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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 24064/2026

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le di Palermovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleudito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusochiedendo l’accoglimento dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale di Palermo,sezione per il riesame, decidendo sull’appello proposto dal Pubblico Ministerocontro l’ordinanza emessa il 2 dicembre 2025 dal Giudice per le indaginipreliminari dello stesso Tribunale, ha disposto la misura cautelare dell’obbligo dipresentazione quotidiana alla polizia giudiziaria, in relazione al reato di cui all’art.346-bis cod. pen., come riqualificato il fatto ascritto al capo 1).Con l’ordinanza appellata dal Pubblico Ministero, il Giudice delleindagini preliminari del Tribunale di Palermo aveva rigettato la richiesta cautelarenei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avanzata in relazione al delitto di corruzione ai sensidell’art. 319 cod. pen.Più precisamente il G.i.p. aveva ritenuto di riqualificare il reato ai sensidell’art. 346-bis cod. pen., da corruzione in traffico di influenze, nei confronti deicoindagati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mentre avevaritenuto di escludere la gravità degli indizi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], e ipredetti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con riferimento ad un ulteriore accordo illecitointercorso con [OSCURATO:PERSONA], analogo a quello intercorso tra [OSCURATO:PERSONA] e irappresentanti della [OSCURATO:PERSONA].Tali accordi erano sostanzialmente diretti a corrompere il direttoredell’A.S.P. ([OSCURATO:PERSONA]) di Siracusa, [OSCURATO:PERSONA],per favorire la società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. di [OSCURATO:PERSONA] della gara “ausiliariato” bandita da detta A.S.P., in cambio disbocchi occupazionali offerti direttamente dal [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] e diun subappalto in favore della [OSCURATO:SOCIETA]., facente capo a [OSCURATO:PERSONA],con l’intermediazione di [OSCURATO:PERSONA].In tale contesto, [OSCURATO:PERSONA], secondo il Tribunale, avrebbe avutoun ruolo di collegamento tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], favorendo ilraggiungimento di un loro accordo che avrebbe consentito di indurre [OSCURATO:PERSONA](in qualità di pubblico ufficiale, nella veste prima di Commissario straordinario epoi di [OSCURATO:PERSONA] Generale dell'A.S.P. di Siracusa) ad agevolare la [OSCURATO:PERSONA] perl’aggiudicazione della "gara ausiliariato", bandita da detta A.S.P.2.

Nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], il difensore ha proposto ricorsoper cassazione, deducendo i motivi che di seguito sinteticamente si riportano.2.1.

Con il primo motivo deduce cumulativamente violazione dilegge e vizio della motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e),cod. proc. pen. sotto il profilo della estraneità di [OSCURATO:PERSONA] alle iniziative assunte dalMarchese per condizionare la gara “ponte” per il servizio di “ausiliariato” banditadall’A.S.P. di Siracusa, essendo la sua attività riferibile piuttosto al diversoprogetto di [OSCURATO:PERSONA] (PPP) in favore della [OSCURATO:SOCIETA]Si argomenta che alla data del 26 luglio 2024 la Commissioneaggiudicatrice aveva già svolto la sua attività valutativa sull’offerta tecnica,l’unica parte della gara in cui vi era la possibilità di influire sull’esitodell’attribuzione dei punteggi.Il successivo rinvio comunicato il 30 luglio 2024 della seduta di garanon è stato condizionato dall’intervento di [OSCURATO:PERSONA], essendosi il predetto recato aSiracusa per incontrare [OSCURATO:PERSONA] unicamente per discutere del PPP e, peraltro,la decisione di rinviare la Gara “Ausiliariato” era stata presa già il 29 luglio 2024dal [OSCURATO:PERSONA], quindi, prima di incontrarsi con [OSCURATO:PERSONA].Nel ricorso si ripercorre la conversazione intercorsa con [OSCURATO:PERSONA] del 5aprile 2024 che viene intesa come riferita al PPP e non alla gara che interessavala [OSCURATO:PERSONA].Inoltre si ribadisce che il rinvio della seduta di gara disposto daCaltagirone rispondeva alla esigenza di attendere gli sviluppi della parallela garacentralizzata C.U.C. (Centrale unica di committenza) rispetto alla quale la “garaausiliariato” si configurava come “gara ponte”.Si passano, poi, ad esaminare le valutazioni riferite ai due incontriavvenuti il 10 settembre 2024 a Roma, tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e quellosuccessivo a casa di [OSCURATO:PERSONA] cui prese parte oltre a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eDammone, anche [OSCURATO:PERSONA].A tale riguardo si richiama per condividerla la motivazionedell’ordinanza del G.i.p. secondo cui “Sebbene, poi, siano emersi indizi relativiall'esistenza di un vero e proprio accordo tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eMARCHESE, in forza del quale, ottenuta l'aggiudicazione della gara, la dittaEuroservice avrebbe ottenuto il subappalto per la quota del 30% dei servizi, ilquadro indiziario non risulta altrettanto solido e grave con riguardo all'esistenzadi un accordo, analogo a quello concluso dai rappresentanti [OSCURATO:PERSONA] conCUFFARO, con [OSCURATO:PERSONA], non reputandosi in tal senso sufficiente a consentire laconfigurabilità, anche in questo caso, del reato di cui all'art. 346-bis c.p. il merocontinuo richiamo al rapporto esistente tra questi e [OSCURATO:PERSONA], in assenza diulteriori gravi elementi indiziari idonei invece a comprovare tutti gli elementicostitutivi della fattispecie di reato".Secondo il ricorrente la riforma operata dal Tribunale su tale punto èillogica, considerato che l’onorevole [OSCURATO:PERSONA] non compare più tra gli indagatinell’avviso ex art. 415-bis, ed il P.M. non ha impugnato l’ordinanza di rigetto delG.i.p. anche nei suoi confronti.Inoltre, nell’incontro del 10 settembre a Roma in Parlamento, Aiellointerviene per sostenere l’adozione del PPP come da lui sostenuto nel suointerrogatorio di garanzia e non si occupa della gara “Ausiliariato”.Anche nell’incontro a casa di [OSCURATO:PERSONA] del 16 settembre 2024 assumerilievo decisivo il dato che il mediatore [OSCURATO:PERSONA] non compare più nelprocedimento penale e che la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] in sede diinterrogatorio di garanzia abbia affermato che il tema trattato non fosse il PPPma unicamente la “gara ausiliariato”, non può essere apprezzato come un indicedi inattendibilità degli altri indagati che concordemente hanno affermato ilcontrario, essendo illogica la motivazione del Tribunale su tale punto, consideratigli altri indici di inattendibilità della versione di [OSCURATO:PERSONA] circa i tempi e ladurata della sua partecipazione all’incontro.Si riesaminano, infine, i rapporti con [OSCURATO:PERSONA] e le relativeintercettazioni che vengono lette erroneamente come riferite alla “garaausiliariato” anziché al tema del PPP cui [OSCURATO:PERSONA] era interessato, avendo prodottodocumentazione di riscontro.Inoltre, si evidenzia l’assenza di un contributo rilevante di Aiellorispetto ad una procedura gara che aveva già determinato la graduatoria tecnica,senza alcuna possibilità di influire sull’offerta economica e, quindi, senza lapossibilità di configurare una mediazione illecita.2.2.

Con il secondo motivo deduce vizio della motivazione ai sensidell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e violazione di legge in relazionealla sussistenza delle esigenze cautelari desunta solo dalla gravità astratta delreato di traffico di influenze illecite.

Si osserva che il pericolo di reiterazione deveessere concreto e non può essere evinto da riferimenti alle modalità dellarealizzazione della condotta, senza considerare che si tratta di un incensuratoche ha dismesso le cariche rivestite nella Dusmann dando le sue dimissioni il 7novembre 2025.Inoltre, la stessa scelta della misura non detentiva tradiscel’affermazione della sussistenza di esigenze cautelari correlate al pericolo direiterazione di condotte che la misura dell’obbligo di presentazione si palesa deltutto inidonea a prevenire o impedire.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

In via preliminare assume carattere assorbente l’omessa verificadell’utilizzabilità delle intercettazioni per effetto della intervenuta diversaqualificazione dei fatti ai sensi del reato previsto dall’art. 346-bis cod. pen.,trattandosi di un reato per il quale le intercettazioni non sono consentite inragione dei limiti edittali di pena previsti dall’art. 266 cod. proc. pen.Sebbene tale questione non sia stata dedotta dal ricorrente, devetrovare applicazione l’effetto estensivo previsto dall’art. 587 cod. proc. pen., inconsiderazione del vizio radicale che inficia l’ordinanza genetica della misuracautelare che è quella emessa dal Tribunale in sede di appello cautelarepromosso dal Pubblico Ministero, trattato in quella sede unitariamente neiconfronti del coindagato [OSCURATO:PERSONA], la cui ordinanza è stata impugnata conseparato ricorso per cassazione deciso nel corso dell’udienza odierna da questomedesimo Collegio della Corte di cassazione con il disposto annullamento conrinvio.È noto il principio secondo cui nella materia cautelare, allorchè iprocedimenti di impugnazione siano trattati separatamente e in modo autonomol’uno dall’altro, non può trovare applicazione l’effetto estensivo previsto dall’art.587 cod. proc. pen. perché la frammentazione e l’autonomia dei diversiprocedimenti, per il margine di discrezionalità valutativa propria di ognidecisione, possono dare luogo a valutazioni difformi, che possono essereeventualmente sanate per il carattere provvisorio delle decisioni, attraverso larivalutazione delle singole posizioni da parte del Giudice che procede (Sez.

U, n.34623 del 26/06/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222261).In materia di misure cautelari personali, secondo tale orientamentoconsolidato, presupposto indispensabile per l'estensione degli effetti favorevolidella decisione è, pertanto, che il procedimento incidentale sorga e si svolga inmodo unitario e cumulativo, costituendo ostacolo alla estensione di tali effettifavorevoli il sorgere frammentario ed autonomo dei procedimenti incidentaliscaturenti da un iniziale provvedimento cautelare a struttura plurisoggettiva.Tuttavia è stato già affermato e precisato che quando il vizio dedottoinfici radicalmente la legittimità della ordinanza genetica, esso si estendenecessariamente agli altri coindagati, anche se costoro non abbiano propostoimpugnazione o la loro impugnazione sia stata rigettata per ragioni diverse daquelle afferenti il rilevato vizio strutturale (in tale senso, vedi Sez. 6, n. 10809 del 08/01/2021, Iraci, Rv. 280844; Sez. 5, n. 21641 del 24/03/2004, Monforte,Rv. 229193).Pertanto, l’omessa verifica dell’utilizzabilità delle intercettazioni poste afondamento della medesima ordinanza cautelare emessa dal Tribunale in sede diaccoglimento parziale dell’appello cautelare promosso dal Pubblico Ministero neiconfronti del coindagato [OSCURATO:PERSONA], giova anche al ricorrente [OSCURATO:PERSONA]Aiello sebbene non dedotta nel ricorso per cassazione dal medesimo proposto.2.

Il Tribunale, in accoglimento parziale dell’appello del PubblicoMinistero, ha escluso la sussistenza di elementi indiziari gravi a supportodell’ipotesi accusatoria di un accordo corruttivo per l’assenza di riscontri di unruolo attivo svolto dal pubblico ufficiale [OSCURATO:PERSONA], perché questi,pur partecipando agli incontri con i rappresentanti della [OSCURATO:PERSONA], promossiprima da [OSCURATO:PERSONA] e poi da [OSCURATO:PERSONA], non avrebbe operato alcun intervento percondizionare lo svolgimento della gara, essendo emerso che altro soggetto(Madonia) avrebbe cercato di influenzare la commissione aggiudicatrice,addirittura in senso contrario agli interessi della [OSCURATO:PERSONA], e che la decisione diCaltagirone di rinviare la gara non rispondeva alla finalità di favorire laDussmann ma sarebbe dettata da altre ragioni lecite di cui era stata fornitagiustificazione ritenuta non inattendibile.Quindi, esclusa la sussistenza di un quadro indiziario grave attestanteun ruolo diretto del pubblico ufficiale, concorrente necessario per integrare ilreato di corruzione, è stata ritenuta la sussistenza dei gravi indizi con riferimentoagli accordi intercorsi tra [OSCURATO:PERSONA] e gli intermediari ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), ed iloro concorrenti ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), che avrebbero tutti operato persupportare la richiesta di corruzione proveniente dal corruttore mancato([OSCURATO:PERSONA]), da inquadrarsi nella diversa e meno grave fattispecie del traffico diinfluenze illecite, in difetto di elementi che potessero dimostrare l’accettazione daparte del pubblico ufficiale ([OSCURATO:PERSONA]) di utilità anche indirette, offerte a terzepersone con la sua personale adesione all’accordo corruttivo.3.

Il Tribunale nell’operare questa diversa qualificazione dei fattiavrebbe dovuto, in via preliminare, verificare se le intercettazioni poste afondamento di tale diversa e meno grave imputazione fossero statelegittimamente autorizzate sulla base di un corretto inquadramento dei fatti nellainiziale più grave ipotesi di corruzione, a fronte della inutilizzabilità delleintercettazioni ove disposte sulla base di una lettura errata delle medesimerisultanze poste a fondamento della richiesta del Pubblico Ministero, pur seformalmente disposte per un reato astrattamente suscettibile di dare corso a taleinvasivo mezzo di indagine.Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 6.n. 7096 del 15/10/2024 dep. 2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287647), nel caso di diversaqualificazione giuridica del fatto-reato sulla cui base è stata dispostal’autorizzazione delle intercettazione è indispensabile, in ossequio ai canoni diproporzione e ragionevolezza a fronte della forza intrusiva del mezzo usato, chela qualificazione, pure provvisoria, del fatto risulti ancorata a sufficienti, sicuri eobiettivi elementi indiziari che ne sorreggano, per un verso, la correttaformulazione da parte del pubblico ministero e, per altro verso, la successiva,rigorosa, verifica dei presupposti da parte del giudice chiamato ad autorizzare lerelative operazioni intercettative; fermo restando il sindacato di legittimità dellaCorte di cassazione in ordine all'effettiva sussistenza di tali presupposti (cosìtestualmente, Sez.

U., n. 26889 del 28/04/2016, Scurato, in motivazione).Al fine di evitare l’utilizzo improprio delle intercettazioni anche perreati per i quali non ricorrono i limiti legali di ammissibilità stabiliti dagli artt. 266cod. proc. pen. in presenza di un fatto storico rimasto sostanzialmente immutatorispetto a quello autorizzato è necessario che sia verificato innanzitutto da partedello stesso giudice che procede alla diversa qualificazione dei fatti sel’autorizzazione iniziale sia stata sorretta da una corretta lettura della vicenda, alfine di escludere che l’inquadramento dei fatti in reati compatibili con l’utilizzodelle intercettazioni non abbia rappresentato una sostanziale elusione del divietonormativo.Si tratta cioè di verificare se la divergenza tra fatto-reato di cui sichiede l'autorizzazione ad intercettare ed il fatto emergente dalle risultanzeinvestigative era già manifesta al momento in cui l'intercettazione è statarichiesta ed è stata autorizzata, atteso che in tale caso il giudice non avrebbepotuto autorizzare l'intercettazione, con la conseguente inutilizzabilità delleintercettazioni ove disposte ab initio sulla base di una lettura errata dellerisultanze delle indagini.Deve, inoltre, essere anche verificato se la divergenza traqualificazione iniziale per la quale è stata disposta l’autorizzazione e quella per laquale è stata ravvisata la gravità indiziaria in sede di applicazione della misuracautelare, non trovi giustificazione nel differente parametro di valutazione degliindizi di reato che distingue l’autorizzazione ad intercettare dall’applicazione dellamisura cautelare.È pacifico, infatti, che il presupposto dei gravi indizi di reato, non hauna connotazione "probatoria", in chiave di valutazione prognostica dellacolpevolezza, ma esige un vaglio di particolare serietà delle esigenzeinvestigative, che vanno riferite ad uno specifico fatto costituente reato, in mododa circoscrivere l'ambito di possibile incidenza dell'interferenza nelle altruicomunicazioni private (Sez. 6, n. 36874 del 13/06/2017, Romeo, Rv. 270812).Una gravità oggettiva che degrada a sufficienza indiziaria nel caso difattispecie criminose che attengono ai delitti di criminalità organizzata ai sensidella disciplina derogatoria delle norme codicistiche prevista dall'art. 13 deldecreto legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge 12 luglio 1991 n. 203, chesi estende anche alle intercettazioni disposte per reati contro la pubblicaamministrazione commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblicoservizio a norma dell’art. 6 del d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216.In ogni caso, proprio perché poste a fondamento dell'ordinanzaapplicativa della misura cautelare per un reato diverso da quello per il qualeerano state autorizzate le intercettazioni, le risultanze offerte dalle attivitàd'intercettazione avrebbero dovuto costituire oggetto di uno specifico controllo,in sede di riesame o di appello cautelare, sulla fondatezza o menodell’insussistenza dei presupposti e delle condizioni di legittimità della loroautorizzazione, controllo che nel caso in esame è stato del tutto omesso.4.

Andava, inoltre, in via preliminare verificato se la diversaqualificazione giuridica operata in sede cautelare deve intendersi riferita allostesso fatto storico per il quale erano state disposte le intercettazioni, atteso cheove si tratti di un fatto diverso ed ulteriore, le intercettazioni non sarebberoutilizzabili per il divieto posto dall’art. 270 cod. proc. pen. come interpretato dalleSezioni Unite Cavallo, essendo il reato di cui all’art. 346-bis cod. pen. al di fuoridei limiti edittali richiesti dall’art. 266 cod. proc. pen., pur se in ipotesi connessocon il reato di corruzione per il quale le intercettazioni erano state autorizzate.L'oggetto della sentenza delle Sezioni Unite n. 51 del 28/11/2019,dep. 2020, Cavallo, attiene alle ipotesi in cui, rispetto al fatto-reato per cui sonostate autorizzate le captazioni, emergano fatti-reato diversi ed ulteriori a seguitodegli esiti delle captazioni eseguite, con il conseguente divieto di cui all'art. 270cod. proc. pen. di utilizzazione dei risultati delle captazioni in procedimentidiversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate - salvo che risultinoindispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto inflagranza – a meno che detti ulteriori e diversi reati risultino connessi, ex art. 12cod. proc. pen. a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata "ab origine"disposta, e a condizione che rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall'art.266 cod. proc. pen. (Sez.

U., n. 51 del 28/11/2019, dep. 2020, Cavallo, Rv.277395).Sulla base di tali criteri di valutazione, pertanto, il Tribunaledell’impugnazione cautelare, in sede di giudizio di rinvio, dovrà verificare se ilmateriale indiziario emerso dalle operazioni di intercettazione a sostegno dellarichiesta cautelare del pubblico ministero, in seguito valutato dallo stessoTribunale ai fini della decisione sull'applicazione della misura cautelare oggettodell'ordinanza impositiva, abbia comportato una sostanziale modifica del quadroindiziario posto a base delle autorizzazioni delle operazioni di intercettazionimedesime, accertando in particolare: 1)se il reato di traffico di influenze per ilquale è stata applicata la misura cautelare rappresenti una mera riqualificazionedello stesso fatto storico per il quale erano state autorizzate le intercettazioni, ose costituisca un fatto nuovo ed ulteriore nel senso sopra chiarito ai finidell’applicazione del divieto di utilizzazione stabilito dall’art. 270 cod. proc. pen.;2) una volta escluso che si tratti di fatto nuovo, ulteriore e diverso da quello dicorruzione posto a fondamento dei decreti autorizzativi delle intercettazioni, se ladiversa qualificazione giuridica dei medesimi fatti sia stata la conseguenza degliesiti delle intercettazioni medesime, o, se al contrario, già al momentodell’emissione dei decreti autorizzativi delle intercettazioni il quadro indiziariofosse del tutto identico a quello posto a base dell’ordinanza cautelare o,comunque, non consentisse di giustificare una solida e seria base investigativariferita alle ipotesi del reato di corruzione di cui al capo 1) dell’imputazionecautelare e della correlata turbativa di gara ascritta al capo 2) della stessaincolpazione cautelare.È evidente che se i fatti ricondotti nella fattispecie del traffico diinfluenze illecite in sede di applicazione della misura cautelare dovesseroritenersi del tutto coincidenti con quelli qualificati come corruzione in sede didecreti autorizzativi delle intercettazioni, la inutilizzabilità delle intercettazioni sipaleserebbe come conseguenza della sostanziale elusione del divieto di disporrele intercettazioni per reati non rientranti nei limiti edittali previsti dall’art. 266cod. proc. pen.A tale proposito si deve, però, tenere conto che la base investigativaseria che legittima l’utilizzo delle intercettazioni deve essere vagliata non già conil parametro della gravità indiziaria propria della materia cautelare, ma allastregua del controllo di legalità riferito alla sussistenza di elementi concreti cherendano non meramente ipotetico ma ragionevolmente più plausibile - conriferimento alla vicenda in esame – che gli accordi tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per unverso, e tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], per altro verso, prevedesseroab initio la partecipazione diretta del pubblico ufficiale e non anche unabenevolenza dello stesso predicata soltanto dai terzi intermediari (nel caso inesame da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e da costoro mercificata con ilMarchese per conseguire utilità di varia natura unicamente per sé medesimisenza alcun coinvolgimento del pubblico ufficiale.Nell’operare tale verifica assume ovviamente rilevanza la nettadistinzione che esiste tra le fattispecie della corruzione e quella del traffico diinfluenze illecite, considerato che presupposto indefettibile del traffico diinfluenze illecite è che il soggetto qualificato, pubblico ufficiale o incaricato di unpubblico servizio, resti fuori dall’accordo illecito e che non vi aderisca in alcunmodo, configurandosi altrimenti il concorso nei diversi reati di cui agli artt. 318 e319 cod. pen.L’elemento negativo del reato di cui all’art. 346-bis cod. pen., cheespressamente lo premette nella descrizione della relativa fattispecie (“fuori deicasi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319 ter”) non consente diassimilare e confondere le predette fattispecie, essendo il traffico di influenze unreato strutturalmente diverso da quello corruttivo, che si connota per laestraneità del pubblico ufficiale all’accordo che deve intercorrere esclusivamentetra il privato interessato a conseguire l’indebito favore del pubblico ufficiale el’intermediario, ovvero il c.d. trafficante di influenze.Nel caso in cui il privato favorito e l’intermediario agiscano in accordotra loro per interloquire entrambi direttamente con il pubblico ufficiale perindurre quest’ultimo a compiere l’atto contrario prospettandogli delle utilitàdirette o indirette, si è certamente al di fuori dello schema tipico del reato di cuiall’art. 346-bis cod. pen. anche se il pubblico ufficiale dovesse rifiutare l’offertacorruttiva, potendosi in tale eventualità ritenere integrato il reato di istigazionealla corruzione previsto dall’art. 322 cod. pen., ma sempre che vi siano elementiindiziari che consentano di affermare che una offerta corruttiva sia stataeffettivamente portata a conoscenza del soggetto qualificato e da questi rifiutata.Non può in astratto neppure escludersi un concorso materiale deipredetti reati ove i fatti di corruzione si sviluppino autonomamente rispetto aquelli del traffico di influenze illecite, come accade quando l’intermediario agiscesenza coinvolgere il pubblico ufficiale, che resta estraneo al mercimonio (cosìdelineandosi il reato di traffico di influenze illecite), e, successivamente,modificando il proprio intervento, invece, operi per mettere in contatto tra loro ilprivato con il soggetto qualificato affinchè costoro si mettano direttamented’accordo tra loro, delineandosi il concorso nel reato di corruzione, sempre che ilpubblico ufficiale aderisca all’accordo illecito.D’altra parte, essendo il traffico di influenze ravvisabile anchequando le utilità economiche siano offerte all’intermediario «per remunerare unpubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio […] in relazioneall’esercizio delle sue funzioni” » va considerato che nella fase delle indaginiquando i fatti devono essere ancora accertati la partecipazione del soggettoqualificato si delinea sempre e soltanto come ipotetica nella stessa struttura delreato, ma per legittimare l’utilizzo delle intercettazioni deve esserenecessariamente supportata da elementi di fatto idonei a giustificarel’inquadramento nel più grave e diverso reato di corruzione.In tale evenienza, come sopra osservato, assume rilevanza la verificadel rapporto che esiste tra il reato posto a base dell’autorizzazione delleoperazioni di intercettazione e quello accertato sulla base degli esiti delleintercettazioni autorizzate, non essendo consentito l’utilizzo delle intercettazioniper reati diversi da quelli per i quali sono state autorizzate, ove pure si tratti direati connessi ma non rientranti nei limiti di ammissibilità di cui all’art.266 cod.proc. pen.In relazione ai profili ora evidenziati, giova richiamare il quadro deiprincipii delineato da questa Suprema Corte (Sez.

6. n. 7096 del 15/10/2024dep. 2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287647; Sez. 6, n. 21740 del 01/03/2016, Masciotta, Rv.266922), secondo cui la legittimità di una intercettazione deve essere verificataal momento in cui la captazione è richiesta ed autorizzata, non potendosiprocedere ad un controllo postumo della sua ritualità sulla base delle nuove edulteriori risultanze derivanti dal prosieguo delle captazioni e dalle altreacquisizioni.Con la conseguenza che, nel caso in cui un'intercettazione sia statadisposta applicando la disciplina prevista dall'art. 13, comma 1, del decreto legge13 magg io 1991, n . 152 (conver t i to da l la su c i ta ta legge n .203/1991),richiamato dall’art. 6 del d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, conriguardo ad una originaria prospettazione di reati contro la pubblicaamministrazione commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblicoservizio per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore a cinque anni,le relative risultanze possono essere utilizzate anche quando il prosieguo delleindagini impone di qualificare i fatti come non più ascrivibili alla suddetta area,analogamente a quanto previsto in materia di reati di criminalità organizzata.Non rileva, dunque, ai fini della utilizzabilità dei risultati delleintercettazioni, che all'esito delle indagini non sia stata confermata l'ipotesi diaccusa per l'accertamento della quale era stato disposto il mezzo di ricerca dellaprova.Ma, per effetto anche delle limitazioni all’utilizzo delle intercettazionifissate dalla sentenza “Cavallo” delle Sezioni Unite, deve essere necessariamenteverificato che l'attività di intercettazione sia stata effettivamente autorizzata conriferimento ad una base investigativa seria rapportata al momento in cuil’intercettazione è stata disposta per l’accertamento di un delitto rientrante nellacategoria dei reati per i quali le intercettazioni sono ammesse (Sez. 6, n. 7096del 15/10/2024, dep. 2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287647).5.

Deve anche evidenziarsi che la disamina che dovrà essere svolta dalTribunale investe la diretta valutazione degli elementi indiziari posti a base deidecreti autorizzativi ed implica apprezzamenti riservati al giudizio di merito,rispetto ai quali il sindacato di legittimità è limitato unicamente allo scrutiniodella coerenza logica di siffatte valutazioni, non essendo compito della Corte dilegittimità vagliare direttamente ed autonomamente tali elementi di fatto,sostituendosi al giudice di merito, travalicando i limiti propri del sindacato dilegittimità.Non si tratta di derogare alla consolidata giurisprudenza secondo cui"in tema di ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari,l'inutilizzabilità degli esiti delle operazioni captative derivante dalla mancanza dimotivazione dei decreti di autorizzazione e di proroga può essere dedotta dalleparti, per la prima volta, in sede di legittimità, ma è onere del ricorrente allegarei decreti medesimi, qualora questi non siano stati trasmessi al tribunale delriesame ai sensi dell'art. 309, comma 5, cod. proc. pen. e conseguentementenon siano pervenuti alla Corte di cassazione" (Sez. 1, 31046 del 21/09/2016,dep. 21/06/2017, Pio, Rv. 270903; Sez. 6, n. 29172 del 28/04/2023, n.m.; Sez.2, n. 49959 del 14/11/2023, Caggianelli, Rv. 285622).Occorre considerare che nel caso in esame non basta verificare in sededi legittimità la completezza della motivazione dei decreti autorizzativi ma siimpone al giudice di merito la verifica innanzitutto se gli elementi di fatto posti afondamento di una determinata ipotesi di reato in sede di autorizzazione delleintercettazioni siano stati vagliati coerentemente a fronte della valutazioneradicalmente differente del quadro indiziario posto a fondamento della misuracautelare.Si tratta di una verifica che investendo le valutazioni degli indizi deveessere operata innanzitutto dal giudice che ha emesso la misura e, nel caso diaccoglimento dell’appello proposto dal pubblico ministero, dal tribunale che ne hadisposto l’applicazione in riforma dell’ordinanza di rigetto emessa dal giudicedelle indagini preliminari, poichè il sindacato di legittimità nell'esame dellequestioni processuali comprende il potere di esaminare gli atti per verificarel'integrazione della violazione denunziata, ma non anche quello di interpretare inmodo diverso, rispetto alla valutazione del giudice di merito, i fatti storici posti abase della questione, salvo il rilievo della mancanza o manifesta illogicità dellamotivazione.6.

