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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 16 gennaio 2024

Cassazione n. 11387/2024

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 25075-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 284, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti e ricorrenti incidentali - per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 49822/19 del TRIBUNALE di MILANO.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto PROFESSIONI R.G.N.25075/2022 Cron.

Rep.

Ud.16/01/2024 [OSCURATO:PERSONA] 25075/22 Schubert-[OSCURATO:PERSONA].

Consigliere [OSCURATO:PERSONA] 2 lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione di dichiarare la sussistenza della giurisdizione italiana (foro speciale del consumatore) in relazione al giudizio attualmente pendente innanzi al Tribunale di Milano. [OSCURATO:PERSONA]

1.1. Con ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione a mente dell'art. 41 cod. proc. civ. le eredi Schubert chiedono che sia dichiarata la giurisdizione del giudice italiano sulla domanda da loro proposta nei confronti dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dello studio legale [OSCURATO:PERSONA], ambedue sedenti in Danimarca, intesa a conseguire il pagamento delle somme da costoro riscosse in adempimento della transazione stipulata dalle attrici a definizione del contenzioso insorto con un acquirente di nazionalità danese per la vendita al medesimo di una tela di Picasso.

1.2. In via di fatto le ricorrenti premettono che, dopo aver conseguito,tanto in primo grado che in appello, dal giudice danese il giusto riconoscimento delle esercitate ragioni di credito, era intervenuto – ancorché a loro insaputa, in quanto la sua stipulazione era stata autorizzata, senza che esse ne fossero edotte, dal legale italiano che le aveva sin lì assistite in base alla procura generale rilasciatagli – un accordo transattivo in base al quale il debitore si era impegnato a corrispondere alla parte creditrice, a definizione della predetta lite , la somma di euro 1.566.900,00,concordando che il relativo importo fosse versato sul client money dello studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA].

Quest'ultimo, a fronte delle pretesedel legale italiano delle Schubert – che aveva insistito perché le somme riscosse gli fossero stornate, accampando ragioni di credito nei confronti delle ricorrenti di ammontare ben superiore a quanto da esse ricevuto per effetto della transazione – stante l'incertezza su quale fosse il soggetto legittimato a ricevere le somme in questione, ne aveva disposto l'accantonamento costituendole in deposito presso la Banca di Danimarca.

Le RG 25075/22 Schubert-[OSCURATO:PERSONA].

Consigliere [OSCURATO:PERSONA] 3 Schubert instavano perciò il Tribunale di Milano perché fosse ingiunto agli odierni resistenti il pagamento delle somme incamerate a seguito della transazione e oggetto del detto accantonamento, ingiunzione nell'opporre la quale i resistenti avevano prioritariamente eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito in applicazione del foro del convenuto previsto dall''art. 4, paragrafo 1, Reg.

UE 12 dicembre 2012, n. 1215.

1.3. A fronte della sollevata eccezione le eredi Schubert hanno perciò promosso l'odierno regolamento di giurisdizione, chiedendo che in relazione alla domanda da esse proposta con il ricorso per l'ingiunzione sia riconosciuta e dichiarata la giurisdizione del giudice italiano. 1.4 Al mezzo così dispiegato si oppongono i resistenti, che concludono invece perché il ricorso sia rigettato e perché, anche in accoglimento del dispiegato ricorso incidentale, sia dichiarata, in luogo della ricusata giurisdizione del giudice italiano, la giurisdizione del giudice danese.

1.5. Il regolamento è stato avviato alla trattazione camerale sulla base delle conclusioni scritte del pubblico ministero, ai sensi dell'art. 380-ter cod. proc. civ. , con cui si chiede dichiararsi la giurisdizione del giudice italiano.

Memorie di entrambe le parti. [OSCURATO:PERSONA]

2. Il proposto regolamento di giurisdizione, ancorché richiesto in via principale dalle attrici sostanziali in monitorio ed inteso a riconoscere in ordine alla vicenda di causa la giurisdizione del giudice italiano da esse già adito con il ricorso per l'ingiunzione, deve ritenersi ammissibile, giusta la considerazione, reiteratamente ricorrente nella giurisprudenza di questa Corte , secondo cui la natura oggettiva dell'interesse alla corretta soluzione della questione di giurisdizione comporta la legittimazione a ricorrere, ai sensi dell'art. 41 , comma1, cod. proc. civ. anche del soggetto che, avendo instaurato il giudizio di merito non ancora definito, abbia poi, spontaneamente o su eccezione della controparte, RG 25075/22 Schubert-[OSCURATO:PERSONA].

Consigliere [OSCURATO:PERSONA] 4 ragionevolmente dubitato della correttezza della originaria scelta da lui effettuata.

E' infatti ravvisabile nella specie quel « ragionevo le dubbio» sulla giurisdizione – inteso come interesse concreto ed immediato alla risoluzione della questione da parte delle Sezioni Unite, anche al fine di ottenere un giusto processo di durata ragionevole –in ragione del quale si reputa ammissibile l'istanza di che trattasi,anche se a farsene interprete sia lo stesso soggetto che ha adito il giudice della cui giurisdizione si chiede di riconoscere la sussistenza (Cass., Sez.

U, 12/05/2022, n. 15122; Cass., Sez.

U, 18/12/2018, n. 32727; Cass., Sez.

U, 21/09/2006, n. 20504).

