Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 908/2024
ECLI:EU:T:2024:254
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022TJ0049_INF
Sentenza del Tribunale (Decima Sezione) del 17 aprile 2024 – [OSCURATO:PERSONA] / Commissione
(causa T‑49/22) (
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)
[«FEAGA e FEASR – Spese escluse dal finanziamento – Spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] – Carenze nei controlli amministrativi – Sovrapposizione di due indagini – Articolo 34, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 – Terreni lasciati a riposo e pascoli temporanei – Articolo 44 del regolamento (UE) n. 1307/2013 – Obbligo di motivazione – Proporzionalità – Errore di valutazione»]
1.
Agricoltura – Finanziamento da parte del FEAGA e del FEASR – Liquidazione dei conti – Valutazione delle spese da escludere dal finanziamento dell’Unione – Presa in considerazione delle informazioni trasmesse dallo Stato membro – Trasmissione tardiva e ingiustificata delle informazioni – Giustificazione – Fattori esterni – Nozione – Sovrapposizione di due indagini – Esclusione
(Regolamento della Commissione n. 908/2014, art. 34, § 6, b)
(v. punti 41, 49, 50, 95, 150, 181)
2.
Agricoltura – Politica agricola comune – Regimi di sostegno diretto – Norme comuni – Pagamento a favore delle pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente – Diversificazione delle colture – Terreni lasciati a riposo e pascoli temporanei – Cultura – Nozione – Pascolo temporaneo – Inclusione – Applicazione delle quote per il greening basate sulla diversificazione delle colture – Presupposti
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1307/2013, art. 44)
(v. punti 67-73, 76, 162-164)
3.
Agricoltura – Finanziamento da parte del FEAGA e del FEASR – Liquidazione dei conti – Rifiuto definitivo di imputare al Fondo talune spese – Necessità di un previo procedimento contraddittorio – Comunicazione delle risultanze da parte della Commissione – Adattamento mediante un invito a una riunione bilaterale – Modifica della base giuridica delle allegazioni della Commissione nell’ambito della riunione bilaterale – Ammissibilità – Mancanza di chiarezza della base giuridica dell’indagine – Insussistenza
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1307/2013, art. 44; regolamento della Commissione n. 908/2014, art. 34)]
(v. punti 83-85)
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
[OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese.
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GU C 138 del 28.3.2022
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