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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 35431/2022

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a pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 27183/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via Mirabello n. 18, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro Comune di Piombino, in persona del suo Sindaco p.t., con domicilio eletto in Roma, via Savoia n. 72, presso lo studio legale Caso –Ciaglia, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente – avverso la sentenza n. 892/10/19, depositata il 23 maggio 2019, della Commissione tributaria regionaledella Toscana; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 3 novembre 2022,dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Accertamento lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.

Stanislao de Matteis, che ha chiestorigettarsi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. –Con sentenza n. 892/10/19, depositata il 23 maggio 2019, la Commissione tributaria regionale della Toscana ha rigettato l’appello principale di [OSCURATO:PERSONA], -ed ha accolto quello spiegato in via incidentale dal Comune di Piombino, - così parzialmente riformando, quanto alla disciplina delle spese del giudizio, la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva disatteso l’impugnazione di un avviso di accertamento emesso in relazione all’IMU dovuta dal contribuente per il (parte del) periodo di imposta 2013.

Per quel che qui ancora rileva, il giudice del gravame ha condiviso le conclusioni cui era già pervenuto il primo giudice in punto di identificazione del soggetto passivo di imposta, ed ha, quindi, considerato che: -alla stregua del combinato disposto di cui al d.lgs. n. 23 del 2011, art. 8, c. 2, e art. 9, c. 1, disposizioni, queste, sostanzialmente riproduttive della previgente disciplina ICI, di cui al d.lgs. n. 504 del 1992, la nozione di possesso, rilevante a fini IMU, deve essere letta in stretta corrispondenzaalla definizione normativa del soggetto passivo di imposta, così che il possesso deve identificarsi con situazioni giuridiche soggettive aventi carattere reale dovendosi considerare, così, possessore il proprietario o il titolare di un diritto reale di godimento sulla unità immobiliare; - l’avviso di accertamento, pertanto, correttamente era stato emesso nei confronti di chi si era reso acquirente della unità immobiliare nell’àmbito di procedimento esecutivo, indipendentemente dal conseguimento della immediata disponibilità dell’immobile e per il periodo di imposta correlato alla data del decreto di trasferimento.

2. - [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della senten za sulla base di un solo motivo, ed ha depositato memorie.

Il Comune di Piombinoresiste con controricorso, ed ha depositato memoria.

Fissato all’udienza pubblica del 3 novembre2022, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal d.l. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, conv. in l. n. 176 del 2020, e dal sopravvenuto d.l. n. 228 del 2021, art. 16, c. 1, conv. in l. n. 15 del 2022, senza l’intervento in presenza del Procuratore Generale, che ha depositato conclusioni scritte, e dei difensori delle parti,che non hanno fatto richiesta di discussione orale. [OSCURATO:PERSONA]

1. - Ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia violazione di legge in relazione al d.lgs. n. 23 del 2011, artt. 8 e 9, ed agli artt. 1140 e ss. cod. civ., assumendo, in sintesi, che, nella fattispecie, difettava il possesso fiscalmente rilevante risultando conseguita la proprietàma non anche l’effettiva disponibilità dell’unità immobiliare che, (ancora) detenuta dall’esecutato, aveva formato oggetto di rilascio (solo) nell’ottobre 2013.

Si soggiunge, quindi, che deve considerarsi qualificata anche la situazione giuridica soggettiva del possessore illegittimo, ed in mala fede, -cui competono le azioni di reintegra e di manutenzione, - e che il decreto di trasferimento non aveva inciso sullo ius possessionis del debitore esecutato.

2. –Il ricorso è destituito di fondamento e va senz’altro disatteso.

3. -Il d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 , per quanto qui rileva, dispone nei seguenti termini:-«L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili diversi dall'abitazione principale.»(art. 8, c. 2); - « Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.

Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.»(art. 9, c. 1). 3.1 -Con riferimento alle omologhe disposizioni di disciplina dell’ICI (d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 1, c. 2, e art. 3, cc. 1 e 2), la Corte ha statuitoche la nozione di «possesso» (richiamata ai fini della definizione del presupposto d’imposta), - nozione che è hinc et inde rilevante ai sensi, rispettivamente, del d.lgs. n. 23 del 2011, art. 8, c. 2, cit., e del d.lgs. n. 504 del 1992, art. 1, c. 2, cit., -non può essere identificata con la mera disponibilità (sia pur per detenzione qualificata) del bene ma deve essere letta in correlazione alla definizione normativa del soggetto passivo di imposta, così che il possesso rilevante deve identificarsi con situazioni giuridiche soggettive aventi carattere reale e possessore «in tale contesto normativo, è pertanto il proprietario o il titolare di un diritto reale di godimento sull'immobile.»(cfr., ex plurimis, Cass., 5 novembre 2021, n. 31969; Cass., 15 marzo 2019, n. 7444; Cass., 7 giugno 2017, n. 14119; Cass., 9 maggio 2013, n. 10987; Cass., 9 ottobre 2009, n. 21451; Cass., 14 gennaio 2005, n. 654).

Si è, così, rilevato che non può ritenersi soggetto passivo dell'imposta il promissario acquirente (anche sulla base di un contratto preliminare di vendita ad effetti anticipati), quale mero detentore qualificato del bene, essendo diversamente tenuto al pagamento dell'imposta il proprietario dell'immobile compromesso in vendita (v., Cass., 19 agosto 2022, n. 24972; Cass., 30 dicembre 2019, n. 34592; Cass., 7 giugno 2017, n. 14119; Cass., 9 maggio 2013, n. 10987); e che, - proprio in tema di decreto di trasferimento emesso nell’àmbito di procedura esecutiva, - le conseguenze g iuridiche derivanti dall'esecuzione della formalità del pignoramento immobiliare - costituite dai particolari obblighi e divieti imposti al proprietario del cespite -non escludono la applicazione a suo carico dell'Ici in quanto il presupposto impositivo viene a mancare (rectius, a migrare nella sfera giuridica dell'assegnatario) soltanto all'atto dell'emissione del decreto di trasferimento del bene (così Cass., 7 marzo 2013, n. 5736cui adde Cass., 30 dicembre 2019, n. 34593; v. altresì, in tema di determinazione del periodo di imposta in relazione a procedura fallimentare, Cass., 6 agosto 2019, n. 20953; Cass., 28 novembre 2007, n. 24670).

4. - Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza di parte ricorrente nei cui confronti sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto (d.p.r. n. 115 del 2002,art. 13, c. 1 quater).

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità liquidate in € 2.000,00 per compensi professionali ed € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 27183/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via Mirabello n. 18, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro Comune di Piombino, in persona del suo Sindaco p.t., con domicilio eletto in Roma, via Savoia n. 72, presso lo studio legale Caso –Ciaglia, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente – avverso la sentenza n. 892/10/19, depositata il 23 maggio 2019, della Commissione tributaria regionaledella Toscana; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 3 novembre 2022,dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Accertamento lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. Stanislao de Matteis, che ha chiestorigettarsi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. –Con sentenza n. 892/10/19, depositata il 23 maggio 2019, la Commissione tributaria regionale della Toscana ha rigettato l’appello principale di [OSCURATO:PERSONA], -ed ha accolto quello spiegato in via incidentale dal Comune di Piombino, - così parzialmente riformando, quanto alla disciplina delle spese del giudizio, la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva disatteso l’impugnazione di un avviso di accertamento emesso in relazione all’IMU dovuta dal contribuente per il (parte del) periodo di imposta 2013. Per quel che qui ancora rileva, il giudice del gravame ha condiviso le conclusioni cui era già pervenuto il primo giudice in punto di identificazione del soggetto passivo di imposta, ed ha, quindi, considerato che: -alla stregua del combinato disposto di cui al d.lgs. n. 23 del 2011, art. 8, c. 2, e art. 9, c. 1, disposizioni, queste, sostanzialmente riproduttive della previgente disciplina ICI, di cui al d.lgs. n. 504 del 1992, la nozione di possesso, rilevante a fini IMU, deve essere letta in stretta corrispondenzaalla definizione normativa del soggetto passivo di imposta, così che il possesso deve identificarsi con situazioni giuridiche soggettive aventi carattere reale dovendosi considerare, così, possessore il proprietario o il titolare di un diritto reale di godimento sulla unità immobiliare; - l’avviso di accertamento, pertanto, correttamente era stato emesso nei confronti di chi si era reso acquirente della unità immobiliare nell’àmbito di procedimento esecutivo, indipendentemente dal conseguimento della immediata disponibilità dell’immobile e per il periodo di imposta correlato alla data del decreto di trasferimento. 2. - [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della senten za sulla base di un solo motivo, ed ha depositato memorie. Il Comune di Piombinoresiste con controricorso, ed ha depositato memoria. Fissato all’udienza pubblica del 3 novembre2022, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal d.l. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, conv. in l. n. 176 del 2020, e dal sopravvenuto d.l. n. 228 del 2021, art. 16, c. 1, conv. in l. n. 15 del 2022, senza l’intervento in presenza del Procuratore Generale, che ha depositato conclusioni scritte, e dei difensori delle parti,che non hanno fatto richiesta di discussione orale. [OSCURATO:PERSONA] 1. - Ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia violazione di legge in relazione al d.lgs. n. 23 del 2011, artt. 8 e 9, ed agli artt. 1140 e ss. cod. civ., assumendo, in sintesi, che, nella fattispecie, difettava il possesso fiscalmente rilevante risultando conseguita la proprietàma non anche l’effettiva disponibilità dell’unità immobiliare che, (ancora) detenuta dall’esecutato, aveva formato oggetto di rilascio (solo) nell’ottobre 2013. Si soggiunge, quindi, che deve considerarsi qualificata anche la situazione giuridica soggettiva del possessore illegittimo, ed in mala fede, -cui competono le azioni di reintegra e di manutenzione, - e che il decreto di trasferimento non aveva inciso sullo ius possessionis del debitore esecutato. 2. –Il ricorso è destituito di fondamento e va senz’altro disatteso. 3. -Il d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 , per quanto qui rileva, dispone nei seguenti termini:-«L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili diversi dall'abitazione principale.»(art. 8, c. 2); - « Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.»(art. 9, c. 1). 3.1 -Con riferimento alle omologhe disposizioni di disciplina dell’ICI (d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 1, c. 2, e art. 3, cc. 1 e 2), la Corte ha statuitoche la nozione di «possesso» (richiamata ai fini della definizione del presupposto d’imposta), - nozione che è hinc et inde rilevante ai sensi, rispettivamente, del d.lgs. n. 23 del 2011, art. 8, c. 2, cit., e del d.lgs. n. 504 del 1992, art. 1, c. 2, cit., -non può essere identificata con la mera disponibilità (sia pur per detenzione qualificata) del bene ma deve essere letta in correlazione alla definizione normativa del soggetto passivo di imposta, così che il possesso rilevante deve identificarsi con situazioni giuridiche soggettive aventi carattere reale e possessore «in tale contesto normativo, è pertanto il proprietario o il titolare di un diritto reale di godimento sull'immobile.»(cfr., ex plurimis, Cass., 5 novembre 2021, n. 31969; Cass., 15 marzo 2019, n. 7444; Cass., 7 giugno 2017, n. 14119; Cass., 9 maggio 2013, n. 10987; Cass., 9 ottobre 2009, n. 21451; Cass., 14 gennaio 2005, n. 654). Si è, così, rilevato che non può ritenersi soggetto passivo dell'imposta il promissario acquirente (anche sulla base di un contratto preliminare di vendita ad effetti anticipati), quale mero detentore qualificato del bene, essendo diversamente tenuto al pagamento dell'imposta il proprietario dell'immobile compromesso in vendita (v., Cass., 19 agosto 2022, n. 24972; Cass., 30 dicembre 2019, n. 34592; Cass., 7 giugno 2017, n. 14119; Cass., 9 maggio 2013, n. 10987); e che, - proprio in tema di decreto di trasferimento emesso nell’àmbito di procedura esecutiva, - le conseguenze g iuridiche derivanti dall'esecuzione della formalità del pignoramento immobiliare - costituite dai particolari obblighi e divieti imposti al proprietario del cespite -non escludono la applicazione a suo carico dell'Ici in quanto il presupposto impositivo viene a mancare (rectius, a migrare nella sfera giuridica dell'assegnatario) soltanto all'atto dell'emissione del decreto di trasferimento del bene (così Cass., 7 marzo 2013, n. 5736cui adde Cass., 30 dicembre 2019, n. 34593; v. altresì, in tema di determinazione del periodo di imposta in relazione a procedura fallimentare, Cass., 6 agosto 2019, n. 20953; Cass., 28 novembre 2007, n. 24670). 4. - Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza di parte ricorrente nei cui confronti sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto (d.p.r. n. 115 del 2002,art. 13, c. 1 quater). P.Q.M. La Corte, rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità liquidate in € 2.000,00 per compensi professionali ed € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello
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