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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 6 febbraio 2024

Cassazione n. 08232/2024

Testo disponibile della fonte

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nsigliere ha pronunciato ORDINANZA sul ricorso n. 19010/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] società cooperativa, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente– contro HDI Global SE, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - c ontroricorrente - contro Inps, rappresentato e difeso dall’avvocata [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- e contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso sentenza della CORTE D'APPELLO di Firenze29 aprile 2020 n.889 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/2/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] sentenza del 9 gennaio 2012 il Tribunale di Firenze condannava per responsabilità da inadempimentodi contratt o di deposito la convenuta società depositaria [OSCURATO:PERSONA] s.c. a r.l. a risarcire il depositante sig.[OSCURATO:PERSONA] per la distruzione dei beni depositati cagionata da incendio del capannone ove era custodita.

Tale incendio, peraltro, era avvenuto il 27 gennaio 2003 per opere di riparazione della copertura del capannone affidate alla impresa [OSCURATO:PERSONA] dalla società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., cui l’Inpdap, proprietario dell’immobile, aveva con contratto del 3 gennaio 2002 conferito la gestione del suo patrimonio immobiliare; Inpdap aveva altresì concesso in locazione l’immobile alla società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., la quale, pur essendosi risolto il contratto di locazione, lo avevaconcesso per contratto di affitto di azienda a [OSCURATO:PERSONA] s.c.a.r.l.Pertanto, quest’ultima aveva ottenuto di chiamare in causa la [OSCURATO:PERSONA] e l’impresa [OSCURATO:PERSONA]; la [OSCURATO:PERSONA] era stata a sua volta autorizzata a chiamare in causa l’Inpdap( poi Inps ) e la su a avente causa SCIP (in relazione alla proprietà del capannone), il [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. nonché le compagnie assicuratrici.

Il Tribunale ha quindi condanna to la [OSCURATO:PERSONA] e l’impresa [OSCURATO:PERSONA],ritenuti responsabili in via extracontrattuale, a rifondere a [OSCURATO:PERSONA] s.c.a.r.l. quanto la medesima doveva corrispondere al Delfino; ha condannatole compagnie assicuratrici a tenere indenne la [OSCURATO:PERSONA] di quanto condannata a corrispondere a [OSCURATO:PERSONA] s.c.a.r.l.; ha rigettatole domande della [OSCURATO:PERSONA] confronti di Inps , SCIP e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.

A seguito di interpostigravami, decidendo le riunite cause con sentenza del 29 aprile 2020la corte d’appello ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] a favore del Delfino e la condanna delladitta [OSCURATO:PERSONA] a favore di [OSCURATO:PERSONA] s.c.a.r.l.;in parziale accogli mento dell ’appello della [OSCURATO:PERSONA] ha escluso la responsabilità di quest’ultima nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.c.a.r.l.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito propone ora ricorso per cassazione, affidato a 5 motivi, [OSCURATO:PERSONA] s.c.a.r.l.

Resistono con separati controricorsi il Delfino, l’ Inps - in proprio e quale procuratore speciale di SCIP, la [OSCURATO:PERSONA] e la compagnia assicuratrice HDI Global SE.

Memoria è statadepositata dalla ricorrente, dal Delfino e da lla [OSCURATO:PERSONA].

Considerato che 1.1Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 1780 c.c. in relazione all’articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., nonché, in relazione all’articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., omesso esame di fatto decisivo “ai fini della valutazione della sussistenza della prova liberatoria della responsabilità” ex articolo 1780 c.c. 1.1.1 Si duole che il giudice d’appelloabbia ritenuto che la mancata restituzione da parte suaal Delfino della merce custodita sia da ascriversi a “fatto imputabile a quest’ultima”, pur avendo confermato la responsabilità della società [OSCURATO:PERSONA] edell’impresa [OSCURATO:PERSONA] “per l’incendio che ne aveva provocato la distruzione”.

Lamenta “difetto di motivazione” là dove risulta affermato che la cosa “custodita … non fu né rubata, né distrutta”.

Si duole essersi dalla corte di merito ravvisate le cause dell’incendio nell’inefficacia dei presidi antincendio e nel l’altezza delle scaffalature, laddove l’incendio si è sviluppato dal tetto del capannone sarebbe cagionato“da manovre incaute da parte dei terzi chiamati”, sicché “la Corte non ha congruamente motivato l’imputabilità a [OSCURATO:PERSONA] della causa della mancata restituzione” delle cose al Delfino.

Si duole non essersi dalla corte di merito considerato che giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità ai fini della prova liberatoria della responsabilità ex articolo 1780 c.c.vale il principio di inevitabilità e l’adeguatezza della condotta del custode, sicché al depositario non può nella specie ascriversi responsabilità,dal momento che la perdita della cosa “era venuta a causa della introduzione di fuoco all’interno del deposito con modalità difficilmente prevenibili”. 1.1.2 Si duole che il giudice d’appello non abbia confermato la condanna della [OSCURATO:PERSONA] articolo 1780, secondo comma, c.c. per l’ipotesi della “perdita della merce non per colpa del depositario e di subentro nei diritti contro il terzo che ha tolto la detenzione”.

Lamenta che il giudice d’appello haomesso di considerare ilpasso della CTU ove si afferma che, anche se gli impianti antincendio “fossero stati perfettamente efficienti”nel caso on avrebbero potuto impedire “la situazione che si è evoluta così rapidamente in tutto il capannone”, e che “se la Corte non avesse ignorato il fatto rilevante della sostanziale inutilità di qualsiasi presidio”, avrebbe escluso l’imputabilità alla ricorrente della mancata restituzione della merce al Delfino per la liberazione della relativa obbligazione ex articolo 1780 c.c. 1.2 Il motivo, che si articola in tre argomentazioni, costituisce nella maggior parte un tentativo di introdurre un terzo grado di merito. 1.2.1 Anzitutto, il giudice d’appello rileva, accogliendo il quinto motivo del gravame della [OSCURATO:PERSONA], che la chiamante [OSCURATO:PERSONA] “non aveva mai chiesto né nell’atto di chiamata in causa né in sede di precisazione delle conclusioni la condanna in manleva della [OSCURATO:PERSONA]”: infatti aveva concluso per l’“accertamento dell’esclusiva responsabilità delle parti chiamati in causa … per i rispettivi titoli ed in via solidale”; analoga domanda è stata formulata con il primo motivo d’appello incidentale, che la corte territoriale non ha qualificato chiamata in garanzia in quanto [OSCURATO:PERSONA] “non intendeva essere manlevata”, indicando la società [OSCURATO:PERSONA] e l’impresa [OSCURATO:PERSONA] come esclusivi responsabili del sinistro(sentenza, pagina 12).

Risultadunque evidente che nel qualifica re la domanda come di accertamento della responsabilità verso il Delfino, e non domanda di manleva nei confronti dell’attuale ricorrente, il giudice d’appello ha esercita to un proprio specifico potere (e in particolare, la giurisprudenza di questa Suprema Corte, oltre a riconoscere il potere qualificatorio che compete al giudice di merito, ha specificato altresì la sua permanenza in sede di appello, nel senso che il giudice del gravame può rendere una qualificazione giuridica autonoma rispetto a quella della sentenza impugnata, con i limiti, nella specie non violati, del giudicato interno,della ultrapetizione e dell’inserimento di nuovi elementi di fatto: Cass. sez. 3, 7 dicembre 2005 n. 26999, Cass. sez. 3, 23 febbraio 2006 n. 4008, Cass. sez. 3, 26 giugno 2012 n. 10617, Cass. sez. 3, ord. 15 maggio 2019 n. 12875 e Cass. sez. 3, ord. 8 maggio 2023 n. 12159). 1.2.2 Le residue due doglianze sono palesemente fattuali, dirette a modificare l’esito dell’accertamento di merito, e pertanto evidente inammissibili. 2.1Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 2562 c.c., in relazione all’articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., nonché, in relazione all’articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., omesso esame di un fatto decisivo.

