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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 settembre 2024

Cassazione n. 37833/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la memoria difensiva depositata in data 18/09/2024 con cui ha insistito nell'accoglimento del ricorso.

Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la correttezza della d. motivazione postat1pase della dichiarazione di responsabilità per il reato di detenzione per la vendita di n. 84 CD musicali e 38 DVD contenti opere d'autore abusivamente duplicati di cui all'art. 171 ter lett. d) legge n. 633 del 1941 in quanto esposti su un tavolino al mercato di Piazza del Popolo a [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per la proposizione di motivi ripetitivi e non consentiti dalla legge, limitandosi il ricorrente a muovere censure di merito in relazione all'affermazione della responsabilità penale e la rivisitazione del materiale probatorio (valutazione delle prove testimoniali) in chiave alternativa, non consentite in questa sede.

Infatti, alla Corte di Cassazione è preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (Sez.

Un., n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); resta dunque esclusa, pur dopo la modifica dell'art. 606 lett. e) c.p.p., la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova (Sez. 2, n. 7380 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Messina ed altro, Rv. 235716).

Peraltro, con motivazione del tutto logica e coerente, la sentenza impugnata ha, in particolare, evidenziato che all'atto dell'intervento dei militari, i supporti erano collocati su una bancarella e l'imputato aveva chiesto a costoro se volessero acquistarli.

Rilevato cpertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA] sten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la memoria difensiva depositata in data 18/09/2024 con cui ha insistito nell'accoglimento del ricorso. Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la correttezza della d. motivazione postat1pase della dichiarazione di responsabilità per il reato di detenzione per la vendita di n. 84 CD musicali e 38 DVD contenti opere d'autore abusivamente duplicati di cui all'art. 171 ter lett. d) legge n. 633 del 1941 in quanto esposti su un tavolino al mercato di Piazza del Popolo a [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per la proposizione di motivi ripetitivi e non consentiti dalla legge, limitandosi il ricorrente a muovere censure di merito in relazione all'affermazione della responsabilità penale e la rivisitazione del materiale probatorio (valutazione delle prove testimoniali) in chiave alternativa, non consentite in questa sede. Infatti, alla Corte di Cassazione è preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (Sez. Un., n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); resta dunque esclusa, pur dopo la modifica dell'art. 606 lett. e) c.p.p., la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova (Sez. 2, n. 7380 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Messina ed altro, Rv. 235716). Peraltro, con motivazione del tutto logica e coerente, la sentenza impugnata ha, in particolare, evidenziato che all'atto dell'intervento dei militari, i supporti erano collocati su una bancarella e l'imputato aveva chiesto a costoro se volessero acquistarli. Rilevato cpertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA] sten
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