3.1. Ciò premesso, a giudizio delle istanti la giurisdizione del giudice italiano in ordine alla controversia de qua si giustifica in ragione di tre ordini di motivi, che ne determinano il riconoscimento, a fronte del criterio eccepito dei resistenti, in applicazione dei fori alternativi pure disciplinati dal Reg. 1215/2012.

3.2. Con una prima allegazione è opinione delle Schubert che , attesa la natura contrattuale del rapporto con il Lentz e con il suo studio, designati nella richiamata transazione ai fini di ricevere il pagamento dovuto in base ad essa,e quindi rivestenti la qualità di adiecti solutionis causa, la giurisdizione debba regolarsi in applicazione dell'art. 7, n. 1, lett. a) Reg.

UE 1215/2012 a cui rimanda in via residuale la lett. c) del medesimo n. 1.

Poiché la norma in parola radica in materia contrattuale la competenza avanti al giudice del luogo in cui deve essere eseguita l'obbligazione dedotta in giudizio, facoltizzando la parte alla sua promozione anche di fronte ad un giudice diverso da quello che sarebbe identificabile in applicazione del foro generale del convenuto e poiché nella specie la prestazione di cui si rivendica l'adempimento ha ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, in base all'art. 1182, comma 3, cod. civ. l'obbligazione si adempie presso il domicilio del creditore, il che vale a radicare in ossequio al criterio del forum destinatae solutionis, la giurisdizione del giudice italiano in quanto le ricorrenti sono tutte domiciliate in RG 25075/22 Schubert-[OSCURATO:PERSONA].

Consigliere [OSCURATO:PERSONA] 5 Italia.

3.3. Con una seconda allegazione è opinione delle Schubert che , avendo esse agito nei confronti dei resistenti a tutela dei propri diritti di consumatrici, la giurisdizione del giudice italiano possa argomentarsi anche in applicazione degli artt. 17 e 18 Reg.

UE 1215/2012.

Poiché la norma da ultimo richiamata radica, in relazione alla qualità di consumatore fatta valere dalle istanti, la competenza, indipendentemente dal domicilio dell'altra parte, anche in capo al giudice del luogo in cui è domiciliato il consumatore e poiché non è dubitabile che nella specie ricorra la condizione prescritta dall'art. 17, paragrafo 1, lett. c), atteso che, come ben consta dal sito web dello studio, l 'attività di questo si indirizza anche in favore di clienti italiani, la giurisdizione del giudice italiano si rende ravvisabile anche sotto questa angolazione in quanto giudice del luogo in cui domicilia il consumatore.

3.4. Con una terza allegazione è opinione delle Schubert, richiamati gli antefatti di causa e l'asserita illiceità delle condotte ascritte al loro legale italiano, che la giurisdizione del giudice italiano possa ravvisarsi anche in applicazione dell'art. 7, n. 2, Reg.

UE 1215/2012.

Deducono che, se non fosse stato per il tempestivo intervento del nuovo legale italiano delle istanti, il Lentz si sarebbe accinto, in ossequio alle istruzioni del proprio corrispondente, a versare sui conti del medesimo le somme riscosse in adempimento della transazione.

In tal modo avrebbe agevolato colposamente l'illecito disegno e il danno che ne sarebbe derivato si sarebbe prodotto presso le ricorrenti, con la conseguenza che anche sotto questa angolazione non si potrebbe dubitare della giurisdizione del giudice italiano in base al criterio del forum delicti , in quanto giudice del luogo in cui l'evento dannoso sarebbe potuto avvenire.

4. E' fondata la prima allegazione ricorrente ed in accoglimento di essa– siccome a rigetto delle contrarie ragioni degli intimati di cui al ricorso incidentale – va dichiarata la gi urisdizione del giudice italianocon conseguente assorbimento delle ulteriori allegazioni.

RG 25075/22 Schubert-[OSCURATO:PERSONA].

Consigliere [OSCURATO:PERSONA] 6

5. A conforto di ciò occorre muovere dalla considerazione, come ancora di recente ricordato dalla giurisprudenza unionale (da ultimo, Corte Giust., 14/09/2023, in causa C - 393/22 , EXTÉRIA ), che trova principalmente sviluppo nel 15° e 16° considerando premessi al Reg.

UE 1215/2012 in ragione dei quali , nel quadro delle misure dirette a rafforzare il funzionamento del mercato interno e a promuovere in questa ottica la composizione dei conflitti di competenza che possono prodursi nell'ambito delle relazioni d'affari tra operatori transfrontalieri, le norme sulla competenza debbono presentare "un alto grado di prevedibilità" ed il criterio del foro del domicilio del convenuto, strettamente funzionale a questo scopo, deve essere completato attraverso la previsione di fori alternativi, basati sul "collegamento stretto tra l'autorità giurisdizionale e la controversia", l'esistenza di un collegamento stretto mostrandosi infatti in grado di evitare la possibilità che il convenuto sia citato davanti a un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro che non sia per lui ragionevolmente prevedibile.

6. In questa cornice, saldamente presidiata dalla norma di principio di cui all'art. 4, paragrafo 1 del Regolamento, a tenore del quale, "le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro cittadinanza, davanti alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro principio codificato", va letta anche la previsione recata dall'art. 7 , richiamato dalle ricorrenti, che, nel disciplinare le competenze speciali dettate a completamento del principio d'ordine generale di cui all'art. 4, consente, al n. 1, lett. a),di radicare la competenza nelle liti transfrontaliere anche davanti ad un giudice di un altro Stato membro e, segnatamente,"in materia contrattuale, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio".