Censura la sentenza impugnata “nella parte in cui attribuisce alla società cooperativa [OSCURATO:PERSONA] una responsabilità per la propagazione dell’incendio”non essendosi dalla corte di merito tenuto in debito conto il rapporto di affitto di azienda intercorrente tra [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA].p.a., atteso che l’articolo 2562 c.c. vieta all’affittuario di modificare la destinazione dei beni e degli impianti. 2.2 Il motivo è infondato.

Lo stesso passo della sentenza impugnata che viene trascritto nell’illustrazione del motivo (ricorso, pagina 13) si fonda, a ben guardare in modo precipuo, su un’altra ragione di disattendimento della censura che l’attuale ricorrente aveva basato in appello sull’esistenza di un affitto d’azienda, affermando che “l’adozione di tutte le precauzioni, che le circostanze suggerivano secondo un criterio di ordinaria diligenza per evitare la distruzione delle cose depositate, competeva comunque a [OSCURATO:PERSONA], essendo un obbligo connaturato all’esercizio del suo ruolo di depositario in quell’immobile” (sentenza, pagina 15).

Dunque il giudice d’appello non ha violato l’articolo 2562 c.c., attinente ad un diverso rapporto, quello tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -e pertanto qui irrilevante -, bensì ha considerato il rapporto tra il Delfino e [OSCURATO:PERSONA], reputandolo di deposito e da ciò desumendo l’inadempimento della depositaria. 3.1 Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione del contraddittorio nonché violazione e/o falsa applicazione degli articoli 194 e 698 c.p.c., in relazione all’articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c.

Sostiene che la propria responsabilità sarebbe stata fondata dal giudice d’appello “esclusivamente su due circostanze” estrattedalla relazione del CTU di primo grado,la quale, a sua volta, le avrebbe attinte dalla relazione di un ATP anteriore al giudizio a cognizione piena.Riportati i relativi passi motivazionali della sentenza impugnata, peraltro, la ricorrente conclude con quello in cui il giudice d’appello dichiara che si devono disattendere proprio anche le censure mosse da [OSCURATO:PERSONA] quanto alla utilizzazione da parte del CTU dell’esito dell’ATP cui essa non aveva partecipato, “perché il CTU ha acquisito dall’ATP solo la documentazione fotografica che ritrae il capannone dopo l’incendio, dalla quale, tra l’altro, si evince che le scaffalature erano posizionate fin quasi sottotetto”.

Ad avviso della ricorrente, in tal modo si sarebbe violato il principio del contraddittorio oltre agli articoli 194 e 698 c.p.c., l’acquisizione di informazioni dalla relazione dell’ATP essendo “andata ben oltre l’acquisizione di immagini fotografiche”: e ciò perché in tale relazione “sono rappresentate soltanto immagini di distruzione dalle quali è impossibile dedurre sia l’altezza degli scaffali che la quantità di merce” e “il fatto che i montanti verticali avessero l’altezza raffigurata nelle foto non vuol dire né che a quell’altezza ci fossero anche gli scaffali, né che a quell’altezza vi fossero scaffali contenenti merce”, in quanto “sia gli scaffali che le merci non si vedono perché sono andati bruciati”.

Si riporta poi un passo della CTU che confermerebbe questo e si conclude con il riferimento ad una pronuncia –Cass. 22163/2019 - in cui questa Suprema Corte avrebbe “confermato la decisione di merito che, per la medesima fattispecie, aveva accertato la responsabilità ex art. 2051 c.c. a carico esclusivo della [OSCURATO:PERSONA] e dell’[OSCURATO:PERSONA]”. 3.2 In primis, si deve rilevare che questa sorta di giudicato esterno invocato in un motivo la cui rubrica non ne fa alcun cenno descrivendo il contenuto della censura è comunque priva di pertinenza, riguardandoaltri soggetti (ricorrente è stato nel giudizio di cassazioneil [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione, già [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.).

Per il resto, è più che evidente che anche questo motivo tenta di aprirela via a un terzo grado di merito, lamentandoche in termini di fatto la relazione dell’ATP avrebbe avuto un’incidenza superiore a quella affermatadal giudice d’appello.4.1Con il quarto motivo la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione degli articoli 112 c.p.c. e 1780 c.c. in relazione all’articolo 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c., nonché, ex articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., omesso esame di fatti decisivi.

Richiama il passo della sentenza impugnata relativo al quinto motivo d’appello della [OSCURATO:PERSONA], in cui il primo giudice avrebbe errato ritenendo che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe proposto una domanda in garanzia.

Si argomenta per contrastare tale interpretazione del giudice d’appello della domanda in questione. 4.2 Come si è visto già a proposito del primo motivo, la qualificazione rientra nel potere del giudice d’appello con i limiti ut supra indicati, e presuppone una ricostruzione di fatto; il motivomira in realtà ad inammissibilmente accreditare una diversa ricostruzione in fatto. 5.1 Con il quinto motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’articolo 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c.

Lamentache il giudice d’appello ha erroneamente applicato a favore de lle parti appellanti principali e incidentali una maggiorazione del 60% delle spese di lite e una maggiorazione del 30% a favore dell’appellato Delfino, “considerati per tutti la pluralità di parti” e per gli appellanti anche “il più gravoso impegno defensionale”, e tutto addossando, in forza del principio di causalità, sull’attuale ricorrente, che così dovrebbe pagare le spese processuali per un totale di euro 152.815,01.

La ricorrente contesta l’applicazione del principio di causalità nei confronti dei soggetti chiamati, asserendo pure che verso [OSCURATO:PERSONA] essa non è “risultata soccombente nel merito”,e che , attesa la lunghezza dell’atto d’appello di [OSCURATO:PERSONA] (75 pagine), quest’ultima appellante avrebbe violato “il principio di sinteticità e quello del giusto processo”, in quanto “nessuna questione, pur giuridicamente complessa, richiede atti processuali prolissi”:pertanto “dette spese legali dovevano essere compensate ovvero, in subordine, non doveva essere applicata la maggiorazione del 60%”. 5.2 Il motivo è p.q.r. fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.

Atteso che per quanto riguarda il principio di causalitàictu oculi non è erroneo il ragionamento del giudice d’appello in base al quale ha condanna t o l’attuale ricorrente a rifondere le spese anche ai chiamati, non è in effetti dato comprendere in base a quale fondamento si sia dalla corte di merito ravvisato “ragionevole applicare una maggiorazione del 30% a favore degli appellati Delfino e INPS e del 60% a favore degli appellanti principali e incidentali, considerati per tutti la pluralità di parti e per i secondi il più gravoso impegno defensionale”.

Interpretando la censura al riguardo, quel che la ricorrente lamenta è invero l’incomprensibilità della ragione per cui è stata applicata la maggiorazione, considerato pure che, specificamente per [OSCURATO:PERSONA], ad avviso della ricorrente vi sarebbe stata pure una violazione del principio di sinteticità insito nel giusto processo.

L’applicazione della maggiorazione de quanon ha in effetti spiegazione alcuna , atteso che l’ utilizzata espressione “il più gravoso impegno defensionale” costituisce un mero asserto che rimane su un piano di assoluta genericità e apoditticità, non risultando in alcun modo chiarito in cosa sia stata ravvisata la peculiarità idonea a consentire il superamento del previsto importo massimo delle spese, la mera presenza di pluralità di parti non potendo di per sé giustificarlo.

Il quinto motivodi ricorso va pertanto p.q.r. accolto, con conseguente cassazione in relazione dell’impugnata sentenza e rinvio per nuovo esame alla Corte d’Appello di Firenze,che in diversa composizioneprovvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il quinto motivo del ricorso, rigetta

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nsigliere ha pronunciato ORDINANZA sul ricorso n. 19010/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] società cooperativa, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente– contro HDI Global SE, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - c ontroricorrente - contro Inps, rappresentato e difeso dall’avvocata [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- e contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso sentenza della CORTE D'APPELLO di Firenze29 aprile 2020 n.889 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/2/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] sentenza del 9 gennaio 2012 il Tribunale di Firenze condannava per responsabilità da inadempimentodi contratt o di deposito la convenuta società depositaria [OSCURATO:PERSONA] s.c. a r.l. a risarcire il depositante sig.[OSCURATO:PERSONA] per la distruzione dei beni depositati cagionata da incendio del capannone ove era custodita. Tale incendio, peraltro, era avvenuto il 27 gennaio 2003 per opere di riparazione della copertura del capannone affidate alla impresa [OSCURATO:PERSONA] dalla società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., cui l’Inpdap, proprietario dell’immobile, aveva con contratto del 3 gennaio 2002 conferito la gestione del suo patrimonio immobiliare; Inpdap aveva altresì concesso in locazione l’immobile alla società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., la quale, pur essendosi risolto il contratto di locazione, lo avevaconcesso per contratto di affitto di azienda a [OSCURATO:PERSONA] s.c.a.r.l.Pertanto, quest’ultima aveva ottenuto di chiamare in causa la [OSCURATO:PERSONA] e l’impresa [OSCURATO:PERSONA]; la [OSCURATO:PERSONA] era stata a sua volta autorizzata a chiamare in causa l’Inpdap( poi Inps ) e la su a avente causa SCIP (in relazione alla proprietà del capannone), il [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. nonché le compagnie assicuratrici. Il Tribunale ha quindi condanna to la [OSCURATO:PERSONA] e l’impresa [OSCURATO:PERSONA],ritenuti responsabili in via extracontrattuale, a rifondere a [OSCURATO:PERSONA] s.c.a.r.l. quanto la medesima doveva corrispondere al Delfino; ha condannatole compagnie assicuratrici a tenere indenne la [OSCURATO:PERSONA] di quanto condannata a corrispondere a [OSCURATO:PERSONA] s.c.a.r.l.; ha rigettatole domande della [OSCURATO:PERSONA] confronti di Inps , SCIP e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. A seguito di interpostigravami, decidendo le riunite cause con sentenza del 29 aprile 2020la corte d’appello ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] a favore del Delfino e la condanna delladitta [OSCURATO:PERSONA] a favore di [OSCURATO:PERSONA] s.c.a.r.l.;in parziale accogli mento dell ’appello della [OSCURATO:PERSONA] ha escluso la responsabilità di quest’ultima nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.c.a.r.l. Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito propone ora ricorso per cassazione, affidato a 5 motivi, [OSCURATO:PERSONA] s.c.a.r.l. Resistono con separati controricorsi il Delfino, l’ Inps - in proprio e quale procuratore speciale di SCIP, la [OSCURATO:PERSONA] e la compagnia assicuratrice HDI Global SE. Memoria è statadepositata dalla ricorrente, dal Delfino e da lla [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che 1.1Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 1780 c.c. in relazione all’articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., nonché, in relazione all’articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., omesso esame di fatto decisivo “ai fini della valutazione della sussistenza della prova liberatoria della responsabilità” ex articolo 1780 c.c. 1.1.1 Si duole che il giudice d’appelloabbia ritenuto che la mancata restituzione da parte suaal Delfino della merce custodita sia da ascriversi a “fatto imputabile a quest’ultima”, pur avendo confermato la responsabilità della società [OSCURATO:PERSONA] edell’impresa [OSCURATO:PERSONA] “per l’incendio che ne aveva provocato la distruzione”. Lamenta “difetto di motivazione” là dove risulta affermato che la cosa “custodita … non fu né rubata, né distrutta”. Si duole essersi dalla corte di merito ravvisate le cause dell’incendio nell’inefficacia dei presidi antincendio e nel l’altezza delle scaffalature, laddove l’incendio si è sviluppato dal tetto del capannone sarebbe cagionato“da manovre incaute da parte dei terzi chiamati”, sicché “la Corte non ha congruamente motivato l’imputabilità a [OSCURATO:PERSONA] della causa della mancata restituzione” delle cose al Delfino. Si duole non essersi dalla corte di merito considerato che giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità ai fini della prova liberatoria della responsabilità ex articolo 1780 c.c.vale il principio di inevitabilità e l’adeguatezza della condotta del custode, sicché al depositario non può nella specie ascriversi responsabilità,dal momento che la perdita della cosa “era venuta a causa della introduzione di fuoco all’interno del deposito con modalità difficilmente prevenibili”. 1.1.2 Si duole che il giudice d’appello non abbia confermato la condanna della [OSCURATO:PERSONA] articolo 1780, secondo comma, c.c. per l’ipotesi della “perdita della merce non per colpa del depositario e di subentro nei diritti contro il terzo che ha tolto la detenzione”. Lamenta che il giudice d’appello haomesso di considerare ilpasso della CTU ove si afferma che, anche se gli impianti antincendio “fossero stati perfettamente efficienti”nel caso on avrebbero potuto impedire “la situazione che si è evoluta così rapidamente in tutto il capannone”, e che “se la Corte non avesse ignorato il fatto rilevante della sostanziale inutilità di qualsiasi presidio”, avrebbe escluso l’imputabilità alla ricorrente della mancata restituzione della merce al Delfino per la liberazione della relativa obbligazione ex articolo 1780 c.c. 1.2 Il motivo, che si articola in tre argomentazioni, costituisce nella maggior parte un tentativo di introdurre un terzo grado di merito. 1.2.1 Anzitutto, il giudice d’appello rileva, accogliendo il quinto motivo del gravame della [OSCURATO:PERSONA], che la chiamante [OSCURATO:PERSONA] “non aveva mai chiesto né nell’atto di chiamata in causa né in sede di precisazione delle conclusioni la condanna in manleva della [OSCURATO:PERSONA]”: infatti aveva concluso per l’“accertamento dell’esclusiva responsabilità delle parti chiamati in causa … per i rispettivi titoli ed in via solidale”; analoga domanda è stata formulata con il primo motivo d’appello incidentale, che la corte territoriale non ha qualificato chiamata in garanzia in quanto [OSCURATO:PERSONA] “non intendeva essere manlevata”, indicando la società [OSCURATO:PERSONA] e l’impresa [OSCURATO:PERSONA] come esclusivi responsabili del sinistro(sentenza, pagina 12). Risultadunque evidente che nel qualifica re la domanda come di accertamento della responsabilità verso il Delfino, e non domanda di manleva nei confronti dell’attuale ricorrente, il giudice d’appello ha esercita to un proprio specifico potere (e in particolare, la giurisprudenza di questa Suprema Corte, oltre a riconoscere il potere qualificatorio che compete al giudice di merito, ha specificato altresì la sua permanenza in sede di appello, nel senso che il giudice del gravame può rendere una qualificazione giuridica autonoma rispetto a quella della sentenza impugnata, con i limiti, nella specie non violati, del giudicato interno,della ultrapetizione e dell’inserimento di nuovi elementi di fatto: Cass. sez. 3, 7 dicembre 2005 n. 26999, Cass. sez. 3, 23 febbraio 2006 n. 4008, Cass. sez. 3, 26 giugno 2012 n. 10617, Cass. sez. 3, ord. 15 maggio 2019 n. 12875 e Cass. sez. 3, ord. 8 maggio 2023 n. 12159). 1.2.2 Le residue due doglianze sono palesemente fattuali, dirette a modificare l’esito dell’accertamento di merito, e pertanto evidente inammissibili. 2.1Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 2562 c.c., in relazione all’articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., nonché, in relazione all’articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., omesso esame di un fatto decisivo. Censura la sentenza impugnata “nella parte in cui attribuisce alla società cooperativa [OSCURATO:PERSONA] una responsabilità per la propagazione dell’incendio”non essendosi dalla corte di merito tenuto in debito conto il rapporto di affitto di azienda intercorrente tra [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA].p.a., atteso che l’articolo 2562 c.c. vieta all’affittuario di modificare la destinazione dei beni e degli impianti. 2.2 Il motivo è infondato. Lo stesso passo della sentenza impugnata che viene trascritto nell’illustrazione del motivo (ricorso, pagina 13) si fonda, a ben guardare in modo precipuo, su un’altra ragione di disattendimento della censura che l’attuale ricorrente aveva basato in appello sull’esistenza di un affitto d’azienda, affermando che “l’adozione di tutte le precauzioni, che le circostanze suggerivano secondo un criterio di ordinaria diligenza per evitare la distruzione delle cose depositate, competeva comunque a [OSCURATO:PERSONA], essendo un obbligo connaturato all’esercizio del suo ruolo di depositario in quell’immobile” (sentenza, pagina 15). Dunque il giudice d’appello non ha violato l’articolo 2562 c.c., attinente ad un diverso rapporto, quello tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -e pertanto qui irrilevante -, bensì ha considerato il rapporto tra il Delfino e [OSCURATO:PERSONA], reputandolo di deposito e da ciò desumendo l’inadempimento della depositaria. 3.1 Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione del contraddittorio nonché violazione e/o falsa applicazione degli articoli 194 e 698 c.p.c., in relazione all’articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c. Sostiene che la propria responsabilità sarebbe stata fondata dal giudice d’appello “esclusivamente su due circostanze” estrattedalla relazione del CTU di primo grado,la quale, a sua volta, le avrebbe attinte dalla relazione di un ATP anteriore al giudizio a cognizione piena.Riportati i relativi passi motivazionali della sentenza impugnata, peraltro, la ricorrente conclude con quello in cui il giudice d’appello dichiara che si devono disattendere proprio anche le censure mosse da [OSCURATO:PERSONA] quanto alla utilizzazione da parte del CTU dell’esito dell’ATP cui essa non aveva partecipato, “perché il CTU ha acquisito dall’ATP solo la documentazione fotografica che ritrae il capannone dopo l’incendio, dalla quale, tra l’altro, si evince che le scaffalature erano posizionate fin quasi sottotetto”. Ad avviso della ricorrente, in tal modo si sarebbe violato il principio del contraddittorio oltre agli articoli 194 e 698 c.p.c., l’acquisizione di informazioni dalla relazione dell’ATP essendo “andata ben oltre l’acquisizione di immagini fotografiche”: e ciò perché in tale relazione “sono rappresentate soltanto immagini di distruzione dalle quali è impossibile dedurre sia l’altezza degli scaffali che la quantità di merce” e “il fatto che i montanti verticali avessero l’altezza raffigurata nelle foto non vuol dire né che a quell’altezza ci fossero anche gli scaffali, né che a quell’altezza vi fossero scaffali contenenti merce”, in quanto “sia gli scaffali che le merci non si vedono perché sono andati bruciati”. Si riporta poi un passo della CTU che confermerebbe questo e si conclude con il riferimento ad una pronuncia –Cass. 22163/2019 - in cui questa Suprema Corte avrebbe “confermato la decisione di merito che, per la medesima fattispecie, aveva accertato la responsabilità ex art. 2051 c.c. a carico esclusivo della [OSCURATO:PERSONA] e dell’[OSCURATO:PERSONA]”. 3.2 In primis, si deve rilevare che questa sorta di giudicato esterno invocato in un motivo la cui rubrica non ne fa alcun cenno descrivendo il contenuto della censura è comunque priva di pertinenza, riguardandoaltri soggetti (ricorrente è stato nel giudizio di cassazioneil [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione, già [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.). Per il resto, è più che evidente che anche questo motivo tenta di aprirela via a un terzo grado di merito, lamentandoche in termini di fatto la relazione dell’ATP avrebbe avuto un’incidenza superiore a quella affermatadal giudice d’appello.4.1Con il quarto motivo la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione degli articoli 112 c.p.c. e 1780 c.c. in relazione all’articolo 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c., nonché, ex articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., omesso esame di fatti decisivi. Richiama il passo della sentenza impugnata relativo al quinto motivo d’appello della [OSCURATO:PERSONA], in cui il primo giudice avrebbe errato ritenendo che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe proposto una domanda in garanzia. Si argomenta per contrastare tale interpretazione del giudice d’appello della domanda in questione. 4.2 Come si è visto già a proposito del primo motivo, la qualificazione rientra nel potere del giudice d’appello con i limiti ut supra indicati, e presuppone una ricostruzione di fatto; il motivomira in realtà ad inammissibilmente accreditare una diversa ricostruzione in fatto. 5.1 Con il quinto motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’articolo 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c. Lamentache il giudice d’appello ha erroneamente applicato a favore de lle parti appellanti principali e incidentali una maggiorazione del 60% delle spese di lite e una maggiorazione del 30% a favore dell’appellato Delfino, “considerati per tutti la pluralità di parti” e per gli appellanti anche “il più gravoso impegno defensionale”, e tutto addossando, in forza del principio di causalità, sull’attuale ricorrente, che così dovrebbe pagare le spese processuali per un totale di euro 152.815,01. La ricorrente contesta l’applicazione del principio di causalità nei confronti dei soggetti chiamati, asserendo pure che verso [OSCURATO:PERSONA] essa non è “risultata soccombente nel merito”,e che , attesa la lunghezza dell’atto d’appello di [OSCURATO:PERSONA] (75 pagine), quest’ultima appellante avrebbe violato “il principio di sinteticità e quello del giusto processo”, in quanto “nessuna questione, pur giuridicamente complessa, richiede atti processuali prolissi”:pertanto “dette spese legali dovevano essere compensate ovvero, in subordine, non doveva essere applicata la maggiorazione del 60%”. 5.2 Il motivo è p.q.r. fondato e va accolto nei termini di seguito indicati. Atteso che per quanto riguarda il principio di causalitàictu oculi non è erroneo il ragionamento del giudice d’appello in base al quale ha condanna t o l’attuale ricorrente a rifondere le spese anche ai chiamati, non è in effetti dato comprendere in base a quale fondamento si sia dalla corte di merito ravvisato “ragionevole applicare una maggiorazione del 30% a favore degli appellati Delfino e INPS e del 60% a favore degli appellanti principali e incidentali, considerati per tutti la pluralità di parti e per i secondi il più gravoso impegno defensionale”. Interpretando la censura al riguardo, quel che la ricorrente lamenta è invero l’incomprensibilità della ragione per cui è stata applicata la maggiorazione, considerato pure che, specificamente per [OSCURATO:PERSONA], ad avviso della ricorrente vi sarebbe stata pure una violazione del principio di sinteticità insito nel giusto processo. L’applicazione della maggiorazione de quanon ha in effetti spiegazione alcuna , atteso che l’ utilizzata espressione “il più gravoso impegno defensionale” costituisce un mero asserto che rimane su un piano di assoluta genericità e apoditticità, non risultando in alcun modo chiarito in cosa sia stata ravvisata la peculiarità idonea a consentire il superamento del previsto importo massimo delle spese, la mera presenza di pluralità di parti non potendo di per sé giustificarlo. Il quinto motivodi ricorso va pertanto p.q.r. accolto, con conseguente cassazione in relazione dell’impugnata sentenza e rinvio per nuovo esame alla Corte d’Appello di Firenze,che in diversa composizioneprovvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il quinto motivo del ricorso, rigetta
Sentenza Cassazione n. 08232/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris