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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 908/2024

ECLI:EU:T:2024:254
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62022TJ0049_INF

Sentenza del Tribunale (Decima Sezione) del 17 aprile 2024 – [OSCURATO:PERSONA] / Commissione (causa T‑49/22) ( 1 ) [«FEAGA e FEASR – Spese escluse dal finanziamento – Spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] – Carenze nei controlli amministrativi – Sovrapposizione di due indagini – Articolo 34, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 – Terreni lasciati a riposo e pascoli temporanei – Articolo 44 del regolamento (UE) n. 1307/2013 – Obbligo di motivazione – Proporzionalità – Errore di valutazione»]

1. Agricoltura – Finanziamento da parte del FEAGA e del FEASR – Liquidazione dei conti – Valutazione delle spese da escludere dal finanziamento dell’Unione – Presa in considerazione delle informazioni trasmesse dallo Stato membro – Trasmissione tardiva e ingiustificata delle informazioni – Giustificazione – Fattori esterni – Nozione – Sovrapposizione di due indagini – Esclusione (Regolamento della Commissione n. 908/2014, art. 34, § 6, b) (v. punti 41, 49, 50, 95, 150, 181)

2. Agricoltura – Politica agricola comune – Regimi di sostegno diretto – Norme comuni – Pagamento a favore delle pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente – Diversificazione delle colture – Terreni lasciati a riposo e pascoli temporanei – Cultura – Nozione – Pascolo temporaneo – Inclusione – Applicazione delle quote per il greening basate sulla diversificazione delle colture – Presupposti (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1307/2013, art. 44) (v. punti 67-73, 76, 162-164)

3. Agricoltura – Finanziamento da parte del FEAGA e del FEASR – Liquidazione dei conti – Rifiuto definitivo di imputare al Fondo talune spese – Necessità di un previo procedimento contraddittorio – Comunicazione delle risultanze da parte della Commissione – Adattamento mediante un invito a una riunione bilaterale – Modifica della base giuridica delle allegazioni della Commissione nell’ambito della riunione bilaterale – Ammissibilità – Mancanza di chiarezza della base giuridica dell’indagine – Insussistenza [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1307/2013, art. 44; regolamento della Commissione n. 908/2014, art. 34)] (v. punti 83-85) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese. ( 1 ) GU C 138 del 28.3.2022 .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022TJ0049_INF Sentenza del Tribunale (Decima Sezione) del 17 aprile 2024 – [OSCURATO:PERSONA] / Commissione (causa T‑49/22) ( 1 ) [«FEAGA e FEASR – Spese escluse dal finanziamento – Spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] – Carenze nei controlli amministrativi – Sovrapposizione di due indagini – Articolo 34, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 – Terreni lasciati a riposo e pascoli temporanei – Articolo 44 del regolamento (UE) n. 1307/2013 – Obbligo di motivazione – Proporzionalità – Errore di valutazione»] 1. Agricoltura – Finanziamento da parte del FEAGA e del FEASR – Liquidazione dei conti – Valutazione delle spese da escludere dal finanziamento dell’Unione – Presa in considerazione delle informazioni trasmesse dallo Stato membro – Trasmissione tardiva e ingiustificata delle informazioni – Giustificazione – Fattori esterni – Nozione – Sovrapposizione di due indagini – Esclusione (Regolamento della Commissione n. 908/2014, art. 34, § 6, b) (v. punti 41, 49, 50, 95, 150, 181) 2. Agricoltura – Politica agricola comune – Regimi di sostegno diretto – Norme comuni – Pagamento a favore delle pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente – Diversificazione delle colture – Terreni lasciati a riposo e pascoli temporanei – Cultura – Nozione – Pascolo temporaneo – Inclusione – Applicazione delle quote per il greening basate sulla diversificazione delle colture – Presupposti (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1307/2013, art. 44) (v. punti 67-73, 76, 162-164) 3. Agricoltura – Finanziamento da parte del FEAGA e del FEASR – Liquidazione dei conti – Rifiuto definitivo di imputare al Fondo talune spese – Necessità di un previo procedimento contraddittorio – Comunicazione delle risultanze da parte della Commissione – Adattamento mediante un invito a una riunione bilaterale – Modifica della base giuridica delle allegazioni della Commissione nell’ambito della riunione bilaterale – Ammissibilità – Mancanza di chiarezza della base giuridica dell’indagine – Insussistenza [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1307/2013, art. 44; regolamento della Commissione n. 908/2014, art. 34)] (v. punti 83-85) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese. ( 1 ) GU C 138 del 28.3.2022 .
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