Sebbene la medesima giurisprudenza unionale raccomandi che le norme sulla competenza speciale debbano essere interpretate restrittivamente, si ché non è consentito interpretarle in modo tale che la loro applicazione si estenda oltre RG 25075/22 Schubert-[OSCURATO:PERSONA].

Consigliere [OSCURATO:PERSONA] 7 le ipotesi ivi espressamente previste, è nondimeno convinzione corrente che le norme sulla competenza speciale in materia contrattuale previste dall'art. 7 non siano meno idonee ad assicurare la prevedibilità dei fori, cui si volge il principio del forum rei di cui all'art. 4, in quanto, condividendo il medesimo fine , intendono assecondare un obiettivo di prossimità nella scelta del foro facoltativo,in modo da assicurare il più stretto collegamento tra il contratto di cui si dibatte ed i l giudice che è chiamato a conoscerne.

7. Nel solco di questa convinzione si è perciò ritenuto di dover precisare che la nozione di "materia contrattuale" a cui rimanda l'art. 7 in disamina «non può essere intesa come rinvio alla qualificazione data dal diritto nazionale al rapporto giuridico dedotto dinanzi al giudice nazionale»(Corte Giust., 28/01/2015, in causa C-375/13, Kolassa); che « tale nozione deve essere considerata quale nozione autonoma che va interpretata facendo riferimento, da un lato, agli obiettivi e all'impianto sistematico di detto regolamento e, dall'altro, ai principi generali desumibili da tutti gli ordinamenti giuridici nazionali»(Corte Giust., 25/03/2021, in causa C-307/19, Obala i lučice); che benché la stipula di un contratto non costituisca condizione di applicazione della regola, «è nondimeno indispensabile individuare un'obbligazione, dato che in forza di detta disposizione la competenza giurisdizionale è determinata in funzione del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita», si ché la sua applicazione presuppone per questo «la determinazione di un'obbligazione giuridica assunta liberamente da un soggetto nei confronti di un altro e su cui si fonda l'azione dell'attore»(Corte Giust., [OSCURATO:DATA_NASCITA], in causa C-421/18, Ordre des avocats du barreu de Dinant).

In particolare, circa il luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio, si è osservato che «in caso di pluralità di luoghi di prestazioni di servizi in Stati membri differenti, occorre intendere per "luogo di esecuzione", in linea di principio, il luogo che assicura il collegamento più stretto tra il contratto e il giudice competente, RG 25075/22 Schubert-[OSCURATO:PERSONA].

Consigliere [OSCURATO:PERSONA] 8 tenendo presente che tale collegamento più stretto si concretizza, di norma, nel luogo della prestazione principale dei servizi»(Corte Giust., 7/03/2018, in causa C-274/16,Flightright).

8. Questo coacervo di principi – che nell'interpretazione dell'art. 7 richiamato fa segnatamente leva sul convergente concorso di una duplicità di fattori, costituiti rispettivamente dall'autonomia che occorre riconoscere alla nozione di "materia contrattuale" rispetto allo sfondo del diritto nazionale comunemente applicabile e dal concetto di prossimità quale criterio in grado di individuare il giudice competente sulla base del più stretto collegamento tra questo e la controversia – è alla radice di quelle posizioni che hanno indotto la Corte di Giustizia a ritenere sussistente la competenza speciale dell'art. 7 anche in quei casi in cui l'obbligazione dedotta in giudizio non tragga propriamente fonte da un contratto o si presti ad essere adempiuta in una pluralità di luoghi diversi.

Così, nel caso [OSCURATO:PERSONA] con sentenza 433/19 la Corte di Giustizia, attinta dall'[OSCURATO:PERSONA] (Corte Suprema austriaca) in relazione alla controversia promossa da un condomino nei confronti di una società di diritto inglese al fine di inibire l'uso turistico dell'appartamento di cui questa era proprietaria nello stabile condominiale, ha stabilito, sulla scorta del principio secondo cui l'applicazione dell'art. 7non richiede la previa stipulazione di un contratto, rendendosi a tal fine bastevole la configurabilità di un'obbligazione giuridica liberamente assunta da una parte nei confronti dell'altra, che, poiché l'adesione al condominio avviene attraverso l'acquisto volontario congiunto di un appartamento edi quote di comproprietà relative alle parti comuni, sicché esso è fonte di un’obbligazione a carico dei condomini nei confronti del condominio, « l ’articolo7, punto 1, lettera a), del regolamento n.1215/2012 deve essere interpretato nel senso che, nel caso in cui la destinazione d’uso di un’unità immobiliare condominiale prevista da un contratto di condominio non sia opponibile erga omnes, un’azione promossa da un condomino al RG 25075/22 Schubert-[OSCURATO:PERSONA].

Consigliere [OSCURATO:PERSONA] 9 fine di vietare a un altro condomino di modificare arbitrariamente tale destinazione, senza il consenso degli altri condomini, costituisce un’azione "in materia contrattuale", ai sensi di tale disposizione».

Non diversamente , ragionando intorno al principio del collegamento più stretto, nel caso LOT PolishAirlines, ove era in discussione il diritto di alcuni passeggeri a percepire la compensazione pecuniaria prevista dal Reg.

CE 261/2004 per aver perso la coincidenza per Malè a causa delritardo con il quale il loro volo era atterrato all'aeroporto di transito, la Corte di Giustizia, chiamata dal [OSCURATO:PERSONA] am Main (Tribunale del Land, Francoforte sul Meno) a stabilire se nel caso di un tragitto suddiviso in due segmenti di volo luogo di esecuzione del contratto fosse anche il luogo di arrivo delprimo segmento, si è detta convinta , nella sentenza 20/21,che, poiché dagli atti del processo risultava che il diritto in questione era stato azionato a causa del decollo in ritardo dal luogo di partenza del primo segmento del volo, «tale luogo corrisponde ad uno dei luoghi di prestazione principale dei servizi oggetto del succitato contratto e garantisce, pertanto, il collegamento stretto richiesto dalle norme sulla competenza speciale enunciate all’articolo7, punto 1, del regolamento n.1215/2012, fra il contratto di cui trattasi e il giudice nella cui giurisdizione detto luogo si trova».

9.1. Questi criteri sono anche alla base della soluzione favorevole che occorre dare al primo motivo di ricorso.

9.2. Non è infatti dubitabile, già in forza dei soli elementi di cognizione emersi dal processo, la sicura riconducibilità della pretesa esternata dalle ricorrenti alla materia contrattuale di cui tratta l'art. 7 più volte richiamato.

Se come visto, a fondare la competenza speciale del giudice del luogo in cui l'obbligazione deve essere seguita, pur in difetto di una matrice contrattuale, è sufficiente l'individuazione di una fonte obbligatoria in capo all'escusso – di un'obbligazione giuridica liberamente assunta da una parte nei confronti dell'altra,per dirla con il giudice europeo –, la stessa incontestata identificazione nella persona dei convenuti RG 25075/22 Schubert-[OSCURATO:PERSONA].

Consigliere [OSCURATO:PERSONA] 10 della figura dell'adiectus solutionis causa presuppone la costituzione di un vincolo giuridico obbligatorio tra il designatoed il creditore che l'officia; di guisa che l'atto di ricevere il pagamento per conto di questo rende per ciò stesso il primo obbligato nei confronti del secondo ed il secondo legittimato nei confronti del primo ad agire per conseguire quanto è stato oggetto del pagamento ricevuto .

Il che , se rinviene puntuale conferma nella giurisprudenza di diritto interno (Cass., Sez.

III, 20/01/1983, n. 568), ritrae indirettamente conforto anche dall'insegnamento – a cui, a più riprese, hanno prestato la propria adesione pure le SS.UU di questa Corte, ancora di recente con la sentenza 7065/2023 – che la giurisprudenza unionale è venuta sviluppando in relazione alle azioni restitutorie che hanno titolo nel pregresso annullamento di un contratto (Corte Giust., 20/04/2016, in causa C-366/13, [OSCURATO:PERSONA] SIM) o che sono fondate su un arricchimento senza causa quando l'azione sia strettamente collegataa un'obbligazione contrattuale che l'attore considera invalida o che non è stata eseguita dal convenuto (Corte Giust., 9/12/2021, in causa C - 242/20,HRVATSKE ŠUME).

Anche in queste ipotesi infatti l' azione restitutoria presuppone l'assenza in capo al soggetto passivo di un titolo che ne legittimi la condotta, vuoi perché quel titolo originariamente esistente, come nelle ipotesi richiamate, è venuto meno per effetto della sua successiva invalidazione, vuoi perché al contrario, come nel caso che ne occupa, quel titolo neppure originariamente poteva considerarsi esistente, stante l'obbligo espressamente previsto in senso opposto.

La matrice contrattuale che la giurisprudenza unionale è venuta a statuire in relazione alle ipotesi menzionate deve essere quindi riconosciuta anche in relazione alla fattispecie qui in trattazione.

9.3. Per questa via passa anche poi il positivo acclaramento che,in relazione alla nostra fattispecie,occorre tributare all'elemento della prossimità del giudice rispetto al luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio.

Se l'argomento che si vuolea questo riguardoritrarre dall'art. 1182, comma 3, cod. civ. prova RG 25075/22 Schubert-[OSCURATO:PERSONA].

Consigliere [OSCURATO:PERSONA] 11 forse troppo alla luce della precisazione operata dalla giurisprudenza eurounitaria in punto all'autonomia che, rispetto al diritto nazionale di riferimento, deve qualificare il concetto di obbligazione eletto dall'art. 7 Reg. 1215/2012, il criterio dello stretto collegamento tra l'obbligazione oggetto di causa ed il giudice che deve occuparsene conduce comunque ad identificare il luogo dell'esecuzione nel domicilio delle ricorrenti.

Scrutinando, invero, la vicenda, in coerenza con il concetto di obbligazio ne dedotta in giudizio, dal lato delle ricorrenti, l'obbligazione di cui queste reclamano l'adempimento non può che essere diretta a soddisfarne l'interesse patrimoniale e sembra , allora, dif ficile negare che il centro di quell'interesse non coincida con il luogo in cui le ricorrenti si aspettano che l'obbligazione sia adempiuta.

E così è agevole compiere il passo successivo perché in questo modo il concetto dell'obbligazione dedotta in giudizio si salda con quello del giudice competente e si realizza, dunque, quello stretto collegamento tra la prima ed il secondo che si è visto essere alla base della competenza speciale prevista dall'art. 7 Reg. 1215/2012.

10. Come richiesto dal ricorso va dunque dichiarata la giurisdizione del giudice italiano, avanti al quale la causa andrà dunque riassunta anc

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 25075-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 284, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti e ricorrenti incidentali - per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 49822/19 del TRIBUNALE di MILANO. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto PROFESSIONI R.G.N.25075/2022 Cron. Rep. Ud.16/01/2024 [OSCURATO:PERSONA] 25075/22 Schubert-[OSCURATO:PERSONA]. Consigliere [OSCURATO:PERSONA] 2 lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione di dichiarare la sussistenza della giurisdizione italiana (foro speciale del consumatore) in relazione al giudizio attualmente pendente innanzi al Tribunale di Milano. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Con ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione a mente dell'art. 41 cod. proc. civ. le eredi Schubert chiedono che sia dichiarata la giurisdizione del giudice italiano sulla domanda da loro proposta nei confronti dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dello studio legale [OSCURATO:PERSONA], ambedue sedenti in Danimarca, intesa a conseguire il pagamento delle somme da costoro riscosse in adempimento della transazione stipulata dalle attrici a definizione del contenzioso insorto con un acquirente di nazionalità danese per la vendita al medesimo di una tela di Picasso. 1.2. In via di fatto le ricorrenti premettono che, dopo aver conseguito,tanto in primo grado che in appello, dal giudice danese il giusto riconoscimento delle esercitate ragioni di credito, era intervenuto – ancorché a loro insaputa, in quanto la sua stipulazione era stata autorizzata, senza che esse ne fossero edotte, dal legale italiano che le aveva sin lì assistite in base alla procura generale rilasciatagli – un accordo transattivo in base al quale il debitore si era impegnato a corrispondere alla parte creditrice, a definizione della predetta lite , la somma di euro 1.566.900,00,concordando che il relativo importo fosse versato sul client money dello studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Quest'ultimo, a fronte delle pretesedel legale italiano delle Schubert – che aveva insistito perché le somme riscosse gli fossero stornate, accampando ragioni di credito nei confronti delle ricorrenti di ammontare ben superiore a quanto da esse ricevuto per effetto della transazione – stante l'incertezza su quale fosse il soggetto legittimato a ricevere le somme in questione, ne aveva disposto l'accantonamento costituendole in deposito presso la Banca di Danimarca. Le RG 25075/22 Schubert-[OSCURATO:PERSONA]. Consigliere [OSCURATO:PERSONA] 3 Schubert instavano perciò il Tribunale di Milano perché fosse ingiunto agli odierni resistenti il pagamento delle somme incamerate a seguito della transazione e oggetto del detto accantonamento, ingiunzione nell'opporre la quale i resistenti avevano prioritariamente eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito in applicazione del foro del convenuto previsto dall''art. 4, paragrafo 1, Reg. UE 12 dicembre 2012, n. 1215. 1.3. A fronte della sollevata eccezione le eredi Schubert hanno perciò promosso l'odierno regolamento di giurisdizione, chiedendo che in relazione alla domanda da esse proposta con il ricorso per l'ingiunzione sia riconosciuta e dichiarata la giurisdizione del giudice italiano. 1.4 Al mezzo così dispiegato si oppongono i resistenti, che concludono invece perché il ricorso sia rigettato e perché, anche in accoglimento del dispiegato ricorso incidentale, sia dichiarata, in luogo della ricusata giurisdizione del giudice italiano, la giurisdizione del giudice danese. 1.5. Il regolamento è stato avviato alla trattazione camerale sulla base delle conclusioni scritte del pubblico ministero, ai sensi dell'art. 380-ter cod. proc. civ. , con cui si chiede dichiararsi la giurisdizione del giudice italiano. Memorie di entrambe le parti. [OSCURATO:PERSONA] 2. Il proposto regolamento di giurisdizione, ancorché richiesto in via principale dalle attrici sostanziali in monitorio ed inteso a riconoscere in ordine alla vicenda di causa la giurisdizione del giudice italiano da esse già adito con il ricorso per l'ingiunzione, deve ritenersi ammissibile, giusta la considerazione, reiteratamente ricorrente nella giurisprudenza di questa Corte , secondo cui la natura oggettiva dell'interesse alla corretta soluzione della questione di giurisdizione comporta la legittimazione a ricorrere, ai sensi dell'art. 41 , comma1, cod. proc. civ. anche del soggetto che, avendo instaurato il giudizio di merito non ancora definito, abbia poi, spontaneamente o su eccezione della controparte, RG 25075/22 Schubert-[OSCURATO:PERSONA]. Consigliere [OSCURATO:PERSONA] 4 ragionevolmente dubitato della correttezza della originaria scelta da lui effettuata. E' infatti ravvisabile nella specie quel « ragionevo le dubbio» sulla giurisdizione – inteso come interesse concreto ed immediato alla risoluzione della questione da parte delle Sezioni Unite, anche al fine di ottenere un giusto processo di durata ragionevole –in ragione del quale si reputa ammissibile l'istanza di che trattasi,anche se a farsene interprete sia lo stesso soggetto che ha adito il giudice della cui giurisdizione si chiede di riconoscere la sussistenza (Cass., Sez. U, 12/05/2022, n. 15122; Cass., Sez. U, 18/12/2018, n. 32727; Cass., Sez. U, 21/09/2006, n. 20504). 