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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 21417/2024

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20007/2019R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui uffici domiciliain Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 12 –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] –intimato– avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del la Liguria, depositata in data 8 novembre 2018, n.1461/2018; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 luglio 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Dalla sentenza impugnata e dalla narrativa in ricorso, si evince che [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato innanzi alla CTP di Genova un Oggetto: IRPEF – accertamenti bancari avviso di accertamento notificatogli dall’Agenzia delle entrate , relativamente all’anno d’imposta 2007.

L’Ufficio aveva recuperato a tassazione maggiori redditi asseritamente non dichiarati, in esito all’attività di indagine effettuata dalla Guardia di finanza sui conti correnti bancari del contribuente.

Da tale attività di indagine erano emersi versamenti per euro 45.638,32 e operazioni extra conto per euro 1.936, privi di giustificazione, sicché veniva recuperata a tassazione IRPEF per euro 20.468,oltre sanzioni pari a euro 28.202,32.

Secondo il contribuente, invece, la quasi totalità delle operazioni contestate erano riconducibili al reddito da pensione che percepiva dalla società Ansaldo.

2. La CTP accoglieva il ricorso e contro questa decisione l’Agenzia delle entrate proponeva appello.

3. La CTR della Liguria confermava la sentenza di primo grado, ritenendo che il contribuente avesse provato che le movimentazioni bancarie oggetto di contestazione da parte dell’Ufficio impositore corrispondessero complessivamente alla somma percepita a titolo di pensione da parte dell’Inps per l’anno d’imposta 2007, ove conteggiate insieme alla mensilità di dicembre che non era presente negli schemi riassuntivi prodotti dalla Guardia di finanza.

La CTR osservava che i versamenti apparentemente non giustificati corrispondevano alle rate della pensione accreditate con cadenza mensile da parte dell’istituto previdenziale.

Riteneva altresì che tale percezione della pensione fosse stata provata dal contribuente attraverso la produzione del CUD 2008 ed osservava che dagli schemi riassuntivi delle movimentazioni bancarie redatti dalla Guardia di finanza emergevano versamenti mensili “tutti più o meno dello stesso importo per un ammontare pari alla somma contestata dall’Ufficio”.

Quanto ai rimanenti versamenti per complessivi euro 1.936, di cui il contribuente non era riuscito a ricostruire la provenienza, la CTR “vista la modesta entità degli stessi” li riteneva - al pari dei giudici di primo grado – “irrilevanti ai fini reddituali e non riconducibili ad una attività elusiva”.

4. Contro questa sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per Cassazione affidato a quattro motivi.

5. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992.

Secondo l’Agenzia delle entrate, sarebbe meramente apparente la motivazione addotta dalla CTR, nella parte in cui avrebbe del tutto apoditticamente considerato adempiuto l’onere incombente sul contribuente di giustificare la provenienza non reddituale delle somme versate sui conti correnti nella sua disponibilità, senza considerare gli elementi di prova contraria offerti dall’Ufficio impositore.

2. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 32 d.P.R. n. 600 del 1973, e degli artt. 2727, 2728, 2729 e 2697 c.c.

Secondo la ricorrente, “avendo parlato di ratei di pensione”, la CTR avrebbe dovuto accertare l’esistenza di una prova specifica ed analitica che i versamenti in contestazione fossero davvero rate di pensione dichiarate, altrimenti la presunzione di reddito evaso posta dall’articolo 32 del d.P.R. numero 600 del 1973 non si sarebbe potuta considerare vinta, a tanto non bastando l’inserimento delle somme contestate nel CUD emesso dal sostituto di imposta, non avendo la CTR accertato che controparte fosse esonerata dal presentare la dichiarazione dei redditi.

Inoltre, secondo la ricorrente, avendo il contribuente asserito che i versamenti contestati fossero corrispondenti ai ratei di pensione pagati dall’Inps, egli avrebbe dovuto produrre apposita attestazione da parte dell’ente previdenziale, sicché inammissibile doveva ritenersi la prova presuntiva valorizzata invece dalla CTR, sulla base peraltro di fatti - quali la corrispondenza delle somme risultanti dal CUD rispetto ai versamenti contestati e la reiterazione di questi ultimi secondo cadenze mensili e per importi sempre tendenzialmente uguali - che non potevano considerarsi indizi gravi, precisi e concordanti.

3. Con il terzo motivo di ricorso, sempre proposto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., si denuncia ancora una volta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 e degli artt.2727, 2728, 2729 e 2697 c.c.

La ricorrente, in sostanza, si duole della valutazione operata dalla CTR in termini di “irrilevanza reddituale” delle somme versate sul conto corrente postale nella disponibilità del contribuente, in considerazione della esiguità dei versamenti effettuati nel tempo per un importo complessivo di euro 1.963 e, dunque, della modesta entità delle uniche somme per le quali il contribuente non è riuscito a fornire una giustificazione.

4. Con il quarto motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., si denuncia nuovamente la violazione e falsa applicazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992.

La ricorrente contesta che erroneamente, in relazione ad alcuni versamenti, la CTR li abbia considerati irrilevanti dal punto di vista reddituale, giacché scaglionati nel tempo per importi di modesta entità, in tal modo esibendo una motivazione che sarebbe soltanto apparente.

5. Il primo e il quarto motivo, che possono essere trattati congiuntamente, sono infondati.

6. Il sindacato di legittimità sulla motivazione, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della stessa, resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., che vieneviolato solo qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile (Sez. 1, Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022, rv. 664120-01), sempreché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Sezioni Unite, sentenza n. 8053 del 2014).

7. Da questo punto di vista, la sentenza impugnata, sebbene succintamente, ha esposto le ragioni per le quali ha ritenuto giustificati i versamenti contestati dall’Ufficio impositore per euro 45.638,32 e privi di rilievo ai fini reddituali i versamenti di somme di limitata entità per un importo complessivo di euro 1963 su un altro conto corrente.

Il giudice a quo risulta aver elaborato un ben delineato tracciato argomentativo, sicché non è incorso in alcuno dei gravi vizi d’indole logico-giuridica unicamente rilevanti in questa sede.

8. Il secondo e il terzo motivo, che possono essere esaminati congiuntamente, sono invece inammissibili.

9. Sotto le mentite spoglie della violazione e/o falsa applicazione di legge, infatti, si censura la valutazione delle prove non legali che - secondo un consolidato orientamento di legittimità - è un tipico accertamento di fatto rimesso alla valutazione del giudice di merito e sottratto allo scrutinio di legittimità, eccetto che sotto il profilo del difetto di motivazione (Sez. 2, 17/05/2024, n.13792; Sez. 3 , 15/05/2024, n. 13444), nella specie non ravvisabile.

La violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c., inoltre, si configura solo nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando, a seguito di una asseritamente incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto, magari erroneamente, che la parte onerata avesse assolto tale onere, poiché in questo caso vi sarebbe, al più, un erroneo apprezzamento sull’esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. (Sez.

L, Sentenza n. 17313 del 19/08/2020, rv. 658541-01) e nei ristretti limiti nei quali è oggi ammesso il controllo sulla motivazione della sentenza impugnata.

E, a tale ultimo proposito, è appena il caso di ricordare che non può pretendersi che la Corte di legittimità, esorbitando dai compiti che le sono propri, sovrapponga una diversa valutazione del medesimo compendio probatorio già esaminato dalla CTR: il momento dell’individuazione delle informazioni probatorie che dal dato probatorio possono desumersi, infatti, è affare del giudice di merito, ed è per questo sottratto al giudizio di legittimità, a condizione, beninteso, che la sentenza impugnata –come in questo caso – abbia in proposito speso una motivazione eccedente la soglia del “minimo costituzionale” (così, da ultimo, Cass.

S.U.

Sentenza n. 5792 del 05/03/2024, rv. 670391-01).

Il ricorso va dunque rigettato.

Nulla va disposto per le spese, non essendosi costituitol’intimato.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell’Agenzia delle ent

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20007/2019R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui uffici domiciliain Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 12 –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] –intimato– avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del la Liguria, depositata in data 8 novembre 2018, n.1461/2018; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 luglio 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Dalla sentenza impugnata e dalla narrativa in ricorso, si evince che [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato innanzi alla CTP di Genova un Oggetto: IRPEF – accertamenti bancari avviso di accertamento notificatogli dall’Agenzia delle entrate , relativamente all’anno d’imposta 2007. L’Ufficio aveva recuperato a tassazione maggiori redditi asseritamente non dichiarati, in esito all’attività di indagine effettuata dalla Guardia di finanza sui conti correnti bancari del contribuente. Da tale attività di indagine erano emersi versamenti per euro 45.638,32 e operazioni extra conto per euro 1.936, privi di giustificazione, sicché veniva recuperata a tassazione IRPEF per euro 20.468,oltre sanzioni pari a euro 28.202,32. Secondo il contribuente, invece, la quasi totalità delle operazioni contestate erano riconducibili al reddito da pensione che percepiva dalla società Ansaldo. 2. La CTP accoglieva il ricorso e contro questa decisione l’Agenzia delle entrate proponeva appello. 3. La CTR della Liguria confermava la sentenza di primo grado, ritenendo che il contribuente avesse provato che le movimentazioni bancarie oggetto di contestazione da parte dell’Ufficio impositore corrispondessero complessivamente alla somma percepita a titolo di pensione da parte dell’Inps per l’anno d’imposta 2007, ove conteggiate insieme alla mensilità di dicembre che non era presente negli schemi riassuntivi prodotti dalla Guardia di finanza. La CTR osservava che i versamenti apparentemente non giustificati corrispondevano alle rate della pensione accreditate con cadenza mensile da parte dell’istituto previdenziale. Riteneva altresì che tale percezione della pensione fosse stata provata dal contribuente attraverso la produzione del CUD 2008 ed osservava che dagli schemi riassuntivi delle movimentazioni bancarie redatti dalla Guardia di finanza emergevano versamenti mensili “tutti più o meno dello stesso importo per un ammontare pari alla somma contestata dall’Ufficio”. Quanto ai rimanenti versamenti per complessivi euro 1.936, di cui il contribuente non era riuscito a ricostruire la provenienza, la CTR “vista la modesta entità degli stessi” li riteneva - al pari dei giudici di primo grado – “irrilevanti ai fini reddituali e non riconducibili ad una attività elusiva”. 4. Contro questa sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per Cassazione affidato a quattro motivi. 5. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992. Secondo l’Agenzia delle entrate, sarebbe meramente apparente la motivazione addotta dalla CTR, nella parte in cui avrebbe del tutto apoditticamente considerato adempiuto l’onere incombente sul contribuente di giustificare la provenienza non reddituale delle somme versate sui conti correnti nella sua disponibilità, senza considerare gli elementi di prova contraria offerti dall’Ufficio impositore. 2. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 32 d.P.R. n. 600 del 1973, e degli artt. 2727, 2728, 2729 e 2697 c.c. Secondo la ricorrente, “avendo parlato di ratei di pensione”, la CTR avrebbe dovuto accertare l’esistenza di una prova specifica ed analitica che i versamenti in contestazione fossero davvero rate di pensione dichiarate, altrimenti la presunzione di reddito evaso posta dall’articolo 32 del d.P.R. numero 600 del 1973 non si sarebbe potuta considerare vinta, a tanto non bastando l’inserimento delle somme contestate nel CUD emesso dal sostituto di imposta, non avendo la CTR accertato che controparte fosse esonerata dal presentare la dichiarazione dei redditi. Inoltre, secondo la ricorrente, avendo il contribuente asserito che i versamenti contestati fossero corrispondenti ai ratei di pensione pagati dall’Inps, egli avrebbe dovuto produrre apposita attestazione da parte dell’ente previdenziale, sicché inammissibile doveva ritenersi la prova presuntiva valorizzata invece dalla CTR, sulla base peraltro di fatti - quali la corrispondenza delle somme risultanti dal CUD rispetto ai versamenti contestati e la reiterazione di questi ultimi secondo cadenze mensili e per importi sempre tendenzialmente uguali - che non potevano considerarsi indizi gravi, precisi e concordanti. 3. Con il terzo motivo di ricorso, sempre proposto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., si denuncia ancora una volta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 e degli artt.2727, 2728, 2729 e 2697 c.c. La ricorrente, in sostanza, si duole della valutazione operata dalla CTR in termini di “irrilevanza reddituale” delle somme versate sul conto corrente postale nella disponibilità del contribuente, in considerazione della esiguità dei versamenti effettuati nel tempo per un importo complessivo di euro 1.963 e, dunque, della modesta entità delle uniche somme per le quali il contribuente non è riuscito a fornire una giustificazione. 4. Con il quarto motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., si denuncia nuovamente la violazione e falsa applicazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992. La ricorrente contesta che erroneamente, in relazione ad alcuni versamenti, la CTR li abbia considerati irrilevanti dal punto di vista reddituale, giacché scaglionati nel tempo per importi di modesta entità, in tal modo esibendo una motivazione che sarebbe soltanto apparente. 5. Il primo e il quarto motivo, che possono essere trattati congiuntamente, sono infondati. 6. Il sindacato di legittimità sulla motivazione, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della stessa, resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., che vieneviolato solo qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile (Sez. 1, Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022, rv. 664120-01), sempreché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Sezioni Unite, sentenza n. 8053 del 2014). 7. Da questo punto di vista, la sentenza impugnata, sebbene succintamente, ha esposto le ragioni per le quali ha ritenuto giustificati i versamenti contestati dall’Ufficio impositore per euro 45.638,32 e privi di rilievo ai fini reddituali i versamenti di somme di limitata entità per un importo complessivo di euro 1963 su un altro conto corrente. Il giudice a quo risulta aver elaborato un ben delineato tracciato argomentativo, sicché non è incorso in alcuno dei gravi vizi d’indole logico-giuridica unicamente rilevanti in questa sede. 8. Il secondo e il terzo motivo, che possono essere esaminati congiuntamente, sono invece inammissibili. 9. Sotto le mentite spoglie della violazione e/o falsa applicazione di legge, infatti, si censura la valutazione delle prove non legali che - secondo un consolidato orientamento di legittimità - è un tipico accertamento di fatto rimesso alla valutazione del giudice di merito e sottratto allo scrutinio di legittimità, eccetto che sotto il profilo del difetto di motivazione (Sez. 2, 17/05/2024, n.13792; Sez. 3 , 15/05/2024, n. 13444), nella specie non ravvisabile. La violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c., inoltre, si configura solo nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando, a seguito di una asseritamente incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto, magari erroneamente, che la parte onerata avesse assolto tale onere, poiché in questo caso vi sarebbe, al più, un erroneo apprezzamento sull’esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. (Sez. L, Sentenza n. 17313 del 19/08/2020, rv. 658541-01) e nei ristretti limiti nei quali è oggi ammesso il controllo sulla motivazione della sentenza impugnata. E, a tale ultimo proposito, è appena il caso di ricordare che non può pretendersi che la Corte di legittimità, esorbitando dai compiti che le sono propri, sovrapponga una diversa valutazione del medesimo compendio probatorio già esaminato dalla CTR: il momento dell’individuazione delle informazioni probatorie che dal dato probatorio possono desumersi, infatti, è affare del giudice di merito, ed è per questo sottratto al giudizio di legittimità, a condizione, beninteso, che la sentenza impugnata –come in questo caso – abbia in proposito speso una motivazione eccedente la soglia del “minimo costituzionale” (così, da ultimo, Cass. S.U. Sentenza n. 5792 del 05/03/2024, rv. 670391-01). Il ricorso va dunque rigettato. Nulla va disposto per le spese, non essendosi costituitol’intimato. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell’Agenzia delle ent
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