Si deve, pertanto, affermare il principio secondo cui, in tutti i casiin cui una intercettazione disposta per un reato che ne legittima l’utilizzo siastata posta a base per l’applicazione di una misura cautelare sul presuppostodella gravità indiziaria per un reato diverso e che non rientra tra quelli che neconsentono l’utilizzo, è compito del giudice di merito valutare preliminarmentequali siano state le ragioni di tale differente ricostruzione e qualificazione deifatti, operando delle valutazioni di merito che potranno, poi, essereeventualmente vagliate in sede di legittimità sotto il profilo della loro coerenzalogica o degli altri vizi per i quali è ordinariamente ammesso il ricorso percassazione.Sulla effettiva consistenza ed univocità della base indiziariarichiamata dagli organi inquirenti a sostegno delle richieste di autorizzazioneall'esecuzione delle relative operazioni di intercettazione il Tribunale dovrà,conseguentemente, espletare il necessario vaglio, dando conto delle ragionidella diversa ricostruzione operata in sede cautelare ed uniformandosi ai principiisopra enunciati.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Palermocompetente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p.Così è deciso, 26/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRICCARDO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
le di Palermovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleudito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusochiedendo l’accoglimento dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale di Palermo,sezione per il riesame, decidendo sull’appello proposto dal Pubblico Ministerocontro l’ordinanza emessa il 2 dicembre 2025 dal Giudice per le indaginipreliminari dello stesso Tribunale, ha disposto la misura cautelare dell’obbligo dipresentazione quotidiana alla polizia giudiziaria, in relazione al reato di cui all’art.346-bis cod. pen., come riqualificato il fatto ascritto al capo 1).Con l’ordinanza appellata dal Pubblico Ministero, il Giudice delleindagini preliminari del Tribunale di Palermo aveva rigettato la richiesta cautelarenei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avanzata in relazione al delitto di corruzione ai sensidell’art. 319 cod. pen.Più precisamente il G.i.p. aveva ritenuto di riqualificare il reato ai sensidell’art. 346-bis cod. pen., da corruzione in traffico di influenze, nei confronti deicoindagati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mentre avevaritenuto di escludere la gravità degli indizi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], e ipredetti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con riferimento ad un ulteriore accordo illecitointercorso con [OSCURATO:PERSONA], analogo a quello intercorso tra [OSCURATO:PERSONA] e irappresentanti della [OSCURATO:PERSONA].Tali accordi erano sostanzialmente diretti a corrompere il direttoredell’A.S.P. ([OSCURATO:PERSONA]) di Siracusa, [OSCURATO:PERSONA],per favorire la società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. di [OSCURATO:PERSONA] della gara “ausiliariato” bandita da detta A.S.P., in cambio disbocchi occupazionali offerti direttamente dal [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] e diun subappalto in favore della [OSCURATO:SOCIETA]., facente capo a [OSCURATO:PERSONA],con l’intermediazione di [OSCURATO:PERSONA].In tale contesto, [OSCURATO:PERSONA], secondo il Tribunale, avrebbe avutoun ruolo di collegamento tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], favorendo ilraggiungimento di un loro accordo che avrebbe consentito di indurre [OSCURATO:PERSONA](in qualità di pubblico ufficiale, nella veste prima di Commissario straordinario epoi di [OSCURATO:PERSONA] Generale dell'A.S.P. di Siracusa) ad agevolare la [OSCURATO:PERSONA] perl’aggiudicazione della "gara ausiliariato", bandita da detta A.S.P.2. Nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], il difensore ha proposto ricorsoper cassazione, deducendo i motivi che di seguito sinteticamente si riportano.2.1. Con il primo motivo deduce cumulativamente violazione dilegge e vizio della motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e),cod. proc. pen. sotto il profilo della estraneità di [OSCURATO:PERSONA] alle iniziative assunte dalMarchese per condizionare la gara “ponte” per il servizio di “ausiliariato” banditadall’A.S.P. di Siracusa, essendo la sua attività riferibile piuttosto al diversoprogetto di [OSCURATO:PERSONA] (PPP) in favore della [OSCURATO:SOCIETA]Si argomenta che alla data del 26 luglio 2024 la Commissioneaggiudicatrice aveva già svolto la sua attività valutativa sull’offerta tecnica,l’unica parte della gara in cui vi era la possibilità di influire sull’esitodell’attribuzione dei punteggi.Il successivo rinvio comunicato il 30 luglio 2024 della seduta di garanon è stato condizionato dall’intervento di [OSCURATO:PERSONA], essendosi il predetto recato aSiracusa per incontrare [OSCURATO:PERSONA] unicamente per discutere del PPP e, peraltro,la decisione di rinviare la Gara “Ausiliariato” era stata presa già il 29 luglio 2024dal [OSCURATO:PERSONA], quindi, prima di incontrarsi con [OSCURATO:PERSONA].Nel ricorso si ripercorre la conversazione intercorsa con [OSCURATO:PERSONA] del 5aprile 2024 che viene intesa come riferita al PPP e non alla gara che interessavala [OSCURATO:PERSONA].Inoltre si ribadisce che il rinvio della seduta di gara disposto daCaltagirone rispondeva alla esigenza di attendere gli sviluppi della parallela garacentralizzata C.U.C. (Centrale unica di committenza) rispetto alla quale la “garaausiliariato” si configurava come “gara ponte”.Si passano, poi, ad esaminare le valutazioni riferite ai due incontriavvenuti il 10 settembre 2024 a Roma, tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e quellosuccessivo a casa di [OSCURATO:PERSONA] cui prese parte oltre a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eDammone, anche [OSCURATO:PERSONA].A tale riguardo si richiama per condividerla la motivazionedell’ordinanza del G.i.p. secondo cui “Sebbene, poi, siano emersi indizi relativiall'esistenza di un vero e proprio accordo tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eMARCHESE, in forza del quale, ottenuta l'aggiudicazione della gara, la dittaEuroservice avrebbe ottenuto il subappalto per la quota del 30% dei servizi, ilquadro indiziario non risulta altrettanto solido e grave con riguardo all'esistenzadi un accordo, analogo a quello concluso dai rappresentanti [OSCURATO:PERSONA] conCUFFARO, con [OSCURATO:PERSONA], non reputandosi in tal senso sufficiente a consentire laconfigurabilità, anche in questo caso, del reato di cui all'art. 346-bis c.p. il merocontinuo richiamo al rapporto esistente tra questi e [OSCURATO:PERSONA], in assenza diulteriori gravi elementi indiziari idonei invece a comprovare tutti gli elementicostitutivi della fattispecie di reato".Secondo il ricorrente la riforma operata dal Tribunale su tale punto èillogica, considerato che l’onorevole [OSCURATO:PERSONA] non compare più tra gli indagatinell’avviso ex art. 415-bis, ed il P.M. non ha impugnato l’ordinanza di rigetto delG.i.p. anche nei suoi confronti.Inoltre, nell’incontro del 10 settembre a Roma in Parlamento, Aiellointerviene per sostenere l’adozione del PPP come da lui sostenuto nel suointerrogatorio di garanzia e non si occupa della gara “Ausiliariato”.Anche nell’incontro a casa di [OSCURATO:PERSONA] del 16 settembre 2024 assumerilievo decisivo il dato che il mediatore [OSCURATO:PERSONA] non compare più nelprocedimento penale e che la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] in sede diinterrogatorio di garanzia abbia affermato che il tema trattato non fosse il PPPma unicamente la “gara ausiliariato”, non può essere apprezzato come un indicedi inattendibilità degli altri indagati che concordemente hanno affermato ilcontrario, essendo illogica la motivazione del Tribunale su tale punto, consideratigli altri indici di inattendibilità della versione di [OSCURATO:PERSONA] circa i tempi e ladurata della sua partecipazione all’incontro.Si riesaminano, infine, i rapporti con [OSCURATO:PERSONA] e le relativeintercettazioni che vengono lette erroneamente come riferite alla “garaausiliariato” anziché al tema del PPP cui [OSCURATO:PERSONA] era interessato, avendo prodottodocumentazione di riscontro.Inoltre, si evidenzia l’assenza di un contributo rilevante di Aiellorispetto ad una procedura gara che aveva già determinato la graduatoria tecnica,senza alcuna possibilità di influire sull’offerta economica e, quindi, senza lapossibilità di configurare una mediazione illecita.2.2. Con il secondo motivo deduce vizio della motivazione ai sensidell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e violazione di legge in relazionealla sussistenza delle esigenze cautelari desunta solo dalla gravità astratta delreato di traffico di influenze illecite. Si osserva che il pericolo di reiterazione deveessere concreto e non può essere evinto da riferimenti alle modalità dellarealizzazione della condotta, senza considerare che si tratta di un incensuratoche ha dismesso le cariche rivestite nella Dusmann dando le sue dimissioni il 7novembre 2025.Inoltre, la stessa scelta della misura non detentiva tradiscel’affermazione della sussistenza di esigenze cautelari correlate al pericolo direiterazione di condotte che la misura dell’obbligo di presentazione si palesa deltutto inidonea a prevenire o impedire.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. In via preliminare assume carattere assorbente l’omessa verificadell’utilizzabilità delle intercettazioni per effetto della intervenuta diversaqualificazione dei fatti ai sensi del reato previsto dall’art. 346-bis cod. pen.,trattandosi di un reato per il quale le intercettazioni non sono consentite inragione dei limiti edittali di pena previsti dall’art. 266 cod. proc. pen.Sebbene tale questione non sia stata dedotta dal ricorrente, devetrovare applicazione l’effetto estensivo previsto dall’art. 587 cod. proc. pen., inconsiderazione del vizio radicale che inficia l’ordinanza genetica della misuracautelare che è quella emessa dal Tribunale in sede di appello cautelarepromosso dal Pubblico Ministero, trattato in quella sede unitariamente neiconfronti del coindagato [OSCURATO:PERSONA], la cui ordinanza è stata impugnata conseparato ricorso per cassazione deciso nel corso dell’udienza odierna da questomedesimo Collegio della Corte di cassazione con il disposto annullamento conrinvio.È noto il principio secondo cui nella materia cautelare, allorchè iprocedimenti di impugnazione siano trattati separatamente e in modo autonomol’uno dall’altro, non può trovare applicazione l’effetto estensivo previsto dall’art.587 cod. proc. pen. perché la frammentazione e l’autonomia dei diversiprocedimenti, per il margine di discrezionalità valutativa propria di ognidecisione, possono dare luogo a valutazioni difformi, che possono essereeventualmente sanate per il carattere provvisorio delle decisioni, attraverso larivalutazione delle singole posizioni da parte del Giudice che procede (Sez. U, n.34623 del 26/06/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222261).In materia di misure cautelari personali, secondo tale orientamentoconsolidato, presupposto indispensabile per l'estensione degli effetti favorevolidella decisione è, pertanto, che il procedimento incidentale sorga e si svolga inmodo unitario e cumulativo, costituendo ostacolo alla estensione di tali effettifavorevoli il sorgere frammentario ed autonomo dei procedimenti incidentaliscaturenti da un iniziale provvedimento cautelare a struttura plurisoggettiva.Tuttavia è stato già affermato e precisato che quando il vizio dedottoinfici radicalmente la legittimità della ordinanza genetica, esso si estendenecessariamente agli altri coindagati, anche se costoro non abbiano propostoimpugnazione o la loro impugnazione sia stata rigettata per ragioni diverse daquelle afferenti il rilevato vizio strutturale (in tale senso, vedi Sez. 6, n. 10809 del 08/01/2021, Iraci, Rv. 280844; Sez. 5, n. 21641 del 24/03/2004, Monforte,Rv. 229193).Pertanto, l’omessa verifica dell’utilizzabilità delle intercettazioni poste afondamento della medesima ordinanza cautelare emessa dal Tribunale in sede diaccoglimento parziale dell’appello cautelare promosso dal Pubblico Ministero neiconfronti del coindagato [OSCURATO:PERSONA], giova anche al ricorrente [OSCURATO:PERSONA]Aiello sebbene non dedotta nel ricorso per cassazione dal medesimo proposto.2. Il Tribunale, in accoglimento parziale dell’appello del PubblicoMinistero, ha escluso la sussistenza di elementi indiziari gravi a supportodell’ipotesi accusatoria di un accordo corruttivo per l’assenza di riscontri di unruolo attivo svolto dal pubblico ufficiale [OSCURATO:PERSONA], perché questi,pur partecipando agli incontri con i rappresentanti della [OSCURATO:PERSONA], promossiprima da [OSCURATO:PERSONA] e poi da [OSCURATO:PERSONA], non avrebbe operato alcun intervento percondizionare lo svolgimento della gara, essendo emerso che altro soggetto(Madonia) avrebbe cercato di influenzare la commissione aggiudicatrice,addirittura in senso contrario agli interessi della [OSCURATO:PERSONA], e che la decisione diCaltagirone di rinviare la gara non rispondeva alla finalità di favorire laDussmann ma sarebbe dettata da altre ragioni lecite di cui era stata fornitagiustificazione ritenuta non inattendibile.Quindi, esclusa la sussistenza di un quadro indiziario grave attestanteun ruolo diretto del pubblico ufficiale, concorrente necessario per integrare ilreato di corruzione, è stata ritenuta la sussistenza dei gravi indizi con riferimentoagli accordi intercorsi tra [OSCURATO:PERSONA] e gli intermediari ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), ed iloro concorrenti ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), che avrebbero tutti operato persupportare la richiesta di corruzione proveniente dal corruttore mancato([OSCURATO:PERSONA]), da inquadrarsi nella diversa e meno grave fattispecie del traffico diinfluenze illecite, in difetto di elementi che potessero dimostrare l’accettazione daparte del pubblico ufficiale ([OSCURATO:PERSONA]) di utilità anche indirette, offerte a terzepersone con la sua personale adesione all’accordo corruttivo.3. Il Tribunale nell’operare questa diversa qualificazione dei fattiavrebbe dovuto, in via preliminare, verificare se le intercettazioni poste afondamento di tale diversa e meno grave imputazione fossero statelegittimamente autorizzate sulla base di un corretto inquadramento dei fatti nellainiziale più grave ipotesi di corruzione, a fronte della inutilizzabilità delleintercettazioni ove disposte sulla base di una lettura errata delle medesimerisultanze poste a fondamento della richiesta del Pubblico Ministero, pur seformalmente disposte per un reato astrattamente suscettibile di dare corso a taleinvasivo mezzo di indagine.Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 6.n. 7096 del 15/10/2024 dep. 2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287647), nel caso di diversaqualificazione giuridica del fatto-reato sulla cui base è stata dispostal’autorizzazione delle intercettazione è indispensabile, in ossequio ai canoni diproporzione e ragionevolezza a fronte della forza intrusiva del mezzo usato, chela qualificazione, pure provvisoria, del fatto risulti ancorata a sufficienti, sicuri eobiettivi elementi indiziari che ne sorreggano, per un verso, la correttaformulazione da parte del pubblico ministero e, per altro verso, la successiva,rigorosa, verifica dei presupposti da parte del giudice chiamato ad autorizzare lerelative operazioni intercettative; fermo restando il sindacato di legittimità dellaCorte di cassazione in ordine all'effettiva sussistenza di tali presupposti (cosìtestualmente, Sez. U., n. 26889 del 28/04/2016, Scurato, in motivazione).Al fine di evitare l’utilizzo improprio delle intercettazioni anche perreati per i quali non ricorrono i limiti legali di ammissibilità stabiliti dagli artt. 266cod. proc. pen. in presenza di un fatto storico rimasto sostanzialmente immutatorispetto a quello autorizzato è necessario che sia verificato innanzitutto da partedello stesso giudice che procede alla diversa qualificazione dei fatti sel’autorizzazione iniziale sia stata sorretta da una corretta lettura della vicenda, alfine di escludere che l’inquadramento dei fatti in reati compatibili con l’utilizzodelle intercettazioni non abbia rappresentato una sostanziale elusione del divietonormativo.Si tratta cioè di verificare se la divergenza tra fatto-reato di cui sichiede l'autorizzazione ad intercettare ed il fatto emergente dalle risultanzeinvestigative era già manifesta al momento in cui l'intercettazione è statarichiesta ed è stata autorizzata, atteso che in tale caso il giudice non avrebbepotuto autorizzare l'intercettazione, con la conseguente inutilizzabilità delleintercettazioni ove disposte ab initio sulla base di una lettura errata dellerisultanze delle indagini.Deve, inoltre, essere anche verificato se la divergenza traqualificazione iniziale per la quale è stata disposta l’autorizzazione e quella per laquale è stata ravvisata la gravità indiziaria in sede di applicazione della misuracautelare, non trovi giustificazione nel differente parametro di valutazione degliindizi di reato che distingue l’autorizzazione ad intercettare dall’applicazione dellamisura cautelare.È pacifico, infatti, che il presupposto dei gravi indizi di reato, non hauna connotazione "probatoria", in chiave di valutazione prognostica dellacolpevolezza, ma esige un vaglio di particolare serietà delle esigenzeinvestigative, che vanno riferite ad uno specifico fatto costituente reato, in mododa circoscrivere l'ambito di possibile incidenza dell'interferenza nelle altruicomunicazioni private (Sez. 6, n. 36874 del 13/06/2017, Romeo, Rv. 270812).Una gravità oggettiva che degrada a sufficienza indiziaria nel caso difattispecie criminose che attengono ai delitti di criminalità organizzata ai sensidella disciplina derogatoria delle norme codicistiche prevista dall'art. 13 deldecreto legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge 12 luglio 1991 n. 203, chesi estende anche alle intercettazioni disposte per reati contro la pubblicaamministrazione commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblicoservizio a norma dell’art. 6 del d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216.In ogni caso, proprio perché poste a fondamento dell'ordinanzaapplicativa della misura cautelare per un reato diverso da quello per il qualeerano state autorizzate le intercettazioni, le risultanze offerte dalle attivitàd'intercettazione avrebbero dovuto costituire oggetto di uno specifico controllo,in sede di riesame o di appello cautelare, sulla fondatezza o menodell’insussistenza dei presupposti e delle condizioni di legittimità della loroautorizzazione, controllo che nel caso in esame è stato del tutto omesso.4. Andava, inoltre, in via preliminare verificato se la diversaqualificazione giuridica operata in sede cautelare deve intendersi riferita allostesso fatto storico per il quale erano state disposte le intercettazioni, atteso cheove si tratti di un fatto diverso ed ulteriore, le intercettazioni non sarebberoutilizzabili per il divieto posto dall’art. 270 cod. proc. pen. come interpretato dalleSezioni Unite Cavallo, essendo il reato di cui all’art. 346-bis cod. pen. al di fuoridei limiti edittali richiesti dall’art. 266 cod. proc. pen., pur se in ipotesi connessocon il reato di corruzione per il quale le intercettazioni erano state autorizzate.L'oggetto della sentenza delle Sezioni Unite n. 51 del 28/11/2019,dep. 2020, Cavallo, attiene alle ipotesi in cui, rispetto al fatto-reato per cui sonostate autorizzate le captazioni, emergano fatti-reato diversi ed ulteriori a seguitodegli esiti delle captazioni eseguite, con il conseguente divieto di cui all'art. 270cod. proc. pen. di utilizzazione dei risultati delle captazioni in procedimentidiversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate - salvo che risultinoindispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto inflagranza – a meno che detti ulteriori e diversi reati risultino connessi, ex art. 12cod. proc. pen. a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata "ab origine"disposta, e a condizione che rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall'art.266 cod. proc. pen. (Sez. U., n. 51 del 28/11/2019, dep. 2020, Cavallo, Rv.277395).Sulla base di tali criteri di valutazione, pertanto, il Tribunaledell’impugnazione cautelare, in sede di giudizio di rinvio, dovrà verificare se ilmateriale indiziario emerso dalle operazioni di intercettazione a sostegno dellarichiesta cautelare del pubblico ministero, in seguito valutato dallo stessoTribunale ai fini della decisione sull'applicazione della misura cautelare oggettodell'ordinanza impositiva, abbia comportato una sostanziale modifica del quadroindiziario posto a base delle autorizzazioni delle operazioni di intercettazionimedesime, accertando in particolare: 1)se il reato di traffico di influenze per ilquale è stata applicata la misura cautelare rappresenti una mera riqualificazionedello stesso fatto storico per il quale erano state autorizzate le intercettazioni, ose costituisca un fatto nuovo ed ulteriore nel senso sopra chiarito ai finidell’applicazione del divieto di utilizzazione stabilito dall’art. 270 cod. proc. pen.;2) una volta escluso che si tratti di fatto nuovo, ulteriore e diverso da quello dicorruzione posto a fondamento dei decreti autorizzativi delle intercettazioni, se ladiversa qualificazione giuridica dei medesimi fatti sia stata la conseguenza degliesiti delle intercettazioni medesime, o, se al contrario, già al momentodell’emissione dei decreti autorizzativi delle intercettazioni il quadro indiziariofosse del tutto identico a quello posto a base dell’ordinanza cautelare o,comunque, non consentisse di giustificare una solida e seria base investigativariferita alle ipotesi del reato di corruzione di cui al capo 1) dell’imputazionecautelare e della correlata turbativa di gara ascritta al capo 2) della stessaincolpazione cautelare.È evidente che se i fatti ricondotti nella fattispecie del traffico diinfluenze illecite in sede di applicazione della misura cautelare dovesseroritenersi del tutto coincidenti con quelli qualificati come corruzione in sede didecreti autorizzativi delle intercettazioni, la inutilizzabilità delle intercettazioni sipaleserebbe come conseguenza della sostanziale elusione del divieto di disporrele intercettazioni per reati non rientranti nei limiti edittali previsti dall’art. 266cod. proc. pen.A tale proposito si deve, però, tenere conto che la base investigativaseria che legittima l’utilizzo delle intercettazioni deve essere vagliata non già conil parametro della gravità indiziaria propria della materia cautelare, ma allastregua del controllo di legalità riferito alla sussistenza di elementi concreti cherendano non meramente ipotetico ma ragionevolmente più plausibile - conriferimento alla vicenda in esame – che gli accordi tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per unverso, e tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], per altro verso, prevedesseroab initio la partecipazione diretta del pubblico ufficiale e non anche unabenevolenza dello stesso predicata soltanto dai terzi intermediari (nel caso inesame da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e da costoro mercificata con ilMarchese per conseguire utilità di varia natura unicamente per sé medesimisenza alcun coinvolgimento del pubblico ufficiale.Nell’operare tale verifica assume ovviamente rilevanza la nettadistinzione che esiste tra le fattispecie della corruzione e quella del traffico diinfluenze illecite, considerato che presupposto indefettibile del traffico diinfluenze illecite è che il soggetto qualificato, pubblico ufficiale o incaricato di unpubblico servizio, resti fuori dall’accordo illecito e che non vi aderisca in alcunmodo, configurandosi altrimenti il concorso nei diversi reati di cui agli artt. 318 e319 cod. pen.L’elemento negativo del reato di cui all’art. 346-bis cod. pen., cheespressamente lo premette nella descrizione della relativa fattispecie (“fuori deicasi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319 ter”) non consente diassimilare e confondere le predette fattispecie, essendo il traffico di influenze unreato strutturalmente diverso da quello corruttivo, che si connota per laestraneità del pubblico ufficiale all’accordo che deve intercorrere esclusivamentetra il privato interessato a conseguire l’indebito favore del pubblico ufficiale el’intermediario, ovvero il c.d. trafficante di influenze.Nel caso in cui il privato favorito e l’intermediario agiscano in accordotra loro per interloquire entrambi direttamente con il pubblico ufficiale perindurre quest’ultimo a compiere l’atto contrario prospettandogli delle utilitàdirette o indirette, si è certamente al di fuori dello schema tipico del reato di cuiall’art. 346-bis cod. pen. anche se il pubblico ufficiale dovesse rifiutare l’offertacorruttiva, potendosi in tale eventualità ritenere integrato il reato di istigazionealla corruzione previsto dall’art. 322 cod. pen., ma sempre che vi siano elementiindiziari che consentano di affermare che una offerta corruttiva sia stataeffettivamente portata a conoscenza del soggetto qualificato e da questi rifiutata.Non può in astratto neppure escludersi un concorso materiale deipredetti reati ove i fatti di corruzione si sviluppino autonomamente rispetto aquelli del traffico di influenze illecite, come accade quando l’intermediario agiscesenza coinvolgere il pubblico ufficiale, che resta estraneo al mercimonio (cosìdelineandosi il reato di traffico di influenze illecite), e, successivamente,modificando il proprio intervento, invece, operi per mettere in contatto tra loro ilprivato con il soggetto qualificato affinchè costoro si mettano direttamented’accordo tra loro, delineandosi il concorso nel reato di corruzione, sempre che ilpubblico ufficiale aderisca all’accordo illecito.D’altra parte, essendo il traffico di influenze ravvisabile anchequando le utilità economiche siano offerte all’intermediario «per remunerare unpubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio […] in relazioneall’esercizio delle sue funzioni” » va considerato che nella fase delle indaginiquando i fatti devono essere ancora accertati la partecipazione del soggettoqualificato si delinea sempre e soltanto come ipotetica nella stessa struttura delreato, ma per legittimare l’utilizzo delle intercettazioni deve esserenecessariamente supportata da elementi di fatto idonei a giustificarel’inquadramento nel più grave e diverso reato di corruzione.In tale evenienza, come sopra osservato, assume rilevanza la verificadel rapporto che esiste tra il reato posto a base dell’autorizzazione delleoperazioni di intercettazione e quello accertato sulla base degli esiti delleintercettazioni autorizzate, non essendo consentito l’utilizzo delle intercettazioniper reati diversi da quelli per i quali sono state autorizzate, ove pure si tratti direati connessi ma non rientranti nei limiti di ammissibilità di cui all’art.266 cod.proc. pen.In relazione ai profili ora evidenziati, giova richiamare il quadro deiprincipii delineato da questa Suprema Corte (Sez. 6. n. 7096 del 15/10/2024dep. 2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287647; Sez. 6, n. 21740 del 01/03/2016, Masciotta, Rv.266922), secondo cui la legittimità di una intercettazione deve essere verificataal momento in cui la captazione è richiesta ed autorizzata, non potendosiprocedere ad un controllo postumo della sua ritualità sulla base delle nuove edulteriori risultanze derivanti dal prosieguo delle captazioni e dalle altreacquisizioni.Con la conseguenza che, nel caso in cui un'intercettazione sia statadisposta applicando la disciplina prevista dall'art. 13, comma 1, del decreto legge13 magg io 1991, n . 152 (conver t i to da l la su c i ta ta legge n .203/1991),richiamato dall’art. 6 del d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, conriguardo ad una originaria prospettazione di reati contro la pubblicaamministrazione commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblicoservizio per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore a cinque anni,le relative risultanze possono essere utilizzate anche quando il prosieguo delleindagini impone di qualificare i fatti come non più ascrivibili alla suddetta area,analogamente a quanto previsto in materia di reati di criminalità organizzata.Non rileva, dunque, ai fini della utilizzabilità dei risultati delleintercettazioni, che all'esito delle indagini non sia stata confermata l'ipotesi diaccusa per l'accertamento della quale era stato disposto il mezzo di ricerca dellaprova.Ma, per effetto anche delle limitazioni all’utilizzo delle intercettazionifissate dalla sentenza “Cavallo” delle Sezioni Unite, deve essere necessariamenteverificato che l'attività di intercettazione sia stata effettivamente autorizzata conriferimento ad una base investigativa seria rapportata al momento in cuil’intercettazione è stata disposta per l’accertamento di un delitto rientrante nellacategoria dei reati per i quali le intercettazioni sono ammesse (Sez. 6, n. 7096del 15/10/2024, dep. 2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287647).5. Deve anche evidenziarsi che la disamina che dovrà essere svolta dalTribunale investe la diretta valutazione degli elementi indiziari posti a base deidecreti autorizzativi ed implica apprezzamenti riservati al giudizio di merito,rispetto ai quali il sindacato di legittimità è limitato unicamente allo scrutiniodella coerenza logica di siffatte valutazioni, non essendo compito della Corte dilegittimità vagliare direttamente ed autonomamente tali elementi di fatto,sostituendosi al giudice di merito, travalicando i limiti propri del sindacato dilegittimità.Non si tratta di derogare alla consolidata giurisprudenza secondo cui"in tema di ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari,l'inutilizzabilità degli esiti delle operazioni captative derivante dalla mancanza dimotivazione dei decreti di autorizzazione e di proroga può essere dedotta dalleparti, per la prima volta, in sede di legittimità, ma è onere del ricorrente allegarei decreti medesimi, qualora questi non siano stati trasmessi al tribunale delriesame ai sensi dell'art. 309, comma 5, cod. proc. pen. e conseguentementenon siano pervenuti alla Corte di cassazione" (Sez. 1, 31046 del 21/09/2016,dep. 21/06/2017, Pio, Rv. 270903; Sez. 6, n. 29172 del 28/04/2023, n.m.; Sez.2, n. 49959 del 14/11/2023, Caggianelli, Rv. 285622).Occorre considerare che nel caso in esame non basta verificare in sededi legittimità la completezza della motivazione dei decreti autorizzativi ma siimpone al giudice di merito la verifica innanzitutto se gli elementi di fatto posti afondamento di una determinata ipotesi di reato in sede di autorizzazione delleintercettazioni siano stati vagliati coerentemente a fronte della valutazioneradicalmente differente del quadro indiziario posto a fondamento della misuracautelare.Si tratta di una verifica che investendo le valutazioni degli indizi deveessere operata innanzitutto dal giudice che ha emesso la misura e, nel caso diaccoglimento dell’appello proposto dal pubblico ministero, dal tribunale che ne hadisposto l’applicazione in riforma dell’ordinanza di rigetto emessa dal giudicedelle indagini preliminari, poichè il sindacato di legittimità nell'esame dellequestioni processuali comprende il potere di esaminare gli atti per verificarel'integrazione della violazione denunziata, ma non anche quello di interpretare inmodo diverso, rispetto alla valutazione del giudice di merito, i fatti storici posti abase della questione, salvo il rilievo della mancanza o manifesta illogicità dellamotivazione.6. Si deve, pertanto, affermare il principio secondo cui, in tutti i casiin cui una intercettazione disposta per un reato che ne legittima l’utilizzo siastata posta a base per l’applicazione di una misura cautelare sul presuppostodella gravità indiziaria per un reato diverso e che non rientra tra quelli che neconsentono l’utilizzo, è compito del giudice di merito valutare preliminarmentequali siano state le ragioni di tale differente ricostruzione e qualificazione deifatti, operando delle valutazioni di merito che potranno, poi, essereeventualmente vagliate in sede di legittimità sotto il profilo della loro coerenzalogica o degli altri vizi per i quali è ordinariamente ammesso il ricorso percassazione.Sulla effettiva consistenza ed univocità della base indiziariarichiamata dagli organi inquirenti a sostegno delle richieste di autorizzazioneall'esecuzione delle relative operazioni di intercettazione il Tribunale dovrà,conseguentemente, espletare il necessario vaglio, dando conto delle ragionidella diversa ricostruzione operata in sede cautelare ed uniformandosi ai principiisopra enunciati. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Palermocompetente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p.Così è deciso, 26/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRICCARDO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 24064/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris