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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 gennaio 2026

Cassazione n. 20737/2026

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a VOGHERA il 31/08/1972 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]'OLIO che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Torino, a seguito di giudizio di rinvio disposto con sentenza della Sezione Quarta della Corte di cassazione, in parziale accoglimento del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ha rideterminato l'indennizzo per ciascun giorno di detenzione ingiusta in euro 180 al giorno e condannato il Ministero resistente al pagamento della somma complessiva di euro 18.800 in favore di [OSCURATO:PERSONA].

La Corte di appello ha dichiarato integralmente compensate le spese di lite per il giudizio di legittimità e condannato il Ministero al rimborso delle spese sostenute nei due giudizi di merito per l'assistenza e rappresentanza.

2. Avverso la suddetta ordinanza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], lamentando violazione degli artt. 314. cod. proc. pen., 92 e 93 cod. proc. civ. e vizio della motivazione in relazione alla compensazione delle spese di giudizio di legittimità tra le parti.La ricorrente rappresenta che nella sentenza rescindente la Corte di legittimità aveva accolto il secondo motivo di ricorso, relativo alle compensazione delle spese nei giudizi di merito, in quanto la liquidazione dell'indennizzo in misura inferiore a quella richiesta non costituisce un'ipotesi di accoglimento parziale che comporta la soccombenza reciproca, con conseguente compensazione di spese di lite tra le parti, ma un accoglimento della domanda.

Rappresenta inoltre, che la giurisprudenza di legittimità ha condannato il Ministero alla refusione delle spese di lite anche nel caso di accoglimento di un solo motivo di ricorso.

Pertanto, il giudice avrebbe dovuto condannare il Ministero al pagamento delle spese di lite anche relativamente al giudizio di legittimità, non essendovi stata una soccombenza dell'istante, alla luce di una valutazione unitaria e globale di tutti i gradi di giudizio.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.

4. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha depositato memoria difensiva e nota spese [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato. 1.1.Si osserva che, in tema di spese processuali nell'ambito di un procedimento per la riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato (Sez.3, n.20904 del 11/01/2017, Rv. 270195.

In applicazione del predetto principio la S.C. in motivazione ha specificato che il giudice non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale).

Pertanto, nel procedimento di riparazione per l'ingiusta detenzione, la liquidazione dell'indennizzo in misura inferiore a quella richiesta non integra un'ipotesi di accoglimento parziale della domanda e la conseguente soccombenza reciproca legittimante la compensazione delle spese di lite tra le parti (Sez.4, n. 847 del 28/09/2021, Rv. 282597). 1.2.Nel caso in disamina, si precisa che la Corte di Cassazione, con la sentenza rescindente, aveva ritenuto infondato il primo motivo di ricorso volto a ottenere il riconoscimento di un indennizzo per il periodo detentivo sofferto prima 2del riconoscimento del beneficio dell'affidamento in prova.

In particolare, il giudice di legittimità ha ritenuto condivisibile l'affermazione dei giudici territoriali che hanno ritenuto l'istante non titolare di alcun diritto ad accedere all'affidamento in prova al servizio sociale, la cui applicazione è pur sempre condizionata alla verifica da parte dell'autorità giudiziaria della ricorrenza dei presupposti individuati dalla legge.

Il giudice di legittimità aveva invece ritenuto fondato il secondo motivo, relativo proprio alla compensazione delle spese di lite, in quanto il provvedimento impugnato, in definitiva, aveva accolto la domanda formulata dalla ricorrente, seppur liquidando una misura di indennizzo inferiore a quello richiesto.

E' stato accolto anche il terzo motivo, relativo alla quantificazione dell'indennizzo, in quanto determinato in misura inferiore all'ammontare medio del criterio c.d. aritmetico in assenza di un'adeguata motivazione.

A fronte di ciò, il giudice di merito, nella fase rescissoria, ha condannato il Ministero resistente al pagamento delle spese di lite per il giudizio di merito, ma ha disposto la integrale compensazione delle spese inerenti al giudizio di legittimità, ritenendo, erroneamente, che vi sia stata registrata una reciproca, parziale soccombenza delle parti.

Il giudice a quo non ha quindi fatto buon governo dei principi giurisprudenziali enunciati, che impongono al giudice della riparazione di non liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio ma in relazione all'esito finale della lite, che ha visto la parte ricorrente vittoriosa nel merito.

2. L'ordinanza impugnata deve, dunque, essere annullata, limitatamente alle spese sostenute dalla ricorrente nella precedete fase di legittimità, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Torino, cui demanda anche la regolamentazione delle spese tra le parti per questo giudizio di legittimità.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a VOGHERA il 31/08/1972 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]'OLIO che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Torino, a seguito di giudizio di rinvio disposto con sentenza della Sezione Quarta della Corte di cassazione, in parziale accoglimento del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ha rideterminato l'indennizzo per ciascun giorno di detenzione ingiusta in euro 180 al giorno e condannato il Ministero resistente al pagamento della somma complessiva di euro 18.800 in favore di [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di appello ha dichiarato integralmente compensate le spese di lite per il giudizio di legittimità e condannato il Ministero al rimborso delle spese sostenute nei due giudizi di merito per l'assistenza e rappresentanza. 2. Avverso la suddetta ordinanza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], lamentando violazione degli artt. 314. cod. proc. pen., 92 e 93 cod. proc. civ. e vizio della motivazione in relazione alla compensazione delle spese di giudizio di legittimità tra le parti.La ricorrente rappresenta che nella sentenza rescindente la Corte di legittimità aveva accolto il secondo motivo di ricorso, relativo alle compensazione delle spese nei giudizi di merito, in quanto la liquidazione dell'indennizzo in misura inferiore a quella richiesta non costituisce un'ipotesi di accoglimento parziale che comporta la soccombenza reciproca, con conseguente compensazione di spese di lite tra le parti, ma un accoglimento della domanda. Rappresenta inoltre, che la giurisprudenza di legittimità ha condannato il Ministero alla refusione delle spese di lite anche nel caso di accoglimento di un solo motivo di ricorso. Pertanto, il giudice avrebbe dovuto condannare il Ministero al pagamento delle spese di lite anche relativamente al giudizio di legittimità, non essendovi stata una soccombenza dell'istante, alla luce di una valutazione unitaria e globale di tutti i gradi di giudizio. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha depositato memoria difensiva e nota spese [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.1.Si osserva che, in tema di spese processuali nell'ambito di un procedimento per la riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato (Sez.3, n.20904 del 11/01/2017, Rv. 270195. In applicazione del predetto principio la S.C. in motivazione ha specificato che il giudice non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale). Pertanto, nel procedimento di riparazione per l'ingiusta detenzione, la liquidazione dell'indennizzo in misura inferiore a quella richiesta non integra un'ipotesi di accoglimento parziale della domanda e la conseguente soccombenza reciproca legittimante la compensazione delle spese di lite tra le parti (Sez.4, n. 847 del 28/09/2021, Rv. 282597). 1.2.Nel caso in disamina, si precisa che la Corte di Cassazione, con la sentenza rescindente, aveva ritenuto infondato il primo motivo di ricorso volto a ottenere il riconoscimento di un indennizzo per il periodo detentivo sofferto prima 2del riconoscimento del beneficio dell'affidamento in prova. In particolare, il giudice di legittimità ha ritenuto condivisibile l'affermazione dei giudici territoriali che hanno ritenuto l'istante non titolare di alcun diritto ad accedere all'affidamento in prova al servizio sociale, la cui applicazione è pur sempre condizionata alla verifica da parte dell'autorità giudiziaria della ricorrenza dei presupposti individuati dalla legge. Il giudice di legittimità aveva invece ritenuto fondato il secondo motivo, relativo proprio alla compensazione delle spese di lite, in quanto il provvedimento impugnato, in definitiva, aveva accolto la domanda formulata dalla ricorrente, seppur liquidando una misura di indennizzo inferiore a quello richiesto. E' stato accolto anche il terzo motivo, relativo alla quantificazione dell'indennizzo, in quanto determinato in misura inferiore all'ammontare medio del criterio c.d. aritmetico in assenza di un'adeguata motivazione. A fronte di ciò, il giudice di merito, nella fase rescissoria, ha condannato il Ministero resistente al pagamento delle spese di lite per il giudizio di merito, ma ha disposto la integrale compensazione delle spese inerenti al giudizio di legittimità, ritenendo, erroneamente, che vi sia stata registrata una reciproca, parziale soccombenza delle parti. Il giudice a quo non ha quindi fatto buon governo dei principi giurisprudenziali enunciati, che impongono al giudice della riparazione di non liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio ma in relazione all'esito finale della lite, che ha visto la parte ricorrente vittoriosa nel merito. 2. L'ordinanza impugnata deve, dunque, essere annullata, limitatamente alle spese sostenute dalla ricorrente nella precedete fase di legittimità, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Torino, cui demanda anche la regolamentazione delle spese tra le parti per questo giudizio di legittimità. P.Q.M
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