ il fatto che dopo la vendita [OSCURATO:PERSONA] e la società carnevale [OSCURATO:SOCIETA] avessero inteso esperire un altro finanziamento, come documentato in atti … non dimostra affatto, come allegato dagli appellanti, che la consegna della pala meccanica dovesse avvenire prima dell’integrale pagamento della somma di euro 123.762,85, come pattuita a titolo di acconto, quand’anche le parti avessero concordato che detto pagamento poteva essere eseguito in epoca posteriore alla stipuladel contratto di vendita “. Il decimo motivo è invece infondato, in quanto la motivazione della sentenza sul punto non è affatto incomprensibile o soltanto apparente. L’affermazione che l’intendimento delle parti di procedere ad un ulteriore finanziamento per il pagamento del prezzoera da considerarsi ininfluente rispetto al momento di consegna del macchinario, va letta alla luce e quale conseguenza della proposizione preced en te, seco ndo cui le parti avevano convenuto che la somma di euro 123.762,28 dovesseessere corrisposta prima della consegna della pala meccanica, sicché tale ultima pattuizione non poteva ritenersi modificata dalla possibilità per l’acquirente di utilizzare u n ulteriore finanziamento per reperire la somma necessariaal pagamento. A ciò merita aggiungere che, secondo l’orientamento consolidato di questa Corte, la violazione del disposto di cui all’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., che determina la nullità della sentenza per difetto di uno dei suoi R.G. N. 3799/2020.contenuti essenziali, è rinvenibile nei soli casi in cui la sentenza sia del tutto priva dell'esposizione dei motivi sui quali la decisione si fonda ovvero la motivazione sia solo apparente, estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi e così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6 , Cost ( Cass. S.U. 22232 del 2016; Cass. 13248 del 2020 ). L’undicesimo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ., censurando la sentenza impugnata per avere rigettato il motivo di appello che deduceva che il saldo prezzo non era dovuto in quanto “ dopo la vendita la [OSCURATO:PERSONA] e la società [OSCURATO:PERSONA] avevano inteso esperire un altro finanziamento, come documentato in atti “. Si sostiene che la Corte di appello, laddove ha affermato che il contratto di compravendita prevedeva che la consegna del macchinario dovesseavvenire dopo l’integrale pagamentodella somma di euro 123.726,28 e lo sconto delle cambiali, ha malamente interpretato l’atto contrattuale, dando rilievo alle clausole della proposta di acquisto non trasfuse nel contratto definitivo dell’11. 7. 2003 e non tenendo conto del comportamento complessivo delle parti, diretto ad addivenire comunque alla stipula anche se l’acconto di euro 123.762,28 non era stato corrisposto. Il dodicesimo motivo di ricorso, denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 1321, 1325, 1362, 1363 1366 e 1371 cod. civ., censura l’interpretazione dell’atto negoziale da parte della Corte di appello, laddove ha desunto il termine di consegna del macchinario dalla clausola di pagamento del prezzo, trascurando di considerare che l’art. 3, in tema di consegna , non stabilivaun termine, ma solo il luogo in cui essa doveva avvenire, e che l’art. 10, nel prevedere il privilegio in favore del venditore, era inconciliabile con un pagamento integrale anticipato. L’undicesimo e dodicesimo motivo sono entrambi in parte inammissibili e in parte infondati. Merita precisare, perché in ciò risiede la ratio principale che presiede alla sentenza impugnata, che la Corte di appello ha motivato la soluzione accolta sulla base della clausola relativa al pagamento del prezzo, che, in relazione al R.G. N. 3799/2020.prezzo di acquisto di euro 273.762,13, prevedeva la corresponsione di “ Euro 123.762,28 in acconto ed in conto di macchinari“ e di “ Euro 149.999,85 con cambiali “, interpretando la dicitura che segu iva l’indicazione del primo importo ( che è la somma non versata ) “ in acconto “ nel senso che ess o dovesse essere corrispostoprima della consegna del bene, in conformità, ha aggiuntola Corte, con la stessa proposta di acquisto della società [OSCURATO:PERSONA], la quale prevedeva la “ copertura da rilasciarvi interamente al perfezionamento della vendita, oppure su vostro avviso di merce pronta, comunque prima della consegna della macchina impegnata“. Ciò premesso, i motivi vanno dichiarati inammissibili, dal momento che non censurano con critiche specifiche tale soluzione interpretativa, limitandosi ad una contestazione generica e non supportata da elementi puntuali di confutazione, con riguardo in particolare alla interpretazione della clausola contrattuale che prevedeva la corresponsione della somma di euro 123.762,28 “ in acconto“. Secondo l’orientamento consolidato di questa Corte l’operazione di interpretazione del contratto integra una valutazione di fatto di competenza del giudice di merito, censurabile in sede di legittimità solo sotto il profilo della violazione dei criteri legali di interpretazione, che deve essere dedotta in modo specifico, dando dimostrazione del modo e del perché essa si è consumata, fornendo quindi la prova che l’interpretazione fornita è in contrasto con quanto risulta dal dato testuale e dalla applicazione degli altri criteri interpretativi, non potendo il ricorrente limitarsi a contrapporre a quella data dal giudice di merito una diversa interpretazione, aggiungendosi che per andare esente da censure quella adottata dal giudice di merito non deve essere l’unica interpretazione possibile, essendo sufficiente che sia plausibile, cioè non fondata su dati fallaci o arbitrari( Cass. n. 16987 del 2018; Cass. n. 11254 del 2018; Cass. n. 28319 del 2017; Cass. n. 24539 del 2009 ). Le censure sollevate sono altresìinfondate laddove deducono che la soluzione accolta dal giudice di merito si porrebbe in contraddizione con le clausole del contratto di cui agli artt. 3, che, con riferimento alla consegna, non stabiliva un termine, ma solo il luogo, e 10, che prevedeva il diritto di privilegio in R.G. N. 3799/2020.favore della venditrice. Trattasi invero di critiche non decisive, che non evidenziano in modo certo un errore di interpretazione dell’atto negoziale. L’omessa indicazione di un termine per la consegna del bene non contrasta con la soluzione che il prezzo dovesseessere pagato in via anticipata, mentre la previsione del diritto di privilegio costituisce un elemento di per sé privo del significato univoco che la ricorrente vorrebbe attribuirgli, potendo esso ben garantire il pa gamento delle cambiali con cui è avvenuta la corresponsione di parte del prezzo, secondo la espressa previsione contenuta nell’art. 10 legge n. 1329 del 1965. Non fondata è altresì la censura che contesta il richiamo da parte della Corte di appello a l con tenuto della proposta di acquisto fatta dalla società [OSCURATO:PERSONA], che è allegata solo a riscontro della soluzione interpretativa accolta sulla base del testo contrattuale, dovendosi ritenere conforme al dettato di cui all’art. 1362, comma 2, cod. civ. che, nella ricerca della comune intenzione dei contraenti quale risulta dal testo negoziale, l’interprete possa trovare elementi di conferma nelle dichiarazioni delle parti rese prima della formalizzazione del contratto, specie se aventi esse stesse natura negoziale. Il tredicesimo motivo di ricorso denunzia, ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., omesso esame di fatti decisivi peril giudizio, rappresentati dall’invio della pala dalla società Virga alla società [OSCURATO:PERSONA] per la consegna alla società [OSCURATO:PERSONA] prima della stipula del contratto, dal fatto che l’acconto non era stato immediatamente corrisposto ma formava oggetto della dazione di un assegno in garanzia e dall’incasso del ricavo netto seguito allo sconto delle cambiali, circostanze che, se considerate, avrebbero determinato, ad avviso della ricorrente, una diversa valutazione della vicenda, con il riconoscimento che parte del prezzo era stato pagato, che la consegna del bene era stata programmata prima della conclusione del contratto e che l’assegno era stato dato in garanzia in attesa di reperire il finanziamento. Il motivo è inammissibile stante la preclusione posta dall’art. 348 ter, comma 5, cod. proc. civ., ratione temporisapplicabile in questo giudizio essendo stato il procedimento di appello introdotto nel 2015, che esclude la proponibilità del R.G. N. 3799/2020.motivo di cui all’art. 360 n. 5 in caso di sentenza di appello conforme alla decisione di primo grado ( c.d. doppia conforme ). Il quattordicesimo motivodi ricorso denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 legge n. 1329 del 1965 e degli artt. 1414, 1415 e 1417 cod. civ., censurando come erroneo il capo della sentenza impugnata che ha respinto la domanda di nullità della controscrittura rivelatrice della simulazione relativa del contratto di compravendita per difetto di forma. Sostiene al riguardo la ricorrente che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte distrettuale, la forma della scrittura privata autenticata o dell’atto pubblico è prevista dalla c.d. legge Sabatini non soltanto per l’erogazione dei benefici dalla stessa previsti, ma anche ai fini della validità dell’atto. Il mezzo è inammissibile in quanto non investe l’affermazione della sentenza impugnata, che costituisce un’autonoma ratio decidendi, che ha respinto il motivo in ragione della considerazione che la controdichiarazione attestante l’interposizione fittizia della società Virga in luogo della reale contraente società [OSCURATO:PERSONA] costituiva unicamente prova del l’accordo simulatorio, non già la fonte dell’obbligazione della società [OSCURATO:PERSONA] di pagamento della somma di euro 117.796,28, che derivava dal contratto di vendita della pala meccanica. In ogni caso la censura è infondata, in quanto la previsione di cui all’art. 2 legge n. 1329 del 1965 in ordine alla redazione per atto pubblico o scrittura privata autenticata del contratto di vendita o di locazione del macchinario integra un requisito formale al fine di usufruire dei benefici previsti dalla legge, ma non rende di per sé l’attonegoziale, in assenza di tale requisito, nullo per difetto di forma. Il quindicesimo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., dell’art. 2266 cod. civ. e vizio di omesso esame e pronuncia, lamentando che la Corte di appello abbia condannato in solido [OSCURATO:PERSONA] alle spese di giudizio in favore di entrambe le controparti, nonostante lo stesso non fosse da considerarsi soccombente nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] hine , né nel giudizio di falso né in quello di opposizione a decreto ingiuntivo, e della società Virga, non avendo avanzato R.G. N. 3799/2020.alcuna domanda nei suoi confronti. Il motivo altresì censura l’omessa pronuncia sul motivo di appello riguardante le spese liquidate in primo grado in favore della società Virga ed assume che la statuizione di condanna del [OSCURATO:PERSONA], quale socio illimitatamente responsabile, in solido con la società rappresentata, costituisce una illegittima duplicazione della pronuncia. Il motivo èfondato. Dalla lettura della stessa sentenza impugnata emerge che l’azione di risoluzione del contratto di vendita , che è stata rigettata, è stata proposta dalla sola società [OSCURATO:PERSONA] e non da l [OSCURATO:PERSONA] di persona, il decreto ingiuntivo emesso anche a carico di quest’ultimoè stato revocato e la condanna al pagamentodella somma di euro 117.796,29 è stata emessa solo a carico della società; [OSCURATO:PERSONA] è risultato invece soccombente in ordine alla querela di falso, ma in realtà il Tribunale ha dichiarato che la decisione sulla stessa era superflua per avere la Nordica abbandonato l’azione cartolare nei suoi confronti. Infine, nessuna domanda detta parte risulta avere proposto contro la società Virga. La condanna del [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dalle società [OSCURATO:PERSONA] e Virga non risulta pertanto giustificata alla luce del criterio di soccombenza. Né ha pregio l’argomento della Corte di appello, che ha motivato la statuizione di condanna di [OSCURATO:PERSONA] in ragione della responsabilità che, nelle società in nome collettivo, grava sui soci che hanno agito in nome della società. L’argomento non è condivisibile perché l’art. 2267 cod. civ.pone una regola non di responsabilità diretta, come se l’atto della società fosse imputabile e proprio anche del socio che ha agito, ma di responsabilità sussidiaria, che assume rilievo nella fase di riscossione del credito, consentendo al creditore della società che abbia agito infruttuosamente sul patrimoniodella stessa, e solo a tale condizione, di rivolgersi al socio. Il sedicesimo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ., assumendo che, attesa la fondatezza del gravame, la Corte di appello non avrebbe potuto condannare i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio. R.G. N. 3799/2020.Il motivo va dichiarato inammissibile, in quanto privo di censure autonome nei confronti della sentenza impugnata. In conclusione, va accolto il quindicesimomotivo del ricorso, rigettati gli altri; la sentenza impugnata va quindi cassata in relazione al motivo accolto e, sussistendone le condizioni, la causa è decisa nel merito, ravvisando nell’esito del giudizio tra le predette parti giustificate ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese di lite dei giudizi di merito tra [OSCURATO:PERSONA] e le società [OSCURATO:PERSONA] e Virga. Attesa la sua soccombenza nel presente giudizio, la società [OSCURATO:PERSONA] è condannata alla rifusione delle spese sostenute dalla controricorrente [OSCURATO:PERSONA], come liquidate in dispositivo. Deve inoltre darsi atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, rimasta totalmente soccombente, dell’ul teriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, se dovuto. Le spese del presente giudizio tra [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] si dichiarano interamente compensate. Nulla si dispone sulle spese nei confronti della società Virga, che non ha svolto attività difensiva. P.Q.M. Accoglie il quindicesimo motivo del ricorso, rigettati gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e, decidendo la causa nel merito, compensa le spese dei giudizi di merito tra [OSCURATO:PERSONA] e le società [OSCURATO:PERSONA] e Virga. Condanna la società [OSCURATO:PERSONA] alle spese del giudizio in favore della società [OSCURATO:PERSONA], che liquida in euro 7.500 , 00 , di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali. Compensa le spese del presente giudizio tra [OSCURATO:PERSONA] e la società [OSCURATO:PERSONA]. Dàatto che sussistono i presupposti per il versamento, da
Sentenza Cassazione n. 20838/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris