CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 marzo 2024
Cassazione n. 18801/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2023 del TRIBUNALE di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza di applicazione della pena su richiesta del Tribunale di Bari indicata in epigrafe è inammissibile, in quanto con esso si lamenta l'eccessività della pena, mentre attualmente, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, evenienze neppure prospettate dal ricorrente, con la conseguente manifesta infondatezza del suo ricorso, proposto per motivi non consentiti avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta. Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1 marzo 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente