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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 30 settembre 2021

Cassazione n. 44085/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] q-7

1. ANBOUT Said ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze di conferma della decisione del Tribunale di Prato che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di mancato arresto in occasione di sinistro stradale e per omessa assi- stenza a persone rimaste vittime del sinistro causato dal ricorrente e lo aveva condannato alla pena di anni uno mesi due di reclusione.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge processuale per omessa notifica all'imputato, che era rimasto contumace, dell'estratto della sentenza di primo grado, lamentando al contempo come la richiesta di correzione del verbale di udienza di primo grado e la richiesta avanzata nel giudizio di appello di dichiarare la contumacia del prevenuto fossero rimaste senza risposta.

La mancata dichiara- zione di contumacia dell'imputato in uno con la mancata notifica dell'estratto con- tumaciaI9 comportavano la nullità della sentenza di primo grado e dei successivi atti processuali del giudizio di appello.

Con una seconda articolazione/ si deduce violazione di legge e vizio motiva- zionale con riferimento alla misura del trattamento sanzionatorio, al mancato ri- conoscimento delle circostanze attenuanti generiche e al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena.

3. Preliminarmente va dichiarata la sopravvenuta causa di estinzione del reato essendosi lo stesso medio termine estinto per prescrizione maturata in data 2 Febbraio 2020 ai sensi dell'art.157 c.p.p. che prevede un termine massimo di anni quattro per la prescrizione dei reati contravvenzionali, aumentato di un ulteriore anno in ragione degli atti interruttivi nel frattempo intervenuti, nonché degli ulte- riori intervalli determinati da sospensioni del dibattimento come meglio indicati nella sentenza impugnata a pag.3. 3.1 Sotto diverso profilo non ricorrono né risultano dedotti vizi di violazione di legge ovvero carenze motivazionali di tale evidenza e di immediata percezione tali da giustificare una pronuncia assolutoria di liquida declaratoria ex art.129 II comma c.p.p., né d'altro canto le doglianze del ricorrente risultano manifesta- mente infondate o chiaramente dilatorie, ma sono espressione di difese tecniche degne di essere considerate, soprattutto in relazione ai profili concernenti la di- chiarazione di contumacia dell'imputato e ad regime applicabile a seguito della riforma concernente la declaratoria di assenza (L.28.4.2014 n.67).

4. Conclusivamente va pronunciato l'annullamento della sentenza impugnata es- sendo il reato estinto per intervenuta prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescri- zione.

Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 30 Settembre 2021.

Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] l

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] q-7 1. ANBOUT Said ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze di conferma della decisione del Tribunale di Prato che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di mancato arresto in occasione di sinistro stradale e per omessa assi- stenza a persone rimaste vittime del sinistro causato dal ricorrente e lo aveva condannato alla pena di anni uno mesi due di reclusione. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge processuale per omessa notifica all'imputato, che era rimasto contumace, dell'estratto della sentenza di primo grado, lamentando al contempo come la richiesta di correzione del verbale di udienza di primo grado e la richiesta avanzata nel giudizio di appello di dichiarare la contumacia del prevenuto fossero rimaste senza risposta. La mancata dichiara- zione di contumacia dell'imputato in uno con la mancata notifica dell'estratto con- tumaciaI9 comportavano la nullità della sentenza di primo grado e dei successivi atti processuali del giudizio di appello. Con una seconda articolazione/ si deduce violazione di legge e vizio motiva- zionale con riferimento alla misura del trattamento sanzionatorio, al mancato ri- conoscimento delle circostanze attenuanti generiche e al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena. 3. Preliminarmente va dichiarata la sopravvenuta causa di estinzione del reato essendosi lo stesso medio termine estinto per prescrizione maturata in data 2 Febbraio 2020 ai sensi dell'art.157 c.p.p. che prevede un termine massimo di anni quattro per la prescrizione dei reati contravvenzionali, aumentato di un ulteriore anno in ragione degli atti interruttivi nel frattempo intervenuti, nonché degli ulte- riori intervalli determinati da sospensioni del dibattimento come meglio indicati nella sentenza impugnata a pag.3. 3.1 Sotto diverso profilo non ricorrono né risultano dedotti vizi di violazione di legge ovvero carenze motivazionali di tale evidenza e di immediata percezione tali da giustificare una pronuncia assolutoria di liquida declaratoria ex art.129 II comma c.p.p., né d'altro canto le doglianze del ricorrente risultano manifesta- mente infondate o chiaramente dilatorie, ma sono espressione di difese tecniche degne di essere considerate, soprattutto in relazione ai profili concernenti la di- chiarazione di contumacia dell'imputato e ad regime applicabile a seguito della riforma concernente la declaratoria di assenza (L.28.4.2014 n.67). 4. Conclusivamente va pronunciato l'annullamento della sentenza impugnata es- sendo il reato estinto per intervenuta prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescri- zione. Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 30 Settembre 2021. Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] l
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