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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 giugno 2018

Cassazione n. 07630/2026

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ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 30132/2019 R.G. proposto da:rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaCampania n. 5559/2018 depositata il 11/06/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/12/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con avviso di accertamento notificato in data 17 novembre 2014,l’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972, haproceduto alla rettifica della dichiarazione IVA relativa all’anno d’impostaNumero registro generale 30132/2019Numero sezionale 9016/2025Numero di raccolta generale 7630/2026Data pubblicazione 30/03/20262008, disconoscendo la detraibilità dell’imposta per un importo pari adeuro 2.895.235.L’atto impositivo traeva origine da una verifica fiscale eseguita neiconfronti della società [OSCURATO:SOCIETA]. e di altre società facenti parte delgruppo “Ragosta”, nel corso della quale era emerso che la predetta Dagaraveva riportato nelle proprie dichiarazioni un credito IVA inesistente,artatamente creato negli anni 2002 e 2003 mediante operazionisoggettivamente inesistenti.

In particolare, la società, interponendosinell’acquisto di beni da operatori extra-UE e avvalendosi del meccanismodel deposito IVA, aveva trasferito detto credito alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,richiamate nell’avviso di accertamento.La contribuente aveva quindi indebitamente detratto l’IVA corrispondentea tali operazioni.Avverso l’avviso di accertamento la società proponeva ricorso dinanzi allaCommissione tributaria provinciale di Napoli, che lo respingeva.

Anche ilsuccessivo appello della contribuente veniva rigettato dalla Commissionetributaria regionale della Campania.La contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione, affidato acinque motivi.

Resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo si lamenta l’illegittimità della sentenza d’appello pererrata applicazione degli artt. 57 d.P.R. n. 633 del 1972 e 2 d.lgs. n. 128del 2015, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., dal momento chela contribuente adduce di aver eccepito l’illegittimità della sentenza diprimo grado, rilevando che la notitia criminis invocata dall’Ufficio ai finidell’applicazione del raddoppio dei termini per l’accertamento risultavaessere stata pacificamente trasmessa in data 17 novembre 2018,successivamente al decorso degli ordinari termini di accertamento.Numero registro generale 30132/2019Numero sezionale 9016/2025Numero di raccolta generale 7630/2026Data pubblicazione 30/03/2026Il primo motivo è infondato.La CTR ha puntualizzato testualmente che “il raddoppio del termine ècagionato da un fattore obiettivo rinvenibile nell’obbligo di presentazionedella denuncia penale”, soggiungendo che “non ha rilievo il fatto che ladenuncia sia stata compiuta in un momento in cui gli ordinari termini deidecadenza erano oramai spirati”.Non vengono in rilievo, le modifiche introdotte, dapprima, dall'art. 2,primo e secondo comma, d.lgs. 3 agosto 2015, n. 128, che ha circoscrittoil raddoppio dei termini di accertamento per violazioni penali solo ai casi incui la denuncia è effettivamente presentata e trasmessa all'autoritàgiudiziaria entro il termine ordinario di decadenza dal potere diaccertamento, quindi, dall'art. 1, commi da 130 a 132, della legge 28dicembre 2015, n. 208, che hanno, tra le altre disposizioni, eliminato lafattispecie del raddoppio dei termini ordinari.

Infatti, quanto alla primamodifica, in virtù dell'apposita norma di salvaguardia prevista dall'art. 2,d.lgs. n. 128 del 2015, la stessa non si applica alle violazioni punibiliconstatate in processi verbali notificati prima del 2 settembre 2015 eseguite dalla notifica di atti impositivi entro il 31 dicembre 2015, qualisono quelle in oggetto, in cui la notifica dell'avviso di accertamento èprecedentemente intervenuta.

Quanto alla ulteriore modifica, il regimetransitorio previsto dalla L. n. 208 del 2015 per i periodi d'impostaanteriori a quello in corso al 31 dicembre 2016 - secondo cui il raddoppiodei termini di accertamento, quali stabiliti dal secondo periodo del comma132, opera, nel caso delle indicate violazioni penali, solo a condizione chela denuncia penale sia presentata o trasmessa dall'amministrazionefinanziaria entro il termine stabilito nel primo periodo del medesimocomma 132, riguarda solo le fattispecie non regolate dal precedenteregime transitorio, in quanto, ai sensi dell'art. 3, secondo comma, d.lgs. n.128 del 2015 sono comunque fatti salvi gli effetti degli avvisi diaccertamento, dei provvedimenti che irrogano sanzioni amministrativeNumero registro generale 30132/2019Numero sezionale 9016/2025Numero di raccolta generale 7630/2026Data pubblicazione 30/03/2026tributarie e degli altri atti impugnabili con i quali l'Agenzia delle entrate favalere una pretesa impositiva o sanzionatoria, notificati alla data dientrata in vigore di tale decreto (cfr. Cass. n. 26037 del 2016; Cass. n.16728 del 2016).

Ciò posto, secondo la disciplina applicabile al caso inesame, il raddoppio dei termini deriva dal mero riscontro di fatticomportanti l'obbligo di denuncia penale ai sensi dell'art. 331 c.p.p.,indipendentemente dall'effettiva presentazione della denuncia, dall'iniziodell'azione penale e dall'accertamento penale del reato, restandoirrilevante, in particolare, che l'azione penale non sia proseguita o siaintervenuta una decisione penale di proscioglimento, di assoluzione o dicondanna (v.

Cass. n. 22337 del 2018; Cass. n. 11171 del 2016).Infatti, come, evidenziato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n.247del 2011, l'unica condizione per il raddoppio dei termini è costituita dallasussistenza dell'obbligo di denuncia penale, indipendentemente dalmomento in cui tale obbligo sorga ed indipendentemente dal suoadempimento, sicché «il giudice tributario dovrà controllare, se richiestocon i motivi di impugnazione, la sussistenza dei presupposti dell'obbligo didenuncia, compiendo, al riguardo, una valutazione ora per allora(cosiddetta «prognosi postuma») circa la loro ricorrenza ed accertando,quindi, se l'amministrazione finanziaria abbia agito con imparzialità odabbia, invece, fatto uso pretestuoso e strumentale delle disposizionidenunciate al fine di fruire ingiustificatamente di un più ampio termine diaccertamento».Con il secondo motivo si denuncia l’illegittimità della sentenza perviolazione ed errata applicazione degli artt. 19 d.P.R. n. 600 del 1973,2697 e 2727 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per averela sentenza confermato la legittimità dell’operato erariale in ordineall’idoneità degli elementi indiziari addotti ai fini della dimostrazione dellacontestata inesistenza soggettiva degli acquisti imputati alla società.Il secondo motivo è inammissibile.Numero registro generale 30132/2019Numero sezionale 9016/2025Numero di raccolta generale 7630/2026Data pubblicazione 30/03/2026La CTR ha valorizzato la natura di cartiera della [OSCURATO:SOCIETA]., la mancanzain capo ad essa di dotazione di personale, l’assenza di un deposito distoccaggio della merce oggetto delle transazioni commerciali, lacircostanza che alla Dagar facesse capo un credito di ingente importo“artatamente costruito”, la circostanza del trasferimento successivo delcredito a “società consorelle, attraverso cessioni meramente cartolari”,giudiziale, del predetto credito in capo a Dagar.A fronte di questa ricostruzione di fatto, parte ricorrente mira ad unarivisitazione, qui preclusa, del merito della controversia.La parte ricorrente ha infatti prospettato una violazione dell’art. 2697 c.c.,mentre la sentenza d’appello non ha attribuito l’onere della prova a unsoggetto diverso da quello che ne era gravato, secondo le regole diripartizione della fattispecie.Va ricordato che la violazione dell’art. 2697 c.c. si configura solo quando ilgiudice assegna l’onere della prova a una parte diversa da quella cuispetta, e non quando, a seguito di una valutazione incongrua dellerisultanze istruttorie, ritenga erroneamente che la parte onerata abbiaassolto tale onere.

In quest’ultimo caso, infatti, si è di fronte a un erroredi apprezzamento sull’esito della prova, censurabile in sede di legittimitàesclusivamente ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c. (Cass. 19 agosto 2020,n. 17313; Cass. 5 settembre 2006, n. 19064; Cass. 10 febbraio 2006, n.2935).Pertanto, non ricorre alcuna violazione dell’art. 2697 c.c., che si avrebbesoltanto se il giudice avesse applicato in modo scorretto la regola digiudizio sull’onere della prova, attribuendolo a una parte diversa da quellagravata, secondo la distinzione tra fatti costitutivi ed eccezioni (Cass. 23ottobre 2018, n. 26769).Come chiarito da questa Corte spetta unicamente al giudice di merito ilcompito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere eNumero registro generale 30132/2019Numero sezionale 9016/2025Numero di raccolta generale 7630/2026Data pubblicazione 30/03/2026valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, discegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenutemaggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi,assegnando prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti,nonché la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito larilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non siatenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui loritenga irrilevante (Cass., 13 giugno 2014, n. 13485; Cass., 15 luglio2009, n. 16499)Questa Corte ha anche chiarito che, in sede di legittimità è possibilecensurare la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. solo allorché ricorra ilcd. vizio di sussunzione, ovvero quando il giudice di merito, dopo averequalificato come gravi, precisi e concordanti gli indizi raccolti, li ritenga,però, inidonei a fornire la prova presuntiva oppure qualora, pur avendoliconsiderati non gravi, non precisi e non concordanti, li reputi, tuttavia,sufficienti a dimostrare il fatto controverso (Cass. n. 3541 del 2020).In altri termini, la violazione delle norme sulle presunzioni ècensurabile, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., solo “se risultiche, violando i criteri giuridici in tema di formazione della prova critica, ilgiudice si sia limitato a negare valore indiziario a singoli elementi acquisitiin giudizio, senza accertarne l'effettiva rilevanza in una valutazione disintesi” (Cass. n. 10973 del 2017).Con il terzo motivo si censura l’illegittimità della sentenza per violazioneed errata applicazione degli artt. 19 e 54 d.P.R. n. 600 del 1973, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., avendo la CTR escluso ladetraibilità dell’IVA.Il terzo motivo è inammissibile.Esso si risolve in una richiesta di rivalutazione del merito dellacontroversia, trascurando di denunciare una reale difformità dalparadigma normativo.Numero registro generale 30132/2019Numero sezionale 9016/2025Numero di raccolta generale 7630/2026Data pubblicazione 30/03/2026Questa Corte, partendo dalla premessa che ai fini della ripartizionedell'onere della prova, occorre considerare che il diniego del diritto didetrazione segna un'eccezione al principio di neutralità dell'Iva che talediritto costituisce, ha affermato che incombe, in primo luogo,sull'Amministrazione finanziaria provare che, a fronte dell'esibizione deltitolo, difettano, le condizioni, oggettive e soggettive, per la detrazione eche, una volta raggiunta questa prova, spetterà al contribuente fornire laprova contraria, ossia di aver svolto le trattative in buona fede, ritenendoincolpevolmente che le merci acquistate fossero effettivamente rifornitedalla società cedente (Cass., 20 aprile 2018, n. 9851).È necessario precisare che l'operazione soggettivamente inesistente siconfigura, invero, sia quando l'emittente della fattura non sia un soggettopassivo di imposta, sia quando la falsità delle fatture riguarda operazioniavvenute tra soggetti diversi da quelli che appaiano nella documentazione;segnatamente, nel caso in cui l'Amministrazione ritenga che la fatturafattura sia stata emessa da soggetto diverso da quello che ha effettuato lacessione o la prestazione in essa rappresentata (e della quale ilcessionario o il committente sia stato realmente destinatario), ladetraibilità dell'IVA deve essere, in linea di principio, esclusa, venendo amancare lo stesso principale presupposto della detrazione, costituitodall'effettuazione di un'operazione ai sensi dell'art. 19, comma 1, d.P.R. n.633 del 1972, presupposto da ritenersi carente anche nel caso in cui itermini soggettivi dell'operazione non coincidano con quelli dellafatturazione (Cass., 13 novembre 2009, n. 23987 del 2009; Cass., 12marzo 2007, n. 5719).Come evidenziato da questa Corte, l'imposta viene versata ad un soggettonon legittimato alla rivalsa, né assoggettato all'obbligo di pagamentodell'imposta, in quanto le fatture sono emesse da un soggetto che non èstato controparte nel rapporto relativo alle operazioni fatturate, daNumero registro generale 30132/2019Numero sezionale 9016/2025Numero di raccolta generale 7630/2026Data pubblicazione 30/03/2026ritenersi "inesistenti" (Cass., 30 ottobre 2013, n. 24426).

In sostanza, incaso di emissione di fattura per operazioni inesistenti, l'IVA versata (comeprevisto dall'art. 21, comma 7, d.P.R. 6 n. 633 del 1972) alla non genuinacontroparte, va considerata (proprio per le finalità del complessivo sistemaIVA) come "fuori conto", e cioè "isolata" dalla massa di operazionieffettuate ed "estraniata" dal meccanismo di compensazione tra IVA "avalle" ed IVA "a monte" che presiede alla detrazione d'imposta di cuiall'art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972 (Cass.,13 marzo 2013, n. 6229) (Cass.,20 luglio 2020, n. 15369).Anche la Corte di Giustizia dell’Unione Europea in materia di governo delleprove allegate dalle parti in tema di operazioni soggettivamenteinesistenti, ha affermato che: «26.

Come ricordato in più occasioni dallaCorte, la lotta contro evasioni, elusioni ed eventuali abusi costituisce unobiettivo riconosciuto e incoraggiato dalla direttiva 2006/112.

A taleriguardo, la Corte ha stabilito che i singoli non possono avvalersifraudolentemente o abusivamente delle norme del diritto dell’Unione eche, pertanto, spetta alle autorità e ai giudici nazionali negare il beneficiodel diritto a detrazione se è dimostrato, alla luce di elementi obiettivi, chetale diritto viene invocato in modo fraudolento o abusivo (v., in tal senso,sentenze del 6 luglio 2006, Kittel e [OSCURATO:PERSONA], C-439/04 e C-440/04, EU:C:2006:446, punti 54 e 55, nonché dell’11 novembre 2021,27.

Per quanto riguarda l’evasione, secondo una giurisprudenza costante ilbeneficio del diritto a detrazione deve essere negato non solamentequando un’evasione dell’IVA sia commessa dal soggetto passivo stesso,ma anche qualora si dimostri che il soggetto passivo, al quale sono staticeduti i beni o prestati i servizi posti a fondamento del diritto a detrazione,sapeva o avrebbe dovuto sapere che, con l’acquisto di tali beni e servizi,partecipava ad un’operazione che si iscriveva in un’evasione dell’IVA (v.,in tal senso, sentenze del 6 luglio 2006, Kittel e [OSCURATO:PERSONA], C-Numero registro generale 30132/2019Numero sezionale 9016/2025Numero di raccolta generale 7630/2026Data pubblicazione 30/03/2026439/04 e C-440/04, EU:C:2006:446, punto 59; del 21 giugno 2012,Mahagében e Dávid, C-80/11 e C-142/11, EU:C:2012:373, punto 45,nonché dell’11 novembre 2021, Ferimet, C-281/20, EU:C:2021:910,punto 46).

28. La Corte ha altresì ripetutamente precisato, con riferimentoa casi in cui le condizioni sostanziali del diritto a detrazione eranosoddisfatte, che il beneficio del diritto a detrazione può essere negato alsoggetto passivo soltanto qualora si dimostri, alla luce di elementioggettivi, che questi sapeva o avrebbe dovuto sapere che, con l’acquistodei beni e servizi posti a fondamento del diritto a detrazione, lo stessopartecipava a un’operazione che si iscriveva in una siffatta evasionecommessa dal fornitore o da altro operatore intervenuto a monte o a vallenella catena delle cessioni o prestazioni (sentenza dell’11 novembre 2021,29.

A tale riguardo, la Corte ha infatti stabilito che non è compatibile con ilregime del diritto a detrazione previsto dalla direttiva 2006/112sanzionare con il diniego di tale diritto un soggetto passivo che nonsapeva e non avrebbe potuto sapere che l’operazione interessata siiscriveva in un’evasione commessa dal fornitore, o che un’altra operazionenell’ambito della catena delle cessioni, anteriore o posteriore a quellarealizzata da detto soggetto passivo, era viziata da evasione dell’IVA,posto che l’istituzione di un sistema di responsabilità oggettiva andrebbeal di là di quanto necessario per garantire i diritti dell’Erario (sentenzadell’11 novembre 2021, Ferimet, C-281/20, EU:C:2021:910, punto 49 egiurisprudenza ivi citata).

30. Inoltre, secondo una giurisprudenzacostante della Corte, poiché il diniego del diritto a detrazione èun’eccezione all’applicazione del principio fondamentale che tale dirittocostituisce, incombe alle autorità tributarie dimostrare adeguatamente glielementi oggettivi che consentono di concludere che il soggetto passivo hacommesso un’evasione dell’IVA o sapeva o avrebbe dovuto sapere chel’operazione invocata a fondamento del diritto a detrazione si iscriveva inNumero registro generale 30132/2019Numero sezionale 9016/2025Numero di raccolta generale 7630/2026Data pubblicazione 30/03/2026una simile evasione.

Spetta poi ai giudici nazionali verificare se leamministrazioni finanziarie interessate abbiano dimostrato l’esistenza didetti elementi oggettivi (sentenza dell’11 novembre 2021, Ferimet, C-281/20, EU:C:2021:910, punto 50 e giurisprudenza ivi citata).

31. Poichéil diritto dell’Unione non prevede norme relative alle modalitàdell’assunzione delle prove in materia di evasione dell’IVA, tali elementioggettivi devono essere stabiliti dall’autorità tributaria secondo le normein materia di prova previste dal diritto nazionale.

Tuttavia, tali norme nondevono pregiudicare l’efficacia del diritto dell’Unione (sentenza dell’11novembre 2021, Ferimet, C-281/20, EU:C:2021:910, punto 51 egiurisprudenza ivi citata).

32. Dalla giurisprudenza rammentata ai punti da27 a 31 della presente sentenza deriva che il beneficio del diritto adetrazione può essere negato a tale soggetto passivo solo se, dopo averproceduto ad una valutazione globale di tutti gli elementi e di tutte lecircostanze di fatto del caso di specie, effettuata conformemente allenorme in materia di prova del diritto nazionale, è accertato chequest’ultimo ha commesso un’evasione dell’IVA o sapeva o avrebbedovuto sapere che l’operazione invocata a fondamento di tale dirittorientrava in una siffatta evasione.

Il beneficio del diritto a detrazione puòessere negato solo qualora tali fatti siano stati sufficientemente dimostraticon mezzi che non siano supposizioni (v., in tal senso, sentenza dell’11novembre 2021, Ferimet, C-281/20, EU:C:2021:910, punto 52 egiurisprudenza ivi citata).

33. Se ne deve dedurre che l’autorità tributariache intende negare il beneficio del diritto a detrazione deve dimostrare inmodo adeguato, conformemente alle norme in materia di prova previstedal diritto nazionale e senza pregiudicare l’efficacia del diritto dell’Unione,sia gli elementi oggettivi che provino l’esistenza dell’evasione stessadell’IVA, sia quelli che dimostrino che il soggetto passivo ha commessotale evasione o sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione invocataa fondamento di tale diritto rientrava in detta evasione» (cfr.

Corte diNumero registro generale 30132/2019Numero sezionale 9016/2025Numero di raccolta generale 7630/2026Data pubblicazione 30/03/2026Giustizia dell’Unione Europea, 1 dicembre 2022, in C-512/21, paragrafi 26– 33).Con il quarto motivo si contesta l’illegittimità della sentenza perviolazione ed errata applicazione dell’art. 50-bis d.l. n. 331 del 1993, inrelazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., per avere la sentenza desuntol’inesistenza soggettiva degli acquisti posti in essere dalla ricorrentedall’utilizzo, da parte della società Dagar, dello strumento del “depositoIVA”.Il quarto motivo è inammissibile.Si tratta di doglianza diretta, con evidenza, a censurare una erronearicognizione della fattispecie concreta, di necessità mediata dallacontestata valutazione delle risultanze probatorie di causa, che noncostituiscono vizio di violazione di legge (Cass., 19 agosto 2020, n.17313).Ed infatti, è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca,apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, allarivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare unasurrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, nonconsentito, terzo grado di merito (Cass., 4 aprile 2017, n. 8758).Questa Corte ha chiarito che, con la proposizione del ricorso percassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione,contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento di fatto dei giudici delmerito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sécoerente, atteso che lo scrutinio dei fatti e delle prove è sottratto alsindacato di legittimità, dal momento che, nell’ambito di quest’ultimo,non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa,ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e dellacorrettezza giuridica, l’esame e la valutazione che ne ha fatto il giudice dimerito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprioconvincimento, e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilitàNumero registro generale 30132/2019Numero sezionale 9016/2025Numero di raccolta generale 7630/2026Data pubblicazione 30/03/2026e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenuteidonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass., 26 ottobre 2021, n.30042; Cass., 7 aprile 2017, n. 9097; Cass., 7 marzo 2018, n. 5355).Con il quinto motivo si lamenta la nullità della sentenza in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per violazione dell’art. 112 c.p.c.,avendo la CTR omesso ogni statuizione sul punto rilevato dalla società eriguardante l’illegittimità della conferma delle sanzioni irrogate conl’avviso, chiedendone in via principale la disapplicazione e, in viasubordinata, la rideterminazione in applicazione del principio diproporzionalità sancito dall’art. 7, comma 4, d.lgs. . n. 472 del 1997.Il quinto motivo è inammissibile.Secondo l’orientamento costante di questa Corte, il requisito dellaspecificità del motivo di impugnazione discende dal principio generale percui un atto processuale è invalido quando risulti privo degli elementiindispensabili al raggiungimento del suo scopo (art. 156, comma 2, c.p.c.;v.

Cass. 13 marzo 2009, n. 6184).

Applicato agli atti di gravame a motivitipizzati, tale principio implica che la censura debba essere formulata inmodo tale da rendere chiara la critica alla decisione impugnata, mediantela precisa indicazione delle ragioni e degli elementi che giustificherebberola richiesta di riforma (Cass. 10 marzo 2006, n. 5244; Cass. 4 marzo2005, n. 4741).Nel caso in esame, la deduzione relativa al trattamento sanzionatorio èstata articolata in termini meramente enunciativi, limitandosi a richiamareil principio di proporzionalità senza indicare quali circostanze concreteavrebbero reso applicabile l’art. 7, comma 4, cit. né quali elementi dellafattispecie avrebbero imposto una diversa modulazione della sanzione.Una siffatta formulazione, priva della necessaria articolazioneargomentativa, non è idonea a configurare una questione che imponesseal giudice di merito un obbligo di specifica pronuncia.

Questa Corte hainfatti chiarito che il semplice rinvio ad una clausola di riduzioneNumero registro generale 30132/2019Numero sezionale 9016/2025Numero di raccolta generale 7630/2026Data pubblicazione 30/03/2026sanzionatoria, privo dell’indicazione delle ragioni fattuali su cui dovrebbefondarsi, non integra un motivo idoneo a sorreggere la doglianza,risolvendosi in una prospettazione astratta e non pertinente rispetto allastatuizione impugnata (Cass., 22 dicembre 2024, n. 33906, spec. pt. 5.).In mancanza di una adeguata illustrazione delle circostanze che avrebberoreso necessaria una diversa valutazione della misura applicata, non puòravvisarsi il denunciato vizio di omessa pronuncia.Del tutto inammissibile, infine, è il richiamo al principio del ne bis in idem,svolto in forma del tutto generica e priva di ogni collegamento con lafattispecie concreta, non essendo individuata alcuna duplicazionesanzionatoria che possa giustificare l’applicazione del principio evocato.Il motivo deve pertanto essere dichiarato inammissibile.In ultima analisi, il ricorso va rigettato.

Le spese sono regolate dallasoccombenza.

P.Q.MRigetta il ricorso.

Condanna la parte ricorrente al pagamento in favoredella controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida ineuro 23.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13,comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a normadello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17/12/2025.La PresidenteTania Hmeljak

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 30132/2019 R.G. proposto da:rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaCampania n. 5559/2018 depositata il 11/06/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/12/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con avviso di accertamento notificato in data 17 novembre 2014,l’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972, haproceduto alla rettifica della dichiarazione IVA relativa all’anno d’impostaNumero registro generale 30132/2019Numero sezionale 9016/2025Numero di raccolta generale 7630/2026Data pubblicazione 30/03/20262008, disconoscendo la detraibilità dell’imposta per un importo pari adeuro 2.895.235.L’atto impositivo traeva origine da una verifica fiscale eseguita neiconfronti della società [OSCURATO:SOCIETA]. e di altre società facenti parte delgruppo “Ragosta”, nel corso della quale era emerso che la predetta Dagaraveva riportato nelle proprie dichiarazioni un credito IVA inesistente,artatamente creato negli anni 2002 e 2003 mediante operazionisoggettivamente inesistenti. In particolare, la società, interponendosinell’acquisto di beni da operatori extra-UE e avvalendosi del meccanismodel deposito IVA, aveva trasferito detto credito alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,richiamate nell’avviso di accertamento.La contribuente aveva quindi indebitamente detratto l’IVA corrispondentea tali operazioni.Avverso l’avviso di accertamento la società proponeva ricorso dinanzi allaCommissione tributaria provinciale di Napoli, che lo respingeva. Anche ilsuccessivo appello della contribuente veniva rigettato dalla Commissionetributaria regionale della Campania.La contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione, affidato acinque motivi. Resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo si lamenta l’illegittimità della sentenza d’appello pererrata applicazione degli artt. 57 d.P.R. n. 633 del 1972 e 2 d.lgs. n. 128del 2015, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., dal momento chela contribuente adduce di aver eccepito l’illegittimità della sentenza diprimo grado, rilevando che la notitia criminis invocata dall’Ufficio ai finidell’applicazione del raddoppio dei termini per l’accertamento risultavaessere stata pacificamente trasmessa in data 17 novembre 2018,successivamente al decorso degli ordinari termini di accertamento.Numero registro generale 30132/2019Numero sezionale 9016/2025Numero di raccolta generale 7630/2026Data pubblicazione 30/03/2026Il primo motivo è infondato.La CTR ha puntualizzato testualmente che “il raddoppio del termine ècagionato da un fattore obiettivo rinvenibile nell’obbligo di presentazionedella denuncia penale”, soggiungendo che “non ha rilievo il fatto che ladenuncia sia stata compiuta in un momento in cui gli ordinari termini deidecadenza erano oramai spirati”.Non vengono in rilievo, le modifiche introdotte, dapprima, dall'art. 2,primo e secondo comma, d.lgs. 3 agosto 2015, n. 128, che ha circoscrittoil raddoppio dei termini di accertamento per violazioni penali solo ai casi incui la denuncia è effettivamente presentata e trasmessa all'autoritàgiudiziaria entro il termine ordinario di decadenza dal potere diaccertamento, quindi, dall'art. 1, commi da 130 a 132, della legge 28dicembre 2015, n. 208, che hanno, tra le altre disposizioni, eliminato lafattispecie del raddoppio dei termini ordinari. Infatti, quanto alla primamodifica, in virtù dell'apposita norma di salvaguardia prevista dall'art. 2,d.lgs. n. 128 del 2015, la stessa non si applica alle violazioni punibiliconstatate in processi verbali notificati prima del 2 settembre 2015 eseguite dalla notifica di atti impositivi entro il 31 dicembre 2015, qualisono quelle in oggetto, in cui la notifica dell'avviso di accertamento èprecedentemente intervenuta. Quanto alla ulteriore modifica, il regimetransitorio previsto dalla L. n. 208 del 2015 per i periodi d'impostaanteriori a quello in corso al 31 dicembre 2016 - secondo cui il raddoppiodei termini di accertamento, quali stabiliti dal secondo periodo del comma132, opera, nel caso delle indicate violazioni penali, solo a condizione chela denuncia penale sia presentata o trasmessa dall'amministrazionefinanziaria entro il termine stabilito nel primo periodo del medesimocomma 132, riguarda solo le fattispecie non regolate dal precedenteregime transitorio, in quanto, ai sensi dell'art. 3, secondo comma, d.lgs. n.128 del 2015 sono comunque fatti salvi gli effetti degli avvisi diaccertamento, dei provvedimenti che irrogano sanzioni amministrativeNumero registro generale 30132/2019Numero sezionale 9016/2025Numero di raccolta generale 7630/2026Data pubblicazione 30/03/2026tributarie e degli altri atti impugnabili con i quali l'Agenzia delle entrate favalere una pretesa impositiva o sanzionatoria, notificati alla data dientrata in vigore di tale decreto (cfr. Cass. n. 26037 del 2016; Cass. n.16728 del 2016). Ciò posto, secondo la disciplina applicabile al caso inesame, il raddoppio dei termini deriva dal mero riscontro di fatticomportanti l'obbligo di denuncia penale ai sensi dell'art. 331 c.p.p.,indipendentemente dall'effettiva presentazione della denuncia, dall'iniziodell'azione penale e dall'accertamento penale del reato, restandoirrilevante, in particolare, che l'azione penale non sia proseguita o siaintervenuta una decisione penale di proscioglimento, di assoluzione o dicondanna (v. Cass. n. 22337 del 2018; Cass. n. 11171 del 2016).Infatti, come, evidenziato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n.247del 2011, l'unica condizione per il raddoppio dei termini è costituita dallasussistenza dell'obbligo di denuncia penale, indipendentemente dalmomento in cui tale obbligo sorga ed indipendentemente dal suoadempimento, sicché «il giudice tributario dovrà controllare, se richiestocon i motivi di impugnazione, la sussistenza dei presupposti dell'obbligo didenuncia, compiendo, al riguardo, una valutazione ora per allora(cosiddetta «prognosi postuma») circa la loro ricorrenza ed accertando,quindi, se l'amministrazione finanziaria abbia agito con imparzialità odabbia, invece, fatto uso pretestuoso e strumentale delle disposizionidenunciate al fine di fruire ingiustificatamente di un più ampio termine diaccertamento».Con il secondo motivo si denuncia l’illegittimità della sentenza perviolazione ed errata applicazione degli artt. 19 d.P.R. n. 600 del 1973,2697 e 2727 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per averela sentenza confermato la legittimità dell’operato erariale in ordineall’idoneità degli elementi indiziari addotti ai fini della dimostrazione dellacontestata inesistenza soggettiva degli acquisti imputati alla società.Il secondo motivo è inammissibile.Numero registro generale 30132/2019Numero sezionale 9016/2025Numero di raccolta generale 7630/2026Data pubblicazione 30/03/2026La CTR ha valorizzato la natura di cartiera della [OSCURATO:SOCIETA]., la mancanzain capo ad essa di dotazione di personale, l’assenza di un deposito distoccaggio della merce oggetto delle transazioni commerciali, lacircostanza che alla Dagar facesse capo un credito di ingente importo“artatamente costruito”, la circostanza del trasferimento successivo delcredito a “società consorelle, attraverso cessioni meramente cartolari”,giudiziale, del predetto credito in capo a Dagar.A fronte di questa ricostruzione di fatto, parte ricorrente mira ad unarivisitazione, qui preclusa, del merito della controversia.La parte ricorrente ha infatti prospettato una violazione dell’art. 2697 c.c.,mentre la sentenza d’appello non ha attribuito l’onere della prova a unsoggetto diverso da quello che ne era gravato, secondo le regole diripartizione della fattispecie.Va ricordato che la violazione dell’art. 2697 c.c. si configura solo quando ilgiudice assegna l’onere della prova a una parte diversa da quella cuispetta, e non quando, a seguito di una valutazione incongrua dellerisultanze istruttorie, ritenga erroneamente che la parte onerata abbiaassolto tale onere. In quest’ultimo caso, infatti, si è di fronte a un erroredi apprezzamento sull’esito della prova, censurabile in sede di legittimitàesclusivamente ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c. (Cass. 19 agosto 2020,n. 17313; Cass. 5 settembre 2006, n. 19064; Cass. 10 febbraio 2006, n.2935).Pertanto, non ricorre alcuna violazione dell’art. 2697 c.c., che si avrebbesoltanto se il giudice avesse applicato in modo scorretto la regola digiudizio sull’onere della prova, attribuendolo a una parte diversa da quellagravata, secondo la distinzione tra fatti costitutivi ed eccezioni (Cass. 23ottobre 2018, n. 26769).Come chiarito da questa Corte spetta unicamente al giudice di merito ilcompito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere eNumero registro generale 30132/2019Numero sezionale 9016/2025Numero di raccolta generale 7630/2026Data pubblicazione 30/03/2026valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, discegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenutemaggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi,assegnando prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti,nonché la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito larilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non siatenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui loritenga irrilevante (Cass., 13 giugno 2014, n. 13485; Cass., 15 luglio2009, n. 16499)Questa Corte ha anche chiarito che, in sede di legittimità è possibilecensurare la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. solo allorché ricorra ilcd. vizio di sussunzione, ovvero quando il giudice di merito, dopo averequalificato come gravi, precisi e concordanti gli indizi raccolti, li ritenga,però, inidonei a fornire la prova presuntiva oppure qualora, pur avendoliconsiderati non gravi, non precisi e non concordanti, li reputi, tuttavia,sufficienti a dimostrare il fatto controverso (Cass. n. 3541 del 2020).In altri termini, la violazione delle norme sulle presunzioni ècensurabile, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., solo “se risultiche, violando i criteri giuridici in tema di formazione della prova critica, ilgiudice si sia limitato a negare valore indiziario a singoli elementi acquisitiin giudizio, senza accertarne l'effettiva rilevanza in una valutazione disintesi” (Cass. n. 10973 del 2017).Con il terzo motivo si censura l’illegittimità della sentenza per violazioneed errata applicazione degli artt. 19 e 54 d.P.R. n. 600 del 1973, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., avendo la CTR escluso ladetraibilità dell’IVA.Il terzo motivo è inammissibile.Esso si risolve in una richiesta di rivalutazione del merito dellacontroversia, trascurando di denunciare una reale difformità dalparadigma normativo.Numero registro generale 30132/2019Numero sezionale 9016/2025Numero di raccolta generale 7630/2026Data pubblicazione 30/03/2026Questa Corte, partendo dalla premessa che ai fini della ripartizionedell'onere della prova, occorre considerare che il diniego del diritto didetrazione segna un'eccezione al principio di neutralità dell'Iva che talediritto costituisce, ha affermato che incombe, in primo luogo,sull'Amministrazione finanziaria provare che, a fronte dell'esibizione deltitolo, difettano, le condizioni, oggettive e soggettive, per la detrazione eche, una volta raggiunta questa prova, spetterà al contribuente fornire laprova contraria, ossia di aver svolto le trattative in buona fede, ritenendoincolpevolmente che le merci acquistate fossero effettivamente rifornitedalla società cedente (Cass., 20 aprile 2018, n. 9851).È necessario precisare che l'operazione soggettivamente inesistente siconfigura, invero, sia quando l'emittente della fattura non sia un soggettopassivo di imposta, sia quando la falsità delle fatture riguarda operazioniavvenute tra soggetti diversi da quelli che appaiano nella documentazione;segnatamente, nel caso in cui l'Amministrazione ritenga che la fatturafattura sia stata emessa da soggetto diverso da quello che ha effettuato lacessione o la prestazione in essa rappresentata (e della quale ilcessionario o il committente sia stato realmente destinatario), ladetraibilità dell'IVA deve essere, in linea di principio, esclusa, venendo amancare lo stesso principale presupposto della detrazione, costituitodall'effettuazione di un'operazione ai sensi dell'art. 19, comma 1, d.P.R. n.633 del 1972, presupposto da ritenersi carente anche nel caso in cui itermini soggettivi dell'operazione non coincidano con quelli dellafatturazione (Cass., 13 novembre 2009, n. 23987 del 2009; Cass., 12marzo 2007, n. 5719).Come evidenziato da questa Corte, l'imposta viene versata ad un soggettonon legittimato alla rivalsa, né assoggettato all'obbligo di pagamentodell'imposta, in quanto le fatture sono emesse da un soggetto che non èstato controparte nel rapporto relativo alle operazioni fatturate, daNumero registro generale 30132/2019Numero sezionale 9016/2025Numero di raccolta generale 7630/2026Data pubblicazione 30/03/2026ritenersi "inesistenti" (Cass., 30 ottobre 2013, n. 24426). In sostanza, incaso di emissione di fattura per operazioni inesistenti, l'IVA versata (comeprevisto dall'art. 21, comma 7, d.P.R. 6 n. 633 del 1972) alla non genuinacontroparte, va considerata (proprio per le finalità del complessivo sistemaIVA) come "fuori conto", e cioè "isolata" dalla massa di operazionieffettuate ed "estraniata" dal meccanismo di compensazione tra IVA "avalle" ed IVA "a monte" che presiede alla detrazione d'imposta di cuiall'art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972 (Cass.,13 marzo 2013, n. 6229) (Cass.,20 luglio 2020, n. 15369).Anche la Corte di Giustizia dell’Unione Europea in materia di governo delleprove allegate dalle parti in tema di operazioni soggettivamenteinesistenti, ha affermato che: «26. Come ricordato in più occasioni dallaCorte, la lotta contro evasioni, elusioni ed eventuali abusi costituisce unobiettivo riconosciuto e incoraggiato dalla direttiva 2006/112. A taleriguardo, la Corte ha stabilito che i singoli non possono avvalersifraudolentemente o abusivamente delle norme del diritto dell’Unione eche, pertanto, spetta alle autorità e ai giudici nazionali negare il beneficiodel diritto a detrazione se è dimostrato, alla luce di elementi obiettivi, chetale diritto viene invocato in modo fraudolento o abusivo (v., in tal senso,sentenze del 6 luglio 2006, Kittel e [OSCURATO:PERSONA], C-439/04 e C-440/04, EU:C:2006:446, punti 54 e 55, nonché dell’11 novembre 2021,27. Per quanto riguarda l’evasione, secondo una giurisprudenza costante ilbeneficio del diritto a detrazione deve essere negato non solamentequando un’evasione dell’IVA sia commessa dal soggetto passivo stesso,ma anche qualora si dimostri che il soggetto passivo, al quale sono staticeduti i beni o prestati i servizi posti a fondamento del diritto a detrazione,sapeva o avrebbe dovuto sapere che, con l’acquisto di tali beni e servizi,partecipava ad un’operazione che si iscriveva in un’evasione dell’IVA (v.,in tal senso, sentenze del 6 luglio 2006, Kittel e [OSCURATO:PERSONA], C-Numero registro generale 30132/2019Numero sezionale 9016/2025Numero di raccolta generale 7630/2026Data pubblicazione 30/03/2026439/04 e C-440/04, EU:C:2006:446, punto 59; del 21 giugno 2012,Mahagében e Dávid, C-80/11 e C-142/11, EU:C:2012:373, punto 45,nonché dell’11 novembre 2021, Ferimet, C-281/20, EU:C:2021:910,punto 46). 28. La Corte ha altresì ripetutamente precisato, con riferimentoa casi in cui le condizioni sostanziali del diritto a detrazione eranosoddisfatte, che il beneficio del diritto a detrazione può essere negato alsoggetto passivo soltanto qualora si dimostri, alla luce di elementioggettivi, che questi sapeva o avrebbe dovuto sapere che, con l’acquistodei beni e servizi posti a fondamento del diritto a detrazione, lo stessopartecipava a un’operazione che si iscriveva in una siffatta evasionecommessa dal fornitore o da altro operatore intervenuto a monte o a vallenella catena delle cessioni o prestazioni (sentenza dell’11 novembre 2021,29. A tale riguardo, la Corte ha infatti stabilito che non è compatibile con ilregime del diritto a detrazione previsto dalla direttiva 2006/112sanzionare con il diniego di tale diritto un soggetto passivo che nonsapeva e non avrebbe potuto sapere che l’operazione interessata siiscriveva in un’evasione commessa dal fornitore, o che un’altra operazionenell’ambito della catena delle cessioni, anteriore o posteriore a quellarealizzata da detto soggetto passivo, era viziata da evasione dell’IVA,posto che l’istituzione di un sistema di responsabilità oggettiva andrebbeal di là di quanto necessario per garantire i diritti dell’Erario (sentenzadell’11 novembre 2021, Ferimet, C-281/20, EU:C:2021:910, punto 49 egiurisprudenza ivi citata). 30. Inoltre, secondo una giurisprudenzacostante della Corte, poiché il diniego del diritto a detrazione èun’eccezione all’applicazione del principio fondamentale che tale dirittocostituisce, incombe alle autorità tributarie dimostrare adeguatamente glielementi oggettivi che consentono di concludere che il soggetto passivo hacommesso un’evasione dell’IVA o sapeva o avrebbe dovuto sapere chel’operazione invocata a fondamento del diritto a detrazione si iscriveva inNumero registro generale 30132/2019Numero sezionale 9016/2025Numero di raccolta generale 7630/2026Data pubblicazione 30/03/2026una simile evasione. Spetta poi ai giudici nazionali verificare se leamministrazioni finanziarie interessate abbiano dimostrato l’esistenza didetti elementi oggettivi (sentenza dell’11 novembre 2021, Ferimet, C-281/20, EU:C:2021:910, punto 50 e giurisprudenza ivi citata). 31. Poichéil diritto dell’Unione non prevede norme relative alle modalitàdell’assunzione delle prove in materia di evasione dell’IVA, tali elementioggettivi devono essere stabiliti dall’autorità tributaria secondo le normein materia di prova previste dal diritto nazionale. Tuttavia, tali norme nondevono pregiudicare l’efficacia del diritto dell’Unione (sentenza dell’11novembre 2021, Ferimet, C-281/20, EU:C:2021:910, punto 51 egiurisprudenza ivi citata). 32. Dalla giurisprudenza rammentata ai punti da27 a 31 della presente sentenza deriva che il beneficio del diritto adetrazione può essere negato a tale soggetto passivo solo se, dopo averproceduto ad una valutazione globale di tutti gli elementi e di tutte lecircostanze di fatto del caso di specie, effettuata conformemente allenorme in materia di prova del diritto nazionale, è accertato chequest’ultimo ha commesso un’evasione dell’IVA o sapeva o avrebbedovuto sapere che l’operazione invocata a fondamento di tale dirittorientrava in una siffatta evasione. Il beneficio del diritto a detrazione puòessere negato solo qualora tali fatti siano stati sufficientemente dimostraticon mezzi che non siano supposizioni (v., in tal senso, sentenza dell’11novembre 2021, Ferimet, C-281/20, EU:C:2021:910, punto 52 egiurisprudenza ivi citata). 33. Se ne deve dedurre che l’autorità tributariache intende negare il beneficio del diritto a detrazione deve dimostrare inmodo adeguato, conformemente alle norme in materia di prova previstedal diritto nazionale e senza pregiudicare l’efficacia del diritto dell’Unione,sia gli elementi oggettivi che provino l’esistenza dell’evasione stessadell’IVA, sia quelli che dimostrino che il soggetto passivo ha commessotale evasione o sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione invocataa fondamento di tale diritto rientrava in detta evasione» (cfr. Corte diNumero registro generale 30132/2019Numero sezionale 9016/2025Numero di raccolta generale 7630/2026Data pubblicazione 30/03/2026Giustizia dell’Unione Europea, 1 dicembre 2022, in C-512/21, paragrafi 26– 33).Con il quarto motivo si contesta l’illegittimità della sentenza perviolazione ed errata applicazione dell’art. 50-bis d.l. n. 331 del 1993, inrelazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., per avere la sentenza desuntol’inesistenza soggettiva degli acquisti posti in essere dalla ricorrentedall’utilizzo, da parte della società Dagar, dello strumento del “depositoIVA”.Il quarto motivo è inammissibile.Si tratta di doglianza diretta, con evidenza, a censurare una erronearicognizione della fattispecie concreta, di necessità mediata dallacontestata valutazione delle risultanze probatorie di causa, che noncostituiscono vizio di violazione di legge (Cass., 19 agosto 2020, n.17313).Ed infatti, è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca,apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, allarivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare unasurrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, nonconsentito, terzo grado di merito (Cass., 4 aprile 2017, n. 8758).Questa Corte ha chiarito che, con la proposizione del ricorso percassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione,contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento di fatto dei giudici delmerito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sécoerente, atteso che lo scrutinio dei fatti e delle prove è sottratto alsindacato di legittimità, dal momento che, nell’ambito di quest’ultimo,non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa,ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e dellacorrettezza giuridica, l’esame e la valutazione che ne ha fatto il giudice dimerito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprioconvincimento, e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilitàNumero registro generale 30132/2019Numero sezionale 9016/2025Numero di raccolta generale 7630/2026Data pubblicazione 30/03/2026e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenuteidonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass., 26 ottobre 2021, n.30042; Cass., 7 aprile 2017, n. 9097; Cass., 7 marzo 2018, n. 5355).Con il quinto motivo si lamenta la nullità della sentenza in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per violazione dell’art. 112 c.p.c.,avendo la CTR omesso ogni statuizione sul punto rilevato dalla società eriguardante l’illegittimità della conferma delle sanzioni irrogate conl’avviso, chiedendone in via principale la disapplicazione e, in viasubordinata, la rideterminazione in applicazione del principio diproporzionalità sancito dall’art. 7, comma 4, d.lgs. . n. 472 del 1997.Il quinto motivo è inammissibile.Secondo l’orientamento costante di questa Corte, il requisito dellaspecificità del motivo di impugnazione discende dal principio generale percui un atto processuale è invalido quando risulti privo degli elementiindispensabili al raggiungimento del suo scopo (art. 156, comma 2, c.p.c.;v. Cass. 13 marzo 2009, n. 6184). Applicato agli atti di gravame a motivitipizzati, tale principio implica che la censura debba essere formulata inmodo tale da rendere chiara la critica alla decisione impugnata, mediantela precisa indicazione delle ragioni e degli elementi che giustificherebberola richiesta di riforma (Cass. 10 marzo 2006, n. 5244; Cass. 4 marzo2005, n. 4741).Nel caso in esame, la deduzione relativa al trattamento sanzionatorio èstata articolata in termini meramente enunciativi, limitandosi a richiamareil principio di proporzionalità senza indicare quali circostanze concreteavrebbero reso applicabile l’art. 7, comma 4, cit. né quali elementi dellafattispecie avrebbero imposto una diversa modulazione della sanzione.Una siffatta formulazione, priva della necessaria articolazioneargomentativa, non è idonea a configurare una questione che imponesseal giudice di merito un obbligo di specifica pronuncia. Questa Corte hainfatti chiarito che il semplice rinvio ad una clausola di riduzioneNumero registro generale 30132/2019Numero sezionale 9016/2025Numero di raccolta generale 7630/2026Data pubblicazione 30/03/2026sanzionatoria, privo dell’indicazione delle ragioni fattuali su cui dovrebbefondarsi, non integra un motivo idoneo a sorreggere la doglianza,risolvendosi in una prospettazione astratta e non pertinente rispetto allastatuizione impugnata (Cass., 22 dicembre 2024, n. 33906, spec. pt. 5.).In mancanza di una adeguata illustrazione delle circostanze che avrebberoreso necessaria una diversa valutazione della misura applicata, non puòravvisarsi il denunciato vizio di omessa pronuncia.Del tutto inammissibile, infine, è il richiamo al principio del ne bis in idem,svolto in forma del tutto generica e priva di ogni collegamento con lafattispecie concreta, non essendo individuata alcuna duplicazionesanzionatoria che possa giustificare l’applicazione del principio evocato.Il motivo deve pertanto essere dichiarato inammissibile.In ultima analisi, il ricorso va rigettato. Le spese sono regolate dallasoccombenza. P.Q.MRigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento in favoredella controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida ineuro 23.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13,comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a normadello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17/12/2025.La PresidenteTania Hmeljak
Sentenza Cassazione n. 07630/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris