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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 25 luglio 2022

Cassazione n. 38214/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio;[OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata 13 maggio 2021, la Corte d'appello di Roma ha confermato la decisione del G.U.P. in sede del 2 settembre 2020, con la quale è stata affermata la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di bancarotta fraudolenta impropria, patrimoniale e documentale, al medesimo ascritti nella qualità di amministratore unico di [OSCURATO:PERSONA]' COOPERATIVA in liquidazione, dal 18 gennaio 2013 alla data di dichiarazione di insolvenza (31 luglio 2018).

2. Con l'atto d'appello, l'imputato aveva richiesto in primis il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i fatti per cui si procede ed i reati oggetto delle sentenze: (a) emessa il 14.2.2019, irr. il 5.4.2019, dal Tribunale di Velletri, con la quale è stata applicata all'imputato la pena di anni due e mesi quattro di reclusione ed euro 3.000,00 di multa per il reato continuato di cui all'art. 648-bis cod. pen., commesso negli anni 2015-2016 nella qualità di amministratore di UNIVERSAL soc. coop.; (b) emessa il 20.9.2019, irr. il 3.03.2020, dal Tribunale di Pavia, con la quale è stata applicata all'imputato - riconosciuta la continuazione con i fatti relativi alla sentenza sub a) - la pena di mesi dieci di reclusione ed euro 2.000,00 di multa, in aumento alla sanzione ivi applicata, per i reati di associazione per delinquere e relativi delitti scopo (intermediazione illecita e sfruttamento di lavoro; plurime violazioni finanziarie), commessi dal 2012 nella qualità di legale rappresentante di società cooperative fornitrici di mano d'opera presso lo stabilimento Ceva di Stradella.

2. Avverso la sentenza indicata ha proposto ricorso l'imputato, con atto a firma dei difensori, Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure ad un unico, articolato, motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen..

2.1. Con un primo argomento, si ricostruisce il "sistema criminoso" delineato dalle sentenze irrevocabili citate, costruito intorno a [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] che, attraverso una rete di cooperative interposte, ha posto in essere i reati, giù unificati con la sentenza sub b).

In particolare, si richiama la sentenza di applicazione della pena deliberata dal tribunale di Pavia che, in motivazione, ha compiutamente ricostruito il ruolo svolto dal ricorrente attraverso la costellazione societaria al medesimo riconducibile, ravvisandovi l'unicità della previa unitaria deliberazione anche in relazione ai diversi fatti sub a).

2.2. Con un secondo argomento, si stigmatizza la statuizione resa dalla Corte d'appello di Roma che, con motivazione apodittica, ha escluso il vincolo della continuazione senza indagare, nel merito, il prospettato unitario intento che lega anche le vicende fallimentari al complessivo disegno illecito, come specificamente evidenziato nell'atto d'appello mediante la valorizzazione del profilo temporale e delle connotazioni modali dei diversi reati ascritti al Corapi.

3. Con requisitoria depositata in data 25 luglio 2022, il Procuratore generale presso questa Corte Suprema ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

4. Con memoria trasmessa 1'8 settembre 2022, i difensori hanno rassegnato per iscritto le conclusioni. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.

1. Sono fondati i rilievi svolti dal ricorrente.

1.1. Sulla questione proposta con il primo motivo d'appello, la Corte ha reputato che «l'esame delle sentenze prodotte dalla difesa non ha consentito di individuare alcun elemento su cui fondare l'esistenza di un unico disegno criminoso: le fattispecie oggetto degli altri giudizi sono diverse; sono collocate spazialmente in un'area diversa del paese e, temporalmente, in epoche comunque non coincidenti», aggiungendo come «...la stessa difesa nell'atto di appello ha riconosciuto l'eterogeneità delle fattispecie oggetto dei diversi giudizi, limitandosi a richiamare una giurisprudenza che - ad avviso della Corte - non è pertinente: è certamente vero che la unicità del disegno criminoso può essere riconosciuta anche tra fattispecie diverse purchè vi siano altri elementi che depongano in senso conforme alla richiesta: elementi del tutto assenti nel caso di specie, sul punto, vale la pena a ricordare come, nel presente procedimento, nemmeno il diretto interessato abbia indicato alcun elemento di collegamento tra la vicenda in esame e quelle già giudicate, sicchè la richiesta difensiva appare del tutto infondata».