3.1. Ciò premesso, a giudizio delle istanti la giurisdizione del giudice italiano in ordine alla controversia de qua si giustifica in ragione di tre ordini di motivi, che ne determinano il riconoscimento, a fronte del criterio eccepito dei resistenti, in applicazione dei fori alternativi pure disciplinati dal Reg. 1215/2012. 3.2. Con una prima allegazione è opinione delle Schubert che , attesa la natura contrattuale del rapporto con il Lentz e con il suo studio, designati nella richiamata transazione ai fini di ricevere il pagamento dovuto in base ad essa,e quindi rivestenti la qualità di adiecti solutionis causa, la giurisdizione debba regolarsi in applicazione dell'art. 7, n. 1, lett. a) Reg. UE 1215/2012 a cui rimanda in via residuale la lett. c) del medesimo n. 1. Poiché la norma in parola radica in materia contrattuale la competenza avanti al giudice del luogo in cui deve essere eseguita l'obbligazione dedotta in giudizio, facoltizzando la parte alla sua promozione anche di fronte ad un giudice diverso da quello che sarebbe identificabile in applicazione del foro generale del convenuto e poiché nella specie la prestazione di cui si rivendica l'adempimento ha ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, in base all'art. 1182, comma 3, cod. civ. l'obbligazione si adempie presso il domicilio del creditore, il che vale a radicare in ossequio al criterio del forum destinatae solutionis, la giurisdizione del giudice italiano in quanto le ricorrenti sono tutte domiciliate in RG 25075/22 Schubert-[OSCURATO:PERSONA]. Consigliere [OSCURATO:PERSONA] 5 Italia. 3.3. Con una seconda allegazione è opinione delle Schubert che , avendo esse agito nei confronti dei resistenti a tutela dei propri diritti di consumatrici, la giurisdizione del giudice italiano possa argomentarsi anche in applicazione degli artt. 17 e 18 Reg. UE 1215/2012. Poiché la norma da ultimo richiamata radica, in relazione alla qualità di consumatore fatta valere dalle istanti, la competenza, indipendentemente dal domicilio dell'altra parte, anche in capo al giudice del luogo in cui è domiciliato il consumatore e poiché non è dubitabile che nella specie ricorra la condizione prescritta dall'art. 17, paragrafo 1, lett. c), atteso che, come ben consta dal sito web dello studio, l 'attività di questo si indirizza anche in favore di clienti italiani, la giurisdizione del giudice italiano si rende ravvisabile anche sotto questa angolazione in quanto giudice del luogo in cui domicilia il consumatore. 3.4. Con una terza allegazione è opinione delle Schubert, richiamati gli antefatti di causa e l'asserita illiceità delle condotte ascritte al loro legale italiano, che la giurisdizione del giudice italiano possa ravvisarsi anche in applicazione dell'art. 7, n. 2, Reg. UE 1215/2012. Deducono che, se non fosse stato per il tempestivo intervento del nuovo legale italiano delle istanti, il Lentz si sarebbe accinto, in ossequio alle istruzioni del proprio corrispondente, a versare sui conti del medesimo le somme riscosse in adempimento della transazione. In tal modo avrebbe agevolato colposamente l'illecito disegno e il danno che ne sarebbe derivato si sarebbe prodotto presso le ricorrenti, con la conseguenza che anche sotto questa angolazione non si potrebbe dubitare della giurisdizione del giudice italiano in base al criterio del forum delicti , in quanto giudice del luogo in cui l'evento dannoso sarebbe potuto avvenire. 4. E' fondata la prima allegazione ricorrente ed in accoglimento di essa– siccome a rigetto delle contrarie ragioni degli intimati di cui al ricorso incidentale – va dichiarata la gi urisdizione del giudice italianocon conseguente assorbimento delle ulteriori allegazioni. RG 25075/22 Schubert-[OSCURATO:PERSONA]. Consigliere [OSCURATO:PERSONA] 6 5. A conforto di ciò occorre muovere dalla considerazione, come ancora di recente ricordato dalla giurisprudenza unionale (da ultimo, Corte Giust., 14/09/2023, in causa C - 393/22 , EXTÉRIA ), che trova principalmente sviluppo nel 15° e 16° considerando premessi al Reg. UE 1215/2012 in ragione dei quali , nel quadro delle misure dirette a rafforzare il funzionamento del mercato interno e a promuovere in questa ottica la composizione dei conflitti di competenza che possono prodursi nell'ambito delle relazioni d'affari tra operatori transfrontalieri, le norme sulla competenza debbono presentare "un alto grado di prevedibilità" ed il criterio del foro del domicilio del convenuto, strettamente funzionale a questo scopo, deve essere completato attraverso la previsione di fori alternativi, basati sul "collegamento stretto tra l'autorità giurisdizionale e la controversia", l'esistenza di un collegamento stretto mostrandosi infatti in grado di evitare la possibilità che il convenuto sia citato davanti a un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro che non sia per lui ragionevolmente prevedibile. 6. In questa cornice, saldamente presidiata dalla norma di principio di cui all'art. 4, paragrafo 1 del Regolamento, a tenore del quale, "le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro cittadinanza, davanti alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro principio codificato", va letta anche la previsione recata dall'art. 7 , richiamato dalle ricorrenti, che, nel disciplinare le competenze speciali dettate a completamento del principio d'ordine generale di cui all'art. 4, consente, al n. 1, lett. a),di radicare la competenza nelle liti transfrontaliere anche davanti ad un giudice di un altro Stato membro e, segnatamente,"in materia contrattuale, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio". Sebbene la medesima giurisprudenza unionale raccomandi che le norme sulla competenza speciale debbano essere interpretate restrittivamente, si ché non è consentito interpretarle in modo tale che la loro applicazione si estenda oltre RG 25075/22 Schubert-[OSCURATO:PERSONA]. Consigliere [OSCURATO:PERSONA] 7 le ipotesi ivi espressamente previste, è nondimeno convinzione corrente che le norme sulla competenza speciale in materia contrattuale previste dall'art. 7 non siano meno idonee ad assicurare la prevedibilità dei fori, cui si volge il principio del forum rei di cui all'art. 4, in quanto, condividendo il medesimo fine , intendono assecondare un obiettivo di prossimità nella scelta del foro facoltativo,in modo da assicurare il più stretto collegamento tra il contratto di cui si dibatte ed i l giudice che è chiamato a conoscerne. 7. Nel solco di questa convinzione si è perciò ritenuto di dover precisare che la nozione di "materia contrattuale" a cui rimanda l'art. 7 in disamina «non può essere intesa come rinvio alla qualificazione data dal diritto nazionale al rapporto giuridico dedotto dinanzi al giudice nazionale»(Corte Giust., 28/01/2015, in causa C-375/13, Kolassa); che « tale nozione deve essere considerata quale nozione autonoma che va interpretata facendo riferimento, da un lato, agli obiettivi e all'impianto sistematico di detto regolamento e, dall'altro, ai principi generali desumibili da tutti gli ordinamenti giuridici nazionali»(Corte Giust., 25/03/2021, in causa C-307/19, Obala i lučice); che benché la stipula di un contratto non costituisca condizione di applicazione della regola, «è nondimeno indispensabile individuare un'obbligazione, dato che in forza di detta disposizione la competenza giurisdizionale è determinata in funzione del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita», si ché la sua applicazione presuppone per questo «la determinazione di un'obbligazione giuridica assunta liberamente da un soggetto nei confronti di un altro e su cui si fonda l'azione dell'attore»(Corte Giust., [OSCURATO:DATA_NASCITA], in causa C-421/18, Ordre des avocats du barreu de Dinant). In particolare, circa il luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio, si è osservato che «in caso di pluralità di luoghi di prestazioni di servizi in Stati membri differenti, occorre intendere per "luogo di esecuzione", in linea di principio, il luogo che assicura il collegamento più stretto tra il contratto e il giudice competente, RG 25075/22 Schubert-[OSCURATO:PERSONA]. Consigliere [OSCURATO:PERSONA] 8 tenendo presente che tale collegamento più stretto si concretizza, di norma, nel luogo della prestazione principale dei servizi»(Corte Giust., 7/03/2018, in causa C-274/16,Flightright). 8. Questo coacervo di principi – che nell'interpretazione dell'art. 7 richiamato fa segnatamente leva sul convergente concorso di una duplicità di fattori, costituiti rispettivamente dall'autonomia che occorre riconoscere alla nozione di "materia contrattuale" rispetto allo sfondo del diritto nazionale comunemente applicabile e dal concetto di prossimità quale criterio in grado di individuare il giudice competente sulla base del più stretto collegamento tra questo e la controversia – è alla radice di quelle posizioni che hanno indotto la Corte di Giustizia a ritenere sussistente la competenza speciale dell'art. 7 anche in quei casi in cui l'obbligazione dedotta in giudizio non tragga propriamente fonte da un contratto o si presti ad essere adempiuta in una pluralità di luoghi diversi. Così, nel caso [OSCURATO:PERSONA] con sentenza 433/19 la Corte di Giustizia, attinta dall'[OSCURATO:PERSONA] (Corte Suprema austriaca) in relazione alla controversia promossa da un condomino nei confronti di una società di diritto inglese al fine di inibire l'uso turistico dell'appartamento di cui questa era proprietaria nello stabile condominiale, ha stabilito, sulla scorta del principio secondo cui l'applicazione dell'art. 7non richiede la previa stipulazione di un contratto, rendendosi a tal fine bastevole la configurabilità di un'obbligazione giuridica liberamente assunta da una parte nei confronti dell'altra, che, poiché l'adesione al condominio avviene attraverso l'acquisto volontario congiunto di un appartamento edi quote di comproprietà relative alle parti comuni, sicché esso è fonte di un’obbligazione a carico dei condomini nei confronti del condominio, « l ’articolo7, punto 1, lettera a), del regolamento n.1215/2012 deve essere interpretato nel senso che, nel caso in cui la destinazione d’uso di un’unità immobiliare condominiale prevista da un contratto di condominio non sia opponibile erga omnes, un’azione promossa da un condomino al RG 25075/22 Schubert-[OSCURATO:PERSONA]. Consigliere [OSCURATO:PERSONA] 9 fine di vietare a un altro condomino di modificare arbitrariamente tale destinazione, senza il consenso degli altri condomini, costituisce un’azione "in materia contrattuale", ai sensi di tale disposizione». Non diversamente , ragionando intorno al principio del collegamento più stretto, nel caso LOT PolishAirlines, ove era in discussione il diritto di alcuni passeggeri a percepire la compensazione pecuniaria prevista dal Reg. CE 261/2004 per aver perso la coincidenza per Malè a causa delritardo con il quale il loro volo era atterrato all'aeroporto di transito, la Corte di Giustizia, chiamata dal [OSCURATO:PERSONA] am Main (Tribunale del Land, Francoforte sul Meno) a stabilire se nel caso di un tragitto suddiviso in due segmenti di volo luogo di esecuzione del contratto fosse anche il luogo di arrivo delprimo segmento, si è detta convinta , nella sentenza 20/21,che, poiché dagli atti del processo risultava che il diritto in questione era stato azionato a causa del decollo in ritardo dal luogo di partenza del primo segmento del volo, «tale luogo corrisponde ad uno dei luoghi di prestazione principale dei servizi oggetto del succitato contratto e garantisce, pertanto, il collegamento stretto richiesto dalle norme sulla competenza speciale enunciate all’articolo7, punto 1, del regolamento n.1215/2012, fra il contratto di cui trattasi e il giudice nella cui giurisdizione detto luogo si trova». 9.1. Questi criteri sono anche alla base della soluzione favorevole che occorre dare al primo motivo di ricorso. 9.2. Non è infatti dubitabile, già in forza dei soli elementi di cognizione emersi dal processo, la sicura riconducibilità della pretesa esternata dalle ricorrenti alla materia contrattuale di cui tratta l'art. 7 più volte richiamato. Se come visto, a fondare la competenza speciale del giudice del luogo in cui l'obbligazione deve essere seguita, pur in difetto di una matrice contrattuale, è sufficiente l'individuazione di una fonte obbligatoria in capo all'escusso – di un'obbligazione giuridica liberamente assunta da una parte nei confronti dell'altra,per dirla con il giudice europeo –, la stessa incontestata identificazione nella persona dei convenuti RG 25075/22 Schubert-[OSCURATO:PERSONA]. Consigliere [OSCURATO:PERSONA] 10 della figura dell'adiectus solutionis causa presuppone la costituzione di un vincolo giuridico obbligatorio tra il designatoed il creditore che l'officia; di guisa che l'atto di ricevere il pagamento per conto di questo rende per ciò stesso il primo obbligato nei confronti del secondo ed il secondo legittimato nei confronti del primo ad agire per conseguire quanto è stato oggetto del pagamento ricevuto . Il che , se rinviene puntuale conferma nella giurisprudenza di diritto interno (Cass., Sez. III, 20/01/1983, n. 568), ritrae indirettamente conforto anche dall'insegnamento – a cui, a più riprese, hanno prestato la propria adesione pure le SS.UU di questa Corte, ancora di recente con la sentenza 7065/2023 – che la giurisprudenza unionale è venuta sviluppando in relazione alle azioni restitutorie che hanno titolo nel pregresso annullamento di un contratto (Corte Giust., 20/04/2016, in causa C-366/13, [OSCURATO:PERSONA] SIM) o che sono fondate su un arricchimento senza causa quando l'azione sia strettamente collegataa un'obbligazione contrattuale che l'attore considera invalida o che non è stata eseguita dal convenuto (Corte Giust., 9/12/2021, in causa C - 242/20,HRVATSKE ŠUME). Anche in queste ipotesi infatti l' azione restitutoria presuppone l'assenza in capo al soggetto passivo di un titolo che ne legittimi la condotta, vuoi perché quel titolo originariamente esistente, come nelle ipotesi richiamate, è venuto meno per effetto della sua successiva invalidazione, vuoi perché al contrario, come nel caso che ne occupa, quel titolo neppure originariamente poteva considerarsi esistente, stante l'obbligo espressamente previsto in senso opposto. La matrice contrattuale che la giurisprudenza unionale è venuta a statuire in relazione alle ipotesi menzionate deve essere quindi riconosciuta anche in relazione alla fattispecie qui in trattazione. 9.3. Per questa via passa anche poi il positivo acclaramento che,in relazione alla nostra fattispecie,occorre tributare all'elemento della prossimità del giudice rispetto al luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio. Se l'argomento che si vuolea questo riguardoritrarre dall'art. 1182, comma 3, cod. civ. prova RG 25075/22 Schubert-[OSCURATO:PERSONA]. Consigliere [OSCURATO:PERSONA] 11 forse troppo alla luce della precisazione operata dalla giurisprudenza eurounitaria in punto all'autonomia che, rispetto al diritto nazionale di riferimento, deve qualificare il concetto di obbligazione eletto dall'art. 7 Reg. 1215/2012, il criterio dello stretto collegamento tra l'obbligazione oggetto di causa ed il giudice che deve occuparsene conduce comunque ad identificare il luogo dell'esecuzione nel domicilio delle ricorrenti. Scrutinando, invero, la vicenda, in coerenza con il concetto di obbligazio ne dedotta in giudizio, dal lato delle ricorrenti, l'obbligazione di cui queste reclamano l'adempimento non può che essere diretta a soddisfarne l'interesse patrimoniale e sembra , allora, dif ficile negare che il centro di quell'interesse non coincida con il luogo in cui le ricorrenti si aspettano che l'obbligazione sia adempiuta. E così è agevole compiere il passo successivo perché in questo modo il concetto dell'obbligazione dedotta in giudizio si salda con quello del giudice competente e si realizza, dunque, quello stretto collegamento tra la prima ed il secondo che si è visto essere alla base della competenza speciale prevista dall'art. 7 Reg. 1215/2012. 10. Come richiesto dal ricorso va dunque dichiarata la giurisdizione del giudice italiano, avanti al quale la causa andrà dunque riassunta anc
Sentenza Cassazione n. 11387/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris