Torna alla ricerca
Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 225/2000

ECLI:IT:COST:2000:225
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

1. - Con ricorso notificato il 23 ottobre 1998 e depositato il successivo 29 ottobre, il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha impugnato, per violazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, l'art. 4 della legge regionale recante "Interventi urgenti per il settore della pesca" (disegno di legge nn. 368-662-675 secondo stralcio), approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 16 ottobre 1998.

L'art. 4 impugnato autorizza l'erogazione di sussidi ai familiari delle vittime di naufragi o incidenti relativi a natanti iscritti nei compartimenti marittimi della Sicilia (commi 1 e 2), e in particolare ai familiari dei marittimi deceduti o dispersi a seguito del naufragio di due individuati motopescherecci (commi 3 e 4), stabilendo che per le finalità dello stesso articolo è autorizzata la spesa di 200 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1998.

Il ricorrente osserva che la spesa minima a carico del bilancio regionale, per i sussidi ai familiari dei marittimi deceduti nei due naufragi di cui al comma 3, è di 450 milioni, onde il legislatore regionale sarebbe incorso in un errore di valutazione nel quantificare la spesa, con conseguente inidoneità della copertura finanziaria.

Successivamente il ricorrente ha precisato che il ricorso non investe il comma 5 dell'art. 4 della legge, comma che reca una modifica ad una preesistente disposizione, e riguardo al quale il ricorso non svolge alcuna censura: il Commissario dello Stato comunicava infatti, con atto del 18 novembre 1998, che, per mero errore materiale di dattiloscrittura, nella parte finale del ricorso si erano omesse, dopo l'indicazione della disposizione impugnata, le parole "commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7".

2. - [OSCURATO:PERSONA] non si è costituita.

3. - Con memoria depositata in vista dell'udienza il Commissario ricorrente, ricordata l'esclusione dall'impugnazione del comma 5 dell'art. 4, ritenuto peraltro "oggettivamente estraneo ai motivi" che sorreggono l'impugnazione medesima, ha reso noto che la legge è stata promulgata e pubblicata con l'omissione di tutti i commi dell'art. 4 ad eccezione del comma 5 (legge regionale 9 dicembre 1998, n. 33, pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] della Regione Siciliana del 12 dicembre 1998).

Alla luce di quanto sopra il ricorrente chiede che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere.

La legge regionale, approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 16 ottobre 1998, e impugnata dal Commissario dello Stato limitatamente all'art. 4, commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7, è stata successivamente promulgata e pubblicata come legge regionale 9 dicembre 1998, n. 33, con omissione dei commi dell'art. 4 oggetto dell'impugnazione.

Poiché l'intervenuta promulgazione parziale preclude definitivamente la possibilità che sia conferita efficacia alle disposizioni impugnate ed omesse in sede di promulgazione, va dichiarata, in conformità della costante giurisprudenza di questa Corte (da ultimo, sentenze n. 6 e n. 162 del 2000), la cessazione della materia del contendere.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2000.

Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] redattore: [OSCURATO:PERSONA] cancelliere: [OSCURATO:PERSONA] in cancelleria il 22 giugno 2000.

Il direttore della cancelleria: [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1. - Con ricorso notificato il 23 ottobre 1998 e depositato il successivo 29 ottobre, il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha impugnato, per violazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, l'art. 4 della legge regionale recante "Interventi urgenti per il settore della pesca" (disegno di legge nn. 368-662-675 secondo stralcio), approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 16 ottobre 1998. L'art. 4 impugnato autorizza l'erogazione di sussidi ai familiari delle vittime di naufragi o incidenti relativi a natanti iscritti nei compartimenti marittimi della Sicilia (commi 1 e 2), e in particolare ai familiari dei marittimi deceduti o dispersi a seguito del naufragio di due individuati motopescherecci (commi 3 e 4), stabilendo che per le finalità dello stesso articolo è autorizzata la spesa di 200 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1998. Il ricorrente osserva che la spesa minima a carico del bilancio regionale, per i sussidi ai familiari dei marittimi deceduti nei due naufragi di cui al comma 3, è di 450 milioni, onde il legislatore regionale sarebbe incorso in un errore di valutazione nel quantificare la spesa, con conseguente inidoneità della copertura finanziaria. Successivamente il ricorrente ha precisato che il ricorso non investe il comma 5 dell'art. 4 della legge, comma che reca una modifica ad una preesistente disposizione, e riguardo al quale il ricorso non svolge alcuna censura: il Commissario dello Stato comunicava infatti, con atto del 18 novembre 1998, che, per mero errore materiale di dattiloscrittura, nella parte finale del ricorso si erano omesse, dopo l'indicazione della disposizione impugnata, le parole "commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7". 2. - [OSCURATO:PERSONA] non si è costituita. 3. - Con memoria depositata in vista dell'udienza il Commissario ricorrente, ricordata l'esclusione dall'impugnazione del comma 5 dell'art. 4, ritenuto peraltro "oggettivamente estraneo ai motivi" che sorreggono l'impugnazione medesima, ha reso noto che la legge è stata promulgata e pubblicata con l'omissione di tutti i commi dell'art. 4 ad eccezione del comma 5 (legge regionale 9 dicembre 1998, n. 33, pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] della Regione Siciliana del 12 dicembre 1998). Alla luce di quanto sopra il ricorrente chiede che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere. La legge regionale, approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 16 ottobre 1998, e impugnata dal Commissario dello Stato limitatamente all'art. 4, commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7, è stata successivamente promulgata e pubblicata come legge regionale 9 dicembre 1998, n. 33, con omissione dei commi dell'art. 4 oggetto dell'impugnazione. Poiché l'intervenuta promulgazione parziale preclude definitivamente la possibilità che sia conferita efficacia alle disposizioni impugnate ed omesse in sede di promulgazione, va dichiarata, in conformità della costante giurisprudenza di questa Corte (da ultimo, sentenze n. 6 e n. 162 del 2000), la cessazione della materia del contendere. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2000. Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] redattore: [OSCURATO:PERSONA] cancelliere: [OSCURATO:PERSONA] in cancelleria il 22 giugno 2000. Il direttore della cancelleria: [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Corte costituzionale n. 225/2000 — Fons Iuris — Fons Iuris