2.2. Siffatta argomentazione evidenzia, già dalla formulazione testuale, il vulnus denunciato con il ricorso.Con modalità meramente assertiva, la Corte d'appello ha escluso la sussistenza del vincolo della continuazione senza esplicitare, in alcun passaggio dell'iter motivazione - che si rivela, già per ciò solo, meramente apparente - quali profili di estraneità tra i diversi fatti conducano all'opzione decisoria prescelta, limitandosi a richiamare - senza circostanziarne i dati di contesto - la diversità temporale e spaziale delle condotte, pur a fronte di un gravame invece incentrato sulla specifica disamina dei fatti.

Il ricorrente ha, difatti, non solo valorizzato la circostanza per cui già il Tribunale di Pavia ha riconosciuto il medesimo disegno criminoso, in esecuzione del quale sono stati posti in essere tanto il reato associativo e i correlati reati scopo (intermediazione illecita e sfruttamento di lavoro; plurime violazioni finanziarie), commessi dal Corapi sin dal 2012 nella qualità di legale rappresentante di società cooperative fornitrici di mano d'opera presso lo stabilimento Ceva di Stradella, che il reato continuato di cui all'art. 648-bis cod. pen., commesso negli anni 2015- 2016 e contestato al ricorrente nella qualità di amministratore di UNIVERSAL soc. coop., ma ha specificato come anche i fatti di bancarotta per cui si procede si collochino a margine del medesimo arco temporale e siano inerenti ad una delle società cooperative già asservite dal Corapi a scopi illeciti.

In siffatta cornice, il ricorrente ha, inoltre, rimarcato come la causazione della decozione di [OSCURATO:PERSONA]' COOPERATIVA, in liquidazione dal 18 gennaio 2013, per effetto della sistematica omissione del pagamento degli oneri contributivi e fiscali e la correlata sottrazione delle scritture contabili, si inscriva nel primigenio disegno di strumentalizzazione dello schema cooperativistico per il perseguimento di illecite utilità, posto che la predetta STYLE è stata - al pari delle numerose cooperative amministrate nello stesso arco temporale dal ricorrente - utilizzata quale mero spettro formale.

E' stato, altresì, evidenziato il collegamento soggettivo tra la predetta [OSCURATO:PERSONA]' COOPERATIVA ed il commercialista Groppi, coimputato nel procedimento avente ad oggetto reati finanziari dello stesso tipo di quelli che, nella presente sede, si contesta abbiano cagionato l'insolvenza, nonché il trasferimento della sede legale della cooperativa STYLE da Milano a Roma.

1.3. Nel quadro così delineato, la Corte d'appello non ha proceduto alla valutazione dei dati fattuali e dell'efficienza dimostrativa dei medesimi in riferimento all'esistenza del medesimo disegno criminoso.

Da un lato manca del tutto, nel provvedimento impugnato, il vaglio della unificazione già ritenuta, nella sentenza emessa il 20.9.2019 dal Tribunale di Pavia, tra il delitto associativo, contestato dal 2012, i reati-scopo ed i diversi fatti di riciclaggio, oggetto della sentenza del Tribunale di Velletri, commessi negli anni 2015-2016, senza che la diversa tipologia dei reati avesse in quella sede dispiegato rilievo ostativo; dall'altro, la Corte di merito insiste nel ritrarre - pur nella latitudine temporale delineata dalla lettura sinottica delle contestazioni, in larga misura sovrapponibili - dalla mera diversa ambientazione delle condotte un'irriducibile disomogeneità, in tal modo illogicamente svalutando, invece, la reiterazione del medesimo modus operandi che ha connotato i plurimi fatti, consumati in un contesto territoriale omogeneo e delocalizzato a Roma solo in seguito al trasferimento della sede sociale di STYLE, in rapporto di stretta prossimità cronologica e caratterizzati dalla sistematica evasione dal pagamento degli oneri tributari, con conseguente accettazione anche del rischio di decozione.

Per altro verso, la sentenza impugnata trascura del tutto la specificità del delitto di bancarotta impropria per causazione del fallimento in conseguenza di operazioni dolose per cui si procede, e che - presupponendo una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente non già direttamente dall'azione dannosa del soggetto attivo, ma da un fatto di maggiore complessità strutturale, riscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria implicante un procedimento o, comunque, una pluralità di atti coordinati all'esito divisato (ex multis Sez. 5, n. 12945 del 25/02/2020, Mora, Rv. 279071) - impone vieppiù di considerarne l'unitaria matrice ideativa rispetto ai reati fiscali, con i quali infatti può concorrere (Sez. 3, n. 11064 del 01/12/2021, dep. 2022, Mascia, Rv. 282927).

Nel resto, la sentenza impugnata si limita ad asserire la non pertinenza dei precedenti giurisprudenziali evocati dalla difesa, decontestualizzati dalla verifica in concreto demandata al giudice del merito, finendo con il porre a carico dell'istante la positiva dimostrazione di una previa ed unitaria ideazione, di cui non sostanzia lo standard, e che si sovrappone all'onere di allegazione degli elementi ritenuti rilevanti, nei termini delineati da questa Corte (Sez. 5, n. 21326 del 06/05/2010, Fane, Rv. 247356).

In tal guisa, la sentenza impugnata s'appalesa priva di qualsivoglia confronto con gli specifici elementi identitari prospettati dal ricorrente, oltre che irrimediabilmente affetta da illogicità nel costrutto argomentativo in riferimento ai dati fattuali ed all'efficienza dimostrativa degli stessi riguardo l'esistenza del medesimo disegno criminoso.

2. Alla luce di quanto premesso, la sentenza deve essere annullata con rinvio per nuovo esame a diversa sezione della Corte d'appello di Roma che, nel quadro dei princìpi di diritto richiamati, conserva nel merito piena autonomia di giudizio nella ricostruzione dei dati di fatto e nella valutazione di essi (Sez. 1, n. 803 del 10/02/1998, Scuotto, Rv. 210016), potendo procedere ad un nuovo esame del compendio probatorio con il solo limite di non ripetere i vizi motivazionali del provvedimento annullato (Sez. 3, n. 7882 del 10/01/2012, Montali, Rv. 252333).

P.Q.M. annulla la sentenza impugnata con rinvio p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata 13 maggio 2021, la Corte d'appello di Roma ha confermato la decisione del G.U.P. in sede del 2 settembre 2020, con la quale è stata affermata la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di bancarotta fraudolenta impropria, patrimoniale e documentale, al medesimo ascritti nella qualità di amministratore unico di [OSCURATO:PERSONA]' COOPERATIVA in liquidazione, dal 18 gennaio 2013 alla data di dichiarazione di insolvenza (31 luglio 2018). 2. Con l'atto d'appello, l'imputato aveva richiesto in primis il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i fatti per cui si procede ed i reati oggetto delle sentenze: (a) emessa il 14.2.2019, irr. il 5.4.2019, dal Tribunale di Velletri, con la quale è stata applicata all'imputato la pena di anni due e mesi quattro di reclusione ed euro 3.000,00 di multa per il reato continuato di cui all'art. 648-bis cod. pen., commesso negli anni 2015-2016 nella qualità di amministratore di UNIVERSAL soc. coop.; (b) emessa il 20.9.2019, irr. il 3.03.2020, dal Tribunale di Pavia, con la quale è stata applicata all'imputato - riconosciuta la continuazione con i fatti relativi alla sentenza sub a) - la pena di mesi dieci di reclusione ed euro 2.000,00 di multa, in aumento alla sanzione ivi applicata, per i reati di associazione per delinquere e relativi delitti scopo (intermediazione illecita e sfruttamento di lavoro; plurime violazioni finanziarie), commessi dal 2012 nella qualità di legale rappresentante di società cooperative fornitrici di mano d'opera presso lo stabilimento Ceva di Stradella. 2. Avverso la sentenza indicata ha proposto ricorso l'imputato, con atto a firma dei difensori, Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure ad un unico, articolato, motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Con un primo argomento, si ricostruisce il "sistema criminoso" delineato dalle sentenze irrevocabili citate, costruito intorno a [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] che, attraverso una rete di cooperative interposte, ha posto in essere i reati, giù unificati con la sentenza sub b). In particolare, si richiama la sentenza di applicazione della pena deliberata dal tribunale di Pavia che, in motivazione, ha compiutamente ricostruito il ruolo svolto dal ricorrente attraverso la costellazione societaria al medesimo riconducibile, ravvisandovi l'unicità della previa unitaria deliberazione anche in relazione ai diversi fatti sub a). 2.2. Con un secondo argomento, si stigmatizza la statuizione resa dalla Corte d'appello di Roma che, con motivazione apodittica, ha escluso il vincolo della continuazione senza indagare, nel merito, il prospettato unitario intento che lega anche le vicende fallimentari al complessivo disegno illecito, come specificamente evidenziato nell'atto d'appello mediante la valorizzazione del profilo temporale e delle connotazioni modali dei diversi reati ascritti al Corapi. 3. Con requisitoria depositata in data 25 luglio 2022, il Procuratore generale presso questa Corte Suprema ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 4. Con memoria trasmessa 1'8 settembre 2022, i difensori hanno rassegnato per iscritto le conclusioni. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. Sono fondati i rilievi svolti dal ricorrente. 1.1. Sulla questione proposta con il primo motivo d'appello, la Corte ha reputato che «l'esame delle sentenze prodotte dalla difesa non ha consentito di individuare alcun elemento su cui fondare l'esistenza di un unico disegno criminoso: le fattispecie oggetto degli altri giudizi sono diverse; sono collocate spazialmente in un'area diversa del paese e, temporalmente, in epoche comunque non coincidenti», aggiungendo come «...la stessa difesa nell'atto di appello ha riconosciuto l'eterogeneità delle fattispecie oggetto dei diversi giudizi, limitandosi a richiamare una giurisprudenza che - ad avviso della Corte - non è pertinente: è certamente vero che la unicità del disegno criminoso può essere riconosciuta anche tra fattispecie diverse purchè vi siano altri elementi che depongano in senso conforme alla richiesta: elementi del tutto assenti nel caso di specie, sul punto, vale la pena a ricordare come, nel presente procedimento, nemmeno il diretto interessato abbia indicato alcun elemento di collegamento tra la vicenda in esame e quelle già giudicate, sicchè la richiesta difensiva appare del tutto infondata». 2.2. Siffatta argomentazione evidenzia, già dalla formulazione testuale, il vulnus denunciato con il ricorso.Con modalità meramente assertiva, la Corte d'appello ha escluso la sussistenza del vincolo della continuazione senza esplicitare, in alcun passaggio dell'iter motivazione - che si rivela, già per ciò solo, meramente apparente - quali profili di estraneità tra i diversi fatti conducano all'opzione decisoria prescelta, limitandosi a richiamare - senza circostanziarne i dati di contesto - la diversità temporale e spaziale delle condotte, pur a fronte di un gravame invece incentrato sulla specifica disamina dei fatti. Il ricorrente ha, difatti, non solo valorizzato la circostanza per cui già il Tribunale di Pavia ha riconosciuto il medesimo disegno criminoso, in esecuzione del quale sono stati posti in essere tanto il reato associativo e i correlati reati scopo (intermediazione illecita e sfruttamento di lavoro; plurime violazioni finanziarie), commessi dal Corapi sin dal 2012 nella qualità di legale rappresentante di società cooperative fornitrici di mano d'opera presso lo stabilimento Ceva di Stradella, che il reato continuato di cui all'art. 648-bis cod. pen., commesso negli anni 2015- 2016 e contestato al ricorrente nella qualità di amministratore di UNIVERSAL soc. coop., ma ha specificato come anche i fatti di bancarotta per cui si procede si collochino a margine del medesimo arco temporale e siano inerenti ad una delle società cooperative già asservite dal Corapi a scopi illeciti. In siffatta cornice, il ricorrente ha, inoltre, rimarcato come la causazione della decozione di [OSCURATO:PERSONA]' COOPERATIVA, in liquidazione dal 18 gennaio 2013, per effetto della sistematica omissione del pagamento degli oneri contributivi e fiscali e la correlata sottrazione delle scritture contabili, si inscriva nel primigenio disegno di strumentalizzazione dello schema cooperativistico per il perseguimento di illecite utilità, posto che la predetta STYLE è stata - al pari delle numerose cooperative amministrate nello stesso arco temporale dal ricorrente - utilizzata quale mero spettro formale. E' stato, altresì, evidenziato il collegamento soggettivo tra la predetta [OSCURATO:PERSONA]' COOPERATIVA ed il commercialista Groppi, coimputato nel procedimento avente ad oggetto reati finanziari dello stesso tipo di quelli che, nella presente sede, si contesta abbiano cagionato l'insolvenza, nonché il trasferimento della sede legale della cooperativa STYLE da Milano a Roma. 1.3. Nel quadro così delineato, la Corte d'appello non ha proceduto alla valutazione dei dati fattuali e dell'efficienza dimostrativa dei medesimi in riferimento all'esistenza del medesimo disegno criminoso. Da un lato manca del tutto, nel provvedimento impugnato, il vaglio della unificazione già ritenuta, nella sentenza emessa il 20.9.2019 dal Tribunale di Pavia, tra il delitto associativo, contestato dal 2012, i reati-scopo ed i diversi fatti di riciclaggio, oggetto della sentenza del Tribunale di Velletri, commessi negli anni 2015-2016, senza che la diversa tipologia dei reati avesse in quella sede dispiegato rilievo ostativo; dall'altro, la Corte di merito insiste nel ritrarre - pur nella latitudine temporale delineata dalla lettura sinottica delle contestazioni, in larga misura sovrapponibili - dalla mera diversa ambientazione delle condotte un'irriducibile disomogeneità, in tal modo illogicamente svalutando, invece, la reiterazione del medesimo modus operandi che ha connotato i plurimi fatti, consumati in un contesto territoriale omogeneo e delocalizzato a Roma solo in seguito al trasferimento della sede sociale di STYLE, in rapporto di stretta prossimità cronologica e caratterizzati dalla sistematica evasione dal pagamento degli oneri tributari, con conseguente accettazione anche del rischio di decozione. Per altro verso, la sentenza impugnata trascura del tutto la specificità del delitto di bancarotta impropria per causazione del fallimento in conseguenza di operazioni dolose per cui si procede, e che - presupponendo una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente non già direttamente dall'azione dannosa del soggetto attivo, ma da un fatto di maggiore complessità strutturale, riscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria implicante un procedimento o, comunque, una pluralità di atti coordinati all'esito divisato (ex multis Sez. 5, n. 12945 del 25/02/2020, Mora, Rv. 279071) - impone vieppiù di considerarne l'unitaria matrice ideativa rispetto ai reati fiscali, con i quali infatti può concorrere (Sez. 3, n. 11064 del 01/12/2021, dep. 2022, Mascia, Rv. 282927). Nel resto, la sentenza impugnata si limita ad asserire la non pertinenza dei precedenti giurisprudenziali evocati dalla difesa, decontestualizzati dalla verifica in concreto demandata al giudice del merito, finendo con il porre a carico dell'istante la positiva dimostrazione di una previa ed unitaria ideazione, di cui non sostanzia lo standard, e che si sovrappone all'onere di allegazione degli elementi ritenuti rilevanti, nei termini delineati da questa Corte (Sez. 5, n. 21326 del 06/05/2010, Fane, Rv. 247356). In tal guisa, la sentenza impugnata s'appalesa priva di qualsivoglia confronto con gli specifici elementi identitari prospettati dal ricorrente, oltre che irrimediabilmente affetta da illogicità nel costrutto argomentativo in riferimento ai dati fattuali ed all'efficienza dimostrativa degli stessi riguardo l'esistenza del medesimo disegno criminoso. 2. Alla luce di quanto premesso, la sentenza deve essere annullata con rinvio per nuovo esame a diversa sezione della Corte d'appello di Roma che, nel quadro dei princìpi di diritto richiamati, conserva nel merito piena autonomia di giudizio nella ricostruzione dei dati di fatto e nella valutazione di essi (Sez. 1, n. 803 del 10/02/1998, Scuotto, Rv. 210016), potendo procedere ad un nuovo esame del compendio probatorio con il solo limite di non ripetere i vizi motivazionali del provvedimento annullato (Sez. 3, n. 7882 del 10/01/2012, Montali, Rv. 252333). P.Q.M. annulla la sentenza impugnata con rinvio p
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