CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 giugno 2023
Cassazione n. 35050/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Ancona, con sentenza in data 28 novembre 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Ancona, in data 5 marzo 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di ricettazione. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che censura per violazione di legge e vizio di motivazione il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato, in quanto la Corte di appello a pagina 6 ha congruamente motivato il diniego dell'esimente sulla base del valore del ciclomotore ricettato, discrezionalmente ritenuto non irrisorio, nonché della negativa personalità del prevenuto, gravato da precedenti, che costituiscono elementi certamente idonei ad escludere la non particolare tenuità della condotta (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta e altro, Rv. 273678); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente