Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 225/2000
ECLI:IT:COST:2000:225
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1. - Con ricorso notificato il 23 ottobre 1998 e depositato il
successivo 29 ottobre, il Commissario dello Stato per la Regione
Siciliana ha impugnato, per violazione dell'art. 81, quarto comma,
della Costituzione, l'art. 4 della legge regionale recante
"Interventi urgenti per il settore della pesca" (disegno di legge nn.
368-662-675 secondo stralcio), approvata dall'Assemblea regionale
siciliana nella seduta del 16 ottobre 1998.
L'art. 4 impugnato autorizza l'erogazione di sussidi ai familiari
delle vittime di naufragi o incidenti relativi a natanti iscritti nei
compartimenti marittimi della Sicilia (commi 1 e 2), e in particolare
ai familiari dei marittimi deceduti o dispersi a seguito del
naufragio di due individuati motopescherecci (commi 3 e 4),
stabilendo che per le finalità dello stesso articolo è autorizzata
la spesa di 200 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1998.
Il ricorrente osserva che la spesa minima a carico del bilancio
regionale, per i sussidi ai familiari dei marittimi deceduti nei due
naufragi di cui al comma 3, è di 450 milioni, onde il legislatore
regionale sarebbe incorso in un errore di valutazione nel
quantificare la spesa, con conseguente inidoneità della copertura
finanziaria.
Successivamente il ricorrente ha precisato che il ricorso non
investe il comma 5 dell'art. 4 della legge, comma che reca una
modifica ad una preesistente disposizione, e riguardo al quale il
ricorso non svolge alcuna censura: il Commissario dello Stato
comunicava infatti, con atto del 18 novembre 1998, che, per mero
errore materiale di dattiloscrittura, nella parte finale del ricorso
si erano omesse, dopo l'indicazione della disposizione impugnata, le
parole "commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7".
2. - [OSCURATO:PERSONA] non si è costituita.
3. - Con memoria depositata in vista dell'udienza il Commissario
ricorrente, ricordata l'esclusione dall'impugnazione del comma 5
dell'art. 4, ritenuto peraltro "oggettivamente estraneo ai motivi"
che sorreggono l'impugnazione medesima, ha reso noto che la legge è
stata promulgata e pubblicata con l'omissione di tutti i commi
dell'art. 4 ad eccezione del comma 5 (legge regionale 9 dicembre
1998, n. 33, pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] della Regione
Siciliana del 12 dicembre 1998).
Alla luce di quanto sopra il ricorrente chiede che sia dichiarata
la cessazione della materia del contendere.
La legge regionale, approvata dall'Assemblea regionale siciliana
il 16 ottobre 1998, e impugnata dal Commissario dello Stato
limitatamente all'art. 4, commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7, è stata
successivamente promulgata e pubblicata come legge regionale 9
dicembre 1998, n. 33, con omissione dei commi dell'art. 4 oggetto
dell'impugnazione.
Poiché l'intervenuta promulgazione parziale preclude
definitivamente la possibilità che sia conferita efficacia alle
disposizioni impugnate ed omesse in sede di promulgazione, va
dichiarata, in conformità della costante giurisprudenza di questa
Corte (da ultimo, sentenze n. 6 e n. 162 del 2000), la cessazione
della materia del contendere.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2000.
Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] redattore: [OSCURATO:PERSONA] cancelliere: [OSCURATO:PERSONA] in cancelleria il 22 giugno 2000.
Il direttore della cancelleria: [OSCURATO:PERSONA]