CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 09425/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CAGLIARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale, Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], per l'inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA]-0 Il TRIBUNALE di CAGLIARI, SEZIONE per il RIESAME, con ordinanza del 26/7/2022, ha rigettato l'appello avverso l'ordinanza con la quale il TRIBUNALE di CAGLIARI il 24/6/2022 ha rigettato l'istanza di revoca o annullamento del decreto con il quale il Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Cagliari il 9/6/2012, ai sensi degli artt. 321 cod. proc. pen. e 12 sexies, comma 1 L. 356/1992 (ora 240 bis cod. pen.), ha disposto il sequestro preventivo di alcune unità immobiliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] quale figlio, terzo interessato, di [OSCURATO:PERSONA], imputato in relazione ai reati di cui agli artt. 12 quinques L. 356/1992 (ora 512 bis cod. pen.), 648 bis e 648 ter cod. pen. 1. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] che, a mezzo del difensore, dopo un'articolata premessa, ha dedotto i seguenti motivi.1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione, anche con riferimento al travisamento della prova, in relazione agli artt. 240 bis e 321 commi 1, 2 e 3 bis cod. proc. pen. in ordine all'accertamento dei presupposti dell'intestazione fittizia. Nel primo motivo la difesa, limitando le proprie considerazioni a uno solo degli immobili sottoposti a sequestro, rileva che il Tribunale non avrebbe evidenziato, rendendo così sul punto una motivazione meramente apparente, alcun elemento sul qual fondare la conclusione circa la reale riferibilità dell'appartamento sottoposto a sequestro al padre del ricorrente che ha comunque allegato gli elementi (la capacità reddituale a fronte di un acquisto effettuato contraendo un mutuo e l'avere spostato la residenza) dai quali poter desumere di essere il titolare effettivo della proprietà del bene. 1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione, anche con riferimento al travisamento della prova, in relazione agli artt. 240 bis e 321 commi 1, 2 e 3 bis cod. proc. pen. in ordine all'accertamento della capacità economica del ricorrente e della buona fede dello stesso. 2. In data 10 novembre 2022 sono pervenute le conclusioni con le quali il Procuratore Generale, Sost. Proc. [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Nei motivi di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, anche con riferimento al travisamento della prova, in ordine alla ritenuta sussistenza del requisito della intestazione fittizia di uno degli immobili sottoposti a sequestro e quanto alla ritenuta mancanza di un'autonoma capacità reddituale della ricorrente. Le doglianze non sono consentite. 1.1. Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo e probatorio è ammesso solo per violazione di legge ed in tale nozione si devono comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. Un., n. 5876 del 28/01/2004, Rv 226710; Sez. Un., n. 25932 del 29/05/2008, Rv 239692; Sez. 4, n. 43480 del 30/09/2014, Rv 260314; Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Rv 252430) in quanto solo in tale caso, atteso l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, viene a mancare un elemento essenziale dell'atto (cfr. Sez. 3, n. 28241 del 18/2/2015, Baronio, Rv 264011 e, in termini analoghi, Sez. 3, n. 38850 del 4/12/2017, dep. 2018, Castiglia, Rv 273812). 1.2. Nel caso di specie, diversamente da quanto indicato nel ricorso, il Tribunale, evidenziati in premessa i presupposti di applicabilità del sequestro funzionale alla confisca c.d. allargata, ha fornito adeguata e coerente risposta alle censure della difesa, ora riproposte nell'atto di ricorso. Sotto tale profilo, pertanto, a fronte della motivazione resa nelle pagine da 9 e 11 del provvedimento impugnato con i puntuali riferimenti alle circostanze relative alla costruzione del fabbricato, alle modalità di pagamento del prezzo, ai rapporti di stretta parentela e ai diversi rapporti economici intercorsi, ogni ulteriore censura, nella sostanza tesa a sollecitare una diversa e alternativa lettura degli elementi emersi e coerentemente valutati, non è consentita in questa sede. 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor