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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 maggio 2022

Cassazione n. 33225/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2021 del TRIBUNALE di PAOLAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; p [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Paola dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 4 comma 3 L. 18 aprile 1975, n. 110 relativo al porto senza giustificato motivo fuori dalla propria abitazione di un coltello e lo condannava alla pena di 700 euro di ammenda.

2. Ricorreva per cassazione l'interessato, con il ministero dell'avvocato di fiducia assumendo l'illegittimità della decisione e lamentando il vizio di motivazione in relazione, innanzitutto, al ritenuto ingiustificato motivo e dunque in relazione alla omessa concessione della causa di non punibilità per particolare 1:enuità del fatto.

Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stata depositata specifica memoria.

3. Il ricorso è inammissibile.

Ha correttamente ritenuto il giudice a quo, che, nella specie, si trattasse di un porto illegittimo e che non ricorresse la condizione per ritenere credibile la giustificazione successivamente opposta e relativa alla necessità di raccogliere funghi.

In questo senso si è osservato che non vi erano altri attrezzi funzionali allo scopo anzidetto e che in ragione dell'orario il porto del coltello fuori dalla propria abitazione era, appunto, ingiustificato.

Ogni ulteriore valutazione involge questioni di fatto inammissibili in sede di legittimità.

Quanto al secondo motivo esso risulta Ilegittimof non avendo il ricorrente chiesto nel giudizio di primo grado l'applicazione della speciale causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e le relative questioni non risultano essere state sollevate in quel giudizio.

Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art 610 comma 5-bis cod. proc. pen., con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa_qamento delle I [OSCURATO:PERSONA] spese processuali e farmrszt~ della somma di 3.000,00 euro la Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 12/5/2022. 1) l'.

P S

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2021 del TRIBUNALE di PAOLAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; p [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Paola dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 4 comma 3 L. 18 aprile 1975, n. 110 relativo al porto senza giustificato motivo fuori dalla propria abitazione di un coltello e lo condannava alla pena di 700 euro di ammenda. 2. Ricorreva per cassazione l'interessato, con il ministero dell'avvocato di fiducia assumendo l'illegittimità della decisione e lamentando il vizio di motivazione in relazione, innanzitutto, al ritenuto ingiustificato motivo e dunque in relazione alla omessa concessione della causa di non punibilità per particolare 1:enuità del fatto. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stata depositata specifica memoria. 3. Il ricorso è inammissibile. Ha correttamente ritenuto il giudice a quo, che, nella specie, si trattasse di un porto illegittimo e che non ricorresse la condizione per ritenere credibile la giustificazione successivamente opposta e relativa alla necessità di raccogliere funghi. In questo senso si è osservato che non vi erano altri attrezzi funzionali allo scopo anzidetto e che in ragione dell'orario il porto del coltello fuori dalla propria abitazione era, appunto, ingiustificato. Ogni ulteriore valutazione involge questioni di fatto inammissibili in sede di legittimità. Quanto al secondo motivo esso risulta Ilegittimof non avendo il ricorrente chiesto nel giudizio di primo grado l'applicazione della speciale causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e le relative questioni non risultano essere state sollevate in quel giudizio. Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art 610 comma 5-bis cod. proc. pen., con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa_qamento delle I [OSCURATO:PERSONA] spese processuali e farmrszt~ della somma di 3.000,00 euro la Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12/5/2022. 1) l'. P S
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